1
Capitolo I
Il diritto all’ identità personale nell’adozione
1. Il diritto del minore ad una famiglia
Il diritto del minore alla famiglia rappresenta l’espressione più alta e
compendiosa del diritto civile minorile, fondamento statutario della
condizione del minore.
1
La tutela dell'interesse del minore a crescere all'interno di un ambiente
familiare adeguato costituisce il principio ispiratore della normativa
inerente “il diritto del minore ad una famiglia” dettata dalla legge 4
maggio 1983 n. 184.
2
L’art 1, comma 1, della citata legge, novellato dalla legge 28 marzo
2001 n. 149, proclama il diritto del minore di crescere ed essere
educato nell'ambito della propria famiglia naturale e mira a rendere
effettivo questo diritto attraverso la predisposizione di interventi
solidaristici di sostegno in caso di difficoltà della famiglia di origine,
onde rimuovere le cause, di ordine economico o sociale, che possano
precludere, in essa, una crescita serena del bambino.
3
1 così L. Sacchetti, Il diritto del minore alla propria famiglia, Relazione all'incontro di studio sul tema “L'adozione
nazionale e internazionale ”, C.S.M., IX Commissione, Roma, 3-5 maggio 2001, p. 4.
2 Legge sulla «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (in G.U. serie ord. del 17 maggio 1983, n. 133)
Essa è stata modificata attraverso la l. 31 dicembre 1998, n. 476, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione de
L'Aja del 29 maggio 1993, per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali » (in G.U.
serie ord. n. 8, del 12 gennaio 1999, 10), e attraverso la L. 28 marzo 2001, n. 149, «Modifiche alla legge 4 maggio
1983, n. 184, recante “ (in G.U. n. 96, del 26 aprile 2001)
3 Si riporta il testo dell’art. 1 della legge 184/1983 e succ. mod: “Il minore ha diritto di crescere ed essere educato
nell'ambito della propria famiglia. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà
genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore
della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere
2
Il principio secondo cui il minore ha diritto ad essere educato nella
propria famiglia di origine, non può, tuttavia, essere formulato in
termini assoluti, astratti o generici, perché, se si privilegiano in modo
esasperato gli interessi della famiglia biologica, si finisce col trascurare
il diritto, assoluto ed inviolabile, (artt. 2 e 3 Cost.), del minore ad
un'idonea famiglia (che non è necessariamente quella di sangue)
svuotando di qualsiasi contenuto la legge sull'adozione.
4
E' opportuno evidenziare che la famiglia (di origine) è tutelata non in
sé, ma quale strumento dello sviluppo della personalità dei suoi
membri, e ciò proprio in quanto ne promuove e ne favorisce il pieno
sviluppo della personalità.
Conseguentemente, essa è protetta e tutelata solo fino a quando attui
tale promozione dello sviluppo della personalità dei suoi membri,
mentre la tutela accordatale deve venir meno quando tale sviluppo non
sia più garantito ed osservato.
5
educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica
sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di
preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione
per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono
stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle
famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma. Quando la famiglia non è in grado di provvedere
alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge. Il diritto del minore a
vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di
età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i
principi fondamentali dell'ordinamento.”
4 cfr. sul punto le seguenti pronunce: Cass. 26 aprile 1999, n. 4139 in Giust. civ. Mass. 1999, 937; Cass. 17 luglio
2004, n. 13297 in Giust. civ. Mass. 2004, 9 ; Cass. 9 luglio 2004, n. 12662, in Giust. civ. Mass. 2005, 5.
5 Cfr. Cassazione civile , sez. I, 10 agosto 2006, n. 18113, in Giust. civ. 2007, 12, 2815 secondo cui “Il principio
ispiratore della disciplina dell'adozione, secondo cui il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di
origine, incontra i suoi limiti là dove questa non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, né
di assicurare l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, che quindi viene a trovarsi in stato di abbandono, il
quale non viene meno per il solo fatto che al minore stesso vengano prestate le cure materiali essenziali da parte
dei genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado, risultando necessario, in tal caso, accertare che l'ambiente
domestico sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità del minore, senza che, in
particolare, la valutazione di idoneità dei medesimi parenti alla di lui assistenza possa prescindere dalla
3
La norma in esame, nell’attribuire carattere prioritario al diritto del
minore ad essere educato nell’ambito della propria famiglia,
indubbiamente, sancisce un principio generale di particolare
importanza.
Per comprendere appieno l’esatta portata della norma dettata dal citato
art. 1, comma 1, occorre coordinarla con l’ulteriore previsione recata
dal successivo comma 5, art. 1, della medesima legge.
Quest’ultima norma, in particolare, sancisce “il diritto del minore a
vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia senza
distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto
dell’identità culturale del minore“.
Dal combinato disposto delle citate disposizioni emerge che il
legislatore ha riconosciuto il diritto del minore di vivere preferibilmente
nell’ambito della propria famiglia d’origine e, nel caso in cui la famiglia
biologica non sia in grado di provvedere alla crescita e all'educazione
del minore, nell’ambito di un’idonea famiglia sostituiva.
In definitiva, ogni minore ha un diritto assoluto, di rilevanza
costituzionale, ad essere allevato e formato in seno ad una famiglia
idonea a svolgere i compiti istituzionali che, dalla Costituzione e dalle
leggi ordinarie, le sono conferiti, qualora la famiglia di sangue non sia,
considerazione della pregressa condotta degli uni in relazione all'altro, come evidenziato dall'art. 12 l. 4 maggio
1983 n. 184, che espressamente richiede il mantenimento di rapporti significativi con il minore.”
4
comunque, idonea, il minore ha diritto di essere inserito nella c.d.
famiglia degli affetti.
6
I principi esposti ed in particolare l’inserimento del minore in un
ambiente familiare e in un clima di benessere, la necessità per ogni
Stato di adottare, con priorità, misure adeguate per consentire la
permanenza del minore nella propria famiglia d’origine ed il
riconoscimento del carattere sussidiario dell’adozione internazionale,
quale strumento residuale di tutela del minore, costituiscono i canoni
fondamentali enunciati dalla Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale stipulata a L'Aja il
29 maggio 1993, recepiti nel nostro ordinamento con la legge 31
dicembre 1998 n. 476 di riforma dell’adozione dei minori stranieri.
7
Il recepimento della Convenzione dell'Aja nell'ordinamento giuridico
nazionale, segna un mutamento di prospettiva di grande portata nella
concettualizzazione del principio del superiore interesse del minore,
l'art.24 della Convenzione prevede, infatti, che "il riconoscimento
6 Tribunale per i minorenni de L'Aquila, 26 maggio 2006, in Dir. Famiglia, 2006, 4, 1778.
7 Si riporta il testo del preambolo della Convenzione: “Gli Stati firmatari della presente Convenzione, riconoscendo
che, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di
felicità, d'amore e di comprensione.
Ricordando che ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di priorità, misure appropriate per consentire la
permanenza del minore nella famiglia d'origine.
Riconoscendo che l'adozione internazionale può offrire l'opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori
per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine,
Convinti della necessità di prevedere misure atte a garantire che le adozioni internazionali si facciano nell'interesse
superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, e che siano evitate la sottrazione, la vendita e la
tratta dei minori. Desiderando stabilire, a questo scopo, disposizioni comuni che tengano conto dei principi
riconosciuti dagli strumenti internazionali, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Minore
del 20 novembre 1989, e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Principi Sociali e Giuridici applicabili alla
Protezione ed all'Assistenza ai Minori, con particolare riferimento alle prassi in materia di adozione e di affidamento
familiare, sul piano nazionale e su quello internazionale.” (Risoluzione dell'Assemblea Generale 41/85 del 3
dicembre 1986)
5
dell'adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa
è manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto del
superiore interesse del minore."
La Convenzione dell'Aja è stata sottoscritta da settantasette Stati che
hanno rappresentato sia i Paesi di provenienza che di quelli di
destinazione dei minori adottati.
La Convenzione non rappresenta solo una convenzione sull'adozione,
ma un vero accordo sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in
materia di adozioni tra Paesi diversi.
Essa si pone tre obiettivi: il primo è quello di prevedere delle garanzie
perché le adozioni internazionali si facciano solo nell'interesse superiore
del minore, il secondo è quello di instaurare un sistema di
cooperazione tra gli Stati per assicurare il rispetto di tali garanzie e
prevenire vendita e tratta di minori, il terzo punto, infine, riguarda il
principio di sussidiarietà.
Si tratta di un diritto riconosciuto al minore straniero in relazione
all'adozione internazionale, sancito dall'art. 39 lettera i) della
L.184/1983 in relazione agli artt. 4 e 23 della Convenzione dell'Aja del
29 maggio 1993, che comporta la prevalenza dell’adozione nazionale
su quella internazionale.
Alla stregua di tali disposizioni si ricava il principio fondamentale
secondo cui il minore straniero deve vivere in una famiglia del suo
6
Paese d'origine e, solo quando ciò risulti impossibile, deve essere
adottato all'estero.
8
Va aggiunto, infine, che nel nostro ordinamento il diritto del minore ad
una propria famiglia è un diritto assoluto ed inviolabile, che trova il suo
fondamento e la sua matrice in diritti costituzionali fondamentali.
Le norme costituzionali sancite dagli artt. 2, 3 e 30 proteggono il
pieno sviluppo della personalità del minore, garantendogli il diritto
assoluto ed inviolabile ad una propria famiglia quale strumento idoneo
a garantirne la sua educazione.
In base all'art. 30 Cost. è dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, nei casi
di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro
compiti.
Il concetto di incapacità dei genitori si comprende meglio ponendo
l'art. 30 in relazione all'art. 3 Cost., secondo cui è compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese,
poiché dal raffronto di tali norme si evince che tali "incapacità" sono
proprio gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il
8 Franco Occhiogrosso, Adozione nazionale ed internazionale il quadro normativo di riferimento con particolare
riguardo al procedimento, Relazione definitiva, consultabile su: http://appinter.csm.it/incontri/relaz/13066.pdf
7
pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.) che,
costituisce un diritto assoluto ed inviolabile dell'uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
9
2. L’identità personale del minore
Secondo l’interpretazione della Corte Costituzionale il diritto all'identità
personale, contribuendo a formare il patrimonio inviolabile della
persona umana, rientra nella tutela prevista dall'art. 2 della
Costituzione.
10
Il diritto all’identità personale - come efficacemente osservato dalla
Corte- è il diritto ad essere se' stessi, inteso come rispetto
dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee
ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali
che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo.
L'identità personale costituisce, quindi, un bene per se' medesima,
indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai
difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno e' riconosciuto il diritto a
che la sua individualità sia preservata.
Il diritto all'identità personale, pertanto, è ricompreso nell’alveo dei
diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana,
costituito dai diritti della personalità.
9 così G. Manera, Le adozioni nazionali ed internazionali nel quadro della nuova normativa, in dir. Famiglia, 2002,2-
3, 556.
10 cfr. sent. Corte Costituzionale n. 13 del 1994, in Foro It., 1994, 1, 1668, in Giur. Costit., 1994, 95, in Fam. e
Diritto, 1994, 135.
8
La tematica del diritto all’ identità personale assume una particolare
connotazione nell’ambito dell’esperienza adottiva.
Al riguardo basti pensare che per un adeguato sviluppo della
personalità del minore si presenta indispensabile la piena conoscenza
di se stesso e del proprio patrimonio personale e che la ricerca della
genitura, ed in specie della maternità, costituisce espressione di
un’istanza primaria della persona, di un’esigenza insopprimibile che
non può essere considerata alla stregua di una semplice curiosità ed
essere conculcata a causa della generica eventualità di pregiudizio che
ne potrebbe derivare all’adottato ed ai terzi.
11
Questo fa sì che di fronte ad un bambino che si intende porre in
adozione, l’obiettivo primario sia quello di operare in modo che egli
possa integrare, piuttosto che cancellare, gli elementi di identità già
acquisiti nelle precedenti esperienze.
Nel percorso adottivo, ciò comporta, da una parte, che il bambino
allontanato dal nucleo originario, se non neonato, ha già sviluppato
modi di essere consoni al contesto allevante, punti di riferimento, ed
anche percezioni di appartenenza sociale e, dall'altra, che, oltre che
esigenze, potenzialità e bisogni di crescita, gli devono essere
riconosciuti specifici vissuti e sentimenti collegati con la sua storia.
11 cosi’ Antonio Lamorgese, Brevi note sul diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini, in Giur. merito, 2000,
2, 319.