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autori e dei titolari dei diritti connessi alle opere stesse, è
uscita fuori dall‟ambiente ristretto degli specialisti e di quanti
lavorano nel mondo della cultura e dello spettacolo, per
divenire oggetto di un dibattito molto più ampio e che
coinvolge più settori della vita economica e sociale.
Il diritto d‟autore è un istituto giuridico relativamente
recente e questa sua caratteristica rende possibile analizzare in
maniera piuttosto precisa le circostanze che hanno dato il via
al suo sviluppo, nonché, di ripercorrere, in modo altrettanto
fedele, l‟evoluzione che ha avuto nel pensiero della dottrina
sino alla sua attuale fissazione all‟interno del sistema del
diritto positivo.
Nel corso di questo lavoro di tesi, che rappresenta il
momento conclusivo del mio percorso formativo di studi
universitari, si cercherà, compatibilmente con esigenze di
3
spazio e tempo, considerata la vastità e la complessità della
tematica, di esaminare, nella prima parte, i caratteri generali
della disciplina posta dall‟ordinamento a tutela dell‟autore di
un‟opera dell‟ingegno, per poi, nella seconda parte, affrontare
una tema più specifico legato alla non pubblicazione o non
comunicazione di un‟opera dell‟attività intellettuale e cioè
all‟inedito, nelle sue diverse implicazioni.
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CAPITOLO I°
Evoluzione storica del Diritto d’Autore: dai
“priviligi letterari” ad Internet
1. 1 – Finalità della protezione
Il diritto d‟autore protegge quegli interessi, ritenuti dal
legislatore meritevoli di tutela, derivanti dalla realizzazione di
un‟opera quale risultato di una attività di lavoro prettamente
creativo del suo autore.
L‟attività del pensiero, quale espressione di creazioni di
diversa natura, reali, fantastiche, drammatiche, ecc.,
corrispondenti a stati d‟animo di colui che la concepisce,
prende forma e si estrinseca in modi diversi, attraverso la
parola, i suoni, le linee, i colori, il rilievo o ancora il
movimento. Tale forma, quale rappresentazione intellettuale
del mondo interiore dell‟autore, la sua capacità di vivere
5
autonomamente rispetto alla persona di chi l‟ha creata, ed
ancora il vincolo di paternità ideale che anche e soprattutto
dopo la pubblicazione lega l‟autore alla sua opera,
costituiscono gli elementi che motivano e giustificano la
protezione giuridica delle opere dell‟ingegno. 1
Ma anche altre ragioni possono essere addotte per
giustificare la protezione del diritto d‟autore, riconducibili
all‟esigenza di favorire ed incentivare nell‟interesse generale
il lavoro e gli investimenti volti alla realizzazione e alla
diffusione di opere dell‟ingegno, salvaguardando la libera
circolazione delle idee e delle informazioni. Tale obbiettivo
può essere pienamente perseguito anche riconoscendo
all‟autore la titolarità dei risultati del suo lavoro creativo e
cioè il diritto esclusivo di sfruttare economicamente l‟opera
1
Fabiani M., “Autore (diritto di), Profili generali”, in Enc. Giur.
Treccani, IV, Istituto dell‟Enciclopedia Italiana, Roma, 1988, 1 – 1.1,
pag. 1.
6
per trarne profitto e quindi ottenere una remunerazione che
tenga conto dell‟utilizzazione dell‟opera.
In questa prospettiva il diritto d‟autore trova certamente
una giustificazione in ragioni di interesse generale, seppur non
deve porsi in secondo piano una seconda prospettiva che
giustifica la protezione del diritto d‟autore con una concezione
di impronta giusnaturalistica, che riconosce a qualsiasi
persona la proprietà dei risultati, soprattutto creativi, del
proprio lavoro.2
La prima concezione ha trovato seguito soprattutto negli
ordinamenti giuridici di matrice anglosassone – i cosiddetti
sistemi di common law -, che hanno inteso promuovere e
sviluppare, prevalentemente, l‟industria culturale. Mentre, la
seconda ha ispirato i paesi dell‟Europa continentale di civil
2
Auteri P., in AA. VV. “Diritto industriale.Proprietà intellettuale e
concorrenza”, Giappichelli Ed., Torino, 2005, pag 483
7
law, ponendo una maggiore attenzione verso la persona
dell‟autore, il quale, anche dopo un‟eventuale cessione dei
diritti patrimoniali sull‟opera, può conservare un certo
controllo sulla stessa, ciò perché si riconosce all‟autore un
fascio di diritti più ampio, diritti relativi alla sfera personale,
legati ad un valore aggiunto rispetto a quello commerciale: un
valore di tipo “morale”.
Oggi il diritto d‟autore si presenta come un istituto
destinato a tutelare categorie di opere fortemente eterogenee:
dalle opere letterarie, artistiche e musicali tradizionali, alle
banche di dati, al software ed al design, attribuendo all‟autore
un numero ampio e differenziato di facoltà che richiedono
tecniche di protezione assai diverse. Pertanto, emerge una
difficoltà nel definire una nozione di opera dell‟ingegno che
8
possa abbracciare tutte le tipologie di creazioni meritevoli di
protezione.
Ci si può chiedere se il diritto d‟autore possa ancora
oggi essere considerato unico e con lo stesso oggetto e
contenuto unitario, oppure se non sia il caso di parlare di
situazioni riferibili ad una pluralità di diritti d‟autore.
In ogni caso la protezione apprestata dal nostro
ordinamento è finalizzata a tutelare sotto il profilo soggettivo,
sia i diritti riconducibili alla sfera personale più propriamente
detti diritti “morali”, sia l‟insieme di diritti riconducibili alla
sfera strettamente “patrimoniale” derivanti dalla utilizzazione
dell‟opera dell‟ingegno. Mentre, sotto il profilo oggettivo, la
finalità della protezione mira a tutelare solo la forma
espressiva dell‟opera e non anche il contenuto di idee ed
informazioni.
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1.2 - Nascita ed evoluzione della disciplina sul diritto
d’autore
Come si è già detto in precedenza, il diritto d‟autore è
una figura che nasce e si sviluppa in epoca abbastanza recente.
Gli antichi non prevedevano forme di tutela della proprietà
intellettuale, infatti, gli autori non stipulavano alcun contratto
di edizione per diffondere le loro opere, eppure ancora oggi
possiamo disporre di un immenso patrimonio culturale
costituito da testi letterari, opere pittoriche, sculture, ecc.
Nella Grecia classica il processo di trascrizione, che
inevitabilmente comportava trasformazioni, manipolazioni,
cambiamenti, non veniva considerato un illecito : per gli
antichi greci l‟immortalità corrispondeva al ricordo, al fatto
che, dopo la morte, gli autori potessero continuare a vivere
assieme a divinità, semidei, eroi e miti e le nuove generazioni
potessero continuare ad emozionarsi davanti alle loro liriche.
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In epoca romana, agli autori non erano riconosciuti
necessariamente i diritti patrimoniali sull‟opera, considerato
che una volta pubblicata, cioè diffusa, consegnata tramite il
manoscritto al pubblico, l‟opera si identificava con il supporto
materiale, e pertanto i diritti patrimoniali venivano
riconosciuti a chi avesse acquistato il manoscritto o addirittura
lo avesse realizzato inserendovi l‟opera di altri. In
quest‟ultimo caso il diritto romano, comunque, qualificava
come illecite quelle condotte che potessero corrispondere al
plagio.3
In ogni modo a quel tempo non si avvertiva più di tanto
l‟esigenza di controllare e regolamentare con strumenti
giuridici l‟attività intellettuale, né tantomeno si poteva pensare
3
Sirotti Gaudenzi A., “Il nuovo diritto d’autore”, Maggioli Ed.,
Sant‟Arcangelo di Romagna (RN), 2008, pag. 29 ss.
11
ad un meccanismo di tutela dell‟opera o del suo autore come
quella del diritto d‟autore.
Questa esigenza iniziò ad essere percepita molto più
avanti nel tempo, in epoca moderna, con l‟avvento della
stampa, e più precisamente con l‟impiego della stampa
industriale. Infatti per i primi decenni di vita la stampa,
rimase, comunque, una sorta di procedimento artigianale e i
libri così prodotti risultavano veri e propri beni di lusso, rari e
sempre riservati a pochi eletti. Con la diffusione della stampa
come procedimento industriale, invece, si iniziò a capire di
poter riprodurre le opere letterarie in serie, riducendo di molto
i costi fissi di produzione. Il libro divenne via via un oggetto
sempre più comune e destinato ad una diffusione “di massa”.
È in quel periodo che si definiscono i soggetti del diritto
d'autore:
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- l'autore, cui spetta l'ideazione dell'opera e la sua
estrinsecazione;
- l'editore cui spetta la trasformazione dell'opera in bene di
mercato, la produzione industriale delle copie e la loro
commercializzazione;
- il fruitore dell'opera cui spetta la chiusura di questa ideale
catena, con l'acquisto e l'utilizzo degli esemplari dell'opera.
Non va dimenticato il ruolo del distributore che si
occupa di mettere, concretamente, il bene a disposizione del
fruitore.
Fra questi soggetti cominciarono ad instaurarsi rapporti
con rilevanza giuridica, che però erano nuovi alla scienza del
diritto; c'era bisogno di porre delle regole per tutelare gli
interessi dei vari soggetti e per evitare situazioni di squilibrio
a favore di coloro che avevano maggiore potere economico.
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Certamente l‟invenzione della stampa ha avuto un
impatto dirompente sul commercio dei manoscritti : la
maggior facilità con cui i testi potevano essere riprodotti
determinò infatti l‟aumento delle copie disponibili, la
conseguente riduzione dei loro prezzi, rendendo così possibile
ad un maggior numero di persone, che prima non potevano
permetterselo, l‟acquisto di libri e stampe. Gli imprenditori
investirono notevoli somme per l‟acquisto delle presse per la
stampa, della carta e dei manoscritti originali: nacque così
l‟arte tipografica.
Editori e stampatori si riunirono ben presto in potenti
corporazioni cui fu attribuito da parte delle autorità il
monopolio del mestiere: alla stampa di qualsiasi opera o
manoscritto erano autorizzati solo gli iscritti alla corporazione
e i trasgressori erano severamente sanzionati.
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Ben presto però gli stampatori si trovarono di fronte ad
un nuovo problema, dato dalla concorrenza degli altri
tipografi, che metteva in pericolo le loro prospettive di
guadagno: l‟editore o lo stampatore che per primo stampava
un‟opera doveva infatti investire una notevole somma per
l‟acquisto o dell‟opera originale dall‟autore o del manoscritto
dell‟opera classica dal legittimo proprietario; il prezzo della
prima edizione così prodotta doveva remunerare l‟editore o lo
stampatore anche di quest‟ulteriore spesa.
Si profilò quindi la necessità di ripensare tutta la
disciplina giuridica per evitare che le distorsioni causate dai
numerosi episodi di concorrenza pregiudicassero in modo
irreversibile la crescita del nuovo mercato.
La disciplina originariamente elaborata non si preoccupò
perciò di garantire alcun diritto agli autori ma si tradusse nella
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concessione, da parte delle autorità nazionali, di privilegi
esclusivi di stampa agli stampatori, cioè situazioni capaci di
assicurare per un periodo più o meno ampio il monopolio di
stampa e pubblicazione dei libri preservandoli in questo modo
dai pericoli cui sarebbero invece stati esposti in un regime di
libera concorrenza.
Dopo il XV secolo i privilegi di stampa ebbero una
straordinaria diffusione ed è possibile classificarli in tre
gruppi: privilegi commerciali, privilegi industriali e privilegi
letterari.
I privilegi commerciali erano concessi per la stampa di
un‟opera determinata o di un gruppo di opere appartenenti a
tempi ormai remoti e che oggi definiremmo di dominio
pubblico. Questo tipo di privilegio mirava ad incentivare la
riproduzione di testi appartenenti per lo più alla letteratura