5
L’obiettivo principale di questo lavoro è di
affrontare un’analisi del danno ingiusto il più possibile
ancorata al contesto normativo di riferimento, lasciandosi
rincuorare dall’espressione: «per quanto sia difficile
descrivere un elefante, chiunque ne vedesse uno lo
riconoscerebbe immediatamente».
1
Negli ordinamenti continentali, la responsabilità
per danni è disciplinata secondo due modelli contrastanti:
quello basato su un’unica clausola generale, e quello che
prevede la tutela di singole e delimitate fattispecie. Dopo
un breve excursus sui principali modelli europei di
responsabilità, si passerà alla presentazione della disciplina
aquiliana vigente in Italia. Si toccheranno i punti principali
della disciplina, per poi analizzare il cuore vivo della
responsabilità per danni: il concetto di ingiustizia. A questo
proposito si ripercorreranno i passi significativi compiuti
dalla giurisprudenza e dottrina italiana, fino a giungere alla
1
C. VON BAR, A common European Law of Torts, 1996.
6
svolta che si è avuta con la sentenza delle SS.UU. della
Corte di Cassazione n. 500 del 22 luglio 1999.
La Suprema Corte Italiana, con questa sentenza, ha
sottolineato l’importanza che riveste il diritto comunitario,
il quale non conosce la differenza, tutta italiana, tra
interessi legittimi e diritti soggettivi, e ha infranto così il
dogma della irrisarcibilità degli interessi legittimi.
2
Grazie
a questa celebre pronuncia delle Sezioni Unite, in Italia ora
la lesione di un interesse legittimo è parificata a quella di
un diritto soggettivo o di altro interesse giuridicamente
rilevante, e, perciò, rientra nella tutela fornita dalle norme
della responsabilità per danni.
Si passerà quindi alla presentazione del sistema
giuridico olandese, e in particolare del libro sesto del
Codice Civile, il quale contiene, appunto, la disciplina dei
torts.
2
Cfr. PACIFICO I.R.S., La risarcibilità degli interessi legittimi, 2000.
7
Quello olandese è riconosciuto da molti essere il
più moderno e, relativamente agli illeciti, il miglior Codice
Civile a nostra disposizione oggi in Europa. Questo perché,
sebbene l’Olanda sia un paese di piccole dimensioni, il suo
Legislatore ha saputo costruire per i torts un sistema di
compromesso, un ponte vitale fra le varie soluzioni
formulate dagli altri Paesi Europei.
3
Nel diritto olandese, l’essenza della relazione fra
responsabilità e atti illeciti è data da due articoli portanti
del Codice Civile: l’art. 6: 162 e l’art. 6: 101. Il primo
contiene la cosiddetta “clausola generale” per la
responsabilità, impostando su questa l’obbligazione (l’an)
del risarcimento del danno. Il secondo, in sinossi, prevede
la possibilità di riproporzionare il risarcimento nei casi in
cui la vittima abbia contribuito a causare questo danno,
determinando così l’ammontare (il quantum) di tale
risarcimento.
3
Ibid.
8
Si esporranno, quindi, i criteri d’imputazione su cui
si fonda la responsabilità extracontrattuale in Olanda. Il
criterio della colpa è quello che risulta ancora
incontrastato, e domina l’area più vasta degli illeciti, quella
relativa a soggetti “indifferenziati”, soggetti comuni non
qualificati da una loro posizione o status. Tuttavia, si
vedrà, il codice olandese ha dato rilevanza ad altri criteri,
come quello della responsabilità oggettiva, soprattutto nel
disciplinare casi particolari come per i danni causati da
oggetti, o la responsabilità di medici o di produttori.
Dopo un breve excursus sugli elementi costitutivi
della responsabilità, ovvero ingiustizia, colpevolezza e
nesso di causalità, si dedicherà un capitolo all’analisi del
concetto di atto illecito e ingiustizia secondo l’ordinamento
giuridico olandese. Una fondamentale innovazione in
questo campo è sicuramente l’introduzione, al secondo
comma dell’art. 6: 162, di una elencazione specifica delle
forme di illecito conosciute dal diritto olandese, fra cui si
9
indica come illecita anche l’azione o omissione contraria ad
una regola non scritta inerente ad una appropriata condotta
sociale.
4
Questa è una scelta normativa frutto di risalenti
decisioni giurisprudenziali e costanti riflessioni dottrinali,
le quali, appunto, hanno condotto alla codificazione di
questo principio tanto innovativo.
Una volta affrontata l’analisi dei concetti di atto
illecito e ingiustizia del danno, si proseguirà con una
riflessione sul carattere di clausola dell’art. 6: 162, e sulle
caratteristiche che lo rendono tanto apprezzato dai civilisti.
A questo punto, poiché i possibili contesti in cui la
responsabilità si manifesta sono diversi, e a volte è
necessario discostarsi dalle norme di base per adottare delle
regole speciali, si affronterà l’esame di alcune fra le
fattispecie più attuali e significative: la responsabilità del
medico, la circolazione stradale, i prodotti difettosi, e il
danno ambientale.
4
Cfr. HAANAPPEL P.P.C. – MACKAAY E., New Netherlands Civil Code. Patrimonial Law,
Deventer, 1990, 298.
10
Infine, si valuterà il sistema olandese del danno
ingiusto nel suo complesso, soppesandone le peculiarità e
confrontandolo con i maggiori sistemi europei di disciplina
degli illeciti. Nel giudicare, infine, la consistenza e il
valore delle regole imposte dal codice olandese, non si
tralascerà di ricordare l’importanza, per qualsiasi sistema
normativo, di mantenere un certo grado di flessibilità,
affinché il sistema stesso sia in grado di accompagnare,
adeguandosi, i mutamenti della società e delle sue regole.
11
PARTE I
IL CONTESTO EUROPEO E IL REGIME DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE IN ITALIA
12
1. La responsabilità extracontrattuale nel
confronto fra i principali modelli europei
La responsabilità, in ogni ordinamento, sorge in
conseguenza di un comportamento antigiuridico, sia nel
caso di un inadempimento contrattuale non scusabile di una
delle parti, sia nel caso di un comportamento negligente
causante un danno ad un terzo. Il risarcimento è lo
strumento che consente di riparare a questo danno, e di
ristabilire l’equilibrio violato.
Il diritto della responsabilità civile ha il compito di
filtrare, dalle innumerevoli esperienze quotidiane, le azioni
e i comportamenti causanti danni.
5
Questo in armonia con le
concezioni di giustizia ed equità predominanti in ogni
società, e quindi differenti di paese in paese.
Dal punto di vista tecnico-giuridico, questo
compito, in Europa, è stato perseguito in diverse maniere.
5
Cfr. ZWEIGERT K. – KÖTZ H., Introduzione al diritto comparato. Vol. II, Milano 1995, 316.
13
Da un lato troviamo i Paesi di Common Law, come
la Gran Bretagna e l’Irlanda, i quali hanno sviluppato un
sistema “pluralistico” di regolazione dei torts, in cui gli
illeciti acquistano una forme diverse a seconda degli
statutes che li regolano. Dall’altro lato troviamo i sistemi
di Civil Law, i quali, fondamentalmente, presentano tutti
come punto di partenza una singola previsione normativa a
regolare gli atti illeciti.
Ad un’analisi più accurata, ci si accorge che,
comunque, i sistemi di Civil Law hanno disciplinato gli
illeciti in due modi contrastanti: mediante l’indicazione di
una clausola generale applicabile a tutte le situazioni,
oppure tramite un elenco di singole fattispecie, già
codificate all’origine, del resto, come derogatorie alla
regola generale. Gli ordinamenti dell’Europa continentale
hanno ricalcato l’una o l’altra impostazione, di cui sono
modelli ispiratori, rispettivamente, l’ordinamento tedesco e
quello francese.
14
Il Codice Civile tedesco (il B.G.B.) ha predisposto
un sistema di tutela tipico, restrittivo e specifico, in quanto
i beni protetti sono espressamente indicati. Il legislatore
tedesco, infatti, ha elencato i Rechtsgüter
6
che meritano
tutela: la vita, l’incolumità fisica, la salute, la libertà e la
proprietà.
7
L’ordinamento francese procede diversamente.
Tutti gli interessi necessitano tutela, e per questo è
predisposta una norma generale, atipica, su cui poi basarsi
per analizzare colpa e rapporto di causalità col danno.
8
In Germania, da un lato, la legge protegge solo
certe classi di persone e di beni, quindi il danno può essere
risarcito solo a coloro che appartengono a quelle categorie.
Una visione così restrittiva si riflette anche sui tipi di danni
risarcibili: in Germania i giudici sono riluttanti, ad
6
Trad.: beni o interessi protetti dalla legge.
7
Cfr. art. 823 B.G.B. in cui si legge: «chi, deliberatamente o per negligenza, lede ingiustamente la
vita, il corpo, la salute, la libertà, la proprietà o un altro diritto di altri, è tenuto verso questi al
risarcimento del danno che ne deriva».
8
L’art. 1382 Code Civil dice con tono del tutto generale: “Tout fait quelconque de l’homme qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par le fait du quel il est arrive’, a’ le réparer”.
15
esempio, a concedere il risarcimento per lesioni non
materiali.
In Francia, al contrario, l’assenza di alcuna
restrizione relativa al tipo di bene o alla classe di soggetti
protetti porta all’attribuzione del diritto al risarcimento
davanti alla semplice prova di aver subito una perdita o una
lesione. In questo modo, possono goderne senza difficoltà
anche le vittime secondarie o dipendenti dalle vittime
primarie (victimes par ricochet, in francese).
Entrambe le impostazioni presentano vantaggi e
svantaggi. Il modello basato sul B.G.B. tedesco offre al
potere interpretativo dei giudici un campo più ristretto che
non quello del Code Civil francese. Eppure, sebbene il
primo indichi analiticamente i beni e i diritti dalla cui
lesione, per dolo o per colpa, è fatto seguire il risarcimento
del danno, esso nasconde in sé il pericolo che certi
interessi, degni di tutela, risultino proteggibili solo
ricorrendo allo strumento dell’analogia. Il modello
16
francese, invece, predispone una clausola tanto generale
che non vi è limite alla tutela concessa, ma questa
soluzione racchiude in sé i pericoli di una errata
generalizzazione e di una eccessiva estensione della
fattispecie.
In Italia, le disposizioni principali sulla
responsabilità extracontrattuale sono molto simili a quelle
francesi. Basti pensare che entrambi i codici stabiliscono
una clausola generale, per poi inserire negli articoli
immediatamente seguenti regole sulla responsabilità e
criteri di imputabilità.
9
Alcuni autori, nell’intenzione di dare vita ad un
“diritto comune europeo della responsabilità civile”, hanno
sottolineato la necessità, ma al tempo stesso grande
difficoltà, di superare il drammatico divario sviluppatosi
fra il sistema francese e quello tedesco nella disciplina
9
L’articolo 2043 del Codice Civile utilizza la stessa formula dell’articolo 1382 del Code Civil:
“Chiunque causi un danno...è tenuto a risarcirlo”.
17
degli illeciti. Fra le recenti codificazioni, quella olandese
sembra aver raggiunto questo obiettivo.
10
Il Legislatore olandese, infatti, nel ricodificare il
sistema e predisporre le norme relative alla responsabilità,
si è trovato di fronte ad un bivio: seguire la tradizione, del
resto anche storico-politica, della Francia, o sfruttare la
sempre forte influenza della cultura giuridica tedesca?
Dalla lettura del codice scopriamo che il Legislatore
olandese, lavorando sulla base di brillanti ricerche
comparatistico, ha introdotto una norma che, a prima vista,
sembra ricalcare il modello francese, sebbene, come si
vedrà, la general clause contenuta nell’art. 6: 162 contenga
degli spunti innovativi e di compromesso, i quali hanno
reso la disciplina olandese degli illeciti molto apprezzata
dai civilisti.
10
C. VON BAR, A common European Law of Torts, 1996.
18
2. La responsabilità extracontrattuale
nell’ordinamento giuridico italiano
2.1 Osservazioni preliminari
In Italia il tema della responsabilità civile
costituisce l’oggetto di un’intensa speculazione
giurisprudenziale e dottrinale che, incentrata
essenzialmente sull’interpretazione del sintagma “danno
ingiusto”, ha determinato, nel corso del tempo, una
trasformazione del significato e della funzione affidati al
sistema della responsabilità nell’ambito dell’ordinamento
giuridico.
La regola cardine dell’intero sistema della
responsabilità civile o aquiliana è racchiusa nell’art. 2043
c.c.: «qualunque fatto doloso o colposo che arreca ad altri
un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno». Là dove, dunque, si arreca
19
ingiustamente un danno, il sistema reagisce sottoponendo
chi vi ha dato causa all’obbligo di riparare il danno stesso.
Già ad una prima interpretazione, di tipo letterale,
dell’art. 2043 c.c., risulta evidente che nel nostro
ordinamento è assente una tipizzazione dell’illecito civile,
al contrario di quanto accade per l’illecito penale, che
consiste, invece, in un fatto espressamente previsto dalla
legge come reato.
11
Il sistema disciplinato dall’articolo in esame
appare, infatti, imperniato sul concetto della “ingiustizia
del danno”. Poiché la norma si riferisce a «qualunque fatto
che cagiona un danno ingiusto», essa è considerata una
clausola generale, la quale consente al sistema della
responsabilità civile di adattarsi alle mutevoli esigenze
della realtà sociale. Si parla, pertanto, di atipicità
dell’illecito civile: spetta al giudice stabilire se, nel caso
11
Relativamente al problema dell’atipicità dell’illecito civile, cfr. ALPA, Il problema dell’atipicità
dell’illecito, Napoli 1979; SCOGNAMIGLIO, Illecito, NN..D.I., 1962, 165.
20
concreto, sia ravvisabile la violazione del cosiddetto
principio del neminen laedere.
2.2 Gli elementi costitutivi dell’illecito
Per capire la complessità della struttura
dell’illecito secondo la normativa italiana, si rende
necessaria un’analisi degli elementi, oggettivi e soggettivi,
che la compongono.
Quanto ai primi, le norme italiane richiedono,
innanzi tutto, che vi sia stato un comportamento umano,
commissivo (è il caso in cui la condotta del soggetto può
qualificarsi come attiva), od omissivo (il soggetto non
agisce nonostante il dovere di agire imposto da una norma:
in tal caso si determina un’equivalenza causale, dal
momento che non impedire un evento che si ha l’obbligo di
impedire equivale a cagionarlo).