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Introduzione
L’elaborato si apre con una panoramica che mira ad analizzare le modalità e gli strumenti che
consentono di immagazzinare dati, informazioni, immagini, video, documenti, in conseguenza
della rivoluzione digitale tuttora in atto. L’attenzione è in primis concentrata sul concetto di
memoria sia da un punto di vista umano che da un punto di vista digitale ed è obiettivo quello
di far risaltare quella che è divenuta l’esigenza principale dei nostri tempi: ricordare. Se il
problema primario dell’uomo è sempre stato quello di non dimenticare oggi, soprattutto grazie
all’avvento di internet, il problema primario è diventato dimenticare. Dimenticare oggi è
difficile. Banche dati (anche giuridiche), archivi e motori di ricerca sono i principali strumenti
che rendono più difficile realizzare tale operazione. Aumentare le possibilità di ricordare è
una necessità alla quale ha dovuto necessariamente dare una risposta anche la giurisprudenza.
Le banche dati giuridiche, Italgiure su tutte, rappresentano gli strumenti attraverso i quali
sentenze, leggi, orientamenti giurisprudenziali, vengono resi accessibili in maniera pressochè
perenne anche ai profani della materia. Fondamentale, e lo si fa utilizzando quale punto di
partenza la sentenza Google Spain, è anche concentrare l’attenzione su uno dei più moderni
strumenti di immagazzinamento e conservazione dei dati: i motori di ricerca. Quando una
persona effettua una ricerca tramite un qualsiasi motore di ricerca ottiene in cambio, nella
pagina dei risultati, l’indicazione di quelle informazioni rilevanti o utili in riferimento alla
parola chiave da essa inserita quale traccia per un corretto svolgimento della ricerca. Inoltre
per meglio comprendere il funzionamento ed individuare alcuni aspetti fondamentali dei
motori di ricerca si porta quale esempio il sito della biblioteca dell’Università. Fondamentale
rilevanza in riferimento al ruolo oggi svolto dai motori di ricerca in materia di diritto all’oblio
acquista la sentenza della Corte di Giustizia del 13 maggio 2014 in riferimento alla causa C
131/12 meglio conosciuta come caso Google Spain. La sentenza rappresenta la prima grande
affermazione a livello europeo del diritto all’oblio inteso come diritto alla deindicizzazione o
ancora meglio diritto ad ottenere la cancellazione di quei risultati di ricerca che riportano a
link contenenti informazioni lesive per la nostra persona. Per meglio comprendere l’impatto
della pronuncia sull’attività dei motori l’elaborato si propone anche di offrire una prospettiva
che, da Google agli altri motori di ricerca, ci fa meglio comprendere come gli stessi hanno
deciso di dare attuazione alla precedentemente citata pronuncia della Corte.
Per meglio comprendere che cosa si intende per diritto all’oblio, ed è questo l’obiettivo del
secondo capitolo della tesi, è necessario innanzitutto operare una ricognizione di quella che
potremmo definire la categoria dalla quale il diritto all’oblio ha preso vita ovvero il diritto alla
privacy. Al fine di raggiungere tale obiettivo il capitolo si apre con un’analisi avente ad
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oggetto i vari significati che nel corso degli anni ha assunto il concetto di privacy. Se
nell’antichità l’uomo che non dedicava un’ampia fetta del proprio tempo alla vita pubblica
non era visto di buon occhio oggi obiettivo principale è tutelare la propria vita dalle ingerenze
esterne. Il moderno concetto di privacy nasce grazie al lavoro di due giovani avvocati di
Boston ovvero Louis D. Brandeis e Samuel Warren e si afferma, per ciò che concerne l’Italia,
grazie all’approvazione nel 2003 del D.Lgs. n.196 meglio conosciuto come Codice della
Privacy. La tecnologia è stata il traghetto che ha consentito al diritto all’oblio di affermarsi
quale moderna declinazione del diritto di privacy e probabilmente nessuna scoperta scientifica
è stata in grado di influenzare la società umana come internet. L’adattamento del diritto alla
privacy a questo nuovo strumento parte da lontano in quanto le prime pronunce aventi ad
oggetto un diritto molto vicino a quello in oggetto risalgo agli anni 60 del 900 e vedono quali
protagoniste opere cinematografiche e pubblicazioni relative a vicende personali di
personaggi noti che portarono gli interessati ad invocare il diritto alla riservatezza di fronte ai
giudici. Un primo importante riconoscimento del diritto alla privacy in Italia si ebbe con la
pronuncia n. 2129/1975 con la quale la Suprema Corte affermò per la prima volta l’esistenza
di un diritto alla riservatezza nel nostro ordinamento e ne individuò il fondamento
nell’articolo 2 della Costituzione. Successivamente ad una più attenta analisi di come in Italia
si è giunti al riconoscimento del diritto all’oblio l’elaborato si concentra sul fondamentale
intervento della normativa comunitaria che, passando dalla direttiva n. 46/1995 fino a
giungere al recente Regolamento n. 2016/679, ci consente oggi di avere un quadro
maggiormente preciso, ma non ancora definitivo, sui confini che tale diritto di moderna
creazione ha oggi assunto. Ma quali sono i suoi tratti distintivi? Il diritto all’oblio, volendo
darne una prima e semplice definizione, è il diritto di un individuo a non essere ricordato per
fatti che in un passato più o meno recente sono stati oggetto di cronaca. Due sono i profili che
lo caratterizzano: uno oggettivo ed uno soggettivo. Il primo elemento che caratterizza il
profilo oggettivo del diritto all’oblio va sicuramente individuato nell’età dell’informazione
che si intende rendere pubblica in quanto l’oblio evoca necessariamente l’elemento tempo.
Definito in questi termini è possibile distinguere il diritto all’oblio dal diritto alla privacy e
considerarlo una sua evoluzione in quanto, se quest’ultima può essere rappresentata come il
diritto ad avere un controllo sulle proprie informazioni il diritto all’oblio rappresenta,
sicuramente, il diritto ad avere un controllo sulle proprie informazioni ma a distanza di anni.
Al decorso del tempo, e passiamo ad un altro elemento importante dell’oblio, è collegato
anche il maggiore o minore interesse sociale per una notizia. Il diritto all’oblio garantisce la
proiezione sociale dell’identità personale del soggetto evitando che vadano a poter essere
divulgate notizie lesive in conseguenza della perdita di attualità delle stesse. Se il tempo e
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l’interesse pubblico compongono la fattispecie oggettiva del diritto all’oblio la fattispecie
soggettiva è rappresentata dai titolari del diritto: il semplice cittadino, il politico, il
personaggio famoso fino ad arrivare alla particolare connotazione che l’oblio assume in
riferimento al richiamo di dati personali effettuato per il tramite di atti a carattere
parlamentare.
Il terzo capitolo si pone l’obiettivo di analizzare la sentenza Google Spain che rappresenta
uno dei punti di svolta in vista di una definizione del diritto all’oblio. La pronuncia della
Corte Europea del Maggio 2014 trova le sue radici nel reclamo presentato nel Marzo 2010 dal
signor Costeja Gonzalez (cittadino Spagnolo) dinanzi all’Agenzia Española de Protecciòn de
Datos (AEPD) avente quali destinatari la Vanguardia ediciones (quotidiano spagnolo),
Google Spain e Google Inc. L’oggetto del reclamo verteva sui risultati che, a seguito di un
utilizzo di Google Search, apparivano digitandosi il nome del Costeja Gonzalez in quanto il
motore di ricerca rimandava a due pagine del quotidiano sopra citato che riportavano un fatto
di rilevanza giudiziaria accaduto nel 1998 che aveva come protagonista proprio il signor
Gonzalez. Quest’ultimo, quindi, chiedeva che fosse ordinato alla testata giornalistica di
cancellare o modificare tali pagine e a Google di eliminare o occultare le sue informazioni
personali di modo che cessassero di comparire tra i risultati di ricerca. I passaggi successivi,
debitamente analizzati, portano in primis l’Avvocato Generale Jääskinen a dover risolvere
diverse questioni sintetizzabili come segue:
ambito di applicazione della direttiva 46/1995;
l’obbligo di deindicizzazione ed il ruolo dei garanti;
giusta definizione del diritto all’oblio.
La pronuncia della Corte, giunta il 13 Maggio 2014, è un fulmine a ciel sereno in quanto
disattende nella quasi totalità le conclusioni redatte dall’Avvocato Generale ed è oggetto di
approfondita trattazione nell’ultima parte del Capitolo III. Accanto all’analisi della sentenza
Google Spain obiettivo del capitolo III è anche quello di proporre una ricognizione ed
un’analisi delle conseguenze della sentenza della Corte. Si parte dalle conseguenze a carattere
politico come la costituzione del Comitato consultivo sul diritto all’oblio da parte di Google,
per poi passare al Gruppo di lavoro 29, fino a giungere al regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali di recentissima approvazione ed all’altrettanto recente negazione
da parte de Garante della Privacy in riferimento al riconoscimento del diritto all’oblio per casi
giudiziari gravi.
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Il capitolo IV, infine, si concentra su quello che è stato l’impatto di internet non solo sul
diritto all’oblio ma anche sul diritto alla privacy in generale. Innanzitutto l’attenzione è rivolta
all’opera di bilanciamento tra il diritto all’oblio ed il diritto di cronaca. L’obiettivo, anche per
il tramite del riferimento a casi concreti, è quello non solo di analizzare nei suoi caratteri
fondamentali il diritto di cronaca ma soprattutto di delineare l’atteggiamento e le modalità di
trattamento che ogni singolo giornalista dovrebbe riservare alle varie notizie portate
all’attenzione del pubblico. Il giornalismo, sia nella sua versione cartacea che nella sua
versione online, ha un fantasma che incombe su di esso: la diffamazione. Per meglio
specificare l’orientamento assunto dalla Cassazione soprattutto in materia di diffamazione a
mezzo social si riporta anche un esempio storico in quanto il 2016 è stato l’anno nel quale per
la prima volta si è riconosciuto in Basilicata un risarcimento del danno in conseguenza di una
diffamazione a mezzo social. Il capitolo inoltre si concentra anche su quello che è il rapporto
tra il diritto all’oblio ed internet proponendo delle possibili chiavi di lettura in riferimento al
caso Tiziana Cantone e su quello che è il rapporto tra l’oblio e l’identità digitale nell’era del
web 2.0. La ricerca è conclusa da un’analisi di dati raccolti sottoponendo ad amici e
conoscenti un questionario che si propone l’obiettivo di far maggiore chiarezza sulla
percezione che i più hanno sugli argomenti sviluppati nel corso di tutto l’elaborato.
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CAPITOLO I
L’OBLIO E GLI STRUMENTI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: LA
MEMORIA, LE GRANDI BANCHE DATI E I MOTORI DI RICERCA.
1.1 La rivoluzione digitale e l’amplificazione della diffusione dei dati
personali
Per meglio contestualizzare il tema del diritto all’oblio è necessario soffermarsi in primis sulla
rivoluzione digitale
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e sui cambiamenti che questa ha portato in materia di trattamento dei dati
personali. Due sono stati gli elementi che più di tutto hanno influito su questa rivoluzione: la
diffusione di internet e l’aumento della capacità di immagazzinamento e conservazione dei
dati garantita dallo sviluppo di nuove tecniche di memoria digitale. Il nuovo contesto digitale
porta l’uomo a integrare la propria vita quotidiana con nuovi mezzi di comunicazione tra i
quali computer, smartphone, e programmi che svolgono funzioni oramai sempre più
complesse. Questi dispositivi possono essere rappresentati come una sorta di appendice
dell’uomo senza la quale sarebbe particolarmente complesso interagire all’interno della
attuale società. L’utilizzo di tali appendici genera una enorme quantità di dati che possono
essere archiviati ed utilizzati. Grazie alle nuove tecnologie il numero di dati raccolti e
conservati è aumentato esponenzialmente e si è incrementata la capacità di rendere un dato
disponibile nel tempo. In questo contesto, sempre al fine di comprendere l’attualità del diritto
all’oblio, deve essere considerata l’amplificazione delle notizie che Internet ha introdotto
nella società. Chiunque sia in possesso di un collegamento ad internet può immettere in rete
notizie o condividere quelle già esistenti portandole alla conoscenza di soggetti che in
precedenza le ignoravano. L’aumento e l’analisi della persistenza delle informazioni le nuove
modalità mediante le quali tali informazioni sono percepite e l’amplificazione delle stesse,
sono probabilmente i fattori che hanno condizionato la crescente attenzione nei confronti del
tema del diritto all’oblio e la nascita di un diritto alla de-indicizzazione.
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Con il termine rivoluzione digitale si indica l'ampia diffusione che hanno avuto i vari prodotti digitali e tutta
quella serie di cambiamenti sociali, economici e politici avvenuti in merito alla digitalizzazione di gran parte
degli accessi all'informazione.