CAPITOLO PRIMO
INTRODUZIONE ALLA PROBLEMATICA: TURISMO E
CONTRATTO DI VIAGGIO
1. Evoluzione, definizioni di “turismo” e profili culturali,
sociologici e politici inerenti ad esso. Il diritto al turismo e le sue
finalità. Nozione di consumatore “turista”.
Il turismo ha sempre assunto nell’ordinamento giuridico positivo una
posizione marginale, quasi una non – posizione; si pensi alla posizione
secondaria assunta nel Trattato di Roma istitutivo della Comunità
Europea. Qui il turismo era considerato come semplice attività di
svago e perciò ritenuto di scarsa rilevanza sia sociale che economica.
Oggi studiosi di diverse discipline hanno mostrato maggiore
sensibilità ed attenzione al fenomeno turismo evidenziandone
l’aspetto interdisciplinare, tanto da rendere la materia una nuova
disciplina emergente. Man mano che il turismo aumenta la sua
complessità e poliedricità, si avverte sempre di più l’esigenza di
sottoporre il fenomeno ad una disciplina giuridica e di conseguenza di
dargli un corpus normativo (contenuto normativo) che a partire dagli
anni ’80, a tutt’oggi, le istituzioni comunitarie affrontano ancora il
problema; pertanto sarebbe eccessivo affermare che l’insieme degli
atti comunitari definiti “a valenza turistica” possano rappresentare un
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vero e proprio diritto comunitario del turismo
1
. Tale disciplina si
rende necessaria soprattutto in vista della realizzazione di due obiettivi
primari:
1) realizzare un processo di armonizzazione giuridica, specie tra gli
Stati membri dell’ Unione Europea, che sia in grado di eliminare le
disparità di trattamento;
2) tutelare il consumatore “turista” che, delle due parti contrattuali è
certamente la più debole.
La CEE ha incominciato a prestare la sua attenzione al settore turistico
dall’inizio degli anni del secolo scorso e molteplici sono le cause di
questo mutato interesse. Queste cause sono sintetizzate in una
espressione di M. Fragola: “il processo di integrazione europea alla
luce degli importanti risultati acquisiti, propone uno scenario
decisamente favorevole che, a causa della valenza non solo economica
ma anche culturale e sociale, di sicuro rilievo per l’integrazione, pone
il fenomeno del turismo come importante elemento dinamico della
coesione della costruzione della nuova Europa”. Lo studioso appena
citato considera il turismo come un aspetto positivo nel contesto
dell’integrazione europea, vista la capacità di soddisfare rilevanti
necessità di carattere ricreativo, psicologico, culturale e per la
indubbia possibilità di attivare ed incentivare una maggiore
conoscenza tra popoli, differenti culture ed etnie. Il turismo, sotto un
profilo sociologico, culturale e politico, può considerarsi attività
incentivante i rapporti personali, veicolo di integrazione tra i popoli,
arricchimento di valori propri di altre culture, ed in quanto tale,
1
M. FRAGOLA, La figura del “consumatore-turista” e i diritti ad esso riconosciuti
nell’ordinamento comunitario, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, Fasc. 1/2001,
p. 5-38.
4
rappresenta uno strumento di pace e di convivenza civile
2
. A tale
riguardo, è stato autorevolmente rilevato che “il turismo non è stato un
fenomeno economico, ma si inserisce nella vita socio economica della
società ed ha il suo peso specifico sui relativi problemi e segnatamente
su quelli internazionali
3
. Questa disciplina interessa i più diversi
campi di diritto, nei suoi diversi livelli, compreso quello
internazionale”. Il turismo può essere definito come insieme delle
relazioni che si determinano per lo spostamento temporaneo e non
abituale (cioè legato al tempo libero) delle persone, comprendente
almeno un pernottamento in località diversa dalla dimora abituale. Il
diritto al turismo è un diritto della persona costituzionalmente
garantito; la Costituzione della Repubblica Italiana all’art. 16 dispone
che “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale….ed è libero di uscire dal
territorio della Repubblica e di rientrarvi…”. Il “diritto al turismo”
non persegue astratte finalità, ma esprime un’esigenza dell’uomo
moderno e delle collettività, nella misura in cui “fare turismo” assolve
la funzione di rigeneratore fisiologico, catalizzatore ed integratore
culturale
4
. In virtù delle funzioni estremamente positive che il
fenomeno turistico esercita, il legislatore comunitario ha avuto anche
l’attenzione di disciplinare giuridicamente l’attività turistica
soprattutto in vista di tutelare il consumatore “turista”, attenzione che
si concretizza principalmente con la direttiva del Consiglio n.
90/314/CEE relativa “ai viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto
2
M. P. CHITI, Profilo pubblico del turismo, Milano, 1970, p. 22.
3
G. BISCOTTINI, Il turismo ed il problema della pace, in Legislazione turistica nella legge
quadro 17 maggio 1983, n. 217 e l’ordinamento statuale e regionale, Atti del convegno CIDIS
Jesolo il 28 maggio 1987, Padova, 1988, p. 344.
4
M. FRAGOLA, Le istituzioni internazionali del turismo, in V. Franceschelli – F. Moranti,
Manuale del diritto del turismo, coordinato da G. Tassoni, Torino, 2003, p. 36.
5
compreso”. La nozione di consumatore “turista”, ai sensi dell’art. 2, n.
4, della direttiva n. 90/314/CEE, indica “la persona che acquista o si
impegna ad acquistare servizi tutto compreso (il contraente principale)
o qualsiasi persona per conto della quale il contraente principale si
impegna ad acquistare servizi tutto compreso (gli altri beneficiari), o
qualsiasi persona cui il contraente principale o uno degli altri
beneficiari cedi i servizi tutto compreso (il cessionario)”.
Consideriamo il consumatore “turista”, o meglio la figura di fruitore
di servizi turistici nel momento in cui la persona acquista un servizio
turistico assume sic et simpliciter lo status di consumatore in quanto la
fattispecie rientra con evidenza in un rapporto contrattuale di consumo
5
. Nel momento successivo in cui la persona usufruisce del servizio o
dei servizi turistici si configurerebbe come turista in senso lato ovvero
fruitore di servizi turistici. Vale la pena ricordare, come sottolineato
da M. Fragola, il turista è uno dei pochi consumatori che acquista il
pacchetto organizzato dall’impresa turistica “a scatola chiusa” non
potendo egli verificare di persona i servizi offerti se non quando
partirà e si recherà nella località prescelta.
5
M. FRAGOLA, Profilo comunitario del turismo, Padova, 1996, p. 251.
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2. Struttura e regime di responsabilità della CCV. Definizione di
contratto di organizzazione di viaggio e definizione del contratto
di intermediazione di viaggio e le relative differenze. Nozione di
organizzatore, di intermediario e di viaggiatore.
Fino a che il turismo era rimasto circoscritto nei confini di una attività
di limitata rilevanza economica, destinata principalmente ad una
clientela di èlite che aveva il gusto ed i mezzi per organizzarsi
autonomamente un viaggio od una vacanza e per realizzarsi
individualmente, risultava sufficiente, al fine di disciplinare gli
obblighi dell’agente di viaggio, la fondamentale normativa del 1936
sia pur con le modifiche apportate nel 1955. La diffusione del
fenomeno della massificazione del turismo e la conseguente
espansione dell’industria turistica, impongono un tentativo di
ricostruzione sistematica della regolamentazione dei rapporti negoziali
tra produttore e fruitore del servizio turistico, caratterizzato, quale
obiettivo di primaria importanza dall’esigenza di assicurare
un’adeguata tutela dell’utente
6
. Una prima fonte normativa
intervenuta in merito all’esigenza di tutelare il turista e di garantire
regole comuni di diritto internazionale, fu la Convenzione
internazionale sul contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il
23 aprile 1970, ratificata in Italia con la legge 27 dicembre 1977, n.
1084 ed entrata in vigore il 4 ottobre 1979. Successivamente è stato
emanato il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, che ha reso
esecutiva la direttiva CEE 13 giugno 1990, n. 314, concernente i
6
G. SILINGARDI – F. MORANDI, La “vendita di pacchetti turistici”. La direttiva 13 giugno
1990 ed d.lg. 17 marzo 1995, n. 111, Torino, 1998, p. 4.
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viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” che in seguito sarà
affrontato nel paragrafo successivo. La struttura della CCV si
compone di 43 articoli ed è suddivisa in 8 capitoli:
CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL CONTRATTO DI
VIAGGIO.
Cap. PRIMO Artt. 1,2 Campo di applicazione
Definizione e contenuto del contratto di viaggio
Cap. SECONDO Artt. 3,4 Obblighi generali degli organizzatori
Intermediari e viaggiatori
Cap. TERZO Artt. 5-16 Contratto di organizzazione di viaggio
Cap. QUARTO Artt. 17-23 Contratto di intermediazione di viaggio
Cap. QUINTO Artt. 24-28 Disposizioni comuni
Cap. SESTO Artt. 29-30 Azioni legali
Cap. SETTIMO Artt. 31 Nullità delle stipulazioni contrarie alla
Convenzione
Cap. OTTAVO Artt. 32-43 Disposizioni finali
La Convenzione è stata ratificata da un numero limitato di Paesi: in
Europa vi hanno provveduto solo il Belgio e l’Italia e quest’ultima
avvalendosi della riserva di cui all’art. 40 lettera a) del testo ne ha
limitato l’applicabilità ai soli viaggi internazionali ovvero ai viaggi o
soggiorni che devono svolgersi in tutto o in parte in uno stato esterno.
Hanno aderito alla Convenzione anche l’Argentina, la Cina Popolare,
il Benin, il Camerun ed il Togo: invece, in Francia ed in Germania
esistevano normative diverse e più avanzate rispetto alla Convenzione
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stessa
7
. Ad esempio, la Germania aveva emanato la legge 4 maggio
1979 sul contratto di viaggio (Reisevertrag): una legge interna meglio
costruita sotto il profilo tecnico e più vicina agli interessi dei
consumatori rispetto al testo della Convenzione che pare poco chiaro e
complessivamente insoddisfacente. Alcuni autori hanno infatti
osservato per quanto attiene al regime di responsabilità, che “la
Convenzione riserva all’operatore turistico un trattamento più
favorevole rispetto a quello al quale si perverrebbe in base ai principi
generali”
8
. Nel mondo dei viaggi organizzati, occorre distinguere due
tipologie contrattuali a seguito della Convenzione Internazionale di
Bruxelles: il contratto di organizzazione di viaggio (COV) e il
contratto di intermediazione di viaggio (CIV). Il primo si ha quando
un soggetto definito organizzatore si obbliga nei confronti del
viaggiatore a fornire, contro pagamento di un prezzo globale, un
insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato
dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisce. Il
secondo si ha, invece, quando un soggetto, denominato intermediario
si impegna a procurare contro pagamento di un prezzo, sia un
contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o più servizi separati di
trasporto, di alloggio, ecc…sempre forniti da altri e che permettano al
cliente un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Dalle due definizioni
emergono le due principali caratteristiche che intercorrono tra le due
tipologie di contratto. Una prima differenza riguarda gli oggetti delle
due fattispecie. Nel COV, infatti, i servizi vengono offerti
globalmente, mentre nel CIV non sono coordinati e quindi manca in
7
G. CIURNELLI, Il contratto di viaggio, in Quaderni della CCIAA di Perugina, n. 47, Perugina,
1992, p. 58.
8
G. MINERVINI, Il contratto turistico, in RDCo, I, 1974, p. 282.
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