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a rinunciare alla propria potestà tributaria, nel rispetto dell’unitarietà della finanza
pubblica accentratrice e determinando problemi di coordinamento.
Tutto, insomma, portava ad uno svuotamento di contenuto dell’art. 5 della Costituzione
il quale garantiva l’autonomia degli Enti Locali. Per cui, la sostituzione dei tributi locali
con fondi di trasferimento statali e regionali (questi in minima parte), andava in senso
contrario al dettato costituzionale.
In secondo luogo, si verificava una deresponsabilizzazione degli amministratori locali,
poiché questi non dovevano gestire fondi prelevati direttamente dalle tasche dei
contribuenti, bensì fondi ad essi pervenuti attraverso l’intermediazione statale. Il
rapporto cittadino-ente pubblico veniva ad essere falsato.
Infine, i trasferimenti erariali al posto della gestione diretta dei tributi locali causava non
poche sperequazioni tra gli enti, giacché l’ammontare degli stessi trasferimenti era
determinato in base a criteri e parametri non aderenti alle condizioni effettive in cui gli
enti medesimi venivano trovarsi nel corso del tempo, com’è dimostrato sia dai continui
aggiustamenti che lo Stato ha dovuto effettuare sugli stessi parametri, sia
dall’individuazione di fondi perequativi.
Da qui, le ragioni dell’inversione di tendenza intrapresa dal Legislatore negli anni ’80,
fino ad arrivare ad una disciplina abbastanza organica con le riforme dell’Ordinamento
Finanziario e Contabile degli Enti Locali, attuate con i D.D.Lgs. n. 142/1990, n.
504/1992, n. 507/1993, n. 77/1995, con L. n. 662/1996, con D.Lgs. n. 244/1997.
Si è voluto, così, ridurre il potere dello Stato per dare maggiore forza alle autonomie
locali nel reperire entrate per il finanziamento delle spese, al fine di aumentare la
responsabilità degli amministratori locali e di fare in modo che l’ente stesso potesse
decidere in maniera più incisiva sulle modalità di acquisizione delle risorse. E’ per tale
motivo che il volume dei trasferimenti erariali è stato progressivamente ridimensionato
per dare maggiore spazio alle entrate proprie, con un rapporto decisamente invertito e
con un conseguente disimpegno dello Stato. Il ribaltamento è stato segnato dal D.Lgs. n.
446/1997, art. 52, che attribuisce potestà regolamentare in materia tributaria alle
Province ed ai Comuni ed al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che riguarda il
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".
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Autonomia finanziaria ed impositiva.
L’approvazione della Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n. 3 ha modificato in
modo sostanziale la materia della finanza locale. In particolare, l’art. 119 ha attribuito
autonomia finanziaria di entrata e di spesa a Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni, fondata essenzialmente:
ξ Sulla possibilità di stabilire ed applicare tributi ed entrate propri, in armonia con
la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario;
ξ Sulla compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio;
ξ Sull’istituzione da parte dello Stato di un fondo perequativo destinato ai territori
con minore capacità fiscale per abitante.
Peraltro, il potere delle Regioni di stabilire tributi ed entrate propri amplia le preesistenti
competenze, nel senso che le Regioni sono autorizzate ad istituire autonomamente
tributi propri con propria legge, ritenendo applicabile anche ad esse la riserva di legge in
materia tributaria ex art. 23 Costituzione. L'affermazione che le Regioni “applicano”
tributi ed entrate propri significa che le medesime hanno il potere di gestire tali tributi.
Tale autonomia finanziaria consente agli enti in questione di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
La finanza degli enti locali si compone sostanzialmente di:
¾ Imposte proprie;
¾ Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
¾ Tasse e diritti per servizi pubblici;
¾ Trasferimenti erariali;
¾ Trasferimenti regionali;
¾ Altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
¾ Risorse per investimenti;
¾ Altre entrate.
Finanza propria.
In forza dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, l’espressione dell’autonomia impositiva di
Comuni e Province è rappresentata dalla possibilità di disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e
- 4 -
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei
singoli tributi.
I regolamenti concernenti tributi e tariffe devono essere approvati con delibera del
Comune e della Provincia contestualmente alla data di approvazione del bilancio di
previsione e non hanno effetto prima del 1° Gennaio dell’anno successivo.
Deliberazione ed approvazione del bilancio di previsione.
La delibera di approvazione del bilancio di previsione è fissata al 31 Dicembre di ogni
anno (art. 151, c. 1, del D.Lgs. 267/2000). Tuttavia, in presenza di motivate esigenze, il
termine di approvazione può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno.
In tal caso anche la data di approvazione dei regolamenti seguirà i tempi della
deliberazione del bilancio.
I regolamenti sulle entrate tributarie, una volta approvati, vanno comunicati, unitamente
alla relativa delibera comunale o provinciale, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni
dalla data in cui sono divenuti esecutivi e devono essere resi pubblici mediante avviso
sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Ministero delle Finanze può impugnare tali regolamenti per vizi di legittimità davanti
agli organi di giustizia amministrativa.
Finanza derivata.
Trasferimenti dello Stato.
I trasferimenti erariali, insieme alle entrate fiscali, devono garantire l’erogazione dei
servizi locali indispensabili, diffusi con uniformità rispettivamente nelle
amministrazioni provinciali e nei comuni. I trasferimenti sono da ripartire in base a
criteri obiettivi, ponderati con la popolazione, il territorio e le condizioni socio-
economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto
degli squilibri di fiscalità locale.
Contributi ordinari.
L’importo dei contributi ordinari da destinare al finanziamento dei servizi indispensabili
nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, è determinato sulla
base delle spese medie stabilite per ogni classe di ente, rilevate dai certificati di conto
consuntivo ultimi disponibili (D.Lgs. 504/1992 art. 38, c. 2) e di parametri obiettivi
stabiliti dalla norma.
Relativamente al parametro che prende a riferimento la popolazione ed il territorio:
le Amministrazioni Provinciali vengono ripartite nelle seguenti quattro classi:
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Amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e
territorio inferiore a 300.000 ettari;
Amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e
territorio superiore a 299.000 ettari;
Amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e
territorio inferiore a 300.000 ettari;
Amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e
territorio superiore a 299.999 ettari;
le Amministrazioni Comunali nelle seguenti dodici classi:
Comuni con meno di 500 abitanti;
Comuni da 500 a 999 abitanti;
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
Comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
Comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
Comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
Comuni da 500.000 abitanti ed oltre.
Per le condizioni socio-economiche, invece, si prendono in considerazione dati recenti
di carattere generale che siano idonei a definire condizioni di degrado.
I parametri sulla base dei quali devono essere stabilite le ripartizioni dei fondi sono
fissati con decreto del Ministero dell’Interno sentite l’Anci, l’Upi e l’Unione nazionale
comuni, comunità, enti montani, da pubblicare nella G.U. e da comunicare agli enti
entro il mese di Settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema telematico del
Ministero dell’Interno.
I fondi statali destinati al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni locali sono:
Fondo ordinario;
Fondo consolidato;
Fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.
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Il fondo ordinario costituisce la base di riferimento per l’aggiornamento delle risorse
correnti degli enti locali ed è costituito dal complesso delle dotazioni ordinarie e
perequative e dei proventi dell’addizionale sui consumi dell’energia elettrica.
Il fondo consolidato è costituito da risorse erariali da destinare a specifici interventi
quali:
ξ Finanziamento degli oneri derivanti dall’assunzione di personale, ai sensi della
Legge 1° Giugno 1977, n. 285 e dell’art. 12, Legge 28 Ottobre 1986, n. 730;
ξ Contributi in favore della gente di mare, delle vittime del delitto e degli invalidi
del lavoro;
ξ Finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli
adempimenti connessi al funzionamento degli uffici scolastici regionali.
Il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale. Destinatari dell’intervento
perequativo sono gli enti per i quali le basi imponibili se disponibili, ovvero i proventi
del gettito delle imposte e addizionali obbligatorie di province e comuni sono inferiori
al valore normale della classe per abitante della classe demografica di appartenenza. Il
sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente consentano
l’allineamento dei proventi del tributo da perequare al provento medio per abitante di
ciascuna classe, privilegiando quegli enti che presentino uno scarto maggiore dalla
media. Qualora questi enti, grazie all’assegnazione del contributo perequativo annuale,
superino la media, allora l’eventuale eccedenza viene ridistribuita tra gli enti destinatari
della perequazione.
Altra particolare fonte di finanziamento finalizzato alla realizzazione delle opere
pubbliche (trasferimenti in conto capitale), è data dai seguenti due fondi:
a) fondo nazionale ordinario per gli investimenti che contribuisce agli
investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di
preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi generali della
programmazione economica sociale e territoriale stabiliti dalla Regione. Per
questi fondi i contributi sono determinarti tenendo conto della popolazione di
ciascun ente con riferimento alla spesa media pro capite sostenuta per i lavori
pubblici da ciascun gruppo di enti locali. Nel caso in cui i contributi non siano
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utilizzati in un anno, sono comunque considerati impegnati e possono essere
utilizzati nei quattro mesi successivi.
b) fondo nazionale speciale per gli investimenti che finanzia gli investimenti
destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o situazioni
definite dalla legge statale (D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504, art. 34). Questo
fondo è destinato prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati
alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi
sono stati sciolti a favore degli enti in gravissime condizioni di degrado.
Per questi fondi l’assegnazione dei contributi è disposta, in conto capitale con
proiezione triennale, entro 2 mesi dall’approvazione della legge finanziaria.
Lo Stato assegna, infine, contributi straordinari per fronteggiare situazioni eccezionali o
di emergenza come ad esempio le calamità naturali.
I pagamenti dei contributi erariali sono subordinati al raggiungimento del limite di
giacenza delle liquidità determinato in misura percentuale sulle attribuzioni dei
trasferimenti erariali disposti dal Ministro del tesoro (Circ. Ministero dell’Interno, 7
Marzo 2001, n. 9/2001/FL).
Per gli enti locali le cui disponibilità di cassa risultino inferiori ai limiti di giacenza,
viene direttamente disposto il pagamento di un insieme di trasferimenti erariali il cui
ammontare complessivo riporti la disponibilità liquida dell’ente al di sopra del
richiamato limite di giacenza.
Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali
è dovuta la presentazione del rendiconto all’amministrazione erogante entro 60 giorni
dal termine dell’esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile
del servizio finanziario. Il termine è perentorio e l’inosservanza comporta l’obbligo di
restituzione del contributo straordinario assegnato. Nel caso in cui il contributo attenga
ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari, l’ente locale è dovuto al rendiconto
per ciascun esercizio.
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Trasferimenti della Regione.
Trasferimenti regionali di sviluppo.
Anche le Regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del
Piano Regionale di Sviluppo (PRS) e dei programmi d’investimento sulla base di
programmi regionali, assicurando la copertura finanziaria integrale degli oneri necessari
all’esercizio di funzioni trasferite o delegate. Le Regioni, inoltre, determinano i
finanziamenti agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi-base della
programmazione regionale per lo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti locali.
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CAPITOLO I
Potestà regolamentare in materia di contabilità e finanza
SOMMARIO: 1. Caratteristiche generali. – 2. Limiti all’esercizio della potestà regolamentare. – 3. Regolamenti riferiti a Reggio
Calabria. – 4. Regolamento del Condono dei Tributi del Comune di Reggio Calabria (2003).
1. Caratteristiche generali.
L’articolo 152 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) costituisce una delle massime espressioni
dell’autonomia degli enti locali in materia di applicazione dei principi contabili, giacchè
in esso trova pieno riconoscimento e concreta attuazione la potestà normativa ad essi
concessa dal legislatore nazionale.
Invero, la norma richiamata delega alla potestà regolamentare dell’ente la possibilità di
applicare i principi contabili contenuti nel testo unico con modalità organizzative
corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità.
L’autonomia normativa degli enti territoriali, cui fa riferimento la norma in esame, è
stata codificata dall’art. 2 della Legge n. 142/1990, ora trasfuso nell’art. 3 del testo
unico, nel quale si afferma che le comunità locali sono autonome, specificando altresì
che tale principio si manifesta nell’esercizio del potere normativo, organizzativo,
amministrativo, impositivo e finanziario nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e
delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
L’autonomia normativa riconosciuta agli enti locali dal citato art. 3 discende
implicitamente dal combinato disposto dall’art. 5 della Costituzione, a norma del quale
la Repubblica << riconosce e promuove le autonomie locali ed il decentramento >>.
L’ente realizza tale autonomia attraverso la potestà normativa, che consiste nel potere-
obbligo di dotarsi di un complesso di regole stabili e la potestà regolamentare, che,
trovandosi in una posizione gerarchicamente subordinata nei riguardi sia della legge che
dello statuto, necessita di una norma primaria che ne legittimi l’esercizio.
Il rispetto delle disposizioni contenute nella legge e nello statuto è finalizzata a tutelare
ed assicurare l’unitarietà del sistema finanziario e contabile degli enti locali nel suo
complesso.
Il citato art. 152 contiene una specifica delega al regolamento di contabilità per quanto
concerne le modalità con cui assicurare la conoscenza consolidata dei risultati globali
delle gestioni relative agli enti od organismi costituiti per l’esercizio di funzioni e
servizi.
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A norma dell’art. 113 del testo unico, gli enti possono gestire servizi pubblici locali,
oltre che in economia, anche a mezzo di concessioni a terzi, aziende speciali, istituzioni,
società per azioni e consorzi. Queste diverse forme di gestione non comportano tuttavia
alcuna movimentazione finanziaria nel bilancio di previsione e nel rendiconto dell’ente,
trovando una loro rappresentazione autonoma.
Al fine di fornire una rappresentazione globale dell’attività dell’ente, il regolamento di
contabilità può prevedere quindi la redazione di documenti contabili consolidati.
Una ulteriore delega specifica contenuta nell’articolo in esame è costituita dalla riserva
attribuita al regolamento di contabilità di individuare le competenze specifiche dei
soggetti dell’amministrazione preposti alla programmazione, adozione, ed attuazione
dei provvedimenti necessari per la gestione finanziaria e contabile.
2. Limiti all’esercizio della potestà regolamentare.
Il quarto comma dell’art. 152 del TUEL ha assorbito il contenuto dell’abrogato art. 108
del D.Lgs. n. 77/1995. Tuttavia, mentre quest’ultimo elencava tutte le norme da
considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, l’art. 152 ha
rovesciato l’assetto della disposizione, evidenziando le norme derogabili dal
regolamento di contabilità, al fine di rendere più chiara l’identificazione dell’ambito
della potestà normativa dell’ente.
Le disposizioni contenute negli articoli di seguito richiamati non si applicano qualora il
regolamento di contabilità dell’ente rechi una differente disciplina (fanno eccezione i
divieti di deroga previsti all’interno di ciascun articolo ed evidenziati in tabella):
Articoli del TUEL Titolo
177 Competenze dei responsabili dei servizi
178 Fasi dell’entrata
179 c. 2 lett. b) c) d) e 3
Accertamento
Sono inderogabili le disposizioni sulle entrate tributarie
180 c. 1 – 3
Riscossione
E’ inderogabile l’obbligo del tesoriere di accettare la riscossione di somme pur se non
accompagnate da ordinativo di incasso
181 c. 1 e 3
Versamento
E’ inderogabile l’obbligo per gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, di
versare al tesoriere le somme riscosse secondo le modalità ed i termini fissati dalle
disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali
182 Fasi della spesa
184 Liquidazione della spesa
185 c. 2 – 4
Ordinazione e pagamento
E’ inderogabile l’utilizzo del mandato di pagamento nell’impartire al tesoriere la
disposizione di pagare le spese dell’ente
186 Risultato contabile di amministrazione
191 c. 5
Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese
Sono inderogabili le norme che prevedono:
ξ L’effettuazione di spese solo se sussistono impegno contabile ed attestazione
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di copertura finanziaria;
ξ L’ordinazione fatta a terzi per le spese previste dai regolamenti economati e
per i lavori pubblici di somma urgente;
ξ Le sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di spesa.
197 Modalità del controllo di gestione
198 Referto del controllo di gestione
199 Fonti di finanziamento
202 c. 2
Ricorso all’indebitamento
Sono inderogabili i limiti fissati per il ricorso all’indebitamento da parte degli enti
locali
203 Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all’indebitamento
205 Attivazione di prestiti obbligazionari
207 Fideiussione
213 Gestione informatizzata del servizio di tesoreria
214 Operazioni di riscossione
216 c. 3
Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere
Sono inderogabili le norme che disciplinano le condizioni in presenza delle quali il
tesoriere deve procedere al pagamento delle spese
217 Estinzione dei mandati di pagamento
218 Annotazione della quietanza
219 Mandati non estinti al termine dell’esercizio
221 Gestioni di titoli e valori
224 Verifiche straordinarie di cassa
225 Obblighi di documentazione e conservazione
235 c. 2 e 3
Durata dell’incarico e cause di cessazione
E’ inderogabile il limite di durata in carica dell’organo di revisione e della
rieleggibilità
237 Funzionamento del collegio dei revisori
238 Limiti all’affidamento di incarichi
3. Regolamenti riferiti a Reggio Calabria.
A – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
Il Regolamento ICI è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera del
28/03/2001, in seguito al D.Lgs. n. 504/1992 ed è stato aggiornato con Delibera
12/06/2003.
Nelle tabelle sottostanti si riportano i “valori dei terreni idonei all’edificazione o
soggetti ad esproprio”. Le Tabelle sono suddivise in zone di destinazione urbanistica
del Piano Regolatore Generale e, con riferimento all’ubicazione territoriale e
catastale, nelle seguenti fasce:
- Fascia costiera: compresa fra la quota 0 s.l.m. e l’asse stradale di
Autostrada A3 – Tangenziale - Superstrada Jonica;
- Fascia collinare: compresa fra l’asse stradale dell’Autostrada A/3 –
Tangenziale – Superstrada Jonica – e la quota 500 s.l.m.
- Fascia montana: oltre la quota 500 s.l.m.
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Terreni inseriti nella Zona omogenea “A”di Piano Regolatore Generale
“di interesse storico - artistico, di particolare pregio”
VALORI DI MERCATO = £/mq x 1000
(min/max in presenza o meno di Concessione Edilizia)
Sezione Catastale
Fogli catastali (*) compresi nella
zona
Zona
Valori
Salice tutti i fogli della sezione Salice
Rosalì tutti i fogli della sezione Rosalì
Arghillà
Catona
tutti i fogli della sezione
Catona
Villa S.Giuseppe tutti i fogli della sezione Villa S.Giuseppe
Fg.3-7-8-9 Gallico
Gallico Fg. 1-2-4-5-6-7 Gallico Sup.
Sambatello tutti i fogli della sezione Sambatello
Fg.1-2-3-5-18-21-40 Archi
Fg. 41-42-43 S.Caterina
Fg. 44 S.Brunello
Fg.46-47-48 Vito
Fg.70 Tremulini
Fg.71 Eremo
Fg.86-87-89 Reggio Campi
Fg.122-123-124-125-126-127 Centro 800/1200
Fg.87-88-89-92-108-112 Spirito Santo
Fg.100-101-102-103-104-105-106-
118-119-120
Sbarre
Fg.107- 109 S.Giorgio Extra
Fg.110-111-113-114 Modena-S.Sperato
Fg.72.90-91. Condera
Fg.74-75-76-79 Terreti
R
e
g
g
i
o
C
a
l
a
b
r
i
a
Fg-15-16-17-29-54-55- Ortì
Podargoni tutti i fogli della sezione Podargoni
1-2-21-22 Mosorrofa
23-24-25 Cataforio
Cataforio
34-35-36-38-40-41 S.Venere-Trunca
1-13-14-15 Ravagnese
2-3-4 Arangea
5-6-7-8-9-10-11-20-21 Gallina
24-25 S.Gregorio
Gallina
26-27-28-29-30-34-38-39 Croce Valanidi
1-2-3-5 Mortara
6-8-10-11-12-13-14-15-16-17-21-
22-
Pellaro
Pellaro
23-24-28-31-32 Bocale
(*) Il valore dei terreni ubicati in fogli non indicati sarà pari al valore più
basso fra quelli ricadenti nella stessa fascia.