5
 
dell’impresa), sia agli stakeholders rappresentati dai portatori d'interessi 
legittimi che sono legati direttamente o indirettamente, volontariamente o 
per obblighi di legge, all’impresa (dipendenti, Amministrazione 
Finanziaria, società di revisione, Autorità di Vigilanza) o che vogliano 
fruire delle informazioni rese pubbliche per varie ragioni (concorrenti, 
fornitori, clienti, potenziali investitori, comunità sociale)
1
. 
Per le imprese costituite in forma di società di capitali, per le quali è 
fatto obbligo di attenersi, nella redazione dei bilanci, alla struttura prevista 
dal codice civile si può individuare il concetto di "informazione 
economica" dalla quale discende la "informazione societaria" e quindi 
quella di bilancio.
2
 
In tale distinzione l’informazione di bilancio è caratterizzata dalla 
sistematicità, dalla periodicità, dalla capacità di comunicazione verso 
l’ambiente esterno e dall'utilizzo per obiettivi di conduzione aziendale. 
Fondamentalmente con il bilancio si vuole fare conoscere l’esito 
della gestione secondo il sistema del reddito e del capitale di 
funzionamento, considerati validi indicatori della capacità dell’impresa di 
produrre nuovo valore. 
Esso offre un quadro delle trasformazioni subite dall’azienda per 
effetto della gestione e fornisce al management gli elementi storici sulla 
base dei quali fondare le indagini probabilistiche per il processo di 
pianificazione.
3
 
                                                           
1
  In tal senso si pensi alla finalità informativa che s'intende perseguire con la volontaria pubblicazione dei 
bilanci sociali da parte delle imprese di maggiori dimensioni. 
2
 In tal senso M. Cattaneo – M. Manzonetto, Il bilancio di esercizio, Profili teorici e istituzionali negli anni 
novanta, Etaslibri, Milano, 1992, pag.1 
3
 U. Bertini, Il sistema di azienda, op. cit., pag.150 
  
6
 
Nella visione odierna con il bilancio si vuole dare conto 
dell’economicità della gestione, superando la funzione di controllo 
patrimoniale propria del Besta, per arrivare alla visione “zappiana” che 
vede come obiettivo della gestione aziendale la produzione di una corrente 
reddituale. 
Il codice civile all'art.2423 recita che "Il bilancio deve essere redatto 
con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico 
dell'esercizio."
4
 
Con questo articolo non si vanno ad identificare i destinatari 
legittimi del documento in questione, quanto il tipo di contenuto che deve 
recare e le sue caratteristiche. Tale prescrizione si rifà al concetto del 
quadro fedele (true and fair view), sintetizzabile nel significato di 
"intelligibilità". 
Lo stesso legislatore, nella Relazione Ministeriale accompagnatoria 
del D. Lgs. 127/91, specifica che con gli aggettivi "veritiero" e "corretto" 
s'intende affermare che i redattori del bilancio operino correttamente le 
stime e ne rappresentino il risultato, stante l'inapplicabilità del concetto di 
verità oggettiva al bilancio con riguardo alle voci stimate e congetturate, 
sulle quali torneremo più diffusamente in seguito. 
                                                           
4
 Circa i limiti tecnici del bilancio nell'indicare la situazione finanziaria si veda, G.Gavana, Sui limiti del 
bilancio di esercizio quale modello atto ad offrire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria 
dell'impresa, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, marzo-aprile, 1999. Si ribadisce, nell'intervento, la 
necessità, ancorché non prescritta dalla legge, di completare l'informativa di bilancio con un rendiconto finanziario che 
vada ad esporre, in termini di flussi anziché di stock, le variazioni intervenute in tutti o taluni elementi patrimoniali. 
  
7
 
Era premura del legislatore comunitario dettare i requisiti minimi, 
previsti nella c.d. “clausola generale”, in quanto si prevedeva l’evoluzione 
del contesto economico-ambientale che, di lì a breve, avrebbe costituito la 
struttura sociale. 
Nella società attuale, difatti, la disponibilità di un set informativo 
adeguato è necessaria per i processi decisionali da parte del management, 
in prima istanza, ma anche per altri soggetti che ruotano intorno 
all’impresa.
5
 
Le informazioni contenute nel bilancio dovrebbero, in ultima 
analisi, consentire alla platea di investitori, di effettuare le scelte allocative 
dei propri risparmi secondo efficienza. 
Da ciò deriva l’esigenza dell’attendibilità dell’informazione e della 
comparabilità della stessa: e tra le diverse imprese operanti in un settore; e 
in un determinato arco temporale con riferimento ad una singola impresa. 
Come caposaldo al quale ancorarsi al fine di rispettare i due suddetti 
requisiti, si pone l’art.2423-bis c.c., che indica i principi di redazione del 
bilancio. Tra questi gioca, in tal senso, un ruolo fondamentale, il principio 
della costanza nell’applicazione dei criteri di valutazione (definita 
consistency nella letteratura anglosassone). 
Da rilevare che la normativa ha introdotto, tra i documenti 
costituenti il bilancio in senso stretto, la nota integrativa con la precipua 
funzione di integrare le indicazioni quantitative riportate nei prospetti di 
conto economico e di stato patrimoniale. In tale prospetto devono 
collocarsi, tra l'altro, le considerazioni del redattore circa le valutazioni 
operate con riferimento a voci specifiche, le motivazioni che hanno 
condotto a variazioni nell'applicazione di tali criteri in periodi successivi e 
                                                           
5
 U. Bertini, Il sistema di azienda, Schema di analisi, Giappichelli, Torino, 1990 
  
8
 
l'impatto, sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto, conseguente. La 
scelta della forma più adatta è rimessa alla discrezionalità del redattore, 
fermo restando il principio fissato della chiarezza espresso nella clausola 
generale e il rispetto delle indicazioni minime indicate dall'art.2427 c.c. 
Ciò che è venuto evolvendosi nell’arco degli ultimi anni, è la 
concezione che gli operatori e le imprese hanno dello strumento di 
bilancio, ora considerato mezzo per diffondere e far conoscere ai terzi i 
propri risultati per propria volontà e non più solo come obbligo. In tal 
senso erano orientate la IV e la VII Direttiva CEE in materia di bilanci di 
esercizio e consolidati, recepiti nel nostro ordinamento per mezzo del 
D.Lgs. del 9 aprile 1991, n.127, che prescrivevano degli schemi di 
bilancio allo scopo di ottenere trasparenza e comparabilità all’interno degli 
Stati membri e tra loro. 
 
1.2 Natura dei valori componenti il bilancio di esercizio 
 
Il valore di sintesi del bilancio di esercizio (nello specifico il 
risultato di esercizio), è caratterizzato dall'astrattezza, in quanto valore 
calcolato sulla base di specifiche finalità conoscitive, che portano a valori 
diversi; ed in quanto risultante dalla somma algebrica di addendi di natura 
diversa tra loro. 
Le tipologie di reddito
6
 alle quali si può pervenire sono: 
- REDDITO PRODOTTO 
- REDDITO CONSUMABILE 
Di contro, i valori che confluiscono nel bilancio sono tripartiti in: 
                                                           
6
 Per una trattazione puntuale dell’argomento si veda G. Savioli, Verità e falsità nel bilancio di 
esercizio, Giappichelli, Torino, 1998, pag. 47 e segg. 
  
9
 
- VALORI CERTI 
- VALORI STIMATI 
- VALORI CONGETTURATI 
 
a) Tipologie di reddito alle quali può essere informato il 
bilancio di esercizio 
 
Analizziamo ora, brevemente, le peculiarità delle due diverse 
concezioni reddituali. 
Con il concetto di reddito prodotto si suole indicare la variazione 
(positiva o negativa) subita dal capitale per effetto della gestione durante il 
periodo amministrativo relativo. 
Tale concezione del reddito si basa sul criterio del tempo fisico, e ha 
validità in un arco temporale di brevissimo periodo, non considera le 
relazioni economiche tra l’esercizio di cui si rende conto e quelli futuri ed 
è volto a minimizzare la discrezionalità degli amministratori. 
Un reddito così calcolato ha, ad evidenza, non la finalità di indicare 
la redditività dell’impresa (in termini di remunerazione del capitale 
investito), quanto quella di rilevare i risultati della singola gestione e 
permetterne una comparazione temporale. 
Si presta, di contro, ad un’analisi di redditività, il reddito 
consumabile, definibile come ammontare di ricchezza prodotta per effetto 
dell’esercizio e considerata come giusta remunerazione del capitale 
investito. 
Si perviene a tale risultato reddituale effettuando delle valutazioni 
che considerino le relazioni tra le gestioni successive in un’ottica di lungo 
  
10
 
periodo. Criterio temporale di imputazione dei costi e dei ricavi, è quello 
economico dove l’esercizio non è limitato dalla sua ampiezza temporale. 
E’ solo quest’ultima tipologia di reddito quella idonea ad informare 
le scelte gestionali degli amministratori. E’ altresì condizionata, nella sua 
quantificazione, dalle conoscenze interne dei fatti di gestione e 
intrinsecamente caratterizzata da discrezionalità redazionale in quanto i 
dati riportati in bilancio devono essere legati alle probabili evoluzioni 
gestionali. 
Da ciò si evince come la struttura di reddito compatibile con la 
finalità del legislatore possa essere solo quella del tipo “reddito prodotto”, 
in quanto rispondente al requisito della verificabilità. 
Un bilancio che riportasse un reddito consumabile non sarebbe 
indicativo per un terzo, in quanto non a conoscenza delle motivazioni che 
hanno spinto i redattori a scegliere un criterio valutativo piuttosto che un 
altro, e svilirebbe la funzione di comunicazione esterna del documento in 
parola. 
Si definisce tale tipo di reddito anche come reddito “normalizzato”, 
per sottolineare la sua inidoneità ad indicare gli effetti delle contingenze 
del periodo sul risultato economico, ma si predilige fornire, con tale 
metodo, la sola indicazione di tipo “economico” in senso stretto, 
individuata nella capacità normale della gestione di remunerare il capitale. 
Sebbene tale tipo di reddito possa essere molto utile per gli scopi 
interni di governo aziendale, mal si presta a soddisfare le esigenze 
conoscitive dei terzi e non risponde ai requisiti (senza dubbio legati più ad 
esigenze di rispetto di principi giuridici e tutela dei portatori di interessi a 
vario titolo, che a fondamenti economico-aziendali), fissati dal legislatore. 
  
11
 
Di contro i limiti del reddito prodotto sono dati dalla sua eccessiva 
convenzionalità, intesa come insieme di regole e principi cui informare la 
redazione del bilancio, proprio per garantire l'intelligibilità e la 
comprensibilità anche da parte di soggetti esterni alle scelte 
amministrative. Solo in tale modo si può arrivare a definire il bilancio 
come “modello”, cioè un'astrazione teorica volta a rappresentare la realtà 
o aspetti di essa. 
E', difatti, accolto il concetto secondo il quale il bilancio altro non è, 
se non un modello convenzionale (e qui si desume come solo il reddito 
prodotto possa conciliarsi con questo requisito); dove, con tale aggettivo, 
s'intende dire che i criteri redazionali devono essere indicati a priori entro 
una gamma di scelta tale da poter includere le diverse tipologie di imprese. 
In questo modo l'organo amministrativo potrà scegliere (tra i criteri 
proposti dal codice civile o dalla prassi contabile se nulla dispone la prima 
fonte), il criterio più confacente alla sua realtà aziendale, e da questo 
ritenuto più idoneo a rispettare il precetto di chiarezza, verità e correttezza, 
espressamente indicati dalla clausola generale. 
Si è voluto in tal modo delimitare gli ambiti di discrezionalità 
redazionale dell'organo gestorio, al fine di consentire una trasparenza, 
un’attendibilità ed una comparabilità necessarie, oggigiorno più che mai, 
agli investitori (famiglie, imprese o investitori istituzionali nella 
suddivisione macroeconomica), per effettuare delle scelte allocative 
efficienti 
Al pari d'ogni altro modello, le sue regole di rappresentazione sono 
subordinate all'impostazione teorica che ne sta alla base. 
  
12
 
Il fine al quale si tende, è quello dell'armonizzazione dei principi 
contabili e redazionali dei bilanci a livello mondiale, dopo l'avvenuta 
standardizzazione all'interno dei singoli Stati. 
Nell'era della globalizzazione non si può sottovalutare il rischio 
d'influenze negative sui processi allocativi delle risorse, indotte da 
un'inattendibile informativa di bilancio. 
E' in tale direzione che si muovono gli obblighi imposti, dalle 
autorità di borsa dei diversi Paesi, in capo alle società quotate che operino 
in più Paesi. 
Ad esempio per le società quotate al N.Y.S.E. che vogliano 
raccogliere capitali da paesi esteri, è fatto obbligo di fornire informazioni 
sulle proprie condizioni in linea con gli schemi e le prassi contabili ivi 
vigenti
7
. 
Si evince come la standardizzazione sia indispensabile per garantire 
i requisiti della comparabilità, della neutralità e della verificabilità. 
La comparabilità è «..garantita laddove fatti e condizioni uguali 
vengano descritti in modo uguale, e, viceversa, fatti e condizioni diversi 
vengano rilevati contabilmente - o meglio esposti in bilancio - in modo 
diverso.»
8
 
Tale requisito si attua mediante l'applicazione costante nel tempo, di 
criteri di valutazione e principi di redazione generalmente accettati. 
Similare è il requisito della neutralità che esprime il concetto di non 
discrezionalità nella redazione del rendiconto. 
                                                           
7
 N. Angiola, Decisioni di impiego degli investitori e informativa esterna di impresa: profili di 
ragioneria internazionale, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, marzo-aprile, 1997  
8
 N. Angiola, Decisioni di impiego degli investitori…., op. cit., pag.166.  
  
13
 
b) Natura dei valori confluenti nel bilancio di esercizio 
 
E’ noto che i valori numerici che compongono il bilancio sono 
sostanzialmente di tre tipi, a seconda del grado di verificabilità che li 
caratterizza. Si distingue, come sopra detto, in valori: certi, stimati, 
congetturati. 
I valori certi sono caratterizzati da una verificabilità di tipo 
semantico, che mette a confronto i valori indicati con i fatti posti in essere 
nel periodo rilevato. 
Tale verifica si basa sul confronto con le rilevazioni effettuate in 
contabilità generale, che hanno registrato le avvenute operazioni di 
vendita o di acquisto, di competenza dell’esercizio, alle quali tali valori si 
riferiscono. 
Tale tipo di valore, così come gli altri due, deriva dalla dicotomia 
tra valore d’uso e valore di scambio.
9
 Il concetto di valore di scambio 
esprime l’ammontare monetario realizzato/sostenuto, sul mercato esterno, 
con la cessione/acquisto del bene o servizio rilevato. 
Il concetto di valore d’uso indica il contributo, indiretto, dei fattori 
della produzione in giacenza, a partecipare alla produzione economica 
degli esercizi a venire. 
I valori certi sono gli unici ad essere suscettibili di giudizio di 
verità/falsità (o errore, doloso o colposo che sia), in quanto 
oggettivamente verificabili e quantificabili in modo univoco dato che sono 
già rilevati in contabilità in moneta di conto, e perciò non necessitano di 
traduzioni in altre monete né di valutazioni. 
                                                           
9
 F. Superti Furga, Il Bilancio d’esercizio italiano secondo le normative Europee, Giuffré 
Editore, 1997, pag.310 
  
14
 
Per questa peculiarità si distinguono, invece, i valori stimati 
costituenti quelle poste non ancora realizzate nell’esercizio ma che si 
realizzeranno in quelli futuri. 
Sono quindi valori previsionali, anch’essi correlati direttamente a 
valori e prezzi, suscettibili di verifica tra previsione indicata in bilancio e 
valore effettivo futuro, oggettivamente misurabile. 
Tuttavia tale tipo di confronto, in sede di valutazione di falsità di 
bilancio, può rivelarsi fuorviante. Colui che valuterà la veridicità di tali 
tipi di valori, dovrà piuttosto porsi nella stessa ottica temporale del 
redattore, e cercare di valutare tali poste con le stesse informazioni di cui, 
quest’ultimo, poteva disporre in quel tempo. 
Esempi di tali tipi di valori sono individuabili, ad esempio, nei 
crediti o debiti, riportati in bilancio ovviamente in moneta di conto, ma 
legati a negoziazioni in divisa estera.  
Elemento in comune tra i valori certi e quelli stimati è la 
riscontrabilità di una correlazione diretta con i prezzi di mercato. La 
differenza della possibilità di riscontro è di tipo temporale: questo sarà 
contestuale all’analisi per la prima categoria di valori, e futuro per la 
seconda. 
Appartengono, infine, alla categoria dei valori congetturati, quelli 
espressi sulla base delle ipotesi della gestione futura. Tali valori nascono 
con l’esigenza di quantificare il risultato di periodo dell’esercizio, 
convenzionalmente creato, andando a suddividere la vita aziendale e il 
contributo dei singoli fattori produttivi a fecondità ripetuta. 
Deriva che tali poste saranno valutate sulla base di assunti e ipotesi 
gestionali che sono appannaggio dell’organo amministrativo. Una verifica 
circa tali tipi di valori potrà essere quindi solo di tipo sintattico, cioè potrà 
  
15
 
concernere solo la coerenza interna tra i valori stessi e le assunzioni di 
base. 
Esempi di tali voci sono:  
a) nello stato patrimoniale, le attività relative a: fattori di produzione a 
fecondità ripetuta, immobilizzazioni materiali ed immateriali (quali costi 
d'impianto e avviamento), valori netti delle immobilizzazioni 
b) nel conto economico, le quote d'ammortamento di valori sub a); le 
rimanenze; i risultati parziali indicati dal conto in parola. 
Per tali tipi di voci, infine, è importante, ai fini di una verifica di 
attendibilità, risalire alle condizioni interne ed esterne che hanno portato i 
redattori a formulare le ipotesi di gestione dalle quali sono scaturite le 
scelte valutative . 
Finalità di questo tipo di analisi è indagare la presenza di eventuali 
politiche gestionali discrezionali che non abbiano riscontro nelle 
assunzioni di base. E’, di fatti, con riferimento a tali poste che è più facile 
“strumentalizzare” l’informativa di bilancio a finalità particolari.