2
rinunciando quindi al processi davanti alla Crown court. L’applicazione della
pena su richiesta, invece, sembra invece voler modellare il plea Uargain
americano
I riti speciali delineati dal codice di procedura penale del 1988, lungi da risultare
marginali, si collocano al centro del rito ordinario6.
<<Anche se nel dibattimento sulla proposta Carotti, non ha attirato l’attenzione
degli operatori della giustizia, non può ritenersi che la riforma del procedimento
per decreto penale di condanna prospetti aspetti marginali>>.
Le indicazioni che si ricavano sia dalla legge delega per l’emanazione del codice
di procedura penale, sia dalla legge Carotti, sono nel senso di potenziare al
massimo il procedimento per decreto penale di condanna, una tendenza questa,
che è rintracciabile per esempio nella possibilità di accedere al rito in esame
anche in caso di reati procedibili a querela.
Le innovazioni introdotte, hanno la funzione di stimolare l’acquiescenza
dell’imputato alla condanna emessa con decreto penale di condanna. Si tratta di
innovazioni mutuate dal patteggiamento ed esse esprimono con vigore l’obiettivo
di fare in modo che tutti i vantaggi di questo siano riscontrabili anche nel
procedimento per decreto.
L’esame del decreto penale di condanna non può non fare riferimento, altresì,
alle problematiche sottese all’esercizio del diritto della difesa. Dimostreremo
che le esigenze di deflazione del dibattimento e di economia processuale non
possono assolutamente ritenersi prevalenti rispetto a quello di giustizia
sostanziale e di trasparenza nell’amministrazione della giustizia”.7 Criticheremo
le sentenze della Corte Costituzionale secondo le quali il rinvio del diritto di
difesa alla sola fase dell’opposizione non viola l’articolo 24 della Carta
Costituzionale “quando trovi giustificazione nella struttura particolare e si
armonizzi con le esigenze che regolano le diverse forme del procedimento.”
6
Conso, Profili del nuovo codice di procedura penale,p.XVII, Padova,1996
7
Vedi Pretura circondariale di Matera 3 aprile 1990 (decreto) in Giurisprudenza italiana, 1991, II, p.149
3
Dimostreremo, in altre parole come l’opposizione, insomma, è condizione
necessaria ma non già sufficiente affinché il diritto della difesa sia veramente
sancito e tutelato nel procedimento monitorio.evidenziando, in particolare, che
non è dato intravedere un solo elemento che ci porti a ritenere che il decreto
penale di condanna, contenga elementi che facciano, anche in maniera minima,
riferimento al diritto della difesa
4
CAPITOLO I
NATURA, CARATTERISTICHE E RATIO DEL
PROCEDIMENTO PER DECRETO PENALE DI
CONDANNA
SOMMARIO: SEZIONE I: IL RUOLO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI: DALLA LEGGE DELEGA
DEL 3 APRILE 1974 N.108 ALLA LEGGE DELEGA DEL 16 FEBBRAIO 1987 N°81
1.1 I PROCEDIMENTI SPECIALI NELLA LEGGE DELEGA DEL 1974; 1.2 LA RATIO DEI
PROCEDIMENTI SPECIALI; 1.2.1 LA “SPECIALITA’” DEI PROCEDIMENTI E I CRITERI DI
CLASSIFICAZIONE; 1.3 I PROCEDIMENTI SPECIALI SONO L’UNICO MODO PER OTTENERE
UNA DEFLAZIONE DEL DIBATTIMENTO?
SEZIONE II: RUOLO DEL PROCEDIMENTO PER DECRETO PENALE DI CONDANNA
1.4 L’EVOLUZIONE STORICA DEL PROCEDIMENTO PER DECRETO PENALE DI
CONDANNA; 1.5 LA STRUTTURA DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA. ELEMENTI DI
CONTINUITA’ ED ELEMENTI DI NOVITA’ RISPETTO ALLA DISCIPLINA ANTERIORE; 1.6 LA
RATIO DEL PROCEDIMENTO PER DECRETO PENALE DI CONDANNA; 1.6.1. LA DEROGA AI
CANONI “AUDITUR ET ALTERA PARS” E “NULLA POENA SINE JUDICIO.”
5
SEZIONE I
IL RUOLO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI: DALLA LEGGE
DELEGA DEL 3 APRILE 1974 N.108 ALLA LEGGE DELEGA DEL 16
FEBBRAIO 1987 N° 81
1.1 I PROCEDIMENTI SPECIALI NELLA LEGGE DELEGA DEL 1974
Il sistema processuale previsto dalla Legge delega del 1974 tradottosi
faticosamente
8
nel progetto preliminare del 1978, ipotizzava un prototipo di
processo che dopo le indagini, offriva solo la scelta tra il giudizio immediato e
gli atti d’istruzione, spesso seguiti dal dibattimento. Quest’ultimo, era visto
come l’unico ed esclusivo luogo di giudizio e di raccolta delle prove questo
perché era ancora forte la convinzione che il sistema accusatorio e il
dibattimento costituissero un binomio inscindibile
9
. La legge delega del 1974 è
appunto un esempio di ideologismo processuale perché prevedeva un unico
schema processuale, connotato dalle indagini preliminari del pubblico ministero
(predeterminate nella loro durata), nell’udienza preliminare e dagli atti di
istruzione, valido per qualsiasi forma di intervento della giustizia penale
10
.
Infatti, la crescente incidenza della criminalità organizzata comune e politica
11
hanno reso evidente come fosse assurdo ed antieconomico continuare ad
affrontare qualsiasi forma di criminalità con uno schema di processo unitario.
Nel dibattimento, si polarizzava l’essenza del processo riducendo l’area
dell’istruzione (vista quest’ultima come la fonte dei maggiori mali del vecchio
ordinamento). In quegli anni nota Riccio, “era fievole sul piano legislativo la
8
Il rilievo è di Chiavario,Procedura penale un codice tra “storia” e cronaca,Torino, 1996, p.39-40
9
Riccio, Procedimenti speciali, in Profili, cit., p.491
10
In questo senso Neppi Modana, I meccanismi processuali differenziati, in Cassazione penale, 1984, p.
428; e Paolozzi, I procedimenti speciali, in Giustizia penale, 1988, III, p. 232
11
“Ma anche lo sviluppo dei contropotero criminali esterni e più spesso infiltrati all’ interno dello stesso
sistema legale di potere”nota Neppi Modana, in Cassazione penale, 1984,p. 426
6
consapevolezza della compatibilità tra i riti alternativi e sistemi d’impronta
accusatoria ed ancor meno era diffusa la convinzione che tali riti sono una
imprescindibile condizione di funzionalità del processo accusatorio”.
L’eccessiva rigidità del sistema processuale, aveva come principale effetto, la
lentezza dei procedimenti e a fronte di ciò si delineavano due esigenze distinte
ma complementari
12
.In primis c’era l’esigenza di una molteplicità di riti
differenziati in rapporto all’intero iter processuale, avendo riguardo alla
complessità del procedimento ed alla natura del reato per il quale si sta
procedendo. In secondo luogo, l’esigenza di meccanismi che consentano uno
sfoltimento anticipato nell’ambito dei procedimenti già iniziati, di guisa da
consentire una conclusione anteriore alla fase del giudizio. Il primo principio
che è necessario evidenziare è dunque il seguente: la questione dei riti
differenziati, si configura come esigenza di carattere generale. Infatti, ciò che
conta è soprattutto la previsione all’interno del sistema di una articolazione
sufficientemente ampia di meccanismi processuali differenziati, applicabili a
seconda della maggiore o minore complessità della vicenda giudiziaria.
Poiché il progetto del 1978, aveva suscitato perplessità e critiche anche a causa
dell’esplodere del terrorismo e della delinquenza organizzata, ci si preoccupò di
porre riparo ai due più grandi effetti negativi derivanti da quel progetto: “La
persistenza dell’ipoteca istruttoria sul giudizio, e l’iperbolica utilizzazione del
dibattimento.”
13
. Il disegno di legge presentato dall’allora Ministro di Grazia e
Giustizia Morlino nell’ottobre del 1979, considerava fondamentale ed
imprescindibile la realizzazione di differenti modelli processuali. Si comprese in
altre parole l’impraticabilità di un modulo processuale applicabile a tutte le
vicende giudiziarie penali. Si noti che la differenziazione dei riti, non è un
12
Grevi, Il problema della lentezza dei procedimenti penali: cause,rimedi e prospettive di riforma,in
Giustizia penale,1981,p.596
13
Conso, op. cit. p.XVIII
7
semplice escamotage per semplificare la struttura del processo, ma corollario
connaturale dell’impianto accusatorio del nuovo processo
14
.
1.2 LA RATIO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
La scelta dell'eliminazione della fase istruttoria è stata netta nel sistema
processuale del 1988 e ciò a differenza della relazione definitiva al codice di
procedura penale del 1978 in cui era consentito al pubblico ministero di chiedere
al giudice istruttore il compimento di una serie di atti istruttori. (questi potevano
protrarsi per dieci mesi, essere prorogabili fino a tredici mesi, dando quindi
luogo a una vera e propria attività istruttoria).
Svanita la figura del giudice istruttore, ed inibito al pubblico ministero la
possibilità di compier atti istruttori, si è eliminata totalmente l’istruzione in
modo da riservare al dibattimento l’assunzione della prova.
15
16
Il legislatore comprese che per questa via la durata e il numero dei dibattimenti
sarebbe inevitabilmente aumentato, ed è per questo motivo che ha voluto
deflazionare il dibattimento attraverso alcuni procedimenti speciali.
17
Il
dibattimento diventa una fase processuale da porre in essere solo quando non
siano attuabili i riti alternativi.
18
Il nuovo sistema, infatti, si presenta come un sistema “stellare”
19
, nel quale il
procedimento che tradizionalmente è individuato come tipico od ordinario si
14
“All’interno dei riti processuali differenziati passa cioè la nuova cultura delle riforme antitetica a quella
logica dell’ emergenza che nell’ ultimo ventennio ha messo in crisi anche la battaglia di retroguardia
condotta dai sostenitori del garantismo inquisitorio.” Così, Neppi Modana op. cit. p.426
15
Illuminati, I procedimenti a conclusione anticipata e speciali nel nuovo codice di procedura penale, in
Politica del diritto, p. 255
16
Conso, Profili del nuovo codice di procedura penale,Padova, 1996,
17
Cfr. Cristiani, Aspetti cruciali e note caratteristiche di una riforma lungamente attesa, in Giustizia
penale, 1989, III, p.74
18
Lozzi, Giudizi speciali e deflazione del dibattimento, in La legislazione penale, p. 566
19
L’espressione è di Selavaggi, Procedimento per decreto, in AAVV, Commento al nuovo codice di
procedura penale, coordinato da Chiavario, IV, Torino, p. 860
8
configura invece come una tra le diverse e numerose possibilità di definizione
del procedimento penale
20
.
Qualcuno potrebbe ritenere non rilevanti i procedimenti speciali, pensare che si
tratti di esercitazioni di “ingegneria processuale” o addirittura affermare che
questi abbiano come finalità quella di far lavorare meno gli uffici giudiziari
21
.
I procedimenti speciali sono definiti “procedure di sfoltimento”
22
, in quanto il
loro effettivo utilizzo dovrebbe consentire nelle intenzioni del legislatore
l’impiego di “energie senza impacci laddove si percorrono per intero indagini
preliminari, udienza preliminare e dibattimento”
23
.
I cinque modelli previsti nel codice del rito penale, consentirebbero di “adeguare
con grande flessibilità la scelta del rito alle peculiarità ed esigenze del caso
concreto”consentendo quindi di “coprire un'aliquota rilevante di tutto il lavoro
giudiziario”
24
. In buona sostanza “ le deviazioni che nei procedimenti speciali si
riscontrano rispetto al modello del procedimento ordinario, tendono tutte a
semplificare i meccanismi processuali o ad abbreviare la durata del processo
mediante forme di definizione anticipata rispetto alle forme del giudizio
dibattimentale”
25
. I procedimenti speciali rappresentano uno dei punti focali di
tutta la riforma, rappresentano la novità più saliente del nuovo processo e ne
condizionano il funzionamento
26
.
27
. Essi, infatti, coadiuvano a mantenere alto il
20
“La previsione della varietà dei riti comporta se non proprio la smitizzazione del dibattimento, almeno
una linea di tendenza che di sicuro non lo incoraggia”, Selvaggi, Il procedimento per decreto, op. cit.
21
E’ la preoccupazione espressa da Tonini, Verso il nuovo processo penale, in Giustizia penale, 1988, p.
449
22
Così, Ramajoli, I procedimenti speciali nel nuovo codice di procedura penale,in Cassazione
penale,1989,p. 1179
23
Relazione della IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati,sulla delega
legislativa al Governo per l’ emanazione del nuovo codice di procedura penale, presentata alla Presidenza
il 29 gennaio 1987,p.8
24
Vedi la Relazione del senatore Coco sul disegno di legge delega per il nuovo codice di procedura
penale, in Cassazione penale, 1987, p. 455
25
La Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale,in G.U., suppl.ord. n. 2 ,24
ottobre 1988,111
26
Il rilievo è di Riccio, I procedimenti speciali,in Profili del nuovo codice di procedura penale, Padova
1996 p. 492
27
Vedi anche Giarda, I procedimenti speciali, in AA.VV., Lezioni sul nuovo processo penale, Milano,
1990, 119; Peraltro la specialità nel nuovo codice di procedura penale è stata ritenuta solo in relazione
alla potenzialità di riti che consentono un’accellerazione dei tempi processuali, non spiegandosi altrimenti
9
livello della prevenzione del sistema. La prontezza della risposta istituzionale al
crimine, infatti, è carattere essenziale di tale funzione; di conseguenza il
processo partecipa al sistema se riesce a dare quella risposta in tempi brevi.
28
Per meglio comprendere le considerazioni fin qui svolte si rende necessaria una
premessa di carattere sistematica. La struttura del nuovo processo penale è
fondata su tre principi fondamentali
29
: il principio della separazione delle
funzioni; il principio della ripartizione del procedimento in fasi distinte; il
principio della semplificazione del procedimento. Il primo di questi, svolge un
ruolo di garanzia paragonabile a quello svolto dal principio della separazione dei
poteri dello Stato. Nella fattispecie il giudice ha solo il compito di dirigere
l’assunzione delle prove e decidere, e non cumuli l’ulteriore potere di ricercare
le prove. Impone inoltre che il pubblico ministero si limiti a ricercare le prove e
non cumuli in se il potere di assumerle.
30
In tal modo viene assicurata una maggiore dialettica tra accusa e difesa, le quali
possono esporre le proprie ragioni in una situazione di equilibrio sotto il
controllo del giudice.
31
Questi, sarà in una situazione d’imparzialità perché il
suo compito non sarà quello di fare indagini ma di decidere sulla base delle
richieste formulate dalle parti.
La ripartizione del processo in fasi distinte consente che la prova su cui la
decisione si fonda sia assunta in dibattimento attraverso la cross examination,
come possa esser stato escluso dal novero dei procedimenti speciali il giudizio contumaciale. In tal senso
Ubertis, Sul progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, in Rivista di diritto e procedura
penale, 1988, p.1299
28
Riccio, I procedimenti speciali, in Profili del nuovo codice di procedura penale, Padova 1996 p. 492
29
Paolozzi, I procedimenti speciali in Giustizia penale 1989, III, p.234
30
Cfr. Grevi, il quale sottolinea come il pubblico ministero diventi l’organo principe dell’investigazione in
Un profilo sintetico del nuovo processo penale, in Politica del diritto, 1989, n.20, p. 642
31
Cfr.Tonini, Il nuovo codice di procedura penale in Archivio giuridico serafini p. 6;
Giustozzi, I procedimenti speciali, in AA.VV. Manuale pratico del nuovo processo penale Padova, 1995,
p. 606
Cristiani, Aspetti cruciali e note caratteristiche di una riforma lungamente attesa, Relazione svolta nel
corso del convegno, sul tema “verso un nuovo ordinamento penale in Italia” tenutosi in Messina il 12-13
novembre 1988 ora in Giustizia penale, III, 1989, p. 70; Commentario del codice di procedura penale,
Milano Vol, III, p.2
10
ma attribuisce altresì all’imputato il diritto a che un giudice imparziale controlli
la necessità di un rinvio a giudizio.
32
A questo punto occorre aprire una parentesi.
Per lungo tempo si è parlato della necessità di arrivare ad un processo
fortemente accusatorio, in grado di privilegiare il dibattimento così da elevarlo a
luogo cruciale delle soluzioni processuali. Con la legge delega del 1974, ci si è
accorti che puntare tutto sul dibattimento avrebbe comportato in molti casi
intasamenti e ritardi irreparabili.
33
Ecco allora che il nuovo processo viene a
configurare il dibattimento come una eventualità.
34
Nel nuovo impianto il dibattimento viene valorizzato, ma non fino al punto di
divenire la finalità per antonomasia del sistema. Non più dunque il dibattimento
sempre e, comunque, come nel progetto del 1978, ma il dibattimento solo
quando nessuna delle vie che ne prescindono si sia rivelata percorribile.
35
Quindi, è sicuramente vero che il processo penale nasce all’insegna del
dibattimento, ma è anche vero che in un ordinamento come quello italiano di
stampo accusatorio se si pretendesse di esaurire ogni vicenda processuale al
31 Amodio, Il modello accusatorio nel nuovo codice di procedura penale
32
1989, p.328 Tonini, Giustizia
penale, 1988, I, p. 449; Paolozzi,il Procedimento per decreto, in I procedimenti speciali,Napoli, ce di
procedura penale in Commentario del nuovo codice di procedura penale, I, a cura di Amodio –
Dominioni, Milano, 1989; Mereu, Dal sistema inquisitorio a quello accusatorio: un salto di qualità, in
Difesa penale, 1989, n.23, p. 253; Cristiani, Manualedel nuovo processo penale, Torino, 1991, p. 18
33
Così Conso, Codice nuovo,canoni interpretativi nuovi, in Giustizia penale, 1989, III, P.68 il quale
afferma che proprio partendo dal confronto con la Legge delega del 1974 e il progetto preliminare del
1978, e dal ruolo dei nuovi riti speciali che si può cogliere meglio la portata riformatrice insita nel codice
di procedura penale del 1988.
34
Brancaccio, La riforma del processo penale, in Cassazione penale, II, 1988, p. 1297; Conso, E’ in
corso il dibattito sul progetto preliminare, in Giustizia penale, 1988, I, p. 292
35
Conso, Profili del nuovo codice di procedura penale 1996, Padova, p XVIII il quale afferma che si
tratta di un “Rito quasi di risulta, anche se diventa difficile fare uso di una espressione di questo tipo dopo
gli slogans volti a presentare il nuovo processo come processo modellato sul modello nord americano”;
Amodio, Verso il nuovo codice di rito penale in Corriere giuridico 1987 p 321 relativamente al processo
basato sul modello nordamericano afferma: “Non sarà in abito a stelle e strisce, ma una toga fumo di
Londra quella che i giudici ed avvocati indosseranno nel nuovo processo penale italiano. Nell’ immagine
del processo all’ americana, c’è una buona dose di fuorviante mitologia. I criteri cui sarà ispirato il nuovo
codice non sono nati al di là dell’ Atlantico. Il parlamento li ha elaborati sulla base delle istanze da tempo
prospettate dalla cultura italiana, avendo cura di sciacquare qua e là i panni lungo la costa settentrionale
della Manica”.
11
dibattimento, il rischio della paralisi della macchina giudiziaria sarebbe
altissimo.
36
Un processo che contiene una così ampia gamma di garanzie infatti, non
potrebbe reggere se esse dovessero essere applicate in qualsiasi ipotesi.
37
Credere di poter decidere tutto con il rito ordinario, sarebbe “pura follia”
38
, ed
un ordinamento che si basasse solo sul rito ordinario sarebbe destinato al
collasso.
39
Non è infatti pensabile che si possa avere uomini, mezzi e risorse così
abbondanti da far svolgere tutti i processi secondo lo schema ordinario.
40
Il Cristiani osservava, al momento dell’entrata in vigore del codice di procedura
penale, l’innegabile necessità di un <<rodaggio culturale da parte del cittadino
coinvolto e di chi lo assiste. Immaginare, infatti, un boom statistico di
procedimenti speciali, all’indomani dell’entrata in vigore del codice sarebbe
previsione gratuita e fuori dalla realtà psicologica di un Paese, nel quale i tempi
lunghi dei processi fanno sperare di poter scorgere all’orizzonte il dolce “fil di
fumo” lirico della prescrizione, per non parlare delle amnistie. Sarà invece facile
la delusione di chi si affretterà a dire troppo presto che la paralisi giudiziaria
incomba, che i riti differenziati sono alternativa illusoria e non praticata”.
41
Il
36
In questo senso Paolozzi, I procedimenti speciali, in Giustizia penale, 1989, III, p.235; Brancaccio, La
riforma del processo penale, in Cassazione penale, 1988, II, p. 1299
37
Nello stesso senso Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, in G.U.,
suppl.ord. n.2, 24 ottobre 1988,111; Neppi Modana op.cit. p.426; Tonini , I procedimenti semplificati, in
Le nuove disposizioni sul processo penale, Atti del convegno di Perugia 14-15 aprile 1988, Padova, 1989;
Grevi, Un profilo sintetico del nuovo processo penale, in Politica del diritto, 1989, n, 20, p.656
38
Il rilievo è di Giustozzi, I procedimenti speciali, in Manuale pratico del nuovo processo penale,
Padova, 1995, p. 606
39
Cfr. Nannucci, I riti alternativi-note critiche, in Quaderni del Cosiglio superiore della magistratura,
1989, n.28, p. 385
40
Tonini, Il nuovo codice di procedura penale, in Archivio giuridico Serafini,1989 p.10; Di Rella,
afferma che è inevitabile che il processo imponga una fase dibattimentale laboriosa e complessa e
richieda “l’impiego di energie umane, dovizia di supporti tecnologici e spesso di un certo numero di
udienze. N'è conseguita la necessità di introdurre quindi dei riti alternativi che consentissero di
deflazionare il dibattimento” in Digesto delle discipline penalistiche, Torino, X, 1995, p. 53
41
Cristiani, Aspetti cruciali e note caratteristiche di una riforma lungamente attesa, in Giustizia penale,
1989, III,
12
sistema dei riti differenziati presuppone che l’Italia cessi di essere come dicono i
tedeschi il Paese delle amnistie>>.
42
Se così non fosse, non si verificherebbe quasi mai il riconoscimento delle
proprie responsabilità, infatti nella speranza di un provvedimento di amnistia o
di indulto, ci sarà sempre l’impulso a proseguire per la strada più lunga
nell’attesa di un provvedimento che estingua il reato o la pena.
43
A questo punto sorge un problema di ordine pratico e riguarda l’effettiva
possibilità di un’ampia attuazione dei riti differenziati con conseguente
diminuzione dei dibattimenti.
Questa attuazione appare possibile se e solo se svanisce la lunghezza dei tempi
processuali, vantaggiosa per l’imputato responsabile. In altri termini, se le
indagini preliminari saranno brevi e nel giro di pochi mesi dalla notizia criminis
si giungerà all’udienza preliminare e al dibattimento (con conseguente
vanificazione della speranza di giungere alla prescrizione del reato), e se non si
continuerà nella consuetudine di emanare amnistie ed indulti, corrisponderà
all’interesse dell’imputato la scelta dei riti differenziati.
44
Il Tonini, svolgendo un’analisi di diritto comparato, osserva, che i procedimenti
speciali sono molto diffusi in quegli ordinamenti che adottano un sistema di tipo
accusatorio. Per esempio nel processo penale inglese, i reati che potrebbero
essere oggetto di un dibattimento con giuria sono un quarto di tutti i reati
42
Gallo, La riforma del codice di procedura penale: una scelta consapevole, in Legislazione penale,
1989, I, p. 82
43
Idem nota n. 38
44
Lozzi, Giudizi speciali e deflazione del dibattimento, in Legislazione penale, p. 566; Illuminati,in I
procedimenti a conclusione anticipata e speciali nel nuovo codice di procedura penale, in Politica del
diritto,1990, p. 251, giustamente nota che se si continuerà a porre in essere le amnistie;in attesa della
prescrizione; se le udienze dibattimentali saranno ingolfate dai procedimenti instaurati secondo le forme
ordinarie, non si potrà pretendere che i procedimenti differenziati abbiano successo, E questo è
assolutamente evidente se si osserva che l’imputato non avrà mai interesse a chiedere per esempio il
giudizio abbreviato o il patteggiamento se resta la possibilità che andando avanti con il processo si riesca
magari ad ottenere una prescrizione. Dubbioso appare invece Russo, Il nodo essenziale del nuovo
processo penale, in Questione giustizia, 1988, II, p. 799 il quale nota che, in un processo dove la
pubblicità degli atti diventa integrale con la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio, è
ragionevole pensare che l’imputato vorrà saggiare la solidità della prova a suo carico. Per l’ Autore,
infatti, rimarrà alta la percentuale di incolpati proclivi a scommettere sull’esito del dibattimento al posto
di “lucrare lo sconto di pena in via breve”.
13
perseguiti. “All’interno della quantità indicata, una cifra superiore all’80% è
giudicata con un rito semplificato(summary). Nella metà dei casi residui
l’imputato si dichiara colpevole (guilty). In tal caso non vi è dibattimento
davanti alla giuria; la pena è irrogata dal giudice togato. Fatti i conti, gli studiosi
inglesi determinano nell’1% del totale la quantità di processi che si svolgono
davanti alla giuria con rito ordinario. Tutto il restante carico della giustizia
penale è giudicato con procedimenti semplificati che sono adottati sul
presupposto di un libero accordo delle parti.”
45
Si afferma che l’impiego dei procedimenti speciali è un carattere peculiare del
sistema accusatorio. Questo è sicuramente vero, ma è anche vero che non si può
assumere questo carattere come tipico del sistema accusatorio.
46
D’altra parte, l’istanza efficentista, non va neppure presa come vangelo.
Infatti la deflazione del dibattimento è sicuramente uno degli obiettivi
fondamentali del codice di procedura penale, ma non è detto che debba essere
perseguita a tutti i costi.
45
Tonini, Giustizia penale, 1988, I, p.449; Nello stesso senso Russo, Il nodo essenziale del nuovo
processo penale, in Questione giustizia, 1988, II, p. 797
46
Così Illuminati, I procedimenti a conclusione anticipata e speciali nel nuovo codice di procedura
penale in Politica de diritto, 1990, II, p. 256. L’ A. nota infatti che forme di accelerazione e di
semplificazione sono sicuramente compatibili con il sistema accusatorio, ma non si può elevare a
principio generale distintivo quello che è invece un carattere concreto, specifico di un determinato
ordinamento giuridico.
14
1.2.1. LA “SPECIALITA’” DEI PROCEDIMENTI E I CRITERI DI
CLASSIFICAZIONE
Non si può definire corretta la scelta del legislatore di riunire sotto la comune
etichetta “procedimenti speciali” una serie d’ipotesi tra loro diverse.
Si tratta, infatti, d’ipotesi eterogenee che si definiscono solo in negativo: “E’
procedimento speciale tutto ciò che rappresenta una deviazione dallo schema
tipico”
47
.
I procedimenti in parola in ogni caso perseguono, nonostante questa divergenza,
le finalità proprie del rito ordinario che rimane quello dell’attuazione della
legge, con particolare riguardo alla risoluzione del conflitto tra l’obbligo dello
stato di punire qualora si siano verificate fattispecie idonee a violare un precetto
penale e il diritto di libertà dell’imputato.
48
L’ espressione potrebbe generare un equivoco: si potrebbe pensare, in altre
parole, che i singoli procedimenti costituiscano una deroga ai principi
fondamentali del processo penale.
49
Secondo il Riccio, è assolutamente
sbagliato ritenere che questi riti sarebbero speciali perché anomali rispetto al
sistema. Da un punto di vista semantico poi, specialità significa differenza
strutturale, ma questa è strumentale rispetto all’esigenza di adottare meccanismi
che siano alternativi relativamente allo schema tipico.
50
La specialità, infatti, sta
solo nella semplificazione delle forme
51
. Invece della locuzione procedimenti
speciali, sarebbero pertanto state più adatte, locuzioni del tipo procedimenti
semplificati o procedimenti differenziati.
47
In questo senso,Illuminati, I procedimenti a conclusione anticipata e speciali nel nuovo codice di
procedura penale , in Politica del diritto,1990, p. 251
48
Cfr. Paolozzi, I procedimenti speciali, in Giustizia penale, 1989, p.231
49
L’avvertimento è di Tonini , Il nuovo codice di procedura penale, in Archivio giuridico, 1989, p.
11;nello stesso senso Paolozzi, I procedimenti speciali, in Giustizia penale, 1989, III, p.231
50
Cfr. Riccio, I procedimenti speciali, in I profili cit.1996 Padova 1996, p. 493
51
Paolozzi,I procedimenti speciali, in Giustizia penale, 1989, p.231; Tonini, I procedimenti semplificati
secondo il progetto preliminare, in Giustizia penale, 1988, I, p. 449; Conso, nota che il codice di
procedura penale parla di procedimenti speciali “dove il sostantivo è fuori discussione, mentre l’aggettivo
incontra più di una variante”, inGiustizia penale , 1989, II, p. 69
15
Il codice di procedura penale li ha definiti procedimenti e non giudizi speciali,
dato che l’intento di semplificazione comporta la possibilità di evitare la fase di
giudizio
52
. Procedimenti speciali e non processi, anche perché il procedimento
ha formalmente inizio nel momento in cui la notizia di reato è iscritta dal
pubblico ministero nel registro delle notizie di reato in sede di indagini
preliminari. All’opposto, quando il giudice interviene, in momento che è
necessariamente successivo all’esercizio dell’azione penale, il giudizio ha inizio
e può consistere nell’attuare uno dei procedimenti speciali.
Anche il procedimento di oblazione consente il raggiungimento del fine di
economia processuale e rappresenta un esempio di decisione senza processo,
53
o
come viene rubricato dall’ articolo 557 del codice di procedura penale
“definizione anticipata del procedimento”.
Le linee d’intervento del legislatore si sviluppano secondo tre tipi di
procedimenti: con il giudizio abbreviato e con l’applicazione della pena su
richiesta si elimina in toto il dibattimento; con il giudizio direttissimo e con il
giudizio immediato si elimina l’udienza preliminare e si anticipa il dibattimento.
Infine, con il giudizio per decreto penale di condanna, si evita sia l’udienza
preliminare sia il dibattimento.
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Questa differenza deve essere evidenziata al
massimo: mentre ci sono riti, quindi, che mirano ad evitare il dibattimento, altri
mirano ad anticiparlo.
52
Così Lupo, Il giudizio abbreviati, in Contributi allo studio del nuovo codice di procedura penale a cura
di Canzio-Ferrante-Pascolini, Milano, 1989, p.80
53
Il rilievo è di Chiliberti,Il decreto penale, in AAVV, Manuale pratico dei procedimenti speciali,
Milano, 1994, p. 14
54
Conso, critica la scelta del legislatore di inserire tutti i procedimenti speciali in un unico libro del
codice di procedura penale . Si chiede l’autore, se non sarebbe stato meglio operare una netta censura,
collocando “ in una prima categoria i riti che in un certo senso si contappongono al dibattimento, per
escculderlo tutte le volte che il rito ordinario non risulti assolutamente indispensabile, ed in un’altra
categoria i riti che accelerano al massimo il dibattimento. Le due categorie sono infatti agli antipodi” E’
in corso il dibattito sul progetto preliminare del 1988, in Giustizia penale, 1988, I, p. 292