IL FENOMENO SIMULATORIO: ASPETTI CIVILISTICI ALLA
LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA
CAPITOLO I
LA SIMULAZIONE
1. Introduzione
Il presente elaborato mira ad approfondire la tematica del fenomeno
simulatorio, sempre più attuale e pericoloso per quanto attiene gli effetti che
esso riesce a produrre soprattutto negli ambiti di illecito (fiscali, penali o
amministrativi che siano), alla luce delle più recenti interpretazioni della
Giurisprudenza. Tale fenomeno, nella sua forma più particolare, detta
interposizione fittizia o reale, risulta essere ad oggi uno dei principali
strumenti illeciti, ad esempio, volti al raggiro degli obblighi tributari, al
riciclaggio di denaro proveniente da fatti criminosi, nonché propri
dell’ambito societario e fallimentare. Possiamo, dunque, renderci conto
come tale fattispecie, pur avendo una matrice civilistica lecita, possa, in
realtà, essere utilizzato come strumento illecito ed avere effetti sotto altri
profili, richiedendo alle autorità competenti uno sforzo info-investigativo
sempre maggiore al fine di individuare il reale beneficiario del rapporto
giuridico.
1
Nel presente capitolo verrà analizzata la fattispecie simulatoria così
come prevista nel diritto civile, intesa quale fenomeno di “apparenza
negoziale” creata, intenzionalmente e artificiosamente, da due o più parti
(generalmente titolare e beneficiario effettivo) al fine di mascherare le reali
cointeressenze scaturenti dal rapporto giuridico posto in essere. Ebbene, sarà
analizzata quella che è la struttura della simulazione, in termini di natura
giuridica, elementi costitutivi, tipologie, similitudini e differenze con altri
istituti.
Verrà, poi, rivolta l'attenzione verso l'aspetto pragmatico e reale
degli effetti scaturenti da tale fenomeno tra le parti e i terzi, nonché
sull'aspetto procedurale della c.d. azione di simulazione.
Una volta inquadrato il fenomeno sotto il profilo civilistico,
verranno, per concludere, analizzate le più recenti posizioni della
Giurisprudenza sulle principali e più comuni fattispecie simulatorie,
afferenti, nello specifico, il contratto di locazione, il diritto di famiglia e le
vicende successorie.
2. La simulazione nel codice civile
Iniziamo col dire che il Codice Civile non reca una definizione
dell'istituto in parola. La previgente normativa, infatti, disciplinava l'istituto
in modo lacunoso. Successivamente, recependo gli orientamenti più
consolidati della dottrina e seguendo l’indirizzo maggioritario della
giurisprudenza, il Legislatore ha inteso disciplinare, mediante gli articoli del
Codice che vanno dal 1414 al 1417, gli aspetti pratici afferenti agli effetti e
alla prova in giudizio, lasciando, di fatto, l'elaborazione teorica del negozio
alla dottrina. Come vedremo, benché il Legislatore, così facendo, abbia di
2
fatto agevolato l’operato di chi è chiamato ad applicare il diritto, dall'altro
ha fatto sì che si venisse a creare, in merito alla struttura e alla natura della
simulazione, un terreno particolarmente malleabile sul quale si contendono
la ragione le diverse correnti di pensiero. La simulazione è un istituto assai
complesso che presenta, oltretutto, caratteri del tutto peculiari che lo
rendono ancora più ostico dal punto di vista interpretativo. Parliamo, infatti,
di un istituto basato su una realtà giuridica fittizia, alla quale, però, la legge
attribuisce degli effetti. Si parla della contrapposizione tra l'illiceità del
negozio giuridico simulato, abilitato dalla legge a non produrre effetti (o
produrne altri) e l'autonomia privata delle parti che pongono in essere un
contratto simulato al quale la legge attribuisce effetti, lo rende ammissibile e
al contempo lo rende meritevole di tutela, così come emerge dalla lettura
dell'art. 1414 c.c. :”Il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se
le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente,
ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di
sostanza e di forma.”.
2.1. Nozione
Ebbene, un contratto si definisce simulato quando, tra le parti che lo
pongono in essere, si concretizza una divergenza, consapevole e concordata,
tra la dichiarazione contrattuale (fittizia e palese) e la volontà (effettiva e
celata). Si avrà, quindi, una simulazione quando gli effetti previsti dal
contratto ostensibile, stipulato, dunque, con il solo fine di poterlo invocare
di fronte ai terzi, non sono voluti, ovvero sono diversi da quelli voluti, in
forza di un accordo riservato avvenuto tra le stesse parti che lo hanno
stipulato (c.d. “accordo simulatorio”). A titolo esemplificativo, possiamo
3
considerare il caso in cui Tizio vende formalmente una proprietà a Caio,
trasferendo apparentemente i propri diritti sull'immobile a quest'ultimo,
pattuendo, celatamente, che la vendita sia solo apparente e che non si
perfezioni in concreto, cosicché Caio non sarà tenuto a corrispondere il
prezzo pattuito, ma, nello stesso tempo, non diventerà proprietario della res,
formalmente, trasferitagli.
La dottrina ha tentato a più riprese una descrizione della simulazione
quanto più fedele alla realtà giuridica. Secondo la tesi tradizionale
1
, come
sinora delineato, accolta da una prima parte della dottrina, il fenomeno
simulatorio è ricostruito mediante la divergenza tra volontà e dichiarazione.
Si parla di due volontà distinte ma collegate da un meccanismo biunivoco
che porta all'efficacia interna dell'accordo tra le parti (negozio dissimulato) e
all'efficacia esterna del negozio stipulato apparentemente.
Il negozio simulato, inoltre, potrebbe essere ricostruito facendo un
focus sulla causa
2
in quanto da un lato avremo il negozio simulato che ne
sarà privo (le parti, infatti, in quanto concordi, non vogliono che esso
dispieghi i suoi effetti) e dall'altro lato avremo un negozio dissimulato che
godrà di causa propria.
Tuttavia, secondo altra parte della dottrina
3
, sostenuta oltretutto dalla
Giurisprudenza
4
, il fenomeno andrebbe ricostruito in chiave unitaria. Il
1
BIANCA C. M., Diritto Civile. Vol. 3. Il contratto, Milano, Giuffrè, 2019, pagg. 662
e ss., e TORRENTE A. e SCHLESINGER P., Manuale di Diritto Privato, XX ed., Milano,
Giuffrè, 2021, pagg. 650 e ss.
2
MARASCA M., Simulazione, in Altalex, 2016.
3
GIUSTI G., Patologia negoziale e imposizione tributaria, Milano, CEDAM, 2022,
pag. 242, e GAZZONI F., Manuale di Diritto Privato, Napoli, Edizioni Scientifiche
Italiane, 2021, pag. 979.
4
Si veda Cass. Civ. S.U., Sent. 17 settembre 2015, n. 18213, in riferimento all’“errore
di considerare il procedimento simulatorio caratterizzato da una duplicità di strutture
contrattuali“, la Corte si esprime affermando che tale caratterizzazione sia del tutto
impredicabile “come condivisibilmente sostenuto dalla più accorta dottrina, volta che la
fattispecie disciplinata dagli artt. 1414 e 1417 c.c., è fenomenologicamente, prima ancora
che giuridicamente, unitaria”.
4
negozio simulato, in questo caso, non sarà privo di causa, bensì sarà parte di
un unico meccanismo simulatorio voluto, per intero, come oggetto della
causa simulandi, come si dirà a breve. Fulcro del ragionamento in parola è
l'accordo simulatorio, definito come accordo privato delle parti intente a
simulare un negozio giuridico.
Dell'accordo simulatorio è ampiamente dibattuta la natura giuridica.
Parte della dottrina gli attribuisce natura negoziale, in quanto capace di
modificare sostanzialmente delle realtà giuridiche; altra parte della dottrina,
invece, attribuisce all'accordo la natura di mera dichiarazione di scienza.
Non bisogna in questo caso fare confusione tra l'accordo simulatorio e la
controdichiarazione, quest'ultima avente mero valore probatorio nell'ambito
dell'accertamento della simulazione
5
.
2.2. Elementi del contratto simulato
Le difficoltà teoriche che non hanno finora permesso di ricostruire in
maniera appagante l’istituto della simulazione risiede, soprattutto, nel fatto
che esso si compone di una molteplicità di elementi cui corrispondono
molteplici differenti ricostruzioni dottrinali. A ciò, nel momento in cui si è
di fronte al quesito su come possa un contratto perfetto nei suoi elementi
non dispiegare i suoi effetti, si accompagna la problematica afferente le
molteplici visioni teoriche che scaturiscono a seconda che, nel rispondere al
suddetto quesito, venga posta l’attenzione sull’accordo simulatorio, sulla
controdichiarazione ovvero sul negozio simulato.
5
IACOBELLI G., La simulazione nel diritto civile: guida completa di giurisprudenza,
in Giuricivile, 2018. Vedi anche GAZZONI F., op. cit., pag 980, ove si legge che la
controdichiarazione non deve essere confusa con l’accordo simulatorio “di cui costituisce
solo elemento di prova e non atto richiesto ab substantiam per la sua esistenza”.
5
Posto che per molti autori il problema sopra evidenziato sulla natura
giuridica della simulazione è, di fatto, un dibattito ancora aperto, si
analizzeranno di seguito quelli che sono gli elementi costitutivi del contratto
simulato.
Iniziamo con il dire che il negozio simulato è il negozio apparente,
formalmente stipulato dalle parti con la consapevolezza che lo stesso resterà
inefficace tra di esse, avendo, di conseguenza, effetto solo verso i terzi.
Secondo quanto disposto dal legislatore (vgs. art. 1414 c. 1 codice civile) il
negozio simulato è inefficace, in quanto, ai sensi del citato articolo, lo stesso
non produce effetto per le parti. Secondo parte della dottrina si potrebbe
ritenere che il negozio simulato sia addirittura nullo in quanto mancante di
uno dei suoi elementi principali, che è la volontà, per alcuni autori
6
, ovvero
la causa, per altri
7
. Tuttavia, come si è detto, tale teoria non è da ritenere
valida per diverse motivazioni. Anzitutto non si potrebbe che parlare di una
nullità anomala, in quanto il negozio in parola sarebbe nullo per le parti e
valido per i terzi. Inoltre, il negozio risulta essere, in realtà, perfetto e
completo dei suoi elementi. Difatti, la volontà delle parti è pienamente
accolta dall'accordo simulatorio che sottende al negozio simulato.
Nell'ambito della c.d. simulazione relativa oggettiva si parlerà di
negozio dissimulato laddove le parti abbiano privatamente pattuito una
realtà fattuale differente da quella giuridica stipulata pubblicamente. In
questa variante di simulazione, diversamente dal caso in cui le parti
pongono in essere un contratto del quale non vogliono che se ne dispieghino
gli effetti, le stesse si accordano affinché gli effetti reali del contratto siano
diversi da quelli previsti dal contratto simulato. Il codice, anche in questo
6
SACCO R. e De Nova G., Le controdichiarazioni, in Trattato di diritto privato
Volume 10, tomo 2 – Obbligazioni e contratti, Torino, UTET, 2018, pagg. 240 e ss..
7
Così, ad esempio, BETTI E. in BIANCA C.M., op. cit, pagg. 652 e ss, e DISTASO
N., La simulazione dei negozi giuridici, Torino, UTET, 1960, pag. 141.
6
caso, delinea chiaramente quali siano i presupposti della validità del negozio
dissimulato. Al secondo comma del citato articolo del codice civile, si
dispone che il negozio dissimulato è valido ed efficace tra le parti, purché
siano rispettati i requisiti di forma e di sostanza (vgs. paragrafo 3.2 del
presente capitolo).
Alla base della simulazione vi è poi la c.d. causa simulandi, ovvero
le motivazioni che sottendono la cointeressenza tra le parti nel raggiungere
un determinato accordo. In tal senso si potrebbe affermare che in realtà,
come si è detto, non vi è, necessariamente, una netta divergenza tra la
volontà e la dichiarazione, in quanto, in concreto, vi è una collimazione
della volontà delle parti anche in quanto dichiarato, poiché parte integrante
di un unicum voluto e ricercato, consapevolmente, al fine di dar vita ad un
meccanismo simulatorio complesso. Meccanismo, dunque, composto da due
volontà distinte che convergono e coesistono all'interno del medesimo
negozio
8
. Le motivazioni per le quali le parti si accordano nel porre in essere
un contratto simulato, come si può immaginare, sono varie. I simulanti
potrebbero, ad esempio, raggiungere un indebito vantaggio fiscale oppure
accordarsi al fine di far apparire altrui un bene così da potersi sottrarre ad
azioni esecutive, etc. Tendenzialmente, anche se di per sé la fattispecie è
lecita, comunque, lo scopo ulteriore del contratto simulato è quasi sempre
illecito, come quello di frodare un terzo ovvero eludere una norma di legge
imperativa. Tuttavia vi sono casi in cui la simulazione può essere posta in
essere per fini, nelle intenzioni delle parti, leciti, come per motivi di
riservatezza ovvero nel caso del contratto stipulato ad pompam vel
ostentationem
9
.
8
BERTAZZONI C., Il contratto simulato, in Riv. Società Contratti Bilancio Revisione,
2021, pag. 46 e ss.
9
Si pensi, nell'ambito del contratto di comodato d'uso, al caso, esemplificativo, del
prestito di anfore di vino pregiato con la mera finalità di abbellire le sale di un banchetto
7
Affinché due soggetti pongano in essere una simulazione
contrattuale, come accennato, è necessario che le stesse si accordino
preventivamente o, al più, contestualmente. Si parlerà dunque di accordo
simulatorio, come detto, inteso quale accordo, destinato a rimanere riservato
tra le parti, acché il contratto stipulato rimanga non idoneo a generare gli
effetti cui appare preordinato, ovvero dispieghi i suoi effetti secondo quanto
pattuito privatamente (c.d. negozio dissimulato). L’accordo simulatorio,
secondo quanto delineato dalla Corte di Cassazione
10
, deve preesistere (o
quanto meno coesistere) alla stipula del contratto simulato. Non bisogna, in
tale contesto, confondere il negozio dissimulato con l'accordo simulatorio.
L'accordo è l'intesa che unisce le volontà di due parti contrattuali affinché si
realizzi la realtà giuridica pattuita nel negozio dissimulato, piuttosto che la
realtà giuridica palesata mediante stipula del contratto simulato. Tra
l'accordo simulatorio ed il negozio simulato risiede lo stesso legame che, ai
sensi dell'art. 1321 c.c., unisce il contratto all'accordo tra le parti.
Inoltre, altra utile ed opportuna distinzione da fare è quella tra la
simulazione e la riserva mentale. In quest'ultimo caso, infatti, pur
sussistendo una divergenza tra volontà e dichiarazione, la prima risiede,
senza alcuna intesa, nella sfera interna di una delle parti. La riserva mentale,
dunque, non produce alcun effetto sul negozio che, pertanto, rimane valido.
Come precedentemente accennato, è ampiamente dibattuta la
questione se l’accordo simulatorio abbia, o meno, natura negoziale.
Secondo un primo orientamento
11
, l'accordo simulatorio, non avendo
natura negoziale, non sarebbe in grado di poter intervenire su una situazione
giuridica, modificandola o estinguendola, e, dunque, avrebbe natura di mera
così da permettere al comodatario di ostentare ricchezze che in verità non ha.
10
Cass. Civ., Sez. II, Sent. 11 aprile 1975, n. 1362.
11
Tra cui si annovera ROMANO S. in GAZZONI F., op. cit., pag. 979.
8
dichiarazione di scienza
12
. In tal modo, l'accordo non genera una nuova
situazione giuridica, semplicemente rappresenta la consapevolezza che
quanto dichiarato non corrisponde a quanto voluto.
Diversamente, secondo altro orientamento
13
, tale tesi andrebbe a
sottovalutare il collegamento esistente tra l’accordo simulatorio (finalizzato
ad eliminare ovvero modificare gli effetti del contratto apparente stipulato) e
il negozio simulato stesso. Secondo tale ricostruzione, pertanto, il
meccanismo simulatorio darebbe di per sé vita ad uno strumento, avente
matrice negoziale, idoneo a produrre effetti, in quanto volto a determinare il
contenuto “negativo” del contratto stipulato, ovvero un contenuto diverso
14
.
Ebbene, secondo tale ricostruzione, il fenomeno simulatorio avrebbe natura
di contratto, soggiacendo, dunque, alla relativa disciplina, secondo la quale,
ad esempio, potrebbe essere invalido o disciolto per mutuo dissenso, con la
conseguente piena validità dell'atto in origine simulato.
Proseguendo nella disamina degli elementi costitutivi del contratto
simulato, sebbene l'accordo simulatorio non richieda di per sé una
determinata forma, generalmente le parti ne riproducono la natura in un
documento detto controdichiarazione. L'accordo simulatorio, che non va
confuso con quest’ultima, rappresenta l'intesa raggiunta dalle parti; la
controdichiarazione, invece, rappresenta la prova documentale di tale intesa
e, di conseguenza, dell'inefficacia ab origine del negozio simulato.
Essa opera quale dichiarazione di scienza e, non essendo ricompresa
nel novero dei contratti, viene qualificata come mero atto di accertamento, o
di riconoscimento scritto, dell'inesistenza di un negozio viziato da
12
Dichiarazioni di scienza sono atti mediante i quali un soggetto dichiara di essere a
conoscenza di un fatto giuridico.
13
PUGLIATTI S., La simulazione nei negozi unilaterali, in Diritto Civile, Bologna,
Zanichelli, 1953.
14
GAZZONI F., op. cit., pagg. 979 e 980.
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