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Introduzione
Questo lavoro che conclude il corso di laurea in Scienze
Politiche e delle Relazioni Internazionali vuole analizzare ed
approfondire le tematiche tipiche del contenzioso elettorale. Ho
scelto questi argomenti grazie anche all'esperienza ventennale
di presidente di seggio che mi ha fatto conoscere sul campo
pratico le problematiche relative al voto che possono generare
controversie, in particolare soprattutto durante la fase dello
scrutinio (voti contestati ecc.). Il metodo che seguo è quello
appreso durante i miei precedenti studi conclusi con il diploma
di laurea in Giurisprudenza e il diploma di specializzazione in
Professioni Legali, cioè l'esposizione dei vari temi attraverso la
ricerca e l'analisi critica delle fonti legislative, dottrinali e
giurisprudenziali.
Il primo capitolo, di carattere scientifico-politico,
presenta un esame approfondito del voto nell'esperienza del
nostro paese, quale principale strumento per la partecipazione
alla vita democratica da parte dei cittadini. Dopo un breve
excursus storico, illustro i caratteri del voto nella società
moderna soffermandomi analiticamente sui due principali tipi di
votazione che i cittadini hanno a disposizione: elezioni e
referendum.
Il secondo espone criticamente il problema giuridico-
amministrativo che il diritto elettorale, sia dal versante attivo
(diritto di voto e di partecipazione a qualunque tipo di elezione
e referendum esplicata nel primo capitolo), sia da quello passivo
(la capacità di ricoprire cariche elettive), generi numerosi spunti
di controversie. Viene pertanto esaminata analiticamente ogni
tipologia di contenzioso elettorale con particolare riguardo al
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riparto di giurisdizione: la corretta individuazione del giudice
competente è presupposto fondamentale per il corretto esercizio
del diritto alla difesa ex art. 24 Costituzione. Non mancano i
riferimenti dal d.lgs. 31.12.2012 n. 235 (Legge Severino) che
dispone i casi e i procedimenti in materia di incandidabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.
Il terzo mostra i tre elementi di specialità dei riti speciali
relativi al contenzioso elettorale tipizzati dal c.p.a. rispetto al
processo amministrativo ordinario: la difesa personale (artt. 23,
comma 1 e art. 95, c. 6, c.p.a.), l’esenzione degli oneri fiscali
(art. 127 c.p.a.) e l’inammissibilità del ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (art. 128 c.p.a.).
Il quarto capitolo tratta del rito speciale introdotto all’art.
129 c.p.a. contro gli atti di esclusione di liste o candidati dalle
elezioni comunali, delle città metropolitane, provinciali,
regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia. Vengono esposte, in ordine cronologico,
tutte le complesse problematiche dottrinali e giurisprudenziali
che stanno alla base di tale giudizio fino alla versione in vigore
dell'art. 129 introdotta dal secondo decreto correttivo del Codice
del processo amministrativo (d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160).
Infine non mancano gli aspetti procedurali: i brevissimi termini
a pena di decadenza previsti per le ragioni di speditezza del
procedimento elettorale lo definiscono un "rito lampo".
Il quinto illustra il contenzioso in primo grado successivo
alla conclusione del procedimento relativo alle operazioni
elettorali di Comuni, Province, Regioni e Parlamento europeo
(art. 130 c.p.a.). Esso è rivolto contro l'atto finale del
procedimento elettorale che proclama gli eletti. La peculiarità
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di questo giudizio è la possibilità da parte del giudice di variare
il risultato delle elezioni e di sostituire ai candidati
illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo
(art. 130, comma 9, c.p.a.).
La tesi di laurea termina con la descrizione dei due
procedimenti in appello. Infatti, a differenza di quanto previsto
per il primo grado dall’art. 130 c.p.a., il legislatore ha scelto di
regolamentare attraverso due procedure distinte il procedimento
in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni,
province e regioni (art. 131 c.p.a) ed il procedimento in appello
in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo
(art. 132 c.p.a.).
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CAPITOLO I: Il diritto elettorale
Il diritto elettorale è la facoltà riconosciuta ai cittadini
delle democrazie moderne di partecipare alla vita politica
attraverso il voto. Pilastro della democrazia, esso è annoverato
fra le libertà fondamentali dell’individuo ed ha i suoi elementi
fondanti nei principi liberali dell'uguaglianza formale e del
godimento dei diritti civili.
§ 1.1 - Storia del diritto di voto in Italia
Enunciato solennemente nella Dichiarazione dei
diritti dell'uomo e del cittadino francese del 1789 il suffragio,
sia in Italia, sia in molti paesi europei, nel corso dei due secoli
successivi, gradualmente divenne universale, rimuovendo ogni
limitazione elitaria, censuaria, di genere.
Nel nostro paese, nel 1861 al momento dell’unità, fu
confermata la legge elettorale del 1848 del Regno di Sardegna
che prevedeva alla Camera un suffragio molto ristretto:
potevano votare solo i cittadini maschi almeno venticinquenni
capaci di leggere e scrivere con un reddito di almeno 40 lire
annue, circa il 2% della popolazione.
Nel 1882 l’età fu abbassata a 21 anni e il requisito di censo
dimezzato a 20 lire, inoltre fu stabilita una stretta correlazione
fra l’istruzione e il voto: i cittadini maschi che potevano
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dimostrare di saper leggere e scrivere
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erano iscritti alle liste
elettorali indipendentemente dal censo; grazie a queste riforme
il numero degli elettori quadruplicò.
Solo nel 1913 però, con le riforme giolittiane, sarà
istituito il suffragio universale maschile: potevano partecipare
alle elezioni politiche del 1913 i cittadini maschi che avessero
compiuto 30 anni o che, pur minori di 30 anni ma maggiori di
21, avessero un reddito di almeno 19,80 lire, o la licenza
elementare, oppure avessero prestato il servizio militare
2
. La
legge n. 1985 del 1918 estese ulteriormente il suffragio a tutti i
cittadini maschi che avessero compiuto 21 anni nonché quelli di
età superiore ai diciotto anni che avessero prestato il servizio
militare durante la prima guerra mondiale.
Alla fine della II guerra mondiale il suffragio divenne
universale. Il 1° febbraio 1945, infatti, venne emanato da Ivanoe
Bonomi il decreto legislativo luogotenenziale n. 23 che
conferiva il diritto di voto alle italiane che avessero almeno 21
anni
3
. Tale decreto, tuttavia, non faceva menzione dell'elettorato
passivo: cioè della possibilità, per le donne, di essere votate.
Trascorse, infatti, un altro anno prima che le donne potessero
godere dell’eleggibilità (Decreto n. 74 del 10 marzo 1946): da
1
La legge Coppino del 1877 introdusse l’istruzione elementare
obbligatoria mediante la frequenza dei primi due anni della scuola elementare,
una volta compiuti i sei anni. Al termine veniva sostenuto un esame, che una
volta superato e raggiunta la maggiore età, consentiva l’iscrizione nelle liste
elettorali. In attesa della completa attuazione della legge Coppino era comunque
possibile dimostrare di essere alfabetizzati mediante ad es. l’apposizione della
propria firma davanti un pubblico ufficiale.
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Gli italiani con diritto al voto passarono così dal 9,5% al 24,5%.
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Le uniche donne ad essere escluse erano citate nell'articolo 354 del
regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: si
trattava delle prostitute schedate che lavoravano al di fuori delle case dove era
loro concesso di esercitare la professione.
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quella data in poi le italiane di almeno 25 anni potevano
considerarsi cittadine con pieni diritti. Le elezioni politiche
(svolte assieme al Referendum istituzionale monarchia-
repubblica) che si tennero il 2 giugno 1946 furono le prime in
cui poterono partecipare al voto sia i cittadini, sia le cittadine
italiane.
La legge n. 39 del 8 marzo 1975 di riforma del diritto di
famiglia modificò l'articolo 2 del codice civile ponendo la
maggiore età al compimento del diciottesimo anno. Con la
maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per
i quali non sia stabilita una età diversa, pertanto anche
l’elettorato attivo
4
.
Negli ultimi tempi si è aperto fra le forze politiche un
dibattito, riguardo all’opportunità di concedere il voto ai
sedicenni. Esso in alcuni paesi come Austria, Brasile, Argentina
è già realtà.
§ 1.2 - Il voto nella società moderna
Un altro aspetto, una volta che il diritto di voto fu esteso
a tutti i maggiorenni, fu quello dell’obbligatorietà o meno. A
favore del voto obbligatorio vi è soprattutto la ragione che esso
conduca a risultati di policy più equi in quanto i politici tendono
ad indirizzare le loro politiche verso gli elettori che più
probabilmente li votino; al contrario i fautori del voto
facoltativo pongono soprattutto il fatto che imporre il voto
sarebbe una costrizione e che la libertà di scelta implica il fatto
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Fanno naturalmente eccezione le elezioni del Senato della Repubblica
alle quali votano tutti i cittadini che hanno compiuto, al momento del voto, i 25
anni di età (articolo 58 della Costituzione).
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di non recarsi alle urne se non lo si desideri. L’art. 48 comma II
della Costituzione Italiana stabilisce che il voto è personale ed
eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico
5
.
I due principali tipi di votazione che i cittadini hanno
nelle società odierne sono elezioni e referendum. Attraverso le
prime essi decidono come il paese debba essere governato
assegnando i seggi nei parlamenti o scegliendo un presidente.
Con i secondi vengono chiamati ad esprimersi su questioni ben
specifiche da approvare o respingere.
§ 1.3 - Elections
Elections are the choice, by means of the vote, of popular
representatives in administrative, legislative, and in some
countries even governmental bodies, of the state
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.
We remember also primary elections: often abbreviated
to primaries, they are a process by each member of the party can
decide about their party's candidate in an upcoming election.
The origins of primary elections are in the USA, but now they
are found in numerous countries: for example, in France in 2017,
for the first time, the main French political parties, the Socialist
and Les Republicains, used the primaries to choose their official
candidates in view of the Presidential Elections. In Italy the left-
wing coalition used the primaries to choose the Prime Minister,
the candidate for President of the Region, Province or Mayor. In
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In Assemblea costituente si discusse a lungo in merito all'opportunità di
considerare l'esercizio del voto un obbligo giuridico o semplicemente un obbligo
morale: il compromesso raggiunto fu l’espressione "dovere civico" la quale, a
tutt’oggi, ha portato a non prevedere sanzioni a carico di chi non partecipa al
voto.
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Voce “elezione” in Dizionario di Italiano Il Sabatini Coletti in
dizionari.corriere.it