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INTRODUZIONE
Nelle pagine che seguiranno si andrà a toccare un argomento particolare, come già si evince
dal titolo della presente dissertazione: il diritto al lavoro dei disabili.
Si tratta di una tematica oltre che particolare, anche delicata, in quanto al giorno d’oggi i
soggetti svantaggiati non sono presi molto in considerazione, sia in ambito sociale che
lavorativo, vuoi perché sottovalutati proprio per il tipo di condizione che li affligge e di
conseguenza discriminati e trattati come reietti della società vuoi perché manca la sensibilità e
la sensibilizzazione necessaria verso questi individui, i quali meritano le stesse identiche
possibilità di un soggetto normale.
Tale dissertazione intende affrontare la suddetta tematica in tutti i suoi aspetti, dal punto di
vista lavorativo, sviluppandoli in cinque capitoli.
Il primo capitolo, intitolato Fonti a tutela della disabilità e nozioni generali, ha ad oggetto la
tutela normativa e il riconoscimento legislativo della disabilità e l’origine delle varie
terminologie in uso per indicare il peculiare status dei soggetti in questione.
Nel secondo capitolo, denominato Assunzioni obbligatorie e disciplina del rapporto di lavoro
tra vecchia e nuova normativa, come si deduce dal titolo, viene esaminato il sistema del
collocamento obbligatorio, esponendo l’intera disciplina del rapporto lavorativo con i soggetti
invalidi, passo per passo.
I capitoli terzo e quarto sono, invece, più circoscritti: il terzo riguarda le singole convenzioni
che è possibile stipulare a favore dei soggetti interessati; mentre, il quarto concerne le singole
tipologie contrattuali che possono essere applicate ai disabili.
Infine, il quinto e ultimo capitolo si occupa della risoluzione del rapporto di lavoro,
affrontando le diverse cause che possono dare origine al licenziamento.
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CAPITOLO 1
FONTI A TUTELA DELLA DISABILITA’ E NOZIONE GENERALE
1.1 I disabili nella Costituzione: principi e garanzie
La Costituzione italiana è la principale fonte legislativa che garantisce, senza discriminazione
alcuna, i diritti fondamentali di ogni individuo, cittadino della Repubblica. Infatti “nella
nostra Carta costituzionale, il fondamento ultimo di ogni disposizione è rappresentato dalla
persona umana, considerata libera e tendenzialmente eguale, nonché titolare di diritti
inviolabili in quanto addirittura preesistenti alla Costituzione”
1
. Proprio in qualità di persone
umane, anche i soggetti che versano incolpevolmente in una condizione di svantaggio sociale,
culturale, professionale e di emarginazione ed esclusione dalla società e dal mondo che li
circonda, hanno i medesimi diritti e doveri degli altri individui e devono essere considerati
“alla stessa identica stregua di tutti indistintamente gli altri cittadini della Repubblica”
2
.
Questi soggetti cosiddetti deboli trovano una tutela adeguata, all’interno del nostro
ordinamento giuridico, nel programma di giustizia sociale tracciato nella nostra Carta
Costituzionale, la quale detta a loro favore una pluralità di norme. Il programma suddetto
auspica una liberazione degli individui dallo stato di bisogno nel quale versano, la rimozione
delle diversità e delle disuguaglianze di fatto, i quali costituiscono i presupposti necessari per
poter realizzare l’accesso alle medesime chances di libertà e il reale godimento dei diritti da
parte del singolo individuo. Il citato programma è “ben sintetizzato in Costituzione proprio
nel fondamentale art.3, 2°co. […] e nell’amplissimo e sistematico riconoscimento di un vero e
proprio catalogo di diritti sociali”
3
, affermati e garantiti giurisdizionalmente anche dalla Corte
Costituzionale, “al pari dei diritti fondamentali individuali”
4
; diritti sociali che, “nati come
diritti dei pochi e dei molti, ma non come diritti di tutti, in quanto originariamente finalizzati a
rimuovere le disuguaglianze e l’ingiustizia della posizione di partenza, sono diventati diritti di
tutti, corrispondendo anch’essi, in astratto, a posizioni che potenzialmente chiunque può
1
C. COLAPIETRO, Diritti dei disabili e Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, 71
2
C. COLAPIETRO, cit., 67 il quale cita G. ROEHRSSEN, Gli handicappati nella Costituzione in Rassegna
amministrativa della sanità, 1978, 7ss.
3
C. COLAPIETRO, cit., 62; F. MODUGNO, I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli,
Torino, 1995, 69
4
C. COLAPIETRO, cit., 63; F. MODUGNO, cit., 66
7
occupare”
5
nel senso che tutti, nel corso della vita, possono sperimentare delle situazioni di
svantaggio e di diversità che li rendono soggetti deboli e sfavoriti rispetto alla moltitudine
della popolazione.
La tutela dei soggetti disabili è sancita dall’art.2 Cost. secondo il quale ‘La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale’ a fondamento proprio di quello spirito di solidarietà
di cui la nostra Costituzione è portavoce. A rafforzamento della protezione dei soggetti di cui
si sta trattando, l’art.3, 1°co. afferma che: ‘Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali’. Tale norma sancisce, pertanto, il divieto
di discriminazione sulla base di quello status non soltanto personale, ma anche sociale, quale
è appunto la disabilità; il 2°co. stabilisce che: ‘È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese’, vale a dire impiegare quelle misure volte da un lato a diminuire quegli ostacoli
fisici e non solo, i quali costituiscono ‘una barriera’, uno scoglio alla libertà e alla
parificazione di quelle persone colpite da un handicap e che, per questo, si trovano in una
posizione di inferiorità rispetto alla totalità dei consociati e, dall’altro, a favorire la
partecipazione di queste stesse persone ai vari aspetti ed ambiti della vita sociale.
A completare il quadro dei diritti riconosciuti e garantiti ai disabili, per quello che qui
interessa, l’art.4, 1°co. (‘La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto’) e l’art.38, 3° co. (‘Gli inabili e i
minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale’) stabiliscono il diritto al
lavoro al fine di realizzare il loro inserimento lavorativo attraverso il potenziamento delle loro
residuali capacità e abilità.
La Corte costituzionale stessa ha dichiarato “che non sono costituzionalmente, oltre che
moralmente, ammissibili esclusioni o limitazioni dirette a relegare su un piano di isolamento e
5
C. COLAPIETRO, Dritto al lavoro dei disabili e Costituzione in Giorn. dir. lav. rel. Ind., n.124/2009, 608ss. il
quale cita G. CORSO, I diritti sociali nella Costituzione italiana in Riv. trim. dir. pubbl., 1981, 755ss., spec. 759
e 781
8
di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti nella loro efficienza fisica o
mentale, hanno invece pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro (C. Cost. sent.
163/1983)”
6
e soprattutto “hanno diritto al lavoro in una Repubblica impegnata a promuovere
le condizioni per rendere effettivo tale diritto”
7
, come del resto afferma l’art.38, 4°co. Cost., il
quale prevede che siano gli organi e gli istituti dello Stato a provvedere all’avviamento
lavorativo delle persone disabili.
1.2 La Carta dei diritti fondamentali dell’UE: ART. 26
A livello europeo, la tutela dei soggetti affetti da disabilità trova ampio riconoscimento in una
norma ‘ad hoc’ contenuta in un importante documento, costituito dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’UE, proclamata a Nizza nel 2000, “[la quale] sancisce il primario diritto
all’uguaglianza, in tutte le sue diverse manifestazioni e possibili esternazioni”
8
. In particolare,
l’ART. 26, recitando che “L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di
misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la
partecipazione alla vita della comunità”
9
, prefigura l’intera azione politica dell’Unione in tale
ambito attraverso l’adozione di misure che si possono considerare sotto un duplice punto di
vista: in primis, volte a favorire l’autosufficienza della persona, ovvero la sua capacità di
autogestirsi e di essere indipendente dagli altri e, in secundis, volte a dare impulso
all’intervento della stessa nella vita sociale. Le menzionate misure sono dettate sia
dall’intento di “favorire […] una eguaglianza sostanziale delle persone portatrici di handicap
con gli altri consociati [sia] dalla convinzione che la dignità della persona […] deve far
premio sulle limitazioni che la sua concreta fragilità psichica e fisica impone al suo normale
6
F. FURLAN, La tutela costituzionale del cittadino portatore di handicap in C. CATTANEO (a cura di), Terzo
settore, nuova statualità e solidarietà sociale, Collana di diritto ed economia, Giuffrè, Milano, 2001, 242; così
anche C. COLAPIETRO, Diritto al lavoro dei disabili e Costituzione cit., 617
7
C. COLAPIETRO, Diritti dei disabili e Costituzione, op. cit., 81 e C. COLAPIETRO, Diritto al lavoro dei
disabili e Costituzione cit., 617 il quale cita C. COLAPIETRO, La vicenda del collocamento obbligatorio degli
invalidi psichici: un nuovo modo di proceder nei rapporti Corte-Parlamento in Giur. it., 1990, I, 1, 863
8
F. LIMENA, L’accesso al lavoro dei disabili, Cedam, 2004, 3
9
M. OLIVETTI, Art. 26. Inserimento dei disabili in L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea, a cura di R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO, Il Mulino,
Bologna, 2001, 202; così anche F. LIMENA, cit., 3
9
modo di vita”
10
. L’Unione si impegna, quindi, tanto affinché vengano abbattute quelle
barriere non soltanto architettoniche (fisiche), ma anche culturali e psico-sociali che da
sempre costituiscono per le persone disabili un enorme limite alla “conduzione di una vita
normale [quanto] a prevedere apposite misure promozionali volte a [favorirne] l’inserimento
sociale”
11
.
1.3 L’evoluzione normativa in ambito internazionale, comunitario e nazionale
L’evoluzione normativa a tutela della disabilità in ambito internazionale ha attraversato un
lungo iter “evolutivo, culturale prima ancora che giuridico, che ha progressivamente portato
all’affermarsi di una tutela specifica in favore delle persone disabili, culminato, nel 2006,
nell’adozione di un’apposita Convenzione internazionale per la tutela dei diritti delle persone
con disabilità”
12
.
È solamente a partire dagli anni ’70 del secolo scorso che le Organizzazioni internazionali e le
Nazioni Unite in primis cominciano a focalizzare la loro attenzione sul problema della
disabilità attraverso i primi segni di tutela sopranazionale dei soggetti disabili, grazie altresì
ad una maggiore sensibilizzazione verso tale tematica. Prima di allora, nessun trattato
internazionale ha dettato norme specifiche a tutela di questi soggetti a causa della loro
condizione di minorità che faceva ritenere che non potessero esercitare i medesimi diritti degli
altri individui. Il primo intervento normativo in merito fu la Dichiarazione sui diritti delle
persone con ritardo mentale, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1971,
seguita nel 1975 dalla Dichiarazione sui diritti delle persone con disabilità, “diretta ad
assicurare alla persona disabile il rispetto della dignità umana e l’accesso […] ad un certo
numero di diritti e di libertà fondamentali […] in condizioni di uguaglianza con le altre
persone”
13
.
10
M. OLIVETTI, cit., 205; così anche C. COLAPIETRO, Diritto al lavoro dei disabili e Costituzione, op. cit.,
620 e C. COLAPIETRO, Diritti dei disabili e Costituzione, op. cit., 53
11
M. OLIVETTI, cit., 206
12
C. COLAPIETRO, Diritti dei disabili e Costituzione, op. cit., 43
13
C. COLAPIETRO, Diritti dei disabili e Costituzione cit., 45 e C. COLAPIETRO, Diritto al lavoro dei disabili
e Costituzione, op. cit., 618 il quale cita M.R. SAULLE, Considerazioni generali in Le norme standard sulle
pari opportunità dei disabili, a cura di M.R. SAULLE, Napoli, 1997, 9 e ID., I fondamenti storici delle norme
standard, ibidem, 17s.