Furono i fuqaha che elaborarono la normativa penale quale noi
vediamo accolta nei libri di fiqh ( 3 ), e la loro elaborazione si avvalse
tanto delle prescrizioni del Profeta, quanto del diritto consuetudinario
vigente al tempo di Maometto.
Come abbiamo già osservato, Maometto in casi rari emanò particolari
precetti spinto da circostanze del tutto speciali; così, ad esempio,
nell'anno 4 della Egira, la nota avventura della moglie di Maometto
Ai'sha diede occasione ad una rivelazione, la quale stabiliva
determinate pene tanto per la fornicazione che per la diffamazione di
donne musulmane oneste.
Quando, cioè, Ai'sha in quell'anno accompagnò il Profeta in una
spedizione militare, una sera alla levata della carovana restò indietro
nel luogo dell'accampamento. Poichè Maometto ed i suoi la
ritrovarono soltanto la mattina seguente ed in compagnia di un
giovane, sorsero naturalmente tra i fedeli dicerie di ogni sorta ( 4 ) .
Ma casi in cui furono in simil modo fissate esattamente delle pene,
sono pur sempre eccezioni.
Il Profeta non si sentì chiamato a regolare tutto il diritto penale:
benchè egli abbia evidentemente cercato di eliminare, per quanto
possibile, alcuni effetti più dannosi del diritto della vendetta, che
mettevano in pericolo anche la coesione tra Musulmani.
Abolire l'antichissima legge del taglione sarebbe stato semplicemente
impossibile; era troppo tenacemente radicata nelle coscienza giuridica
popolare ( 5 ).
" Occhio per occhio, dente per dente ", si era sempre detto da tempo
immemorabile anche in Arabia; e questa secolare Sunnah ( 6 ) degli
antenati doveva ben valere come sacra ed inviolabile.
La legge musulmana è ora applicata nel campo penale soltanto in
pochissimi fra i paesi musulmani indipendenti ( 7 ) ; negli altri di
questi ed in tutti i paesi musulmani già sottoposti al dominio europeo
vigono anche legislazioni nuove, ispirate ai prìncipi moderni giuridici e
sociali ( 8 ).
Il fatto che il diritto penale contenuto nel fiqh abbia ormai un valore
meramente storico non toglie, tuttavia, che vada ugualmente
ricordato per un triplice ordine di motivi: anzitutto perchè esso,
almeno in parte, si fonda direttamente sul Corano; poi perchè ha
assorbito alcuni princìpi consuetudinari pre-islamici; ed, infine, perchè
ha lasciato traccia nel codice penale ottomano che ebbe valore fino
all'entrata in vigore della nuova legislazione turca.
Note:
( 1 ) La sharì'a che nel linguaggio della teologia e del diritto ha due
significati: in senso lato è la legge religiosa, soprattutto musulmana,
ossia la religione con i suoi dogmi, i suoi riti, i suoi precetti giuridici e
morali; in senso stretto, presso i giuristi, è sinonimo di fiqh ossia del
complesso del rituale e di quelle moltissime parti del diritto che
trovano la loro radice nel Corano, nella Sunnah e nell'igma.
( 2 ) in arabo " ada ".
( 3 ) Fiqh, vocabolo designante quella parte della sharì'a che regola
l'attività esterna del credente verso Dio, verso se stesso e verso gli
altri, comprende l'intero complesso delle discipline religiose e
giuridiche e delle loro norme.
( 4 ) A questo caso si riferiscono le parole del Corano: " Chi si rende
colpevole di rapporti sessuali illeciti, sia un uomo che una donna,
dategli 100 frustate e non abbiate di lui alcuna pietà...e punite con 80
frustate coloro i quali accusano donne oneste senza poter portare
quattro testimoni, e non prendete da loro mai più alcuna
testimonianza " ( Corano XXIV, 1-5 ).
( 5 ) ABD-AL-RAHIM, I principi della giurisprudenza musulmana,
Roma, 1922, p.435.
( 6 ) Narrazioni raccolte nel terzo secolo dell'Egira.
( 7 ) Il diritto penale è ancora vigente nell'Arabia Saudita, e nel
Kuvait, nel Quatar e negli Emirati arabi; e in altri paesi è tornato ad
avere pieno vigore, come in Pakistan e oggi in Iran.
( 8 ) Giuliano Vassalli, " In margine al diritto penale islamico ",
giustizia penale, 1980, fasc. 3, pag. 129-143.
1.2 - Il sistema penale islamico.
Nel quadro del sistema penale islamico, la legge divide le azioni
punibili e le pene a cui esse soggiacciono nelle seguenti 3 categorie ,
che poi illustreremo singolarmente:
- Atti illeciti contro il corpo e la vita, i quali autorizzano il danneggiato
o il suo wali ( 9 ) ad effettuare il taglione ( Kisas ) sul corpo del
colpevole, od a pretendere invece la composizione ( Diyah ), o
rispettivamente il risarcimento del danno.
- Delitti per cui è stabilita nella legge, sulla base del Corano e della
tradizione, una pena fissa immutabile ( Hadd ).
- Tutte le altre trasgressioni a precetti di Dio sono rimesse alla
discrezione del giudice
( Ta'zir ).
Nel diritto musulmano la punizione del colpevole è ancora riguardata,
sotto certi aspetti, come un affare di diritto privato, in quanto si
reputa compèti solamente alla parte lesa e non all'autorità, il diritto di
infliggere il castigo al reo oppure di condonargli la pena.
Però il taglione non è rimesso esclusivamente al volere del
danneggiato, perchè l'autorità ne controlla l'esecuzione facendo
assistere un giudice il quale deve accertare che il leso non oltrepassi
l'ingiuria ricevuta ( 10 ).
Un'eccezione a questa regola presenta la legge solo nel caso che il
colpevole sia sorpreso in flagrante.
Chi, per esempio, sorprende in casa propria un ladro, o un adultero,
lo può subito uccidere o ferire impunemente, non solo per legittima
difesa, ma anche semplicemente a scopo di vendetta.
Una simile difesa privata è anche permessa in materia civile fino ad
un certo punto. Nella legge cioè è riconosciuta in molti casi a colui
che è legittimato all'azione, la facoltà di farsi giustizia da sè per
evitare un minuto e costoso procedimento giudiziale: Chi ad esempio
deve richiedere una cosa di sua proprietà a qualcuno, può togliergliela
tranquillamente.
Chi è in credito verso alcuno, che si rifiuta di pagare, può
impadronirsi della proprietà del debitore e venderla da sè per
soddisfarsi del suo credito; e la legge permette anche al creditore di
impadronirsi della proprietà di un terzo in quanto questi a sua volta
debba qualcosa al debitore.
Il creditore all'occorrenza può persino entrare con la forza nella
proprietà del suo debitore, e per esempio abbattere i muri o sfondare
la porta. Di regola è tuttavia necessario chiamare il giudice anche in
materia civile.
Ma non in tutti i casi viene in questione il diritto di determinate
persone. La legge a questo riguardo distingue haqq adami ( diritto
umano ) e haqq Allah ( diritto divino ).
Si ha ragione di diritto umano quando per es. un soggetto richiede il
taglione, o il prezzo di una cosa da lui venduta. Qualora, invece,
nessun uomo sia leso nei suoi diritti, ma sia stato trasgredito
unicamente un precetto divino, allora la punizione del colpevole vale
solo come un diritto di Dio ( 11 ).
Nel caso di un haqq Allah vige nella legge uno speciale principio
fondamentale ( 12 ).
In molte tradizioni si insiste molto sul fatto che Dio vuol fondare il suo
rapporto con l'uomo soprattutto sulla base della pietà e
dell'indulgenza; che egli pertanto è sempre disposto a coprire con il
mantello dell'amore, per quanto è possibile, i peccati dei suoi
sottoposti, ma solo a condizione che essi agiscano nello stesso senso
e tengano nascosti tanto i propri peccati quanto quelli del prossimo.
Ad ogni fedele dice ad es. la tradizione, sono perdonate le sue colpe,
a meno che non le renda pubbliche egli stesso! Dio tra i suoi fedeli
ama quelli che nascondono i peccati.
Invece per i delitti che riguardano un haqq Allah valgono alcune
regole speciali.
In questi casi il giudice ha il dovere di indagare e persino ogni fedele
interessato ha il diritto di procedere contro il colpevole, sia per mezzo
di accusa, sia per mezzo di testimonianza in un processo già
pendente, ma nonostante ciò è permesso a tali soggetti di fare il
possibile per evitare al colpevole la pena.
A questo scopo il giudice non solo deve dare per quanto è possibile
all'accusato occasione di purificarsi da ogni sospetto, ma deve anche
espressamente ricordargli, che egli può ancora revocare la
confessione, nel caso in cui l'abbia già fatta.
Se si tratta ad esempio di rapporti sessuali illeciti, deve domandargli
espressamente se piuttosto non vi sia stato " equivoco ".
Inoltre la legge raccomanda anche ai testimoni in in simili questioni
penali di testimoniare non a danno del reo, ed a questo di negare la
propria colpa e anche di ritrattare una eventuale confessione ( 13 ).
Se tuttavia la colpa dell'accusato è accertata nella forma legale ed è
convincente, allora il giudice è obbligato a far eseguire esattamente la
pena, se logicamente si tratta di una pena hadd ( 14 ).
Anzi in quest'ultimo presupposto, non è ammesso per il giudice
alcuna intercessione a favore del giudicato, la quale negli altri casi
vale sempre come meritoria.
Se il " diritto di Allah " si riferisce ad una pena discrezionale ( ta'zir ),
il giudice che deve commisurare la pena, può persino prescindere da
qualunque punizione.
Nella concezione musulmana l'espiazione resta quindi una questione
privata che Allah deve regolare con il peccatore stesso.
Note:
( 9 ) Il wali è il titolare del diritto del taglione.
( 10 ) Emilio Bussi, Principi di diritto musulmano, Milano, 1943.
( 11 ) Accanto ai casi di puro diritto umano o di puro diritto divino ve
ne sono alcuni di duplice natura. Per esempio nel furto la
rivendicazione del derubato è un haqq adami, invece la punizione del
ladro vale nella legge come un haqq Allah.
( 12 ) C.A. Nallino, Diritto musulmano nel nuovo digesto italiano,
Torino, 1938, p. 1113.
( 13 ) Al Bukhari, Detti e fatti del profeta dell'islàm, Torino, 1962, p.
645.
( 14 ) La pena hadd è una pena fissa, determinata in via legislativa
per determinati reati.