Meno noto è invece il fatto che, mentre nella prima proposta di legge del
ministro Fassino non vi era alcuna indicazione in merito alla materia in
esame , nella seconda proposta di legge Fassino
2
al secondo comma dell’art.
3, lett. m) vi era disposizione identica a quella contenuta nel sopra citato
progetto Veltroni.
La particolarità consiste nel fatto che, nella legge delega poi approvata, non vi
è più alcuna indicazione espressa di analogo tenore ma il legislatore delegato
ha tuttavia provveduto, in maniera assai incisiva, nel dettare i diritti attribuiti
al socio di società a responsabilità limitata di cui al secondo comma dell’art.
2476, c.c.
Questa norma dispone che “ I soci che non partecipano all’amministrazione hanno
diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di
consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti
relativi all’amministrazione”.
Come si è avuto modo di sottolineare, non tutte le disposizioni della riforma
in materia di società a responsabilità limitata propendono per un
rafforzamento della connotazione personalistica del tipo.
In questo senso sono dirette sicuramente, tra le altre disposizioni, quelle
relative all’ampliamento del diritto di informazione e del diritto di ispezione
del socio.
In linea generale non si può non concordare con chi ha rilevato come le linee
di fondo della riforma sono costituite:
1. da un significativo ampliamento degli strumenti di reazione e di
controllo riconosciuti alle minoranze;
2
V. la Legge n. 969 presentata il 21 giugno 2001;
5
2. dall’attribuzione di alcuni diritti di reazione e di controllo al socio,
indipendentemente dall’aliquota di capitale detenuta.
3
Nella riforma le società di capitali non rappresentano un’unica realtà e lo
spirito complessivo della riforma appare <<contrassegnato da un’autentica
ossessione di emancipazione della s.r.l. dalla s.p.a.>>
4
, ossessione che è ben
presente già nella legge delega laddove si prevede che la società a
responsabilità limitata sia regolata da <<un autonomo ed organico complesso
di norme>>, <<modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei
rapporti contrattuali tra i soci>>, in contrapposizione alla società per azioni la
cui disciplina è invece <<modellata sui principi della rilevanza centrale
dell’azione, della circolazione della partecipazione sociale e della possibilità
di ricorso al mercato del capitale del rischio>>.
5
Essendo oggetto del presente studio il diritto individuale di controllo nella
s.r.l., si esaminerà tale diritto, seppur nelle sue linee essenziale, sotto il profilo
storico, per poi passare ad analizzare la portata dei diritti di informazione e
di ispezione nonché il contenuto e le modalità del suo esercizio, concludendo
con la delicata questione relativa alla derogabilità o meno della disposizione
in esame.
3
R. GUIDOTTI, op. cit., in Giur. comm., 2007;
4
G. ZANARONE, Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 2003, p. 58;
5
R. GUIDOTTI, op. cit., in Giur. comm., 2007;
6
1.0 IL CONTROLLO DEL SOCIO NELLE NORME
PREVIGENTI
1.1 Il diritto individuale di controllo nel codice del 1865 e nei codici di
commercio
Dal punto di vista storico, la norma su cui dobbiamo concentrare
maggiormente la nostra attenzione è il disposto di cui all’art. 2261 c.c., del
quale, nel nuovo testo dell’art. 2476, comma 2, c.c., il legislatore ha quasi
riprodotto testualmente il contenuto.
6
Sarà utile cominciare verificando quale fosse la disciplina dei diritti di
informazione e di ispezione prima dell’introduzione del vigente disposto di
cui all’art.2261 c.c.
7
, poiché è proprio nel periodo successivo al codice di
commercio del 1882, che venne presa seriamente in considerazione l’ipotesi
dell’istituzione di una società a garanzia limitata.
Il contenuto di cui al disposto dell’art. 2261c.c. lo troviamo nella disciplina
concernente la società semplice, il cui antecedente storico è la società
disciplinata dal codice civile del 1865, la quale molto raramente veniva
utilizzata.
Sia nella disciplina relativa all’amministrazione di questa società, che in
entrambe le legislazioni commerciali precedenti al codice del 1942 ( ossia nel
codice di commercio del 1865 e nel codice di commercio del 1882), non si
rinvengono norme che disciplinavano nella società in nome collettivo i diritti
in esame.
6
R. GUIDOTTI, op. cit., in Giur. comm., 2007, p. 16;
7
Cfr. Art. 2261 “ Controllo dei soci”: << i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli
amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di
ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti.
Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione
al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso>>.
7
Durante il periodo di vigenza del codice di commercio del 1882, l’attenzione
sia della dottrina che della giurisprudenza si era concentrata su tale
questione, sostenendo che i diritti di informazione e di ispezione, pur in
mancanza di una norma espressa, dovessero essere riconosciuti ai soci di una
società in nome collettivo con un contenuto più ampio di quello che ad esso è
attribuito oggi dall’art. 2261 c.c.
A riguardo la giurisprudenza aveva, ad esempio, osservato come: <<i soci
di una collettiva hanno diritto di conoscere in qualsiasi momento le
condizioni patrimoniali della società, di sorvegliare personalmente l’azienda
sociale nel suo complesso e nei suoi particolari, di vigilare i magazzini e la
cassa, di esaminare da cima a fondo i libri sociali>>.
8
Parimenti la dottrina
9
affermava che <<indipendentemente dalla sua qualità
di amministratore, il singolo socio può controllare e sorvegliare, senza alcun
limite, l’andamento sociale, chiedendo notizie degli affari compiuti,
esaminando tutti i libri sociali (…)>>, riconoscendo al socio non
amministratore un ampio potere di controllo col diritto di esaminare i libri, le
corrispondenze etc.
La dottrina di quegli anni, molto probabilmente, subì l’influsso, del codice di
commercio germanico
10
, il cui § 105 statuiva che: << ogni socio, anche se non
ha ingerenza attiva nell’esercizio degli affari sociali, può personalmente
prendere cognizione dell’andamento delle cose sociali; egli può entrare in
ogni tempo nel locale di esercizio, ispezionare i libri di commercio e le carte
della società, ed in base ad essi compilare un bilancio per avere un prospetto
8
C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, II, Le società commerciali, Vallardi, Milano, 1912, p. 158;
9
T. ASCARELLI, Appunti di diritto commerciale, Società e associazioni commerciali, Soc. ed. del Foro it., Roma, 1936,
p. 201;
10
Cfr. C.MONTAGNANI, Diritti di informazione, controllo individuale e controllo giudiziario nelle società prive di
collegio sindacale, in Riv. Dir. Civ., 1983, I, p. 237;
8
degli affari. Una contraria disposizione del contratto sociale non ha valore, se
si prova una disonestà nell’esercizio degli affari>>.
Diversa è la problematica se, sempre sotto il vigente codice di commercio del
1882, il diritto di controllo dovesse essere esercitato personalmente
11
ovvero
se lo stesso potesse essere delegato ad altri, come parte della dottrina
sosteneva seppur con la precisazione che, di regola, l’esercizio di tali diritti
deve essere posto in essere dal socio personalmente; qualora in casi
eccezionali potesse delegarlo ad altri, egli rimarrebbe responsabile della
scelta che avesse fatta e degli abusi che ne potessero derivare.
12
È facilmente intuibile come prima dei progetti per la legislazione del 1942 c.c.
non vi fossero norme che esplicitamente disciplinavano i diritti di
informazione e di ispezione e la dottrina e la giurisprudenza ritenevano tali
diritti sostanzialmente illimitati.
Il problema di codificare tali diritti si pone nell’elaborazione successiva al
codice di commercio del 1882, con riferimento sia alla società a
responsabilità illimitata sia alla società a garanzia limitata.
La loro codificazione, avrà come conseguenza, quantomeno per la società a
responsabilità illimitata, la loro limitazione.
11
T. ASCARELLI, op.cit., Soc. ed. del Foro it., Roma, 1936, p. 201
12
U. NAVARRINI, Delle società e delle associazioni commerciali, Vallardi, Milano, 1924;
9
1.2 I progetti per la legislazione del 1942
Come si è avuto modo di accennare, è nella stesura successiva al codice di
commercio del 1882, che comincia ad intravedersi la possibilità di creare una
società a garanzia limitata.
Nell’elaborato del progetto Vivante, non si prevedeva un diritto individuale
di controllo del singolo socio della società a garanzia limitata (disciplinata
negli artt. 145 ss.); si prevedeva semplicemente, con riferimento al controllo,
che lo statuto potesse prescrivere <<la costituzione di un consiglio di
sorveglianza formato da sindaci, soci o non soci>> (art. 156).
Sia nelle prime bozze del Progetto per il nuovo codice di commercio curato
da M. D’Amelio nel 1925 sia nel Progetto stesso nella società a garanzia
limitata, non si prevedeva la possibilità di controllo individuale del singolo
socio; in entrambi gli elaborati con riferimento al controllo, si disponeva
solamente che lo statuto potesse prescrivere <<la costituzione di un organo di
sorveglianza formato da soci o non soci>>; organo, la cui costituzione, anche
in questi progetti era rimessa alla discrezionalità dei contraenti.
Continuando nell’analisi degli studi che hanno preceduto l’emanazione del
codice civile, occorre far riferimento a due progetti molto importanti:
1. il Progetto preliminare del libro dell’Impresa e del Lavoro
In tale progetto, si prevedeva espressamente all’art. 413 una norma
relativa al controllo; in particolare si disponeva che <<nella società a
responsabilità limitata non è obbligatoria la nomina di un collegio
sindacale>>, ma che ove nell’atto costitutivo si fosse effettuata la
scelta di non nominare il collegio, ogni socio avrebbe avuto il diritto di
10
controllo di cui all’art. 186 dettato in tema di società a responsabilità
illimitata, che prevedeva, a sua volta, che, << i soci che non partecipano
all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia
dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi
all’amministrazione e di ottenere dagli amministratori il rendiconto
quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti. E’
nullo ogni patto contrario>>.
2. Il Progetto Asquini
Questo progetto prevedeva espressamente, all’art. 357, il diritto di
controllo dei soci, disponendo che << nella società a responsabilità
limitata non è obbligatoria la nomina di un collegio sindacale >> e che,
ove l’atto costitutivo non preveda tale nomina , avrebbero trovato
applicazione le disposizioni sul controllo dettate in tema di società in
nome collettivo. In quest’ultimo Progetto però, il diritto di controllo
nella società di persone appena citata è disciplinato in modo
parzialmente diverso da quello dell’altro Progetto; l’art. 124 del c.d.
Progetto Asquini prevedeva infatti che << ciascun socio non
amministratore, ha diritto di esaminare i libri e le scritture della società
e di ottenere informazioni sugli affari sociali. Se risultano gravi
irregolarità, il socio può denunciare i fatti al tribunale, chiedendo gli
opportuni provvedimenti, e, se vi è urgenza, la sospensione degli
amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario. Il
tribunale, sentiti gli amministratori e i soci, provvede con decreto e, se
nomina l’amministratore giudiziario, ne determina i poteri. Il
provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario deve essere,
a cura di questo, iscritto nel registro del commercio>>.
11
Notiamo come, caratteristica principale dei progetti immediatamente
precedenti al codice civile del 1942 fosse la previsione di una scelta
alternativa dei contraenti tra il controllo del collegio sindacale e quello dei
singoli soci.
Questa soluzione la si riscontra solo in parte nel disposto di cui all’art. 2489
c.c. del codice appena citato, dato che questa norma, come è noto, si limita a
disciplinare diritti più penetranti dei soci in assenza del collegio sindacale,
senza porre in via alternativa i due controlli, soluzione che viene
definitivamente abbandonata dal legislatore del 2003 per il quale i diritti
individuali del socio sembrano essere del tutto indipendenti dall’esistenza
del collegio sindacale
13
Ultimo aspetto da menzionare è che nel Progetto preliminare del libro
dell’Impresa e del Lavoro la norma sul controllo prevedesse espressamente la
nullità di ogni patto contrario; nel c.d. Progetto Asquini, di detta sanzione
invece non v’è traccia.
13
R. GUIDOTTI, op. cit., in Giur. comm., 2007;
12
1.3 Il previgente articolo 2489 c.c.
Non vi è alcuna perplessità sul fatto che il secondo comma dell’art. 2476 c.c.
porti ad un sensibile rafforzamento del diritto di controllo individuale, sia
con riferimento ai presupposti del suo esercizio sia con riferimento alla
portata del diritto stesso rispetto all’immediato precedente normativo ossia
all’art. 2489 c.c.
14
Il previgente testo dell’articolo appena citato disponeva che << nelle società
in cui non esiste il collegio sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli
amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i
libri sociali. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale
hanno diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della
gestione. È nullo ogni patto contrario >>
15
.
La nuova disposizione riprende dalla previgente disciplina le parole
<<diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari
sociali e di consultare (…) i libri sociali>>.
Le due norme presentano, però, taluni elementi di diversità in quanto:
a) il previgente art. 2489 c.c. trovava applicazione solo con riferimento alle
società in cui non esiste il collegio sindacale (mentre la nuova
disposizione non subisce questa limitazione);
14
N. ABRIANI, Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata, in Giur.
comm., 2005, I, p. 155 ss.
15
Secondo la Relazione al codice civile del 1942 << per la società a responsabilità limitata in cui manca il collegio è
stato necessario precisare che il controllo sull’amministrazione può essere esercitato direttamente dai soci. Questo
diritto presuppone un diritto individuale e inderogabile di ogni socio a chiedere e ottenere notizie sullo svolgimento
degli affari sociali e alla consultazione dei libri sociali. Inoltre ai gruppi sociali che raggiungono almeno un terzo del
capitale sociale si è riconosciuto il diritto, del pari inderogabile, di far eseguire a proprie spese una revisione annua della
gestione.
13