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1 CAPITOLO
LA STORIA DELL’ISTITUTO
1.1 Definizione e caratteristiche dello stalking
Negli ultimi anni abbiamo assistito all’ingresso in campo di una
serie di etichette, inequivocabilmente di derivazione anglo-
americana, che hanno avuto largo successo anche in ambito
giuridico, con non pochi apprezzabili benefici sia a livello di
maggiore comprensione di determinati fenomeni sociali tipici dei
nostri tempi e sia, di conseguenza, in termini di reazioni
dell’ordinamento anche attraverso interessanti e proficue riletture
degli schemi tradizionali di tutela sia preventiva che
sanzionatoria/riparatoria1. Tra le varie etichette in questione il
“mobbing”, il “bossing” ed il “bulling” sono sicuramente quelle che
1
M. BONA ., <<Stalking>>: una nuova cornice giuridica per i molestatori
insistenti, in Danno e responsabilità, 2004, n.11, p. 104
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hanno fatto più strada, alcune solo ai fine della responsabilità
civile, altre invece – come lo stalking –anche in sede penale.
Ormai da anni è entrato nel linguaggio comune il termine
anglosassone “stalking”2. Nel lessico inglese il termine “stalking”
indica, con riferimento all’attività venatoria, il “ pedinamento”, il
“fare la posta”, ” l’inseguimento furtivo” della preda. Nelle
relazioni umane, lo stalker non si comporta in maniera molto
diversa. Può trattarsi ad esempio, di un fan innamorato di una star
del cinema; o di un ex fidanzato che non riesce a dimenticare la sua
ragazza. Il copione, in tutti questi casi, è spesso il medesimo: il fan,
o l’ex fidanzato, cominciano a perseguitare quello che per loro è un
oggetto ossessivo del desiderio; lo seguono, si insinuano
ripetutamente nella sua vita privata con telefonate o altri mezzi
( sms, e mails ecc..), fino, talora a minacciarlo o a violarne il
domicilio. A volte, si realizza una vera e propria escalation
persecutoria, e lo stalker può diventare violento e pericoloso per la
sua vittima, che spesso sviluppa depressioni o altri o meno gravi
disturbi di natura psicologica.
Volendo scendere più nel dettaglio, si possono suddividere le
condotte di stalking in sotto categorie dai contenuti maggiormente
2
Il termine stalking deriva dal verbo “to stalk”, verbo gergale utilizzato
nell’ambito dell’attività venatoria che significa, letteralmente “ fare la posta” alla
preda, “ inseguire”, “ cacciare”, “ braccare”, “ perseguitare”: “ stalker” sta sempre
nel linguaggio della caccia, ad indicare il cacciatore di soppiatto”.
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omogenei. 3Si può ad esempio in questa sede proporre l’utilizzo
dello stalking vigilante, dello stalking comunicativo, del
cyberstalking, dello stalking diffamatorio, dello stalking reale e
dello stalking violento o minaccioso. 4
Al c.d. “ stalking vigilante” sono riconducibili, in particolare, le
condotte di sorveglianza, inseguimento, raccolta di informazioni
sulla vittima e sui suoi spostamenti, le intrusioni, gli appostamenti
presso la dimora e i luoghi di lavoro o di svago della vittima,
l’effettuazione di visite senza preavviso. Trattasi, pertanto, di
comportamenti caratterizzati dall’intento dello stalker di affermare
una sorta di “presenza assidua” o controllo sulla vita quotidiana
della vittima.
Al c.d “stalking comunicativo”, che spesso si coniuga allo
“ stalking vigilante”, appartengono invece i tentativi di
comunicazione o di contatto della vittima per via epistolare,
telefonica, sms , attraverso scritte sui muri, messaggi a casa, ufficio,
sull’auto, e in qualunque altro posto frequentato dal bersaglio,
l’invio di fiori e regali, l’effettuazione di visite senza preavviso.
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Per un’ampia elencazione delle condotte riconducibili allo stalking, pur
non suddivise in sotto categorie, v.anche M GAGLIEGA.:
Dalla molestia agli atti persecutori, pubblicato online sul quotidiano
d’informazione giuridica Altalex, e reperibile all’indirizzo
http://www.altalex.com/index.php?idstr=&idnot=41440,2008.
4F. MACRì, Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell’omicidio e
del nuovo delitto di “ Atti persecutori”, in Dir.pen. e proc.2009, p. 819 e ss.
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Il “ cyberstalking”, che in buona parte costituisce una variante
sociologica dello stalking comunicativo, si sostanzia in tutte quelle
condotte di intrusione molesta nella vita altrui, resa possibile
attraverso le moderne tecnologie informatiche: invio massiccio di
email,virus, furto dell’identità digitale, creazione di siti internet ad
hoc, discredito e assillamento della vittima su social network di
larga diffusione come facebook ,messenger, badoo ecc.. In tali casi
sono nei casi estremi si può fare ricorso alle fattispecie penali
“ informatiche” ( computer crimes), come ad esempio il delitto di
“ Accesso abusivo” a sistemi informatici di cui all’art. 615- ter c.p.
che richiede l’intrusione in un “ sistema protetto”.
Le ultime tre categorie menzionate, cioè i c.d. “ stalking
diffamatorio”, “stalking reale”, e “stalking violento o minaccioso”,
sono contrassegnate da condotte tali da integrare normalmente
specifiche fattispecie criminose dirette alla tutela dell’onore, del
patrimonio, della libertà fisica e morale e dell’integrità fisica della
persona.
Si tratta, comunque di un fenomeno non nuovo: di stalking si è
cominciato a parlare sin dagli anni ’80, anche se limitatamente ai
casi in cui la molestia assillante colpiva le celebrità5dello spettacolo
5
I primi casi eclatanti di stalking, che ispirano le prime legislazioni anti-stalking,
risalgono agli anni ’80 e riguardano personaggi dello sport, come le tenniste
Martina Hingins e Serena Williams inseguite in tutti i tornei internazionali dai
propri persecutori, o dello spettacolo come le attrici Theresa Saldana, pugnalata
dal suo stalker a Los-Angeles nel 1982, e Rebbecca Shaffer, assassinata nella
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e dello sport6 .Tuttavia, nell’ultimo decennio, il moltiplicarsi di
denunce e di decisioni giudiziarie rivela che la sindrome del
molestatore assillante è diventata un problema esteso e diffuso, che
può coinvolgere chiunque, a causa della sempre maggiore
frequenza con la quale i molestatori assillanti prendono di mira
persone “comuni”.
Ad ogni modo, si tratta di un argomento che interessa strettamente
la branca specialistica psichiatrica ma che di certo non può non
avere interesse per la disciplina medico-legale, tanto che in
occasione delle Giornate Medico-Legali del 2003, un’intera
sessione sei lavori è stata dedicata proprio all’analisi di tale
problematica. Benché in letteratura non esista un'univoca
definizione di stalking , nel corso degli anni se ne sono succedute
molteplici tra cui quella di Meloy e Gothard nel 1995 che lo
definiva come l’ostinato, il malevolo, ripetitivo ed opprimente
inseguimento di un’altra persona con minaccia della sua sicurezza.
Gli stessi autori nella definizione clinica segnalavano la presenza di
stessa metropoli dal suo persecutore nel 1989. Vittime dello stalking sono stati
poi, Steven Spielberg, Woody Allen e Madonna ed ancora Sharon Stone, Jodie
Foster, Nicole Kidman,Michael J.Fox ecc. Ricordiamo poi il caso della principessa
Carolina di Monaco. Ma di casi di stalking a danno di persone conosciute sono
stati registrati anche in Italia: è famoso l’”archivio privato di pazzi innocui e pazzi
pericolosi” di Irene Pivetti.
6
M. GAGLIEGA , Lo stalking: dalla molestia agli atti persecutori,
www.altalex.com
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un atto manifesto non desiderato dalla vittima e percepito da questa
come molesto7.
Nel 1997 Pathè e Mullen adottavano, invece, la definizione di un
insieme di diversi comportamenti con cui un soggetto impone ad un
altro ripetute intrusioni e comunicazioni non volute, intendendo per
intrusioni comportamenti quali il pedinare, il sorvegliare, il sostare
nelle vicinanze o tentare approcci con la vittima, mentre per
comunicazioni si intendono l’invio di lettere e mail, l’effettuare
telefonate e lasciare messaggi.
Nel 1998 Meloy indicava come stalking la << persecuzione e
molestia voluta, ripetuta e malintenzionata, perpretata nei confronti
di una persona che sente così minacciata la sua sicurezza
personale>>8. Sempre nel 1998 Tjaden e Thoennes definirono lo
stalking come un insieme di condotte dirette verso una persona
precisa che implica un avvicinamento visivo o fisico, una
comunicazione senza consenso, minacce o verbali o scritte o
implicite, o una combinazione di esse, che comporta una
ragionevole paura nella persona per messaggi ripetuti in due o più
occasioni . Sempre nel 1998 in America veniva promulgata una
legge specifica, la << Model Antistalking Law>>, a seguito della
quale lo stalking consiste in condotte di avvicinamento fisico
7
G. BENEDETTO , M. ZAMPI, M. RICCI MESSORI, M. CINGOLANI, Stalking
: aspetti giuridici e medico-legali, in Riv it. med. leg.,2008, p.127 ss.
8
J R. MELOY., The psychology of Stalking, in J. R. MELOY (Ed.), The Psycology
of Stalking: Clinical and Forensic Perspectives, Academic Press, San Diego, 1998.
10
ripetuto e/o minacce continue, che si siano verificate per almeno
due volte. Le minacce possono essere esplicite o implicite nei
confronti della vittima o i membri delle sua famiglia e causando
agli stessi intensi sentimenti di angoscia, paura o ansia.
In Italia, nel 2001, Galeazzi e Curci introdussero il concetto di
<< sindrome delle molestie assillanti>> intendendo con queste
<< un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di
sorveglianza e controllo, di ricerca di contatto e di comunicazione
nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o allarmata da
tali attenzioni e comportamenti>>9. Si tratta in sostanza di un
quadro sintomatico che rimanda ad una patologia della
comunicazione e della relazione, quadro che, dunque, mette al
centro dell’attenzione la relazione molestatore- vittima.
Sulla scorta delle predette definizioni è possibile indicare
genericamente con il termine stalking un insieme di comportamenti
( ad es. molestie, minacce, pedinamenti, telefonate indesiderate,
ripetute lettere, plurimi messaggi nella posta elettronica ecc.)
ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e di controllo, di ricerca di
contatto e comunicazione che una persona compie nei confronti di
una << vittima>> che risulta infastidita e /o preoccupata da tali
attenzioni e comportamenti non graditi. Si tratta quindi di una
condotta riferibile ad un modello di comportamento e non invece
9
G. M. GALEAZZI, P. CURCI, C. SECCHI., La sindrome delle molestie
assillanti ( stalking), Bollati Boringhieri, Torino, 2003.
11
alle motivazioni ed agli effetti che tale comportamento persegue ed
ottiene. Sebbene si tratti di un fenomeno che ha iniziato ad
interessare gli psichiatri ed i medici forensi intorno alla prima metà
degli anni novanta, sia in ambito internazionale che nazionale, a
tutt’oggi esso è spesso ancora celato dalle stesse vittime, mentre è
oggetto di studio principalmente da parte dei sociologi, medici
legali e psichiatri forensi, oltre che dalle forze dell’ordine.
Alla base della documentata sottostima del fenomeno in letteratura
sono riportate diverse motivazioni fra cui: una ridotta segnalazione
data la presenza di condotte di per sé stesse innocue e non
oggettivamente illecite o dannose; un comprensibile senso di
pudore o riservatezza ( dal momento che i predetti comportamenti
hanno luogo nel corso di una qualche relazione personale già
conclusa); un sentimento di paura o sfiducia per le concrete
difficoltà di affrontare e risolvere la campagna di molestie. Tutto
ciò da vita al c.d. “ numero oscuro”.
1.2 I sette parametri di riconoscimento dello
stalking.
Nel fenomeno dello stalking sussistono alcuni parametri medico-
legali che possono essere utilizzati al fine di ricavare la diagnosi.
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Si tratta rispettivamente: a)dell’ambiente, b) della frequenza, c)
della durata, d) del tipo di azione, e) del dislivello fra gli
antagonisti, f) dell’andamento secondo fasi successive e g)
dell’intento persecutorio. 10
Circa << l’ambiente> nella maggior parte dei casi di stalking
questo è rappresentato dall’abitazione della vittima o nelle sue
vicinanze: di fatto il conflitto può avvenire ovunque ma non deve
mai mancare la persecuzione nella sfera privata.
Quanto alla <<frequenza>> è assodato che le azioni debbano essere
ripetute; sulla base di plurimi studi internazionali e nazionali è
possibile indicare una frequenza almeno settimanale.
La <<durata>> della persecuzione non è definita, ma è assodato che
le condotte devono essere reiterate.
Per quanto riguarda le azioni, è difficile distinguere da
comportamenti stalkizzanti e non dato il fatto che alcuni di questi
sono considerati normalmente come atti leciti che pertanto non
possono essere qualificati di per sé come reati. Tutto infatti
dipende dalla sensibilità della vittima nel percepire questi atti come
un fastidio oppure come dei semplici comportamenti posti in
essere da un “ corteggiatore un pò insistente” << Ad ogni modo,
tra i <<tipi di azione>> posti in essere dallo stalker” sono
10G. BENEDETTO , M. ZAMPI, M. RICCI MESSORI, M. CINGOLANI,
Stalking : aspetti giuridici e medico-legali, in cit., p.138-139
13
annoverate le telefonate, gli appostamenti, le lettere o mail, gli
sms, l’invio di regali, il pedinamento a piedi, i messaggi lasciati
sull’auto e sulla porta di casa, le attese fuori di casa o dal lavoro, il
pedinamento con l’auto e sul lavoro, l’invio di fax, i
danneggiamenti, i controlli, l’invio di oggetti tesi a spaventare, le
molestie varie a distanza ecc.
Fra i tipi di azione in quello che viene definito lo stalking violento è
ipotizzabile la presenza di azioni appartenenti ad almeno una delle
cinque categorie di seguito riportate: violenza fisica (percosse, uso
di armi o oggetti contundenti, strangolamento, costrizioni fisiche,
aggressioni di varia natura con conseguente anche morte dalla
vittima), violenza sessuale ( atti violenti a scopo o contenuto
sessuale), violenza psicologica ( atti violenti tesi a creare
sentimenti negativi come ansia e panico, minacce di violenza alla
persona, ai figli, umiliazioni, offese, costrizioni e limitazioni delle
necessità basilari), violenza economica ( atti violenti che mirano
ad ostacolare l’accesso alle risorse economiche), violenza sociale
( tentativi di isolare socialmente le vittime attraverso imposizione di
veti o forme di controllo, divieto di avere contatti con famigliari,
amici o colleghi , ecc.)
Deve esistere un certo << dislivello fra gli antagonisti>> ovvero la
vittima deve trovarsi in una situazione di costante inferiorità.
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Deve, inoltre, sussistere un << andamento secondo fasi
successive>> ,rispettivamente una prima fase di relazione
conflittuale che si caratterizza per una pregressa relazione emotiva
fra vittima e stalker, che può essere o un legame precedentemente
interrotto o terminato o addirittura un rapporto intensamente
desiderato dallo stalker una seconda fase con condotte poste in
essere dallo stalker, una terza fase che si contraddistingue per le
conseguenze psico- fisiche che si manifestano sulla vittima. Ossia il
manifestarsi di un disagio psicopatico come conseguenza della
pressione subita ( insonnia, ansia, perdita dell’appetito o bulimia
nervosa, irritabilità, ritiro sociale, crollo dell’autostima ecc; con
l’aumentare degli stimoli, sia in intensità che durata, vi sarà una
cronicizzazione dei sintomi fino al comparire di vere e proprie
patologie), e una quarta fase di scontro finale, può essere sia la
morte della vittima ma anche la reazione estrema della stessa che,
esasperata, si trasforma in strumento di vendetta contro il suo
carnefice.
Da ultimo, << l’intento persecutorio>> prevede la sussistenza nella
vicenda in studio di uno scopo affettivo ( come il voler riprendere
una situazione amorosa interrotta o il voler ottenere un’attenzione
particolare come l’essere riconosciuto da un personaggio famoso,
identificarsi con un idolo, ecc.) o uno scopo distruttivo ( punire la
vittima per un torto subito, allontanare la vittima da una nuova
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relazione o dalla famiglia, distruggere un personaggio famoso per
invidia, ecc).
1.3 La situazione legislativa in Italia prima del 2009
11Nel nostro paese il fenomeno dello stalking sta incontrando
una progressiva, rilevante diffusione. Oltre l’80 % delle vittime
sono donne12 e più del 5% degli omicidi in Italia è stato
preceduto da atti di stalking. Ma nonostante la rilevante
diffusione del fenomeno, prima del 2009 non esisteva nel
nostro ordinamento una figura del reato ad hoc, pertanto simili
comportamenti, potevano ricondursi a seconda delle
caratteristiche del fatto concreto, al delitto di violenza privata
( art. 610 c.p.) o, come avveniva più frequentemente, alla
fattispecie contravvenzionale di molestia e disturbo alle persone
( art. 660 c.p.); norme che tuttavia non sembravano cogliere
esattamente la peculiarità della condotta in questione. La
violenza privata è infatti un delitto a forma “vincolata”, il cui
11F. RESTA , Stalking. Ragioni e limiti di un dibattito, in Studi sulla questione
criminale, 2008, p. 80.
12
Più nel dettaglio , in riferimento alle donne vittime di stalking, il 68% dei partner
ha cercato insistentemente di parlare con la donna contro la sua volontà, il 61,8%
ha chiesto ripetutamente appuntamenti per incontrarla, il 57% l’ha aspettata fuori
casa o a scuola o a lavoro, il 55,4% le ha inviato messaggi, telefonate,e-mail,
lettere o regali indesiderati, il 40,8% l’ha seguita o spiata e l’11% ha adottato altre
strategie.
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perfezionamento presuppone cioè la realizzazione di violenza o
minaccia in danno alla vittima, << costretta a fare, tollerare od
omettere qualche cosa>>. Ne deriva evidentemente la
necessaria dimostrazione, da parte della pubblica accusa, non
solo sella violenza o della minaccia subita dalla vittima, ma
anche del suo essere stata costretta ad azioni od omissioni. Nel
caso dello stalking, invece, se da un lato la vittima è al più “
indotta” a cambiare stile di vita, abitudini, luoghi e tempi di
conduzione della propria esistenza”, dall’altro non
necessariamente lo stalker ricorrerà a modalità violente o
minacciose di realizzazione del fatto, privilegiando invece -
come spesso accade - comportamenti più circospetti, seppur
non meno invasivi e lesivi della libertà della vittima.
Il nostro ordinamento, non conoscendo prima del 2009, una
tipicizzazione del reato di stalking o di “ molestie assillanti”, ha
individuato, quale fattispecie applicabili a numerosi casi di
stalking, quella di “ molestia o disturbo alle persone “ prevista
dall’art. 660 c. p. che punisce “chiunque in luogo pubblico o
aperto al pubblico ovvero col mezzo del telefono, per petulanza
o altro biasimevole motivo reca a taluno molestia o disturbo”.
Così facendo sono stati compiuti numerosi sforzi ermeneutici
per tentare di adattare ad un fenomeno nuovo e complesso
come quello di cui ci occupiamo una contravvenzione a tutela
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dell’ordine pubblico, e dunque, a tale scopo, sicuramente
lacunosa ed inadeguata.
Benché la disposizione di cui all’art. 660 c. p. sia volta a
tutelare la tranquillità pubblica per l’incidenza che il suo
turbamento può avere sull’ordine pubblico, e benché l’interesse
individuale riceva una protezione solo riflessa, tuttavia la norma
è stata interpretata nel senso di stabilire una tutela penale nei
confronti di <<ogni contegno intollerabile ed incivile verso la
persona molestata tale da determinarla ad invocare aiuto ed
ogni modo di agire arrogante e vessatorio>> e nei confronti di
tutti quei comportamenti che vadano ad <<alterare
dolosamente, fastidiosamente e importunamente, in modo
immediato o mediato, lo stato psichico di una persona>>13, o le
normali condizioni in cui si svolgono le normali occupazioni di
questa.
Questa ricostruzione della norma come strumento di protezione
del bene della “ tranquillità personale”, è resa più agevole dal
mutamento graduale dello stesso concetto di “ ordine pubblico”
non più costruito intorno ad un nucleo di esigenze di polizia o
di sicurezza, quanto incentrato sull’idea base della necessità
del rispetto delle regole della convivenza civile.
Forte della dottrina ha ritenuto che la “ molestia” consiste in
<< ogni comportamento idoneo a ledere il diritto del soggetto di
13
V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1986, vol. X.