5
Introduzione
Una vacanza nasce quasi sempre come occasione di svago, riposo e piacere,
ma talvolta, questo sogno atteso da tempo, si trasforma in incubo,
costringendo il malcapitato turista, vittima di inadempimenti o situazioni
sfortunate ed infelici, a chiedere un risarcimento per i disagi subiti nelle
situazioni più disparate.
E’ alla luce di questi disagi che si configura il ‘danno da vacanza rovinata’,
delineato, appunto, come quel danno risentito dal turista per non aver
potuto godere pienamente del viaggio organizzato come opportunità, non solo
di riposo, ma anche di autentico miglioramento della qualità della vita.
Lo scopo principale di questa tesi vuole essere quello di esaminare tale
tipologia di danno e scoprire in che modo viene definita all’interno del
recente D.L. 23 maggio 2011, n. 79 (in vigore dal 21 giugno 2011).
E’, infatti, all’interno di tale decreto che il ‘danno da vacanza rovinata’ trova
finalmente riconoscimento anche in sede legislativa poiché si è avvertita,
sempre di più, l'esigenza di dare all'attività turistica una disciplina giuridica
volta a tutelare maggiormente il consumatore-turista.
Inizialmente, per comprendere al meglio l’oggetto in questione, verrà
analizzato il ‘nuovo’ contesto normativo in cui esso è stato inserito, con
particolare attenzione al concetto di ‘pacchetto turistico’ - riferito ai viaggi
organizzati per i quali si applica la nuova regolamentazione - e alla stipula
del contratto ad esso relativo.
In secondo luogo verrà presa in esame la nozione di “danno” ed il suo
risarcimento all’interno della giurisprudenza, con particolare riferimento alle
2 tipologie che lo costituiscono: il danno patrimoniale e il danno non
6
patrimoniale, che, come vedremo, sarà strettamente correlato al ‘danno da
vacanza rovinata’.
Infine, avendo un quadro generale del panorama legislativo in cui questo
danno è sorto ed avendo approfondito le basi giurisprudenziali necessarie
per un suo riconoscimento, sarà possibile analizzare approfonditamente il
‘danno da vacanza rovinata’, considerando la sua evoluzione - a partire dai
primi interventi normativi in materia, fino ad arrivare alla recente direttiva
del Codice del Turismo - e verificando se quest’ultimo provvedimento,
divenuto legge, è riuscito ad innalzare il livello di protezione del turista.
7
1.
I contratti di turismo organizzato
nel recente Codice del Turismo:
i “pacchetti turistici”
8
1.1 Premessa
Fino a quando il turismo era, un tempo, un fenomeno circoscritto nei
ristretti confini di un’attività di limitata rilevanza economica, destinata
principalmente ad un’élite di turisti che avevano i mezzi per organizzarsi un
viaggio od una vacanza (ed i rapporti con gli operatori professionali erano
alquanto rari e limitati a singole operazioni come il contratto di trasporto o le
prenotazioni alberghiere), risultava sufficiente, al fine di disciplinare gli
obblighi dell’organizzatore di viaggi, la scarsa normativa esistente.
Con il progressivo innalzamento della qualità della vita, del tempo libero e
dell’abitudine a spostarsi, il turismo si è, però, trasformato, divenendo un
vero e proprio fenomeno di massa ed i contratti ad esso relativi si sono
moltiplicati.
E’ sempre più diffusa, per esempio, la prassi di acquistare un pacchetto
turistico per le vacanze, piuttosto che organizzare un viaggio e doverne
assemblare i singoli componenti. Con la diversità di prodotti che il mercato
offre, è più semplice scegliere da un catalogo la vacanza che meglio soddisfa
le proprie esigenze ed è lo stesso tour operator che organizza gli spostamenti
e i trasporti; il viaggiatore deve solo scegliere la destinazione e il tipo di
sistemazione che predilige e non si deve preoccupare più di nulla.
Questi viaggi organizzati, che rappresentano proprio la massificazione del
turismo, hanno portato quindi alla necessità di una maggiore
regolamentazione del mercato turistico e ad una maggior tutela dei
consumatori.
E’ nata dunque la figura dell’organizzatore professionale che offre il servizio
di combinazione di alcuni elementi del viaggio (trasporto alloggio, escursioni,
attività sportive correlate) obbligandosi a proprio nome a procurare al turista
9
i pacchetti turistici, che egli può vendere direttamente o tramite un
venditore, che funge da intermediario ed è quindi colui che offre il servizio di
vendita dei pacchetti turistici realizzati dall’organizzatore.
Queste figure competenti si obbligano a fornire i pacchetti di viaggio tutto
compreso che includono prestazioni fornite da altri imprenditori e devono
rispondere per l’esecuzione di tali prestazioni, nonostante non eseguano
materialmente e direttamente i singoli servizi.
Dalla distinzione tra queste due figure ha luogo un’altra differenziazione a
livello contrattuale: si parlerà infatti di ‘contratto di organizzazione di viaggio’
quando un soggetto (organizzatore) progetta e realizza la combinazione di
determinati elementi del viaggio, mentre si parlerà di ‘contratto di
intermediazione di viaggio’ quando un soggetto (venditore) procura al cliente
un viaggio tutto compreso organizzato ed assemblato da altri, oppure
procura singoli servizi turistici separati.
La prima tipologia è tipica del tour operator mentre la seconda costituisce la
tipica attività svolta da un’agenzia di viaggi e turismo.
L’impossibilità, però, di ricondurre il fenomeno turistico a determinati
modelli, tenuto conto della singolarità dei soggetti e delle prestazioni svolte,
ha mostrato l’inadeguatezza e l’insufficienza dei precedenti strumenti
legislativi che regolamentavano il mercato e la tutela del consumatore-
turista.
Il 21/06/2011 è entrato, così, in vigore il decreto legislativo del 23 maggio
2011, n. 79, definito “Codice della normativa statale in tema di ordinamento
e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai
contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
10
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”, nonché chiamato anche
“Codice del turismo”.
Questo recente testo abroga e riunisce tutte le leggi precedentemente
emanate nel settore “turismo” e ha riformato parte del Codice del Consumo,
migliorando anche le norme relative ai pacchetti viaggio (artt. 32-51).
Le figure dell’organizzatore e del venditore vengono infatti leggermente
modificate e precisate: l’organizzatore di viaggio diviene “il soggetto che si
obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi
pacchetti turistici, realizzando la combinazione”
1
di determinati elementi
(che analizzeremo in seguito) “o offrendo al turista, anche tramite un sistema
di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed
acquistare tale combinazione”, includendo così nella definizione anche i tour
operators e le "piattaforme" on-line che ricomprendono anche il fenomeno del
"pacchetto dinamico"; il venditore viene definito intermediario, cioè “il
soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o
si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici” “verso un corrispettivo
forfetario o singoli servizi turistici disaggregati.”
2
Ora verrà analizzato l’oggetto realizzato o venduto da queste due figure
professionali: il pacchetto turistico.
1.2 Definizione di pacchetto turistico
La definizione di ‘pacchetti turistici’ - non più ‘pacchetti di viaggio’ - rimane
pressoché invariata, rifacendosi alle normative precedenti, quali l’articolo 84
1
Art.
33,
D.L.
23
maggio
2011,
n.
79,
“ Codice
della
normativa
statale
in
tema
di
ordinamento
e
mercato
del
turismo,
a
norma
dell'articolo
14
della
legge
28
novembre
2005,
n.
246,
nonché
attuazione
della
direttiva
2008/122/CE,
relativa
ai
contratti
di
multiproprietà,
contratti
relativi
ai
prodotti
per
le
vacanze
di
lungo
termine,
contratti
di
rivendita
e
di
scambio” ,
GU
6/6/2011,
n.
129
–
Suppl.
Ordinario
n.
139.
2
Art.
33 ,
D.L.
23
maggio
2011,
n.
79
11
del Codice del Consumo con i vari suoi decreti legislativi tra cui il D.L. 111
del 1995 (Art. 2) e il D.L. 206 del 2005
3
e variando soltanto in alcuni punti.
Con il nuovo D.L. del 2011 si evince infatti, dall’articolo 34, che “i pacchetti
turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le
crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in
qualunque modo realizzata, di almeno due elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita” – dall’organizzatore o dall’intermediario – “ad un
prezzo forfetario:
a) Trasporto
b) Alloggio
c) Servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, (…) che
costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista,
parte significativa del pacchetto turistico.”
4
Per quest’ ultimo punto, però, è necessario sottolineare che, per valutare se i
servizi accessori siano o meno ‘parte significativa’, si deve guardare alla
particolare prospettiva soggettiva del turista viaggiatore, poiché non è
sempre rilevante l’incidenza del costo dei servizi.
Ad esempio, nei fenomeni di turismo sportivo o musicale in cui la richiesta
del turista consiste soprattutto nel reperimento del biglietto di accesso allo
stadio o al concerto, il trasporto e l’alloggio divengono servizi strumentali alla
fruizione dell’evento, benché più costosi del biglietto.
3
Art.
84
Codice
d el
Consumo
(D.L.
206
del
2005),
“ Pacchetti
turistici
-‐
1.
I
pacchetti
turistici
hanno
ad
oggetto
i
viaggi,
le
vacanze
ed
i
circuiti
tutto
compreso,
risultanti
dalla
prefissata
co mbinazione
di
almeno
due
degli
elementi
di
seguito
indicati,
venduti
od
offerti
in
vendita
ad
un
prezzo
forfetario,
e
di
durata
superiore
alle
ventiquattro
ore
ovvero
comprendente
almeno
una
notte:
a)
trasporto;
b)
alloggio;
c)
servizi
turistici
non
access ori
al
trasporto
o
all’alloggio
di
cui
all’articolo
86,
lettere
i)
e
o),
che
costituiscano
parte
significativa
del
pacchetto
turistico.
2.
La
fatturazione
separata
degli
elementi
di
uno
stesso
pacchetto
turistico
non
sottrae
l'organizzatore
o
il
venditore
agli
ob blighi
della
presente
sezione.”
4
Art.
34,
D.L.
23
maggio
2011,
n.
79