1) L’obbligo giuridico dell’autore di quest’ultimo di riparare ai danni materiali e
morali causati dal fatto; e
2) La facoltà giuridica di un altro soggetto di infliggergli una sanzione.
Solo in rapporto ad un ordine giuridico particolare si potrà stabilire se il valore
giuridico attribuito ad alcuni fatti illeciti si traduce nella determinazione solo del primo
o anche del secondo effetto o di ambedue, in modo da permettere una distinzione tra
diverse categorie di fatti illeciti.
In effetti, vi sono ordinamenti giuridici che prevedono che alcune categorie di illeciti
abbiano come effetto solo la nascita di un obbligo di riparare ai danni causati, o danno
la possibilità di una sanzione o ancora ambedue le cose, in modo che si possa
escludere qualsiasi differenza tra i torti a questi soggetti e che si possa conoscere solo
l’una o l’altra delle due forme di effetto giuridico che da un fatto illecito possono
derivare.
Il termine sanzione si riferisce a quell’effetto dell’illecito che riveste un carattere
afflittivo e repressivo, cioè un carattere di pena.
La riparazione, al contrario, ha lo scopo di permettere al soggetto leso dal torto di
ottenere la restaurazione del suo diritto o una soddisfazione equivalente.
Questa differenza fa in modo che sanzione e riparazione possano trovarsi una accanto
all’altra come effetti di un illecito.
La differenza tra riparazione e sanzione è netta anche sotto un altro aspetto.
L’ordinamento giuridico può colpire l’autore dell’illecito con l’obbligo giuridico di
prestare una riparazione dei danni materiali e morali che ha causato la sua condotta;
ma non crea un obbligo giuridico a carico dello stesso soggetto di subire una sanzione
afflittiva. Il soggetto che è autorizzato a infliggerla può agire in modo da ottenere che
5
la pena sia effettivamente applicata; non c’è, invece, il diritto di esigere giuridicamente
dall’autore del torto che si sottometta alla pena. A questo proposito è necessario
sottolineare che l’autore dell’illecito, che riuscisse a sfuggire alla pena, si renderebbe
colpevole di un nuovo fatto illecito, avente come effetto un nuovo obbligo di subire
una seconda pena.
Bisogna aggiungere che il diritto di esigere la riparazione per i danni causati è
attribuita, normalmente, dai diversi ordinamenti giuridici allo stesso soggetto
danneggiato; per cui questo stesso soggetto si vede concessa la facoltà giuridica di
infliggere una sanzione soltanto da qualche sistema giuridico che ha caratteristiche
particolari; gli altri attribuiscono questa facoltà ad un soggetto differente e unico: lo
stato, che ha la possibilità materiale di realizzare la sanzione e gli dà allo stesso tempo
la maggiore garanzia di imparzialità e di osservanza dei limiti richieste nella sua
applicazione.
Giuridicamente vi è un fatto illecito ogni volta che un ordinamento giuridico autorizza
un soggetto a esigere una riparazione dall’autore d’una certa condotta o a infliggerli
una sanzione. Nonostante la diversità dei sistemi giuridici ritroviamo un denominatore
comune, che ci consente di affermare che l’elemento essenziale perché si configuri un
illecito è la violazione, da parte di un soggetto, di un obbligo giuridico che gli sia stato
imposto.
1.2 Il fatto illecito nel diritto internazionale
Nel diritto internazionale si configura un fatto illecito quando un soggetto di tale
ordinamento commette un atto lesivo di un diritto altrui ed è obbligato ad atti di
6
riparazione. Ciò significa che un atto, anche se dannoso, può essere considerato
comunque lecito, se non contrario a norme giuridiche, e che la responsabilità deriva
dalla violazione di norme da cui sorge un diritto soggettivo di un altro soggetto
2
.
È necessario ricordare che non sempre la contrarietà di un atto ad una norma di diritto
internazionale è di facile accertamento: è possibile, infatti, che l’esistenza di un
determinato istituto risulti controversa o che due norme siano in contraddizione tra di
loro o, ancora, che, in caso di consuetudini, vi siano dubbi sul loro carattere giuridico
3
.
I soggetti a cui si fa riferimento sono gli Stati. Perché si abbia un fatto
internazionalmente illecito è necessario che il comportamento sia imputabile allo Stato
e che tale comportamento rappresenti una violazione di un obbligo internazionale
assunto dallo Stato.
Naturalmente l’attività degli Stati è un’attività svolta da individui, che il diritto imputa
agli Stati. Generalmente la dottrina distingue tra i c.d. “fatti dello Stato”, cioè gli atti o
le omissioni di uno o più organi o agenti di questo soggetto, e i “fatti d’individui”, cioè
di soggetti sottoposti alla sua giurisdizione o al suo controllo ma che non fanno parte
della struttura di governo
4
. In quest’ultimo caso il fatto non potrà costituire fonte di
responsabilità per lo Stato; tutt’al più si può dire che a questo comportamento possono
essere ricollegati degli obblighi internazionali
5
. La responsabilità dello Stato per fatto
2
Cfr. VITTA La responsabilità internazionale dello Stato per atti legislativi, Milano, 1953
pag. 11
3
Cfr. VITTA op. cit. pagg. 18-19
4
Cfr. CONDORELLI “L’imputation à l’Etat d’un fait internationalement illicite: solutions classiques et
nouvelles tendencies” in RC 1984 VI, pag. 26
5
Cfr. ANZILOTTI Corso di diritto internazionale, Padova, 1955 pag. 403
7
illecito, quindi, non deriva dall’azione dell’individuo, ma dall’inadempimento degli
obblighi che a quest’azione sono ricollegati dal diritto internazionale.
È importante sottolineare che il diritto internazionale non offre alcun criterio utile per
identificare i soggetti dotati dello status di organi dello Stato né i loro poteri e le loro
competenze. Semplicemente rimanda al diritto interno dello Stato. Come si legge nella
risoluzione 2625 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite “…ogni Stato ha il
diritto di scegliere il suo sistema politico, economico, sociale e culturale senza
l’ingerenza di altri Stati…”
6
Relativamente al tema è da considerare anche la questione della capacità d’agire, che
sorge dalla domanda se tutti i membri della comunità internazionale, o solo alcuni di
essi, possano compiere atti internazionalmente illeciti. In dottrina si scontrano due tesi:
secondo alcuni in diritto internazionale esistono solo limiti convenzionali alla libertà
d’azione dei soggetti e, dunque, ogni soggetto è in grado di compiere atti
internazionalmente illeciti. Ciò significa che, quando uno stato compie un atto che si
era impegnato a non compiere, quell’atto sarà da considerarsi illecito. Secondo
un’altra parte della dottrina, invece, esistono degli stati soggettivi d’incapacità. In
questi casi l’atto di un soggetto incapace dovrebbe essere considerato nullo. Tuttavia,
va ricordato che la capacità di porre in essere atti illeciti non dipende dalla capacità
d’agire, poiché, anche se uno stato manca di alcuni organi, gli altri, di cui sia fornito,
potranno compiere atti illeciti.
L’altro elemento su cui bisogna porre l’accento è la violazione di un obbligo,
precedentemente assunto dallo Stato. Ad ogni violazione di un diritto altrui
6
“…all peoples have the right freely to determine, without external interference, their political status and to
pursue their economic, social and cultural development…” (Cfr. Risoluzione 2625 dell’ Assemblea Generale
delle Nazioni Unite su www.un.org/documents/ga/res/25/ares25.htm)
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corrisponde l’obbligo di una riparazione. Dal fatto illecito nasce un nuovo rapporto
giuridico che, normalmente, si concretizza nel dovere di riparare al torto e nel diritto,
corrispondente, di esigere la riparazione stessa
7
. La pratica internazionale prevede due
conseguenze del fatto illecito: la soddisfazione, che ha l’intento di sanare l’offesa, e la
riparazione, che, invece, fa riferimento al danno materiale subito, e che può consistere
nel ripristinare la situazione precedente alla commissione dell’illecito, o nel
risarcimento del danno, se questo è valutabile in denaro.
Il concetto di responsabilità è stato studiato da diversi punti di vista: come la relazione
che viene a configurarsi tra l’autore del fatto e gli altri soggetti di diritto; come obbligo
di riparare al danno causato da fatti che presentano particolari caratteristiche e sono
imputabili ad uno Stato; infine, come violazione di un obbligo internazionale, dunque,
con riferimento al carattere illecito del fatto generatore.
La responsabilità internazionale di uno stato si configura allorché viene commesso un
fatto internazionalmente illecito, cioè la violazione di un dovere imposto da una norma
giuridica internazionale.
Il progetto di articoli, predisposto dalla Commissione di diritto internazionale nel
2001, stabilisce che qualsiasi fatto illecito comporta la responsabilità internazionale di
uno Stato
8
. Un fatto illecito si configura in presenza di una o più azioni o omissioni o
entrambe, attribuibili ad uno Stato e consistenti in una violazione di un obbligo
internazionale dello Stato stesso
9
.
7
Cfr. ANZILOTTI op. cit., pag. 421
8
Article 1 “Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State.”
(Cfr. “Draft articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts” su
http://www.un.org/law/ilc/convents.htm.)
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Article 2 “There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of an action or omission:
(a) is attributable to the State under international law; and (b) constitutes a breach of an international obligation
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