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INTRODUZIONE
“Sindrome del molestatore assillante”: così è stato definito in
Italia lo stalking, uno di quei temi di cui la cronaca nera tratta
giornalmente.
Il termine inglese stalking designa una serie di comportamenti
assillanti, apparentemente leciti e innocui come telefonate frequenti,
invio di messaggi, manifestazioni d’affetto tenuti da un individuo,
detto comunemente stalker, diretti a un’altra persona, che
progressivamente diventano veri e propri atti persecutori; tali condotte
mirano a limitare la libertà di una persona e a violare la sua privacy.
Il fenomeno non è del tutto nuovo: infatti, già negli anni Ottanta
cominciano a manifestarsi i primi “campanelli di allarme”, anche se
solo relativamente a casi in cui la vittima di molestie è un personaggio
famoso, che gode di elevata notorietà nel mondo dello spettacolo.
Emblematici sono stati i casi di Nicole Kidman, Sharon Stone,
Madonna e anche Michelle Hunziker.
Una possibile causa di questa costante diffusione dei
comportamenti molesti in esame potrebbe essere l’aumento delle
relazioni sentimentali che le persone intraprendono in tempi moderni,
oppure la crescente sensibilità verso il fenomeno.
Lo stalking è penalmente perseguibile in molti ordinamenti;
tuttavia in Italia diventa reato solo nel 2009, in quanto fu constatato il
fatto che tali condotte intrusive violano i diritti fondamentali
dell’uomo riconosciuti espressamente dalla nostra Costituzione, quali
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il diritto alla libertà personale, il diritto alla salute e il diritto
all’uguaglianza.
Dal punto di vista normativo la scelta del legislatore è stata
quella di introdurre nel codice penale una nuova fattispecie delittuosa,
collocandola nella sezione dei delitti contro la libertà morale.
La fattispecie incriminatrice può manifestarsi sotto
innumerevoli forme e in svariati ambiti e trova la sua genesi in
equivoci ed incomprensioni nei rapporti interpersonali, che vanno
dalla non accettazione dell’atteggiamento altrui alla volontà dello
stalker di imporre un particolare tipo di rapporto, indesiderato per la
vittima, fino ad arrivare ad una vera e propria persecuzione.
La presente tesi ha l’obiettivo di analizzare lo stalking nei suoi
aspetti criminologici e giuridici. In particolare, nel primo capitolo,
analizzerò in linee generali il fenomeno in esame, illustrando le
principali definizioni e le varie tipologie di condotte.
Dagli studi emerge che non è possibile individuare un unico
prototipo di stalker e di conseguenza è difficile far rientrare i
molestatori assillanti in una precisa categoria. Tuttavia l’intento che
accomuna i diversi tipi di molestatori è quello di prendere di mira la
“preda”, provocando uno stato di ansia e timore nella stessa.
Nel primo capitolo, verrà affrontata la normativa in materia di
stalking, introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 38 del 2009,
recante il titolo “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di
contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”.
La novità di maggior rilievo è l’inserimento all’interno del codice
penale dell’art. 612-bis rubricato per l’appunto “Atti persecutori”.
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La nuova figura di reato consente di colmare quella lacuna
normativa che rendeva le istituzioni italiane inermi nell’affrontare un
fenomeno così e vasto e in continua espansione come lo stalking.
Nel secondo capitolo analizzerò i requisiti del reato, facendo
riferimento in particolare allo stalker.
Sarà oggetto di analisi anche la condotta del reo, consistente nel
minacciare o molestare “reiteratamente” la vittima; la caratteristica
della reiterazione, elemento essenziale della fattispecie, permette di
definire lo stalking come un reato abituale.
Meritano attenzione altresì l’elemento oggettivo e l’elemento
soggettivo del reato.
Riguardo il primo, ovvero l’evento, è necessario precisare che le
condotte minacciose o molestie devono alternativamente: cagionare
un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero ingenerare un
fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o
di una persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero
costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.
A proposito invece dell’elemento soggettivo, cioè il dolo, ai fini
della configurazione del reato è necessario che lo stalker abbia agito
con l’intenzione di molestare la vittima ed è sufficiente il dolo
generico affinché si integri il delitto di stalking.
Il capitolo si concluderà con lo studio dei rapporti con altre
figure di reato, nello specifico con la minaccia, con la violenza
sessuale, con i maltrattamenti in famiglia e con il mobbing.
Il terzo capitolo verterà sulla vittima del reato, prendendo in
considerazione le conseguenze fisiche e psicologiche prodotte dalle
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molestie dello stalker. In questa sezione oggetto di trattazione sarà
altresì l’istituto dell’ammonimento del questore; in merito a
quest’ultimo è opportuno accennare che alla vittima, che non ha
proposto querela, è data la possibilità di presentare un’istanza al
questore, affinché egli intervenga con lo scopo di distogliere il
molestatore dal compiere ulteriori atti persecutori.
Inoltre, sempre all’interno di questo capitolo dedicherò uno
spazio alle misure cautelari a favore della vittima. Al riguardo il
codice di procedura penale prevede il divieto di avvicinamento ai
luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o dai suoi
familiari e può essere anche imposto il divieto di comunicare con le
persone sopracitate. A tutela della vittima, è stata anche prevista la
possibilità di ricorso all’incidente probatorio e quando si tratta di
persone vulnerabili, come i minori o disabili, l’udienza può svolgersi
presso il domicilio di questi ultimi.
Infine, nell’ultimo capitolo esaminerò la legislazione in materia
di stalking vigente in alcuni paesi, ovvero Canada, Regno Unito e
Germania.
In Canada, nel 1993, per combattere la violenza contro le
donne, è stato inserito, all’interno del Criminal Code, il delitto di
molestia criminale (criminal harassment).
L’articolo 264 del codice penale canadese punisce la condotta
di chi molesta intenzionalmente una persona, seguendola,
comunicando con la stessa anche indirettamente, sorvegliando i luoghi
che la stessa frequenta abitualmente o comunque ponendo in essere
una condotta intimidatoria diretta a mettere in pericolo la sicurezza
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della vittima o dei suoi familiari. La pena detentiva prevista per siffatti
comportamenti criminosi, nel 2002 è aumentata fino a 10 anni.
Nel Regno Unito, nel 1997 entra in vigore il Protection from
harassment Act, che prevede due diverse tipologie di condotta
molesta: la cosiddetta “harassment”, cioè la minaccia vera e propria e
il “putting people in fear of violence”, cioè il causare in altri la paura
o il timore di subire violenza. Le sanzioni previste dall’ordinamento
inglese sono la reclusione fino a 6 mesi o una multa fino ad un
massimo di 5000 sterline; nel caso di fatti di particolare gravità,
vengono applicate entrambe.
Infine, l’ultima parte del capitolo sarà dedicata alla disciplina
del reato in Germania. Nell’ordinamento tedesco, il reato di stalking è
stato introdotto nel 2007, con l’introduzione dell’articolo 238 nel
codice penale, rubricato “Nachstellung”, che significa atto di
persecuzione o caccia. La pena prevista dal nuovo articolo per
chiunque commetta il delitto è la detenzione fino a tre anni o il
pagamento di un’ammenda pecuniaria.
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CAPITOLO I
CONSIDERAZIONI GENERALI
1. Definizione e tipologie di stalking
Il termine anglosassone stalking deriva dal verbo to stalk, che
tradotto significa “fare la posta” , “avvicinarsi di soppiatto alla preda”
e viene utilizzato nel linguaggio della caccia; nel lessico comune
indica un complesso di comportamenti assillanti che, inizialmente
appaiono come mere e semplici manifestazioni d’affetto, ma che in un
secondo tempo culminano in veri e propri atti persecutori
1
.
Coloro che analizzano lo stalking incontrano una difficoltà,
consistente nella ricerca di una definizione unitaria del fenomeno sul
piano criminologico. Secondo un’indagine generale, il fenomeno si
riferisce a condotte intrusive, finalizzate a mettersi in contatto con un
soggetto, ledendo la sua libertà personale e l’integrità psico-fisica.
Il legislatore italiano ha denominato la fattispecie di cui all’art.
612-bis “Atti persecutori”, proprio per sottolineare i tre dati
caratterizzanti il fenomeno, ovvero la presenza di un soggetto
persecutore, le condotte persecutorie e un soggetto perseguitato
2
.
I primi segnali di questo fenomeno cominciano a manifestarsi
negli Stati Uniti, dove sono frequenti episodi di molestie insistenti da
parte di fans con disturbi mentali nei confronti di attrici o altri
personaggi celebri; meritano attenzione i due casi emblematici
dell’attrice Rebecca Schaeffer, uccisa nella metropoli di Los Angeles
1
G. DE SIMONE, Il delitto di atti persecutori, Roma, 2013, p.10.
2
M. CAPUTO, Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori, in Studi in onore di
Mario Romano, vol. III, Milano, 2011, p.1373 ss.
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dal suo persecutore nel 1989 e di Teresa Saldana, assassinata nella
stessa metropoli dal suo aguzzino nel 1982
3
.
Attualmente in Italia le statistiche riguardanti gli atti persecutori
sono particolarmente allarmanti, in quanto ormai gli episodi di
stalking sono all’ordine del giorno.
Tra i casi più recenti ne meritano menzione alcuni, che si sono
verificati negli ultimi mesi. Ad esempio nel mese di novembre, a
Napoli un ucraino, di 32 anni finisce in carcere, perché è stato
accusato di atti persecutori nei confronti della sua ex. L’uomo è stato
arrestato nella giornata contro la violenza sulle donne, ovvero il 25
novembre; su lui già gravava un’ordinanza di custodia cautelare in
carcere. Lo stalker infatti già da gennaio aveva iniziato a molestare la
sua ex, attraverso continue telefonate e aggressione fisica. Il
molestatore è stato trasferito dai poliziotti presso il carcere
Poggioreale di Napoli, ponendo così fine all’incubo della donna.
A Forlì invece, ad un ragazzo di 23 anni, che minacciava di la
sua ex con 100 sms al giorno, è stata applicata la misura cautelare del
divieto di avvicinamento alla persona offesa
4
.
Secondo i dati forniti dall’Associazione Italiana di Psicologia e
Criminologia il 21% della popolazione sarebbe vittima di stalking; ad
essere colpite sarebbero le donne con una percentuale pari al 86%,
mentre soltanto il 14% uomini. Riguardo invece il soggetto attivo del
reato, la maggior parte degli stalker sarebbe di sesso maschile. Nella
3
A. M. MAUGERI, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica,
Torino, 2010, p.10.
4
www.ilgiornale.it.