6
INTRODUZIONE
Il diritto alla “giusta” informazione
Il diritto ad essere informati, è un diritto apparte-
nente a tutti gli individui, ma ancora più importante
è il diritto ad essere informati in modo idoneo, giu-
sto. Da qui il titolo della tesi, “il diritto alla
“giusta” informazione, in cui giusta è messo tra vir-
golette poiché il titolo non vuole essere discrimina-
torio nei riguardi dell’informazione in generale, ma
vuole solo sottolineare il fatto che talvolta
l’informazione che arriva all’utente è manipolata e
distorta, e ciò lede un nostro diritto.
In questo elaborato l’intenzione perseguita è quella
di dimostrare la possibilità di un uso manipolatorio
dell’informazione e, tramite questo, la capacità di
andare ad influire sull’opinione pubblica. Prendendo a
riferimento i giornalisti (coloro che veicolano
l’informazione), il loro compito non dovrebbe essere
quello di convincere chi sta ascoltando sulla veridi-
cità delle loro affermazioni, ma dovrebbero invece av-
vertire il destinatario che ciò che essi stanno soste-
nendo è la “verità soggettiva”, quindi una prospettiva
personale e non una “verità assoluta”.
7
Incominciamo dunque dando una definizione del concetto
di “mass media”, letteralmente “mezzi di massa”: con
questa accezione intendiamo l’insieme degli strumenti
di comunicazione di massa quali ad esempio giornali,
radio, televisione, manifesti, cinema ecc. che hanno
la peculiarità di comunicare un qualsiasi messaggio ad
una massa di individui indeterminati contemporaneamen-
te.
Queste tecnologie, tipiche della nostra epoca, ormai
costituiscono un sistema di comunicazione a livello
globale, la funzione che esercitano è quella di filtro
tra noi e il mondo che ci circonda, ogni persona tende
a strutturare la propria realtà, finanche il proprio
sistema di credenze tramite questi mezzi.
Il lavoro qui presentato si suddivide in tre differen-
ti parti:
Il primo capitolo si focalizza su cosa sia il diritto
dell’informazione e della comunicazione e chi siano i
professionisti ed i mezzi idonei a far pervenire al
pubblico le notizie sul mondo. Seguendo il filone sto-
rico si vedranno le evoluzioni ed i cambiamenti che
hanno portato l’informazione a divenire quella che è
oggi.
Nel secondo capitolo si parla più propriamente di Ma-
nipolazione dell’informazione e come attraverso essa
l’opinione pubblica venga orientata. Vedremo nello
specifico quali sono le teorie della comunicazione di
8
massa e quali siano le tecniche adottate al fine di
manipolare l’informazione.
Nel terzo ed ultimo capitolo verranno esposte le “pro-
blematiche” di comunicazione del crimine da parte del
giornalismo. Partendo da una introduzione alla crimi-
nologia, osservando il tecnicismo di cui la materia è
pervasa ed analizzando come vengano comunicati attra-
verso la cronaca nera i delitti, e come proprio il ta-
glio dell’articolo ed il linguaggio utilizzato orien-
tino l’opinione pubblica.
A riguardo ho preso in considerazione un caso che di
recente ha scosso l’Italia dividendola in due.
L’irrisolto Giallo di Perugia, che ha visto i media
protagonisti di questo delitto divenuto un “delitto
story”, e che spiega in modo esaustivo come la comuni-
cazione di massa possa influire sulla percezione della
personalità dei due imputati.
9
CAPITOLO 1
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE: ASPETTI NORMATIVI E
CAMBIAMENTI DEI MEZZI DI
COMUNICAZIONE
1.1 DIRITTO DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNI-
CAZIONE
“I diritti dell’informazione sono i primi e più elementari diritti
umani, perché sono la base di ogni vera libertà civile
1
”.
Art. 21, Costituzione Italiana - « Tutti hanno diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria
nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o
nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione
dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo in-
tervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere
eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non
mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non
lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e
1
Cit.
Giuseppe
Corasaniti
,
“La
giornata
mondiale
dei
diritti
su
internet:
rete
di
libertà
o
di
ingiustizie?”
da
sito
web
www.infocity.it/articolo ?id=6932
(consultato
ad
ottobre
201 2)
10
privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i
mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifesta-
zioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le violazioni. »
Nel quadro costituzionale del diritto dell’informazione e della comunicazione è
fondamentale l’articolo 21 della Costituzione Italiana che garantisce la libertà di
espressione come diritto inviolabile dell’uomo, inteso sia come singolo che nelle
formazione sociali cui appartiene.
Il diritto di manifestare il proprio pensiero trova il suo primo compiuto ricono-
scimento nello Stato liberale ed è ad esso tanto connaturato da divenirne il sim-
bolo. La libera circolazione delle idee è riconosciuta fondamentale secondo il
pensiero liberale ed indispensabile affinché ci sia una giusta formazione di
un’opinione pubblica consapevole. Con l’evoluzione della forma di stato in senso
democratico, assistiamo non tanto ad un rovesciamento dei principi e dei valori
che ci sono stati precedentemente proposti nel modello liberale , bensì ad un vero
e proprio processo di espansione e di rielaborazione del concetto di libertà di
espressione, per coniugarla con i nuovi fini che l’ordinamento si pone.
L’oggetto specifico della libertà di manifestazione del pensiero non riguarda tan-
to il diritto, appartenente ad ogni cittadino, a comunicare liberamente con un de-
stinatario determinato (ossia la libertà di comunicazione interpersonale che è san-
cita dall’art. 15 della Costituzione
2
) bensì riguarda il diritto di comunicare ad
una sfera indeterminata di potenziali destinatari ovvero, il diritto di comunicare al
pubblico. Il costituente nella stesura dell’articolo si preoccupò di disciplinare, nei
commi successivi, soprattutto la libertà di stampa, che all’inizio dell’evoluzione
2
Art.
15,
Cost.
Italiana
“ La
libertà
e
la
segretezza
della
corrispondenza
e
di
ogni
altra
forma
di
comunicazione
sono
inviolabili .
La
loro
limitazione
può
avvenire
soltanto
per
atto
mot i-‐
vato
dell'autorità
giudiziaria
con
le
garanzie
stabilite
dalla
legge.”
11
dell’informazione era considerata l’espressione principale della libertà di mani-
festazione del pensiero.
Attraverso la stesura dell’articolo 21 della Costituzione, vennero posti in luce 3
principi fondamentali:
1- Il divieto di autorizzazioni o censure, e quindi il divieto di sottoporre a
misure di controllo amministrativo preventivo il contenuto degli stampati
(fu bandita quindi la censura ) e la produzione degli stessi (ossia il divieto
di richiedere autorizzazione) .
2- Il divieto di ricorrere all’istituto del sequestro, se non in quei casi ecce-
zionali stabiliti tassativamente per legge (riserva di legge) oppure sulla
base di un atto motivato dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione).
Inoltre solo in quei casi di assoluta urgenza, in cui non è possibile il tem-
pestivo intervento del giudice, è ritenuto ammissibile il sequestro ad ope-
ra dell’autorità della polizia , la quale deve comunque comunicare
l’avvenuto sequestro all’ autorità giudiziaria competente nel lasso di tem-
po di ventiquattro ore, pena l’invalidamento del sequestro.
3- Il legislatore inoltre ha la facoltà di poter imporre alle imprese editoriali
l’obbligo di rendere noti i loro mezzi di finanziamento.
3
Analizzando ulteriormente l’art. 21 della Costituzione, notiamo come tramite es-
so, il legislatore abbia voluto porre dei limiti. L’unico motivo che può giustifica-
re l’introduzione di limiti è la tutela del cosiddetto “ buon costume”(dai quali
sono escluse le manifestazioni scientifiche ed artistiche ai sensi dell’art. 33
4
) ; è
3
P.
CARETTI,
“Diritto
dell’informazione
e
della
comunicazione
“,
il
Mulino,
Bologna,
2009
4
Art.
33
Cost.
Italiana
“ L'arte
e
l a
scienza
sono
libere
e
libero
ne
è
l'insegnamento.
La
R e-‐
pubblica
detta
le
norme
generali
sull'istruzione
ed
istituisce
scuole
statali
per
tutti
gli
o r-‐
dini
e
gradi.
Enti
e
privati
hanno
il
diritto
di
istituire
scuole
ed
istituti
di
educ azione,
senza
oneri
per
lo
Stato.
La
legge,
nel
fissare
i
diritti
e
gli
obblighi
delle
scuole
non
statali
che
12
stata abbandonata l’accezione di buon costume come “morale comune ” o “etica
sociale ” in quanto esse sono suscettibili di interpretazione troppo generica , men-
tre è rimasta solida l’accezione riferita alla sfera del pudore sessuale, in particolar
modo per quanto riguarda la tutela dei minori. La Corte Costituzionale, sentenza
n. 9 del 1965, ha inteso il limite del buon costume, come riferito a quell’ “insie-
me di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale
di relazione , la inosservanza dei quali comporta la violazione del pudore sessua-
le , della dignità personale e del sentimento morale dei giovani”.
“Per quanto riguarda la radiotelevisione, invece, se qualche forma di controllo
preventivo può ritenersi ammissibile per quanto concerne la trasmissione di film
oppure di spettacoli di intrattenimento, più problematico appare prospettare re-
strizioni di questo genere per quanto concerne l’attività giornalistica svolta col
mezzo radio-televisivo, attesa la tendenziale omogeneità dell’attività giornalistica
(e della relativa disciplina) a prescindere dal mezzo di pubblicazione (stampa, ra-
dio o televisione)”.
5
Rimane ovviamente ferma la possibilità di adottare misure
repressive: a questo riguardo la disciplina della radiotelevisione detta norme spe-
cifiche, vietando tra l’altro (art. 15, comma decimo, l. 6 agosto 1990, n. 223) «la
trasmissione di quei programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o
morale dei minori» o che «contengano scene di violenza gratuita o pornografi-
che»: la violazione del divieto in questione è punita, oltre che con sanzioni pena-
li, qualora integri la fattispecie di cui all’art. 528 del Codice penale
6
., anche con
chiedono
la
parità,
deve
assicurare
ad
esse
piena
libertà
e
ai
loro
alu nni
un
trattamento
scolastico
equipollente
a
quello
degli
alunni
di
scuole
statali.
E`
pr escritto
un
esame
di
St a-‐
to
per
l'ammissione
ai
vari
ordini
e
gradi
di
scuole
o
per
la
co nclusione
di
essi
e
per
l'abili-‐
tazione all'esercizio
professionale.
Le
istituzioni
di
alta
cu ltura,
università
ed
accademie,
hanno
il
diritto
di
darsi
ordinamenti
autonomi
ne i
limiti
stabiliti
dalle
leggi
dello
Stato.”
5
M.
CUNIBERTI,
E.
LAMARQUE,
B.
TONOLETTI,
G.E.
VIGEVANI,
M.
P.
VIVIANI
SCHLEIN,
“
Percorsi
di
diritto
dell’informazione,
2^
edizione,
G.Giappichelli
Editore,
Torino ,
2006.
Pag.
45
6
Art.
528.
Codice
Penale
-‐Pubblicazioni
e
spettacoli
osceni.
“Chiunque,
allo
scopo
di
farne
commercio
o
distribuzione
ovvero
di
esporli
pubblicamente,
fabbrica,
introduce
nel
terr i-‐
torio
dello
Stato
,
acquista,
detiene,
esporta,
ovvero
mette
in
circolazione
scritti,
disegni,
13
l’applicazione di sanzioni amministrative da parte dell’autorità di garanzia (art.
31, terzo comma, l. n. 223). Nonostante la restrizione dell’accezione,
l’applicazione del limite ha creato problemi per la difficoltà di individuare i pa-
rametri che stabiliscono se è avvenuta o meno la violazione del limite stesso, se
essa è avvenuta a danno di minori o meno e quali organismi siano preposti alla
sua vigilanza (istituto di censura preventiva degli spettacoli).
E’ ritenuto possibile introdurre nuovi limiti ma solo se questi possono essere ri-
conducibili all’esigenza concreta di tutelare altri diritti costituzionali. Il legisla-
tore ed il giudice sono dunque chiamati ad assolvere le loro funzioni operando un
giusto bilanciamento tra il diritto di manifestazione del pensiero e gli altri diritti:
a) il limite dell’onore e della reputazione (entrambi sono ricondotti ai diritti della
persona): il codice penale punisce la diffamazione, l’ingiuria e il vilipendio, an-
che a mezzo stampa.
7
Per evitare che il reato di diffamazione
8
fosse un eccessivo
ostacolo al diritto di cronaca si sono fissati presupposti (introduzione della verità
dei fatti.) che lo rendono impunibile.
b) il limite del regolare funzionamento della giustizia vuole assicurare sia una
corretta informazione sulle vicende giudiziarie sia la non compromissione delle
immagini
od
altri
oggetti
osceni
di
qualsiasi
specie,
è
punito
con
la
r eclusione
da
tre
mesi
a
tre
anni
e
con
la
multa
non
inferiore
a
euro
103
.Alla
stessa
p ena
soggiace
chi
fa
comme r-‐
cio,
anche
se
clandestino,
degli
oggetti
indicati
nella
disp osizione
precedente,
ovvero
li
di-‐
stribuisce
o
espone
pubblicamente.
Tale
pena
si
appl ica
inoltre
a
chi:1.
adopera
qualsiasi
mezzo
di
pubblicità
atto
a
favorire
la
circolazione
o
il
commercio
degli
oggetti
indicati
ne l-‐
la
prima
parte
di
questo
articolo;2.
dà
pubblici
spettacoli
teatrali
o cinematografici,
ovv e-‐
ro audizioni
o
recitazioni
pubbliche,
che
abbiano
carattere
di
oscenità.
Nel
caso
preveduto
dal
n.
2,
la
pena
è
aumentata
se
il
fatto
è
commesso
nonostante
il
divieto
dell'autorità
“
7
Sanciti
dagli
Artt.
594,
595
e
292
del
Codice
penale
Italiano
8
un
recente
esempio
è
il
caso
Sallusti:
“…Il
27
settembre
2012,
è
iniziato
un
nuovo
proce s-‐
so
per
diffamazione
a
suo
carico,
sempre
per
omesso
controllo
su
un
articolo
pubblicato
da
un
giornalista
di
Libero
nel
2007,
quando
Sallusti
era
ancora
direttore
di
quel
quotidiano:
il
querelante
è
di
nuovo
un
magistrato,
per
la
precisione
un
proc uratore
della
Procura
mil i-‐
tare
di
Padova…”
(da
Wikipedia )
14
stesse a causa di una cosiddetta “fuga di notizie”. L’art. 684 del Codice Penale
9
,
punisce la pubblicazione, totale o parziale, di documenti di procedura penale di
cui si vieta per legge la pubblicazione secondo il nuovo codice di procedura pe-
nale del 1989. Nella fase di indagini preliminari (fase che precede l’eventuale
rinvio) l’art.685 del Codice Penale invece, vieta “la pubblicazione dei nomi dei
giudici con l’indicazione dei voti individuali che essi attribuiscono nelle delibe-
razioni prese in un procedimento penale.
c) il limite della sicurezza dello Stato: alcune disposizioni penali vietano la rive-
lazione, a mezzo di stampa o con altre forme di comunicazione , di segreti di Sta-
to ossia notizie che nell’interesse della sicurezza dello Stato, o nel suo interesse
politico, debbono rimanere segrete. L’interesse della sicurezza nazionale è inteso
come interesse della comunità-stato all’integrità territoriale, alla propria indipen-
denza e alla propria sopravvivenza. Tale interesse trova espressione nell’art. 52
della Costituzione Italiana
10
il quale afferma il dovere del cittadino alla difesa
della Patria.
d) Il limite del diritto alla riservatezza è ricondotto ai diritti della persona. Il dirit-
to, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione nel 1975, è “nella tutela di quelle
situazioni strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori
9
Art.
684
Codice
Penale
”Chiunque
pubblica,
in
t utto
o
in
parte,
anche
per
riassunto
o
a
guisa
d’informazione,
atti
o
documenti
di
un
procedimento
penale,
di
cui
sia
vietata
per
legge
la
pubblicazione,
è
punito
con
l’arresto
fino
a
trenta
giorni
p
con
l’ammenda
da
ci n-‐
quatuno
euro
a
duecentocinquantotto
euro”.
10
Art.
52,
Cost.
“ La
difesa
della
Patria
è
sacro
dovere
del
cittadino.
Il
servizio
militare
è
o b-‐
bligatorio
nei
limiti
e
modi
stabiliti
dalla
legge.
Il
suo
adempimento
non
pregiudica
la
pos i-‐
zione
di
lavoro
del
cittadino,
né
l'esercizio
dei
diritti
politici.
L'ordinamento
de lle
Forze
armate
si
informa
allo
spirito
democratico
della
Repubblica.”
15
dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprez-
zabile”.
1.2 I PROFESSIONISTI DELLA COMUNICAZIONE E LA
DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
«E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e
di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tu-
tela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispet-
to della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri impo-
sti dalla lealtà e della buona fede. Devono essere rettificate le noti-
zie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e
editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte
delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di es-
se, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la coo-
perazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i let-
tori»
11
Con la legge 3 febbraio del 1963 n. 69, nasce nel nostro ordinamento l’Ordine
dei giornalisti , ma in realtà l’idea originaria dell’istituzione di tale Ordine ha ra-
dici ben più lontane, risalendo all’epoca Fascista.
11
CARTA
DEI
DOVERI
DEL
GIORNALISTA
(sottoscritta
dal
Consiglio
Nazionale
dell’Ordine
dei
Giornalisti
e
dalla
Federazione
Nazionale
della
Stampa
Italiana
l’8
luglio
1993)