modificazioni peggiorative, che non consentono all’individuo la
realizzazione della propria sfera personale. All’interno del sistema della
responsabilità civile sono presenti una serie di conflitti piuttosto diversi
rispetto a quelli che il sistema abitualmente amministra. In primo piano si
trovano ora tutte le voci di danno collegate ad una lesione di un interesse
connesso ad un valore fondamentale, riconosciuto da tutti,
indipendentemente dalle lesioni ai singoli patrimoni.
Una parte della dottrina
1
ritiene che non si debba fare riferimento tanto
alla dicotomia danno patrimoniale – danno non patrimoniale, ma quanto
all’alternativa privato – pubblico. Il sistema della responsabilità civile si è
trovato a dover adattare la logica dei conflitti, in cui i cittadini sono
considerati dal diritto (pubblico) tutti uguali, alla logica opposta in cui
rilevano invece le differenze di ricchezza, che spetta al diritto (privato)
tutelare e risarcire in caso di lesione. La concezione recente è volta
principalmente ad enfatizzare il ruolo della responsabilità civile come
strumento di controllo sociale delle attività private potenzialmente lesive.
Il risarcimento non svolge più una semplice funzione compensativa, ma
una funzione di prevenzione, di assicurazione e anche punitiva e
sanzionatoria. Quello che è in gioco, secondo parte della dottrina, è la
stessa “identità funzionale” del modello di tutela risarcitoria. Si supera la
visione classica, fondata sulla dicotomia danno patrimoniale – danno non
patrimoniale, a causa del nuovo ruolo della persona nel sistema.
Negli ultimi anni, giurisprudenza e dottrina hanno dedicato molta
attenzione al sistema aquiliano, con lo scopo di delineare un nuovo
modello in grado di assicurare la salvaguardia della persona.
1
G. MARINI, 1999, Una nuova lettura dottrinale del danno alla persona, in Danno e responsabilità,
588-592.
2 - DANNO BIOLOGICO
L’espansione della responsabilità civile, intesa come ampliamento delle
lesioni risarcibili, ha avuto come momento fondamentale il
riconoscimento del danno biologico, con la sentenza n.184/1986 della
Corte Costituzionale, la quale ha affermato:
“ la vigente Costituzione garantendo principalmente valori personali,
svela che l’art. 2043 c.c. va posto soprattutto in correlazione agli articoli
della Carta fondamentale (che tutelano i predetti valori) e che, pertanto,
va letto in modo idealmente idoneo a compensare il sacrificio che gli
stessi valori subiscono a causa dell’illecito. L’art. 2043 c.c., correlato
all’art. 32 Cost., va, necessariamente esteso fino a comprendere il
risarcimento non solo di danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i
danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della
persona umana”.
Nel modello risarcitorio classico le conseguenze negative subite dalla
vittima nella sfera personale rilevavano solo nel caso di un’incidenza a
livello patrimoniale. Ora invece assumono una connotazione specifica.
L’aspetto fondamentale dell’evoluzione del sistema della responsabilità
civile consiste proprio nell’autonoma rilevanza delle modificazioni
peggiorative delle attività realizzatrici della persona. La sentenza della
Consulta ha rappresentato un evidente progresso nella considerazione
della persona umana, conferendo una tutela concreta al diritto alla salute,
a prescindere da una reale incidenza economica: si protegge un diritto in
sé, in quanto previsto dalla legge ed in quanto abbia subito una lesione
ingiusta.
La creazione del danno biologico da parte della giurisprudenza costituisce
un tentativo di superare il bipolarismo tra il danno patrimoniale in senso
stretto e il danno non patrimoniale, risarcibile solo nei casi determinati
dalla legge, al fine di assicurare una maggiore attenzione al danno alla
persona in quanto tale.
Con la sentenza in questione, la Corte ha parzialmente riscritto il testo
dell’art. 2059 c.c., modificando l’impostazione ormai desueta che
considerava la nozione di danno non patrimoniale ampia e generica,
comprendente ogni danno non suscettibile direttamente di valutazione
economica.
L’art. 2059 stabilisce, infatti, che “Il danno non patrimoniale deve essere
risarcito solo nei casi determinati dalla legge”, cioè nei casi in cui il fatto
illecito riveste le caratteristiche di un fatto di reato. Ciò significa che la
risarcibilità di tali danni è possibile solo in presenza di fatti che integrano
una previsione astratta di reato da parte del codice penale, secondo una
lettura dell’art. 2059 c.c., in combinato disposto con l’art. 185 c.p.
La Corte Costituzionale
2
, con una sentenza interpretativa di rigetto, ha
affermato la legittimità costituzionale dell’articolo menzionato,
precisando però che esso si riferisce soltanto ai danni morali puri, da
sofferenza morale e patema d’animo. Il danno morale rappresenta una
mera sofferenza morale, una prostrazione dell’animo, un abbattimento
dello spirito. Con la locuzione danni morali si deve, allora, fare
riferimento ai perturbamenti dello stato d’animo del soggetto
ingiustamente cagionati da un fatto materialmente idoneo a costituire un
illecito penale lesivo degli interessi della vittima.
L’art. 2059 c.c. ha subito un lento processo d’erosione. Esistono oggi
molteplici figure di danni non patrimoniali, ma solo i danni morali
2
Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184.
propriamente detti, consistenti in sofferenze d’animo, sono soggetti alla
limitazione di cui all’art. 2059 c.c. Sono quindi risarcibili solo alla
presenza di fatti che integrano una previsione astratta di reato da parte del
codice penale.
Il fondamento del danno biologico risiede nella combinazione delle
norme di cui agli artt. 32 Cost. e 2043 c.c., inteso quest’ultimo come
“norma in bianco”, suscettibile di essere di volta in volta riempita di
contenuti in base ai precetti costituzionali.
L’art. 2043 c.c. rappresenta una clausola generale, utile per dare al
sistema dell’illecito flessibilità e prontezza d’adeguamento alle esigenze
della vita reale. Essa riceve contenuto nel momento storico in cui si
esegue la sua interpretazione.
L’art. 32 Cost. disciplina specificamente il diritto alla salute, riconosciuto
come fondamentale diritto dell’individuo. Il bene afferente alla salute “è
tutelato dall’art. 32 Cost. non solo come interesse della collettività, ma
anche e soprattutto come diritto fondamentale dell’individuo, sicché si
configura come un diritto primario assoluto, pienamente operante anche
nei rapporti tra privati. Esso è certamente da ricomprendere tra le
posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e non sembra
dubbia la sussistenza dell’illecito, con conseguente obbligo della
riparazione, in violazione del diritto stesso”.
3
E’ il collegamento tra gli artt. 32 della Costituzione e 2043 del codice
civile che ha permesso alla Corte Costituzionale di affermare l’ingiustizia
del danno biologico e la sua conseguente risarcibilità. L’art. 2043 c.c.
“comprende in ogni caso il risarcimento del danno biologico”
4
. Tale
danno, sempre secondo la Corte Costituzionale, deve essere considerato
3
Corte Cost., 26 luglio 1979, n. 88.
4
Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184.
“l’evento, interno al fatto lesivo della salute, che deve necessariamente
esistere ed essere provato, non potendosi avere rilevanza delle eventuali
conseguenze esterne all’interno fatto (morali e patrimoniali) senza la
completa realizzazione di quest’ultimo, ivi compreso, ovviamente,
l’evento della menomazione dell’integrità psico-fisica del soggetto
offeso”.
Sempre nella sentenza 184 del 1986, la Corte Costituzionale sottolinea
che “il danno biologico è danno specifico, è un tipo di danno,
identificandosi con un tipo di evento. Il danno morale subiettivo è, invece,
un genere di danno-conseguenza, che può derivare da una serie numerosa
di tipi di evento, come genere di danno-conseguenza, condizione obiettiva
di risarcibilità, è il danno patrimoniale, che, a sua volta, può derivare da
diversi eventi tipici”.
Il danno biologico deriva dalla semplice lesione della salute ed è “sempre
lesivo, senza bisogno di alcuna prova, del bene giuridico salute”. Da tal
evento può poi scaturire un danno patrimoniale e, in caso di reato, anche
un danno morale.
“L’approccio che focalizza l’attenzione sul danno-evento garantisce una
condanna risarcitoria per il semplice fatto che un interesse giuridicamente
rilevante sia stato leso, comportando, quindi, per l’attore, in sede
probatoria, una notevole semplificazione”
5
.
Il danno biologico è, quindi, un danno evento, in quanto punta alla
riparazione della violazione in sé della salute.
Gli elementi di novità che caratterizzano l’istituto aquiliano non si
esauriscono nella creazione del danno biologico. Si assiste, infatti,
all’autonomo riconoscimento di riflessi dannosi che, in precedenza,
rimanevano privi di protezione o quasi.
5
G. CASSANO, 2001, Cenni per la sopravvivenza sul danno esistenziale.
La Costituzione non si limita a riconoscere e tutelare il bene salute, ai
sensi dell’art. 32 Cost., ma garantisce anche il libero dispiegarsi delle
attività dell’uomo, in tutte le possibili manifestazioni ed espressioni (artt.
2 e ss. Cost.). Non deve essere risarcito, quindi, il solo danno dovuto ad
una lesione dell’integrità psico-fisica dell’individuo, ma anche il danno
che abbia comportato una compromissione delle attività realizzatrici della
persona umana. E’ necessario, invece, offrire una piena protezione della
personalità di ogni individuo, considerando qualsiasi interesse
giuridicamente rilevante per la persona, risarcibile nelle sue conseguenze
non patrimoniali.
La Costituzione tutela i diritti inviolabili della persona. La dottrina
dominante
6
afferma come da una lettura della Costituzione “esca smentita
a prima vista la prospettazione di una quotidianità distribuita,
necessariamente, fra accumulazione del denaro e attimi di scoramento. E
confermato, piuttosto, il tratto di un essere umano immerso nell’area del
fare senza corrispettivi, dai crinali della libertà personale a quelli della
religione, dal mondo della famiglia a quello dell’arte, sino ai versanti
dello studio, dei luoghi della creatività, dell’attività nei partiti, della
presenza sindacale, delle battaglie per i propri diritti, della libertà di
circolazione, delle riunioni, delle associazioni, della maternità, dell’arte,
della scienza, dell’assistenza al proprio prossimo…”.
Parte della dottrina
7
ha sottolineato, inoltre che, se una posizione
soggettiva è assistita da una garanzia costituzionale, debba valere lo
stesso ragionamento che vale per il danno alla salute ex art. 32 Cost.: il
danno non patrimoniale deve essere risarcito ai sensi dell’art. 2043 c.c.
6
P. CENDON – P. ZIVIZ, 2000, Il danno esistenziale, Giuffrè, Milano.
7
P.G. MONATERI, 1999, Alle soglie di una nuova categoria risarcitoria: il danno esistenziale, in
Danno e responsabilità, 5-9.
La categoria “danno non patrimoniale” avrebbe quindi un valore
soprattutto classificatorio. Ciò emerge in alcune recenti pronunce
giurisprudenziali. In una sentenza
8
è stato risarcito un sacerdote, la cui
immagine era stata utilizzata, senza il suo consenso, in un dèpliant
elettorale per la lesione del diritto all’identità personale, garantito dall’art.
2 Cost. Un'altra decisione
9
si riferisce ad un caso di sterilizzazione
maschile non riuscita per colpa del medico e conseguente nascita di un
bambino non voluto. La nascita di un figlio indesiderato è considerata una
lesione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, del “diritto
all’autodeterminazione della coppia”, garantito dagli artt. 2 e 13 della
Costituzione.
Un’altra sentenza
10
si è occupata del caso di un alunno della quinta
elementare, che aveva esercitato, per mezzo dei genitori, la facoltà di non
avvalersi della religione cattolica. Nella motivazione la Cassazione
afferma l’esistenza di un “diritto assoluto alla libertà di coscienza e di
religione”, il diritto “assoluto all’eguaglianza e alla non discriminazione”
ed il “diritto di veder rispettato il principio della laicità dello Stato e della
Scuola”.
La Corte di cassazione ha riconosciuto il risarcimento ai sensi dell’art.
2043 c. c., anche in assenza di un danno alla salute, come conseguenza
dell’ingiustizia subita e a prescindere dalle restrizioni di cui all’art. 2059
c.c.
Il risarcimento del danno deriva dalla violazione di una situazione
soggettiva garantita costituzionalmente ed è fondato sul collegamento fra
l’art. 2043 c.c. e una norma costituzionale.
8
Trib. Verona, 26 febbraio 1996, in Dir. informaz. e informat. 1997, 1436.
9
Trib. Milano, 20 ottobre 1997, in Danno e responsabilità, 1999.
10
Corte Cass. Sez. Un., 18 novembre 1997.