CAPITOLO PRIMO
IL CODICE DEL CONSUMO
Il Codice del consumo
7
Capitolo Primo
IL CODICE DEL CONSUMO
1. Il cammino per l’approvazione del Codice.
Il decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, denominato Codice del consumo,
costituisce “una delle innovazioni più significative dell‟attività parlamentare e di Governo”
del nostro paese.
1
Si presenta come il “manifesto” dei diritti dei consumatori; in esso è contenuta la
quasi totalità delle norme che li riguardano.
Le disposizioni raccolte nel Codice si riferiscono all‟atto economico di consumo e
disciplinano le relazioni giuridiche che s‟instaurano tra professionisti, consumatori e le as-
sociazioni che li rappresentano.
Si tratta di una compilazione di facile lettura, il cui valore innovativo non è dato
tanto dal contenuto (si tratta per lo più della raccolta e della riorganizzazione di norme
sparse)
2
, ma da ciò che il testo rappresenta: l‟ultimo tassello di una lenta e difficile costru-
zione dei diritti dei consumatori nel nostro paese.
3
1
G. ALPA, L. R. CARLEO, Codice del consumo, Napoli, 2005, 17.; G. ALPA, I diritti dei consumatori e il
“Codice del consumo” nell’esperienza italiana, in Contr. e impr. eur., 2006, 1.
2
Relazione illustrativa del Ministero delle Attività produttive, intitolata “Decreto legislativo recante codice del
consumo a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, in www.governo.it, p. 6. Nella Relazione,
l‟opera realizzata dal legislatore viene definita “lavoro di riaggregazione”, “intervento di riassetto legislativo” e
“opera di riorganizzazione e compilazione unitaria” delle diverse direttive comunitarie di settore introdotte in di-
versi momenti storici. Parte della dottrina ha però espresso idee contrastanti circa il significato da dare al termine
“codice”. Questo perché l‟art. 3, lett. f, Cod. si limita a definirlo come “il presente decreto legislativo di riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori”, utilizzando quindi una definizione generale. Al-
cuni autori ritengono che il Codice del consumo non sia in realtà da intendere nel significato tradizionale del
termine, perché “non é innovativo, non è completo, non é sistematico”, G. DE NOVA, La disciplina della vendi-
ta dei beni di consumo nel “Codice” del consumo, in Contratti, 2006, 392. Altri parlano addirittura di un “falso
codice”, che “aspira ad essere più di quel che è”, A. GENTILI, Il codice del consumo e i rapporti on line, in Dir.
internet, 2005, 545. Altri ancora di “una pura e semplice compilazione, piana ed acritica, del diritto previgente”,
Il Codice del consumo
8
Sono rare esperienze simili in ambito europeo; nella maggior parte degli stati, la di-
sciplina dei consumatori si trova contenuta in leggi speciali non coordinate tra loro, o è sta-
ta inserita all‟interno dei Codici civili.
Un esempio è costituito dal Codice civile tedesco (B.G.B.), dove le norme a tutela
dei consumatori concernenti i contratti sono state inserite di volta in volta all‟interno del
Libro II delle Obbligazioni, sostituendo le norme previgenti.
Il Codice del consumo è stato emanato in attuazione della delega conferita al Go-
verno dall‟art. 7 della legge n. 229 del 29 luglio 2003, recante interventi urgenti in materia
di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione.
L‟articolo 7 della legge delega chiedeva al Governo di emanare uno o più decreti
legislativi per riordinare in maniera sistematica le numerose norme riguardanti i consuma-
tori, frutto del recepimento della normativa comunitaria
4
. Si trattava di norme di legisla-
zione speciale, che finivano per contraddire l‟esigenza di tutela del consumatore per il nu-
mero di disposizioni e per la loro collocazione in provvedimenti diversi, che ne rendevano
difficoltoso il coordinamento.
“assai poco meritevole della denominazione di “Codice””. In senso contrario, E. MINERVINI, Codice del con-
sumo, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Aggiornamento, III, 1, Torino, 2007, 183 e s. in cui l‟autore rileva nel Codice
una sua funzione positiva di risistemazione di norme previgenti: far emergere quei principi di carattere generale
concernenti la tutela del consumatore prima nascosti in una disciplina frammentaria e disorganica; V. ROPPO,
Parte generale del contratto, contratti del consumatore e contratti asimmetrici, in Riv. dir. priv., 2007, p. 674
ss., per il quale i codici di settore, compreso il Codice del consumo, “nel momento in cui raccolgono e organiz-
zano entro una cornice unitaria norme prima disperse in tanti diversi luoghi della legislazione, esprimono in ge-
nerale un certo recupero di “pensiero sistematico”, introducendo elementi di ordine e diunita in un panorama
normativo prima contrassegnato da frammentazione e disordine:fanno insomma qualcosa che appartiene al pro-
prium delle codificazioni”.
3
G. ALPA, Introduzione al diritto dei consumatori, Roma, 2006, 35.
4
G. ALPA, Presentazione, in G. VILLANACCI (a cura di), Manuale del diritto dei consumi, Napoli, 2007, 7,
definisce il Codice del Consumo come“un testo aperto” proprio per sottolineare la sua capacità di adattarsi
all‟evoluzione del diritto dei consumi. Esso, infatti, "non fossilizza i diritti dei consumatori, perché si adatta via
via che dalla Comunità o dal legislatore nazionale provengono input che richiedono di essere coordinati e collo-
cati nella sua trama sistematica in modo appropriato”.
Il Codice del consumo
9
Per questo motivo, già nel 1999, nell‟art. 15, comma 2, del d.lgs. 22 maggio 1999,
n. 185 (tutela dei consumatori nei contratti a distanza), il legislatore aveva chiesto il coor-
dinamento di questo testo con il d.lgs. 15 gennaio 1992, n.50 (vendita fuori dai locali
commerciali) e il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (vendite per corrispondenza, televisione e
altri sistemi di comunicazione a distanza e al domicilio del consumatore).
L‟art. 7 della legge delega chiedeva al Governo di: adeguare la normativa nazionale
a tutela del consumatore, coordinando le disposizioni in modo da raggiungere gli obiettivi
di tutela imposti dalla normativa internazionale; omogeneizzare le norme sul recesso previ-
ste per i contratti dei consumatori; rafforzare la tutela del consumatore in materia di tele-
vendite; riordinare e coordinare le procedure di composizione extragiudiziale delle contro-
versie e d‟intervento delle associazioni rappresentative dei consumatori.
Il Ministero delle attività produttive, con decreto ministeriale del 23 dicembre del
2002, ha perciò istituito una Commissione di lavoro presieduta dal professor Guido Alpa,
alla quale hanno partecipato alcuni tra i massimi esperti in materia.
Nel novembre del 2003, la Commissione ministeriale ha presentato il suo progetto
alla stampa, alle associazioni rappresentative dei consumatori e delle categorie professio-
nali in modo da acquisire le relative osservazioni prima dell‟approvazione definitiva.
La bozza di decreto realizzata dalla Commissione, insieme ai resoconti della di-
scussione presso la Commissione della Camera dei Deputati, i pareri resi da Consiglio di
Stato e dalla Conferenza Stato – Regioni hanno portato all‟approvazione di un testo defini-
tivo nella riunione del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2005.
Il Codice del consumo è così entrato in vigore con il Decreto Legislativo n. 206 del
6 settembre 2005.
Il Codice del consumo
10
2. Formazione ed evoluzione del diritto dei consumatori. Il
consumerism.
Il punto d‟inizio dal quale partire prima di analizzare nel dettaglio i vari aspetti del
Codice, in particolare la normativa del recesso, è il concetto di “consumo”.
Dal punto di vista economico, con esso s‟intende l‟atto finalizzato al soddisfaci-
mento dei bisogni. Chiunque si muova sul mercato alla ricerca di beni (il consumatore),
sceglie cosa acquistare, in che quantità e con che modalità farlo, sulla base di dati razionali
e irrazionali. Da una parte, egli intraprenderà una valutazione che tenga conto della sua ca-
pacità economica e dei prezzi, dall‟altra sarà guidato da “forze irrazionali” come il proprio
gusto, lo status symbol, le sue aspirazioni. I giuristi si sono interessati al consumatore e
all‟analisi del fenomeno del consumo in tempi piuttosto recenti, ricevendo impulso
dall‟evoluzione in campo economico e sociale innescata dalla Rivoluzione industriale.
La massiccia industrializzazione, che ha interessato soprattutto i Paesi occidentali
negli ultimi due secoli di storia, ha sicuramente modificato i rapporti economici. I prodotti
sono in continua evoluzione, al passo con il progresso tecnologico e sociale e sono destina-
ti ad una massa più ampia di destinatari: professionisti, imprese e consumatori. Gli stessi
bisogni si modificano continuamente, portando i soggetti economici a prestare maggior at-
tenzione alla qualità dei beni e dei servizi che sono scambiati nel mercato. Le imprese si
sono trovate così a riconoscere nel tempo l‟importanza di uno studio approfondito delle di-
namiche di mercato per garantirsi la sopravvivenza, mentre i destinatari di beni e servizi, in
particolar modo i consumatori, sono stati considerati progressivamente come soggetti da
tutelare a causa della loro posizione di debolezza rispetto all‟impresa.
Possiamo quindi affermare che la scoperta della figura del consumatore è stata la
conseguenza del capitalismo avanzato dei paesi occidentali.
Il Codice del consumo
11
Il punto di partenza dell‟attività di protezione del consumatore è il consumerism, un
movimento di pensiero nato oltreoceano, precisamente negli Stati Uniti, agli inizi del No-
vecento. Nel 1906 c‟erano state delle forti proteste provenienti soprattutto dalle fasce più
deboli della popolazione, che avevano portato il Governo Federale ad intervenire introdu-
cendo le prime forme normative di controllo su alcuni prodotti di largo consumo, soprattut-
to in materia di frode alimentare. I lavoratori, diventati consumatori di prodotti di massa
grazie alla Rivoluzione industriale, lamentavano: la scarsa presenza sul mercato
d‟informazioni sui beni, la conseguente impossibilità di scegliere quanto più utile a soddi-
sfare i loro bisogni e l‟assenza di una rappresentanza politica dei consumatori.
In seguito, sono nate riviste specializzate come il Consumers Research Bulletin e il
Governo statunitense ha introdotto, intorno agli anni „20, una prima normativa sulla corret-
tezza delle informazioni pubblicitarie a tutela dei consumatori. Il Presidente statunitense di
allora, John F. Kennedy, nel marzo 1962, durante un discorso al popolo americano, aveva
ufficialmente riconosciuto quattro diritti fondamentali del consumatore americano: la liber-
tà di scelta dei prodotti in regime di concorrenza; la sicurezza; l‟informazione commerciale
e il riconoscimento della sua importanza nel lavoro del Governo. E‟ però solo verso la fine
degli anni ‟60, che gli Stati Uniti hanno visto la nascita di una vera tutela di settore con
l‟adozione normativa del principio giuridico della responsabilità oggettiva dei produttori
nei rapporti con i consumatori.
Per quanto concerne l‟Europa, i primi interventi normativi a favore dei consumatori
sono stati adottati negli anni „50, ma è solo con la seconda metà degli anni „70 che il con-
sumatore è diventato oggetto istituzionale di tutela.
Dapprima sono nati gli opuscoli a difesa dei consumatori, le assicurazioni private,
le riviste. In seguito, sono comparse le prime trasmissioni radiofoniche e televisive che a-
Il Codice del consumo
12
vevano come scopo l‟informazione commerciale e l‟educazione del consumatore, seguite
da veri e propri organi amministrativi a suo favore in Francia, Inghilterra, Olanda e Svezia.
L‟atto di consumo si è così trasformato da fatto privato, a questione di pubblico in-
teresse.
3. La figura del consumatore nel diritto interno. Codice civi-
le e Costituzione.
L‟idea di un soggetto “debole” da tutelare come controparte dell‟impresa si svilup-
pa in Italia nella seconda metà del Novecento.
Negli anni „70 nascono le prime associazioni a favore dei consumatori: l‟Unione
Nazionale Consumatori; il Movimento dei Consumatori e la Federconsumatori. Oggi se ne
sono aggiunte altre, come: Adiconsum, Adoc, Codacons, Altroconsumo, Confconsumatori,
Assoutenti onlus, Cittadinanzattiva onlus, Adusbef, Lega Consumatori ecc..
E‟ grazie alle associazioni rappresentative e al lavoro delle istituzioni comunitarie
che si é ottenuto il progressivo riconoscimento giuridico della figura del consumatore
e so-
no state adottate le molteplici direttive europee di tutela.
5
5
Nel Trattato di Roma del 1957 non c‟era, fino a quel momento, una specifica menzione della figura del consu-
matore. Con l‟Atto Unico Europeo del 1986, entrato in vigore in Italia nel 1987, si è integrato e modificato il
Trattato, prevedendo l‟impegno della Commissione ad adottare un “livello di protezione elevato” del consumato-
re nelle sue proposte in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori.
Quest‟articolo (prima art. 100A, oggi art. 95) ha gettato le basi per il riconoscimento giuridico delle politiche a
tutela del consumatore. In seguito, il Trattato di Maastricht ha poi stabilito che le azioni della Comunità dovesse-
ro dare “un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori”, confermando che la loro tutela era
ormai diventata una delle priorità perseguite in sede europea. Nel 1997, infine, il Trattato di Amsterdam ha rico-
nosciuto la politica della tutela dei consumatori come obiettivo istituzionale dell‟Unione Europea e ha considera-
to le associazioni rappresentative come fondamentali elementi di dialogo con le istituzioni europee. L‟Art. 153
del Trattato è una clausola “orizzontale” che obbliga giuridicamente le istituzioni europee ad operare tenendo
conto delle esigenze dei consumatori. Delle direttive che compongono l‟acquis comunitario nel diritto dei con-
sumi si ricordano in particolare: direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole; 85/374/CEE sulla responsa-
bilità per danno da prodotto difettoso; 85/577/CEE sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali;
87/102/CEE sul credito al consumo; 90/314/CEE sui viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso; 93/13 CEE
sulle clausole abusive; 93/22/CEE sui servizi di investimento nel mercato mobiliare; 94/47/CEE sul godimento a
tempo parziale di beni immobili; 97/7/CEE sui contratti a distanza; le direttive sul commercio elettronico; sulla
Il Codice del consumo
13
In realtà, il legislatore nazionale aveva intuito la sua importanza già nel 1941,
quando era stato introdotto il Libro V, del lavoro, all‟interno del Codice civile.
La Commissione incaricata di redigere il testo aveva previsto all‟art. 531 (oggi art.
2597 c.c.), l‟obbligo del monopolista legale di contrattare con chiunque lo chiedesse, ri-
spettando la parità di trattamento. La norma in questione era definita dalla Commissione
una disposizione necessaria per garantire la difesa del consumatore, individuando nel prin-
cipio della parità di trattamento il “necessario temperamento della soppressione della con-
correnza, tenuto conto che il regime di monopolio legale, per ragioni varie e non tutte con-
tingenti, va estendendosi molto al di là di quei particolari settori nei quali tradizionalmen-
te si soleva considerare tale fenomeno”.
6
Iniziava a comparire l‟idea del consumatore come soggetto “debole” da tutelare nei
confronti dell‟impresa anche all‟interno del Codice civile, ma egli non era ancora concepi-
to come figura a sé stante all‟interno dell‟ordinamento. La stessa Costituzione non lo men-
zionava e il Codice civile regolava l‟attività economica identificandolo solo come mero de-
stinatario dei prodotti e dei servizi, unicamente come metro per valutare comportamenti
scorretti dell‟imprenditore.
7
vendita a distanza di prodotti finanziari; sulle pratiche commerciali sleali e le direttive modificative delle prece-
denti. Il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ha confermato l‟impegno delle istituzioni europee a favore dei
consumatori e, nel febbraio 2007, la Commissione ha realizzato una revisione dell‟acquis comunitario dei con-
sumatori, con l‟obiettivo di semplificare la normativa esistente.
6
Relazione al Re n. 238 riguardante il Libro V del Codice civile, approvato con r.d. n.17 del 30 gennaio 1941-
XIX.
7
G. ALPA, La codificazione del diritto dei consumatori. Aspetti di diritto comparato, in Consiglio Nazionale
Forense, http://www.consiglionazionaleforense.it/on-line/Home/BancaDation-
line/AttivitadellaPresidenza/articolo5305.html, 2009, 73.
Il Codice del consumo
14
Un esempio è costituito dall‟art. 2598 c.c., con il quale sono qualificati come atti di
concorrenza sleale alcuni comportamenti dell‟imprenditore, poi inquadrati dalla dottrina
come atti di confusione, di denigrazione e vanteria.
8
Si tratta di una disposizione a tutela dell‟impresa, concepita per garantire l‟esercizio
dell‟attività economica in un mercato al cui interno l‟equilibrio di domanda e offerta non
venga falsato da una concorrenza sleale. E‟ evidente che tale disposizione sia una norma
che in qualche modo avvantaggia il consumatore. Egli ha tutto l‟interesse che le informa-
zioni su cui basa le sue scelte contrattuali siano corrette. Tuttavia il legislatore ha previsto
l‟art. 2598 c.c., prima di tutto per proteggere l‟imprenditore da un comportamento scorretto
del suo avversario economico, poi, solo come effetto, per tutelare il consumatore.
Possiamo quindi affermare che egli trovasse spazio nel Codice civile come acqui-
rente del bene, utente del servizio pubblico o privato, somministrato, mutuatario, titolare di
un conto corrente ecc.., ma non con una sua specifica identità giuridica.
Il fatto che la nostra Costituzione non si fosse occupata dei consumatori non deve
stupire, ma trova le sue ragioni nel contesto storico in cui è stata concepita. Le Assemblee
costituenti dei paesi europei hanno assorbito termini e teorie che per noi possono sembrare
antiquati, ma riflettevano le teorie economiche del tempo, come quella classica, priva
dell‟idea di un controllo della concorrenza a protezione dei consumi. Per questo, ad esem-
pio, ritroviamo all‟interno della nostra Costituzione articoli riguardanti il lavoro; le succes-
sioni; la libertà d‟iniziativa economica; i diritti fondamentali dell‟individuo come persona;
i concetti di: elettore, lavoratore, contribuente, ma nessun riferimento esplicito al consuma-
tore.
8
G.F.CAMPOBASSO, Diritto commerciale, T. 1, Diritto dell’impresa, Torino, 2006, 249.
Il Codice del consumo
15
Parte della dottrina suddivide il percorso evolutivo dei diritti dei consumi in quattro
fasi temporali: quella del diritto corporativo; del periodo successivo all‟entrata in vigore
della Costituzione; dell‟adesione dell‟Italia alla Comunità Europea e la fase storica attuale,
in cui essi trovano ampia considerazione all‟interno dell‟ordinamento nazionale e di quello
comunitario.
9
Durante la prima fase, i consumatori non avevano ancora identità propria, ma rice-
vevano un riconoscimento indiretto: mero specchio per rilevare comportamenti scorretti da
parte dell‟imprenditore. Un esempio è dato dai già citati artt. 2597 e 2598 del Codice civi-
le. Nella seconda fase, in epoca post fascista, i consumatori emergevano solo come feno-
meno economico, come conseguenza del consumismo determinato dalla produzione di
massa. Politica e dottrina giuridica s‟interessavano soprattutto alla figura del lavoratore –
acquirente e alla disciplina della produzione industriale. Concetti come salute, sicurezza,
informazione riferiti al consumatore non erano oggetto di attenzione dell‟opinione pubbli-
ca.
I consumatori, così come gli utenti nei confronti della pubblica amministrazione,
erano soggetti ad una “tutela di secondo livello” quale conseguenza della soluzione delle
frizioni nelle relazioni tra imprese.
10
Le ultime due fasi sono le più importanti. E‟, infatti, dall‟adesione dell‟Italia alla
Comunità europea che i consumatori hanno ricevuto un sempre più ampio riconoscimento
giuridico.
9
G. ALPA, I diritti dei consumatori e il “Codice del consumo” nell’esperienza italiana, in Contr. e impr. eur.,
2006, 3.
10
AA. VV., Strategie processuali. La tutela del consumatore, Piacenza, CELT, 2009, 15.
Il Codice del consumo
16
Il diritto comunitario è stato ed è continuamente artefice della posizione che oggi
occupa il consumatore all‟interno dell‟ordinamento nazionale perché funge da continuo
stimolo, grazie alle numerose direttive emanate, del legislatore nazionale.
11
Intorno agli anni ‟90, sono state approvate una serie di disposizioni di settore (oggi
abrogate, perché sostituite dal Codice del consumo), ma il passo più importante è stato
compiuto dalla L. n. 52 del 1996, che ha aggiunto al Titolo II, Libro IV del Codice civile, il
capo XIV- bis rubricato “Dei contratti dei consumatori” contenente gli articoli da 1469 –
bis a 1469 – sexies.
Le norme, di portata generale, disciplinavano la materia delle clausole vessatorie e
introducevano i concetti di consumatore e professionista.
Un‟altra novità importante era la concessione di un‟azione inibitoria alle associa-
zioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti, alle camere di commercio, arti-
gianato, agricoltura e industria, nei confronti dei professionisti che utilizzavano nei contrat-
ti con i consumatori delle clausole generali qualificate come abusive, perché violanti le
norme nazionali e comunitarie.
I legittimati avrebbero potuto ottenere dal giudice l‟inibizione delle clausole e la
pubblicazione in più giornali del provvedimento.
Si trattava di una novità rilevante per il nostro ordinamento. Per la prima volta, il
consumatore è stato inserito all‟interno del Codice civile, come soggetto di tutela. Il fatto
non è soltanto significativo dal punto di vista simbolico, ma anche giuridico – formale,
perché a distanza di anni, si è riconosciuta dignità giuridica ad una nuova figura che prece-
dentemente riceveva attenzioni solo dalla dottrina economica. Il consumatore è persona fi-
11
V. nota 5.
Il Codice del consumo
17
sica; è portatore di diritti in quanto individuo, ma anche in ragione della sua particolare
condizione di debolezza di fatto nei confronti della grande impresa.
12
In seguito, la posizione del consumatore nell‟ordinamento italiano, si è ulteriormen-
te rafforzata con la L. 281 del 1998.
13
La disciplina in questione ha dato valore ai consuma-
tori come individui portatori di diritti soggettivi propri, ma anche alle Associazioni, ricono-
sciute come soggetti istituzionali cui destinare le competenze in materia dei consumatori.
14
Era rivolta ai consumatori e agli utenti, definite come le persone fisiche che acqui-
stano o utilizzano beni o servizi per scopi non riferibili all‟attività imprenditoriale e profes-
sionale eventualmente svolta. La legge del 1998 riconosceva legittimazione ad agire solo
alle formazioni sociali riconosciute e rappresentative a livello nazionale che avevano pre-
visto la tutela di diritti e interessi dei consumatori e degli utenti come scopo statutario ed
esclusivo. Inoltre, la norma istituiva il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti
(CNCU),
15
avente la funzione di: a) esprimere pareri; b) formulare proposte; c) promuove-
re studi e ricerche; d) realizzare una politica d‟informazione; e) favorire l‟accesso alla giu-
12
G. ALPA, L. ROSSI CARLEO, Codice del consumo, cit. 20.
13
La figura del consumatore è stata introdotta nel Codice civile con la L. 52/1996, attuativa della disciplina co-
munitaria sulle clausole vessatorie (direttiva 93/13/CEE). Con questa legge, è stato inserito il capo XIV-bis sui
“Contratti del consumatore”, che originariamente era costituito da più articoli, oggi sostituiti dal Codice del con-
sumo. A due anni soli di distanza, la L. 281 del 1998, riconosce i diritti fondamentali dei consumatori enunciati
nella Risoluzione CEE del 1975 n. C 92/1. I consumatori hanno diritto: a) alla tutela della salute; b) alla sicurez-
za e alla qualita' dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita'; d) all'e-
ducazione al consumo; e) alla correttezza, trasparenza ed equita' nei rapporti contrattuali concernenti beni e ser-
vizi; f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e
gli utenti;g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita' e di efficienza.
14
AA. VV., Strategie processuali. La tutela del consumatore, cit., 18.
15
Il CNCU, costituito con L. 281 del 1998, ha sostituito la precedente Consulta degli esperti delle Associazioni
dei consumatori ed utenti. Il Consiglio ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico ed è presieduto dal
Ministro o da un suo delegato. Il CNCU è composto anche dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori
riconosciute e un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome. Il DPCM del 26 febbraio 2009 ha
previsto che il CNCU, nella sua composizione attuale, (ne fanno parte i rappresentanti di 17 Associazioni) ri-
manga in carica fino al 6 luglio 2010.
Il Codice del consumo
18
stizia di consumatori ed utenti; f) coordinare le politiche nazionale e regionale in materia di
tutela.
E‟ da notare che il legislatore italiano si è interessato al consumatore piuttosto re-
centemente; non è stato così, invece, in ambito regionale, dove già dagli anni ‟70 esisteva
un‟ampia disciplina a tutela dei consumi a livello locale.
Si trattava per lo più di interventi legislativi finalizzati a finanziare le iniziative del-
le Associazioni, secondo una lettura data all‟art. 117 della Costituzione prima della riforma
attuata con legge costituzionale n.3 del 2001. Secondo tale interpretazione, aiutare econo-
micamente le Associazioni, finanziare i loro programmi informativi e di tutela, prevedere
organismi regionali di natura consultiva in materia di tutela di consumatori rientrava nella
materia “fiere e mercati” devoluta alla legislazione regionale.
16
In seguito, la L. Cost. n. 3 del 18 ottobre del 2001 ha riformulato i rapporti legisla-
tivi tra Stato e Regioni. Il nuovo testo dell‟art. 117 della Costituzione non prevede espres-
samente la competenza legislativa statale per la tutela dei consumatori, ma elenca una serie
di materie che necessariamente li coinvolgono. Lo Stato è competente a legiferare in ma-
niera esclusiva in ambito di: moneta, risparmio, mercati finanziari, concorrenza; tutte mate-
rie che riguardano consumatori ed utenti. In un‟unica accezione, si potrebbe far rientrare
tali ambiti all‟interno dell‟ordinamento civile, contemplato alla lettera l).
17
Nell’ambito del-
le relazioni Stato/Regioni per l’attuazione della tutela dei consumatori si impone, quindi,
16
G. CARPANI, La tutela del consumatore: tendenze di legislazione regionale, in Riv. di dir. e proc. civ., 1991,
559. G. ALPA, Il diritto dei consumatori, Bari, 1995, 14.
17
L‟art. 117 Cost. prevede che lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva in una serie di materie. Per quanto
attiene i consumatori, ritengo che siano rilevanti le lettere e), l), m) che contemplano: e) moneta, tutela del ri-
sparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e so-
ciali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.