5
dell’impresa), sia agli stakeholders rappresentati dai portatori d'interessi
legittimi che sono legati direttamente o indirettamente, volontariamente o
per obblighi di legge, all’impresa (dipendenti, Amministrazione
Finanziaria, società di revisione, Autorità di Vigilanza) o che vogliano
fruire delle informazioni rese pubbliche per varie ragioni (concorrenti,
fornitori, clienti, potenziali investitori, comunità sociale)
1
.
Per le imprese costituite in forma di società di capitali, per le quali è
fatto obbligo di attenersi, nella redazione dei bilanci, alla struttura prevista
dal codice civile si può individuare il concetto di "informazione
economica" dalla quale discende la "informazione societaria" e quindi
quella di bilancio.
2
In tale distinzione l’informazione di bilancio è caratterizzata dalla
sistematicità, dalla periodicità, dalla capacità di comunicazione verso
l’ambiente esterno e dall'utilizzo per obiettivi di conduzione aziendale.
Fondamentalmente con il bilancio si vuole fare conoscere l’esito
della gestione secondo il sistema del reddito e del capitale di
funzionamento, considerati validi indicatori della capacità dell’impresa di
produrre nuovo valore.
Esso offre un quadro delle trasformazioni subite dall’azienda per
effetto della gestione e fornisce al management gli elementi storici sulla
base dei quali fondare le indagini probabilistiche per il processo di
pianificazione.
3
1
In tal senso si pensi alla finalità informativa che s'intende perseguire con la volontaria pubblicazione dei
bilanci sociali da parte delle imprese di maggiori dimensioni.
2
In tal senso M. Cattaneo – M. Manzonetto, Il bilancio di esercizio, Profili teorici e istituzionali negli anni
novanta, Etaslibri, Milano, 1992, pag.1
3
U. Bertini, Il sistema di azienda, op. cit., pag.150
6
Nella visione odierna con il bilancio si vuole dare conto
dell’economicità della gestione, superando la funzione di controllo
patrimoniale propria del Besta, per arrivare alla visione “zappiana” che
vede come obiettivo della gestione aziendale la produzione di una corrente
reddituale.
Il codice civile all'art.2423 recita che "Il bilancio deve essere redatto
con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico
dell'esercizio."
4
Con questo articolo non si vanno ad identificare i destinatari
legittimi del documento in questione, quanto il tipo di contenuto che deve
recare e le sue caratteristiche. Tale prescrizione si rifà al concetto del
quadro fedele (true and fair view), sintetizzabile nel significato di
"intelligibilità".
Lo stesso legislatore, nella Relazione Ministeriale accompagnatoria
del D. Lgs. 127/91, specifica che con gli aggettivi "veritiero" e "corretto"
s'intende affermare che i redattori del bilancio operino correttamente le
stime e ne rappresentino il risultato, stante l'inapplicabilità del concetto di
verità oggettiva al bilancio con riguardo alle voci stimate e congetturate,
sulle quali torneremo più diffusamente in seguito.
4
Circa i limiti tecnici del bilancio nell'indicare la situazione finanziaria si veda, G.Gavana, Sui limiti del
bilancio di esercizio quale modello atto ad offrire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria
dell'impresa, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, marzo-aprile, 1999. Si ribadisce, nell'intervento, la
necessità, ancorché non prescritta dalla legge, di completare l'informativa di bilancio con un rendiconto finanziario che
vada ad esporre, in termini di flussi anziché di stock, le variazioni intervenute in tutti o taluni elementi patrimoniali.
7
Era premura del legislatore comunitario dettare i requisiti minimi,
previsti nella c.d. “clausola generale”, in quanto si prevedeva l’evoluzione
del contesto economico-ambientale che, di lì a breve, avrebbe costituito la
struttura sociale.
Nella società attuale, difatti, la disponibilità di un set informativo
adeguato è necessaria per i processi decisionali da parte del management,
in prima istanza, ma anche per altri soggetti che ruotano intorno
all’impresa.
5
Le informazioni contenute nel bilancio dovrebbero, in ultima
analisi, consentire alla platea di investitori, di effettuare le scelte allocative
dei propri risparmi secondo efficienza.
Da ciò deriva l’esigenza dell’attendibilità dell’informazione e della
comparabilità della stessa: e tra le diverse imprese operanti in un settore; e
in un determinato arco temporale con riferimento ad una singola impresa.
Come caposaldo al quale ancorarsi al fine di rispettare i due suddetti
requisiti, si pone l’art.2423-bis c.c., che indica i principi di redazione del
bilancio. Tra questi gioca, in tal senso, un ruolo fondamentale, il principio
della costanza nell’applicazione dei criteri di valutazione (definita
consistency nella letteratura anglosassone).
Da rilevare che la normativa ha introdotto, tra i documenti
costituenti il bilancio in senso stretto, la nota integrativa con la precipua
funzione di integrare le indicazioni quantitative riportate nei prospetti di
conto economico e di stato patrimoniale. In tale prospetto devono
collocarsi, tra l'altro, le considerazioni del redattore circa le valutazioni
operate con riferimento a voci specifiche, le motivazioni che hanno
condotto a variazioni nell'applicazione di tali criteri in periodi successivi e
5
U. Bertini, Il sistema di azienda, Schema di analisi, Giappichelli, Torino, 1990
8
l'impatto, sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto, conseguente. La
scelta della forma più adatta è rimessa alla discrezionalità del redattore,
fermo restando il principio fissato della chiarezza espresso nella clausola
generale e il rispetto delle indicazioni minime indicate dall'art.2427 c.c.
Ciò che è venuto evolvendosi nell’arco degli ultimi anni, è la
concezione che gli operatori e le imprese hanno dello strumento di
bilancio, ora considerato mezzo per diffondere e far conoscere ai terzi i
propri risultati per propria volontà e non più solo come obbligo. In tal
senso erano orientate la IV e la VII Direttiva CEE in materia di bilanci di
esercizio e consolidati, recepiti nel nostro ordinamento per mezzo del
D.Lgs. del 9 aprile 1991, n.127, che prescrivevano degli schemi di
bilancio allo scopo di ottenere trasparenza e comparabilità all’interno degli
Stati membri e tra loro.
1.2 Natura dei valori componenti il bilancio di esercizio
Il valore di sintesi del bilancio di esercizio (nello specifico il
risultato di esercizio), è caratterizzato dall'astrattezza, in quanto valore
calcolato sulla base di specifiche finalità conoscitive, che portano a valori
diversi; ed in quanto risultante dalla somma algebrica di addendi di natura
diversa tra loro.
Le tipologie di reddito
6
alle quali si può pervenire sono:
- REDDITO PRODOTTO
- REDDITO CONSUMABILE
Di contro, i valori che confluiscono nel bilancio sono tripartiti in:
6
Per una trattazione puntuale dell’argomento si veda G. Savioli, Verità e falsità nel bilancio di
esercizio, Giappichelli, Torino, 1998, pag. 47 e segg.
9
- VALORI CERTI
- VALORI STIMATI
- VALORI CONGETTURATI
a) Tipologie di reddito alle quali può essere informato il
bilancio di esercizio
Analizziamo ora, brevemente, le peculiarità delle due diverse
concezioni reddituali.
Con il concetto di reddito prodotto si suole indicare la variazione
(positiva o negativa) subita dal capitale per effetto della gestione durante il
periodo amministrativo relativo.
Tale concezione del reddito si basa sul criterio del tempo fisico, e ha
validità in un arco temporale di brevissimo periodo, non considera le
relazioni economiche tra l’esercizio di cui si rende conto e quelli futuri ed
è volto a minimizzare la discrezionalità degli amministratori.
Un reddito così calcolato ha, ad evidenza, non la finalità di indicare
la redditività dell’impresa (in termini di remunerazione del capitale
investito), quanto quella di rilevare i risultati della singola gestione e
permetterne una comparazione temporale.
Si presta, di contro, ad un’analisi di redditività, il reddito
consumabile, definibile come ammontare di ricchezza prodotta per effetto
dell’esercizio e considerata come giusta remunerazione del capitale
investito.
Si perviene a tale risultato reddituale effettuando delle valutazioni
che considerino le relazioni tra le gestioni successive in un’ottica di lungo
10
periodo. Criterio temporale di imputazione dei costi e dei ricavi, è quello
economico dove l’esercizio non è limitato dalla sua ampiezza temporale.
E’ solo quest’ultima tipologia di reddito quella idonea ad informare
le scelte gestionali degli amministratori. E’ altresì condizionata, nella sua
quantificazione, dalle conoscenze interne dei fatti di gestione e
intrinsecamente caratterizzata da discrezionalità redazionale in quanto i
dati riportati in bilancio devono essere legati alle probabili evoluzioni
gestionali.
Da ciò si evince come la struttura di reddito compatibile con la
finalità del legislatore possa essere solo quella del tipo “reddito prodotto”,
in quanto rispondente al requisito della verificabilità.
Un bilancio che riportasse un reddito consumabile non sarebbe
indicativo per un terzo, in quanto non a conoscenza delle motivazioni che
hanno spinto i redattori a scegliere un criterio valutativo piuttosto che un
altro, e svilirebbe la funzione di comunicazione esterna del documento in
parola.
Si definisce tale tipo di reddito anche come reddito “normalizzato”,
per sottolineare la sua inidoneità ad indicare gli effetti delle contingenze
del periodo sul risultato economico, ma si predilige fornire, con tale
metodo, la sola indicazione di tipo “economico” in senso stretto,
individuata nella capacità normale della gestione di remunerare il capitale.
Sebbene tale tipo di reddito possa essere molto utile per gli scopi
interni di governo aziendale, mal si presta a soddisfare le esigenze
conoscitive dei terzi e non risponde ai requisiti (senza dubbio legati più ad
esigenze di rispetto di principi giuridici e tutela dei portatori di interessi a
vario titolo, che a fondamenti economico-aziendali), fissati dal legislatore.
11
Di contro i limiti del reddito prodotto sono dati dalla sua eccessiva
convenzionalità, intesa come insieme di regole e principi cui informare la
redazione del bilancio, proprio per garantire l'intelligibilità e la
comprensibilità anche da parte di soggetti esterni alle scelte
amministrative. Solo in tale modo si può arrivare a definire il bilancio
come “modello”, cioè un'astrazione teorica volta a rappresentare la realtà
o aspetti di essa.
E', difatti, accolto il concetto secondo il quale il bilancio altro non è,
se non un modello convenzionale (e qui si desume come solo il reddito
prodotto possa conciliarsi con questo requisito); dove, con tale aggettivo,
s'intende dire che i criteri redazionali devono essere indicati a priori entro
una gamma di scelta tale da poter includere le diverse tipologie di imprese.
In questo modo l'organo amministrativo potrà scegliere (tra i criteri
proposti dal codice civile o dalla prassi contabile se nulla dispone la prima
fonte), il criterio più confacente alla sua realtà aziendale, e da questo
ritenuto più idoneo a rispettare il precetto di chiarezza, verità e correttezza,
espressamente indicati dalla clausola generale.
Si è voluto in tal modo delimitare gli ambiti di discrezionalità
redazionale dell'organo gestorio, al fine di consentire una trasparenza,
un’attendibilità ed una comparabilità necessarie, oggigiorno più che mai,
agli investitori (famiglie, imprese o investitori istituzionali nella
suddivisione macroeconomica), per effettuare delle scelte allocative
efficienti
Al pari d'ogni altro modello, le sue regole di rappresentazione sono
subordinate all'impostazione teorica che ne sta alla base.
12
Il fine al quale si tende, è quello dell'armonizzazione dei principi
contabili e redazionali dei bilanci a livello mondiale, dopo l'avvenuta
standardizzazione all'interno dei singoli Stati.
Nell'era della globalizzazione non si può sottovalutare il rischio
d'influenze negative sui processi allocativi delle risorse, indotte da
un'inattendibile informativa di bilancio.
E' in tale direzione che si muovono gli obblighi imposti, dalle
autorità di borsa dei diversi Paesi, in capo alle società quotate che operino
in più Paesi.
Ad esempio per le società quotate al N.Y.S.E. che vogliano
raccogliere capitali da paesi esteri, è fatto obbligo di fornire informazioni
sulle proprie condizioni in linea con gli schemi e le prassi contabili ivi
vigenti
7
.
Si evince come la standardizzazione sia indispensabile per garantire
i requisiti della comparabilità, della neutralità e della verificabilità.
La comparabilità è «..garantita laddove fatti e condizioni uguali
vengano descritti in modo uguale, e, viceversa, fatti e condizioni diversi
vengano rilevati contabilmente - o meglio esposti in bilancio - in modo
diverso.»
8
Tale requisito si attua mediante l'applicazione costante nel tempo, di
criteri di valutazione e principi di redazione generalmente accettati.
Similare è il requisito della neutralità che esprime il concetto di non
discrezionalità nella redazione del rendiconto.
7
N. Angiola, Decisioni di impiego degli investitori e informativa esterna di impresa: profili di
ragioneria internazionale, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, marzo-aprile, 1997
8
N. Angiola, Decisioni di impiego degli investitori…., op. cit., pag.166.
13
b) Natura dei valori confluenti nel bilancio di esercizio
E’ noto che i valori numerici che compongono il bilancio sono
sostanzialmente di tre tipi, a seconda del grado di verificabilità che li
caratterizza. Si distingue, come sopra detto, in valori: certi, stimati,
congetturati.
I valori certi sono caratterizzati da una verificabilità di tipo
semantico, che mette a confronto i valori indicati con i fatti posti in essere
nel periodo rilevato.
Tale verifica si basa sul confronto con le rilevazioni effettuate in
contabilità generale, che hanno registrato le avvenute operazioni di
vendita o di acquisto, di competenza dell’esercizio, alle quali tali valori si
riferiscono.
Tale tipo di valore, così come gli altri due, deriva dalla dicotomia
tra valore d’uso e valore di scambio.
9
Il concetto di valore di scambio
esprime l’ammontare monetario realizzato/sostenuto, sul mercato esterno,
con la cessione/acquisto del bene o servizio rilevato.
Il concetto di valore d’uso indica il contributo, indiretto, dei fattori
della produzione in giacenza, a partecipare alla produzione economica
degli esercizi a venire.
I valori certi sono gli unici ad essere suscettibili di giudizio di
verità/falsità (o errore, doloso o colposo che sia), in quanto
oggettivamente verificabili e quantificabili in modo univoco dato che sono
già rilevati in contabilità in moneta di conto, e perciò non necessitano di
traduzioni in altre monete né di valutazioni.
9
F. Superti Furga, Il Bilancio d’esercizio italiano secondo le normative Europee, Giuffré
Editore, 1997, pag.310
14
Per questa peculiarità si distinguono, invece, i valori stimati
costituenti quelle poste non ancora realizzate nell’esercizio ma che si
realizzeranno in quelli futuri.
Sono quindi valori previsionali, anch’essi correlati direttamente a
valori e prezzi, suscettibili di verifica tra previsione indicata in bilancio e
valore effettivo futuro, oggettivamente misurabile.
Tuttavia tale tipo di confronto, in sede di valutazione di falsità di
bilancio, può rivelarsi fuorviante. Colui che valuterà la veridicità di tali
tipi di valori, dovrà piuttosto porsi nella stessa ottica temporale del
redattore, e cercare di valutare tali poste con le stesse informazioni di cui,
quest’ultimo, poteva disporre in quel tempo.
Esempi di tali tipi di valori sono individuabili, ad esempio, nei
crediti o debiti, riportati in bilancio ovviamente in moneta di conto, ma
legati a negoziazioni in divisa estera.
Elemento in comune tra i valori certi e quelli stimati è la
riscontrabilità di una correlazione diretta con i prezzi di mercato. La
differenza della possibilità di riscontro è di tipo temporale: questo sarà
contestuale all’analisi per la prima categoria di valori, e futuro per la
seconda.
Appartengono, infine, alla categoria dei valori congetturati, quelli
espressi sulla base delle ipotesi della gestione futura. Tali valori nascono
con l’esigenza di quantificare il risultato di periodo dell’esercizio,
convenzionalmente creato, andando a suddividere la vita aziendale e il
contributo dei singoli fattori produttivi a fecondità ripetuta.
Deriva che tali poste saranno valutate sulla base di assunti e ipotesi
gestionali che sono appannaggio dell’organo amministrativo. Una verifica
circa tali tipi di valori potrà essere quindi solo di tipo sintattico, cioè potrà
15
concernere solo la coerenza interna tra i valori stessi e le assunzioni di
base.
Esempi di tali voci sono:
a) nello stato patrimoniale, le attività relative a: fattori di produzione a
fecondità ripetuta, immobilizzazioni materiali ed immateriali (quali costi
d'impianto e avviamento), valori netti delle immobilizzazioni
b) nel conto economico, le quote d'ammortamento di valori sub a); le
rimanenze; i risultati parziali indicati dal conto in parola.
Per tali tipi di voci, infine, è importante, ai fini di una verifica di
attendibilità, risalire alle condizioni interne ed esterne che hanno portato i
redattori a formulare le ipotesi di gestione dalle quali sono scaturite le
scelte valutative .
Finalità di questo tipo di analisi è indagare la presenza di eventuali
politiche gestionali discrezionali che non abbiano riscontro nelle
assunzioni di base. E’, di fatti, con riferimento a tali poste che è più facile
“strumentalizzare” l’informativa di bilancio a finalità particolari.