6
turismo siano riusciti a innalzare il livello di protezione del consumatore senza
peraltro sacrificare le contrapposte esigenze del mercato.
Gran parte di questa indagine si svolge all'interno della direttiva CEE 314/90 sui
viaggi e vacanze tutto compreso che segna, in un certo qual modo, l'avvio di una
politica specifica in materia di turismo, cristallizzando il fenomeno e cercando di
risolverne le problematiche.
Ancor prima si deve ricordare che l'Italia ha ratificato con legge 27 dicembre 1977
n. 1084, la convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV),
firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970. La convenzione citata, oltre a disciplinare gli
obblighi generali di organizzatori e intermediari nonché dei viaggiatori, provvede
altresì a dare assetto normativo ala contratto di viaggio e al contratto di
intermediazione in materia turistica.
In questo studio, si è cercato di dar conto delle contrapposte esigenze degli
operatori turistici da un lato e dei turisti dall'altro, evidenziando i pregi e le lacune
dell'attuale quadro normativo; si è cercato inoltre, di qualificare il danno che il
turista subisce in conseguenza del mancato godimento della vacanza, tentando di
individuare la via per la sua concreta risarcibilità.
L'idea di questo lavoro, che nasce al di là della mere esigenze accademiche, è il
frutto di una vacanza-studio rovinata, e ciò a testimonianza di come i problemi
trattati , lungi dal risolversi in meri esempi di scuola, siano invece esigenze
concrete con cui il turista è costretto a confrontarsi quotidianamente.
7
CAPITOLO PRIMO
La qualificazione giuridica del danno da vacanza rovinata
SOMMARIO : 1. Inquadramento della fattispecie.- 2. La normativa di riferimento
- 3. La natura non patrimoniale del danno. - 4. La ricostruzione del danno in
chiave extracontrattuale. - 5. La ricostruzione del danno in chiave contrattuale: il
così detto "danno non patrimoniale da inadempimento". - 6. La decisione della
Corte di Giustizia europea, 12 marzo 2002. - 7. Conclusioni.
1. Inquadramento della fattispecie
Nella società attuale, il viaggio ha assunto un ruolo fondamentale, quale occasione
di svago, conoscenza e arricchimento culturale, cui sempre più persone si
dedicano nel proprio tempo libero.
L' organizzazione di un viaggio può tuttavia risultare complessa, per cui
generalmente ci si rivolge a operatori professionali, che creano e vendono un
"pacchetto tutto compreso", che può essere "preconfezionato" o "tagliato su
misura", alla luce delle richieste di quel singolo turista. Il servizio prestato dall'
operatore comporta naturalmente un ulteriore costo per il turista-consumatore
(oltre il prezzo dei singoli servizi di cui usufruirà nel corso del viaggio), il quale,
d' altronde, trattandosi di un servizio offerto da un professionista, si aspetta un
risultato
1
conforme alle proprie aspettative.
Si configura, dunque, una "vacanza rovinata" quando durante il viaggio si
verificano delle difformità rispetto a quanto organizzato prima della partenza, con
conseguente perdita di quella possibilità di relax e ristoro propria di un periodo di
ferie, riposo dallo studio ecc., inteso quale periodo deputato alla distensione e al
recupero delle energie che si spendono nella quotidianità. Il "danno da vacanza
rovinata" è quindi stato variamente definito come il "pregiudizio rappresentato dal
1
ROSSI CARLEO, Turismo organizzato e vacanza rovinata: la risarcibilità del danno, in
Riv. dir. impr., 1995, 477.
8
disagio e dall' afflizione subiti da turista-viaggiatore per non aver potuto godere
pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conformemente
alle proprie aspettative"; ovvero come lo stress e il minor godimento della
vacanza
2
.
Esemplificando, il danno in esame può manifestarsi a seguito dell'overbooking
alberghiero, a causa del quale il turista, che aveva prenotato un soggiorno in un
albergo con determinate caratteristiche, è costretto a pernottare in un diverso
alloggio, in genere di categoria inferiore in quanto il primo risulta essere al
completo. Si badi che, tuttavia, il danno non può essere identificato solo nella
perdita patrimoniale conseguente al cambio di categoria, bensì anche nel stress
subito da turista per la ricerca della nuova sistemazione e nella delusione
derivante dal non aver potuto goder dei servizi che aveva prenotato.
Ovvero, il danno da vacanza rovinata può derivare dalla totale perdita della
possibilità di godere di quel viaggio, cioè dall'impossibilità di partire per la meta
voluta, a causa, per esempio, dell'improvviso cambio di data della partenza ad
opera dell'organizzatore.
Il danno da vacanza rovinata costituisce, quindi, l' esito patologico di un interesse
non patrimoniale del turista, che rimane insoddisfatto a causa dell'inadempimento
dell'organizzatore o del venditore del viaggio.
Nonostante il carattere chiaramente non patrimoniale dell'interesse individuato, la
qualificazione del danno come "non patrimoniale" è dibattuta in dottrina e in
giurisprudenza.
2
Trib. Napoli, 26 aprile 1996; Trib. Como, 6 aprile 2005, in Juris data, voce Danni
patrimoniali e non patrimoniali; Trib. Roma, 19 maggio 2003, in Giur. merito, 2004, 71.
Naturalmente come precisato da Trib. Roma, 24 aprile 2002, in D i r. Tu r. , 2003, 254, "i disservizi
nell'esecuzione del viaggio tutto compreso devono essere valutati anche in relazione al luogo meta
del viaggio, con riferimento al suo sviluppo tecnologico e logistico e alla sua propensione al
turismo", il danno da vacanza rovinata non è dunque risarcibile" qualora, rispetto alle
caratteristiche dei luoghi, il turista avrebbe potuto prevedere il verificarsi di disservizi e l' agente di
viaggio abbia cercato di porvi rimedio attraverso gli organizzatori locali". Oltre alla meta del
viaggio, devono essere valutate le previsioni meteorologiche relative a quella zona. Così, è stato
affermato che l' organizzatore che abbia conoscenza dell'esistenza di un uragano in atto nella zona
del viaggio deve provvedere ad annullare il viaggio o comunque a non esporre i turisti a pericolo,
tuttavia, anche ove sia notorio che una determinata zona in un periodo individuato può essere
colpita da uragani, "sarebbe assurdo ipotizzare che un Tour operator non dovesse mai
cautelativamente organizzare viaggi in tutta quella zona in quel periodo"; né questi "può
arbitrariamente annullare i viaggi e/o le partenze programmate in assenza di seri e comprovati
elementi che possono far configurare come effettivamente pericolose e a rischi le zone di
destinazione dei turisti", Trib. Brescia, 28 febbraio 2004, ivi, 2004, 340.
9
Ciò è, almeno in parte, dovuto all' esigenza pratica, sempre più avvertita
socialmente, di trovare ristoro al danno medesimo, considerato che l' eventuale
qualificazione come danno non patrimoniale costituisce, evidentemente, un
ostacolo di non poco conto.
Oltre al carattere patrimoniale o non patrimoniale del danno, è tuttora oggetto di
differenti interpretazioni anche il titolo della responsabilità cui viene chiamato il
danneggiante, o meglio l'origine contrattuale ovvero extracontrattuale della stessa.
2. La normativa di riferimento
A differenza degli Stati esteri, quali ad es. la Germania e gli Stati Uniti che da
tempo hanno riconosciuto al viaggiatore il diritto al risarcimento del danno
cosiddetto da vacanza rovinata, nell'ordinamento italiano tale fattispecie di danno
non è regolata in maniera espressa, per cui regnano incertezze nella prassi
giurisprudenziale. Il problema è rilevante, in quanto dagli ultimi dati raccolti dalle
associazioni dei consumatori, al secondo posto della classifica del contenzioso, vi
sono quelli da reclamo in materia turistica. In considerazione di tali dati, la
giurisprudenza più recente sembra orientata a riconoscere al consumatore
danneggiato il diritto al risarcimento per il danno da vacanza rovinata. Inoltre tale
risarcibilità risponderebbe ad una esigenza pratica causata dal progresso socio-
economico del fenomeno turistico che attribuisce alla vacanza una pausa di riposo
e svago, diventata così importante per la qualità della vita delle persone, da
rendere il loro pieno ed effettivo godimento come un valore meritevole della
massima tutela.
In materia, comunque, l'Italia ha ratificato, con Legge 27 dicembre 1977 n. 1084,
la Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (c.d. CCV), firmata a
Bruxelles il 23 aprile 1970
3
. Le norme previste dalla CCV mirano sostanzialmente
a stabilire un certo equilibrio tra gli interessi delle parti contrapposte, più con una
visione di parità tra i soggetti contrattuali che di tutela del consumatore turista. Ma
3
ROPPO, Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, in Nuove leggi civ. e
comm., 1978, 1793.
10
ciò, risulta essere dovuto al fatto che la sensibilità nei confronti del piccolo
consumatore è conquista relativamente recente
4
.
La convenzione, oltre disciplinare gli obblighi generali degli organizzatori e degli
intermediari nonché dei viaggiatori, provvede altresì a dare assetto normativo al
contratto di organizzazione di viaggio
5
e al contratto di intermediazione di
viaggio
6
.
Disciplina inoltre, per quel che qui occupa, la responsabilità dell’organizzatore di
viaggi nei confronti del viaggiatore, prevedendo (art. 13) che lo stesso risponde di
ogni pregiudizio legato all’inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi quali
risultanti dal contratto o dalla convenzione, a meno che non provi di essersi
comportato con diligenza.
4
Si nota come l' attenzione per il consumatore si evidenzia dal 1991 in poi: l. n. 1 del 2
gennaio1991, Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni
sull'organizzazione dei mercati mobiliari; l. n. 126 del 10 aprile 1991, Norme per l' informazione
del consumatore; d.lgs. n. 74 del 25 gennaio 1992, Attuazione della direttiva CEE, n. 84/450/CEE,
come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa; ecc.
5
L'art.1, n. 2, stabilisce che è contratto di organizzazione di viaggio "qualunque contratto
tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare a un' altra per mezzo di un prezzo
globale un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o
qualunque altro servizio che a d essi si riferisca". Il contratto d’organizzazione di viaggio soffre
una incerta qualificazione giuridica. Un’opinione lo qualifica locatio operis, ed in particolare
appalto di servizi (ARATO, Le condizioni generali del contratto ed i viaggi turistici organizzati, in
Riv. dir. comm., 1982, I, 371; SILINGARDI-RIGUZZI-GRAGNONI, Responsabilità degli operatori
turistici, cit., 30 ss.; DEIANA, La disciplina del contratto di organizzazione di viaggio turistico nei
viaggi interni, in Dir. trasp., 1988, 147. In giurisprudenza: Trib. Taranto 30 marzo 1988, in Resp.
civ. prev., 1989, 699 e, da ultimo, Trib. Monza 4 marzo 2005, in www.ilcaso.it. Un orientamento
alternativo è quello che fa riferimento alla disciplina del mandato (SPASIANO, voce Crociera
(contratto di), in Enc. dir., XI, Milano, 1962, 403 ss.; PIERFELICI, La qualificazione giuridica del
contratto turistico e la responsabilità del “tour operator”, in Rass. dir. civ., 1986, 650 ss.;
CUFFARO, voce Contratto turistico, in Dig. Disc. priv., sez. civ., IV, Torino, 1989, 294 ss. In
giurisprudenza, Trib. Napoli 16 maggio 1957, in Dir. giur., 1957, 444 e Pret. Roma 17 dicembre
1974, in Giur. mer., 1976, I, 21). Dev’essere menzionata, infine, la ricostruzione che, partendo dal
contenuto atipico del contratto in oggetto, conclude per l’applicazione di una combinazione fra le
discipline di più contratti tipici, appalto, trasporto di persone e mandato (Trib. Roma 11 maggio
2004, in Danno e resp., 2005, 297, con nota di Panetti).
6
L' art. 1, n. 3, definisce contratto di intermediazione di viaggio "qualunque contratto
tramite il quale una persona si impegna a procurare a un' altra, per mezzo di un prezzo, sia un
contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o più servizi separati che permettano di effettuare
un viaggio o un soggiorno qualsiasi". Quest’ultimo è ritenuto da giurisprudenza e dottrina
prevalenti un contratto di mandato con rappresentanza (cfr. MOSCATI, La disciplina del contratto
di viaggio ed il diritto privato italiano, in Legislazione economica, a cura di Vassalli-Visentini,
Milano, 1978, 352 ss.; GRIGOLI, Il contratto di viaggio, Torino, 1984, 801; SILINGARDI-RIGUZZI-
GRAGNONI, Responsabilità degli operatori turistici, in Riv. giur. circ. trasp., 1988, 30;
MONTICELLI, Il contratto di viaggio, in Ciurnelli-Monticelli-Zuddas, Il contratto di albergo. Il
contratto di viaggio. I contratti del tempo libero, Milano, 1994, 154. In giurisprudenza, di recente:
Trib. Firenze 25 settembre 2001, in Arch. civ., 2002, 586 ss. e Trib. Palermo 5 ottobre 2006, ined.,
il quale, proprio alla luce di ciò, reputa l’agente di viaggio non responsabile della mancata o
difettosa esecuzione delle prestazioni).
11
Vengono anche stabiliti limiti alla risarcibilità, prevedendo massimali per danno
alle persone, per danno a cose e “per qualsiasi altro danno”.
L’art. 15 della medesima convenzione prevede inoltre che “L’organizzatore di
viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro
tipo relativo alla esecuzione del viaggio e del soggiorno, risponde di qualsiasi
pregiudizio causato al viaggio e nel corso dell’esecuzione di queste prestazioni,
salvo che l’organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da
organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il
servizio”.
Ciò che comunque ha quasi totalmente vanificato l' opera dei promotori di tale
convenzione è stata la scarsa adesione degli Stati; basti pensare che all'interno
della CEE (ora Unione Europea) solo Belgio e Italia hanno emanato apposita
legge di ratifica
7
.
Un secondo elemento ostativo al successo della CCV è il suo limitato campo di
applicazione infatti le sue disposizioni trovano applicazione solo per i contratti di
viaggio internazionali che debbono essere eseguiti totalmente o parzialmente in
uno Stato diverso rispetto a quello il cui il contratto è stato stipulato ovvero da
dove il viaggiatore è partito, senza altresì possibilità di applicazione analogica
perché si è in presenza di norma ritenuta come eccezionale in quanto prevedente il
risarcimento del pregiudizio non patrimoniale e pertanto non suscettibile di
applicazione analogica. Ciò lascia del tutto scoperta la tutela dei turisti che
scelgono di viaggiare nel proprio paese
8
.
Con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 il nostro legislatore dava
attuazione alla direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e circuiti tutto
compreso.
Dunque, la contemporanea presenza di entrambe le normative all'interno del
nostro ordinamento comporta un necessario sforzo di interpretazione da parte dell'
operatore. Molte regole stabilite dalle due discipline comunque coincidono ma si
evidenziano anche discordanze non secondarie: il regime di responsabilità
7
Oltre a Italia e Belgio, come precisato nel testo, anche Taiwan e Togo, Dahomey,
Camerun, Argentina.
8
Sulla CCV v. ROPPO, cit.; MOSCATI, La disciplina uniforme del contratto di viaggio ed il
diritto privato italiano, in Legislazione economica, a cura di VASSALLI-VISENTINI, Milano, 1979,
359. CARASSI, Il contratto di viaggio, in Nuova giur. civ. comm., 1995, 1766.
12
dell'organizzatore per danni causati al viaggiatore per prestazioni di terzi prevede
che, secondo la l. 1084 del 1977 l' organizzatore possa invocare la prova
liberatoria dimostrando di aver ben operato la scelta, mentre la normativa in
esame non consente analoga via d' uscita
9
.
Nel decreto in questione le norme che concernono la responsabilità da
inadempimento sono individuate negli artt. 13 e 14, norme nelle quali ci si è
limitati a stabilire l’obbligo, ricadente sull’organizzatore e sull’intermediario di
risarcire il danno secondo le loro responsabilità; responsabilità che vengono ad
essere individuate nei successivi artt. 15 e 16.
Per quel che attiene alla risarcibilità della voce di danno c.d. "da vacanza
9
Ciò si evidenzia con facilità leggendo l' applicazione che di tale nuova disciplina viene
data dalla sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata del 12
gennaio 2005 in tema di risarcimento danni per vacanza rovinata. (La pronuncia può essere
integralmente consultata nel sito: www.altalex.com). Nella fattispecie i coniugi dovevavo effettuare
un viaggio per il primo anniversario di nozze che riguardava un tour in Canada di sette giorni, in
Florida di altri sette giorni e una settimana in un villaggio turistico delle Bahamas e che,
purtroppo, non avevano rinvenute le valigie allo scalo di New York ed in considerazione del
notevole esborso che avrebbero dovuto sostenere per rimediare alla mancanza dei propri accessori
personali e dei capi di abbigliamento , erano stati costretti ad interrompere la vacanza ed a rientrare
in patria annullando il viaggio in Florida ed alle Bahamas. Il Giudice monocratico in applicazione
dell'art. 14 del D.Lgs. 111/95 ha dichiarato la responsabilità dell'organizzatore del viaggio giacchè
l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a
risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto a rivalersi nei loro confronti. Il giudice
ha peraltro evidenziato come il tour operator non possa avvalersi della clausola di esonero di cui
all’art. 15, comma 2, della legge 1084/77 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale
relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970), dimostrando di essersi
comportata come “organizzatore diligente” nella scelta del soggetto che doveva eseguire la
prestazione. Ed invero, sebbene il D.Lgs. 111/95 non abbia abrogato la predetta Legge 1084/77, è
pur vero che le disposizioni di quest’ultimo provvedimento normativo debbono ritenersi
applicabili in quanto non incompatibili con le norme dettate dal legislatore del 1995. Orbene, dal
confronto tra le due disposizione citate emerge con tutta evidenza come l’art. 14 del D.Lgs. 111/95
esprima un criterio più rigido di imputazione della responsabilità all’organizzatore rispetto a
quanto previsto dall’art. 15 della Legge 1084/77. L’art. 14 cit., infatti, oltre a non riproporre la
clausola di esonero dalla responsabilità di cui all’art. 15, comma 2, della legge del 1977,
espressamente prevede che l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è
comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore. Nel caso di specie, infine, non
risulta neppure applicabile per l’organizzatore la clausola di esonero dalla responsabilità di cui
all’art. 17 del D.Lgs. 111/95, atteso che l’inadempimento imputabile alla compagnia aerea, non
rappresenta di certo un fatto addebitabile al terzo a carattere imprevedibile o inevitabile e non
integra gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore. Nessuna prova è stata offerta dalla
convenuta in ordine alla circostanza di aver apprestato con sollecitudine ogni rimedio utile al
soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, come allo stesso
organizzatore imposto dall’art. 17, comma 2, D.Lgs. 111/95. Al contrario, invece, parte attrice ha
dato prova del fatto che il tour operator, nulla ha fatto per ottenere la spedizione ed il recapito dei
bagagli da parte della compagnia aerea, nonostante gli stessi fossero stati individuati presso un
aeroporto non specificato. L'entità del risarcimento è stata calcolata in € 12.803,04,di cui Euro
4803,04 per rimborso delle prestazioni non godute, Euro 8.000,00 per danno da vacanza rovinata
oltre rivalutazione ed interessi nella misura legale.
13
rovinata”, la normativa del 1995, dopo aver fornito con una tecnica legislativa di
stampo europeistico, che sembra imperare negli ultimi anni (mi riferisco alla
tecnica di voler concettualizzare in una serie di disposizioni poste all’interno del
medesimo articolo di legge tutte le definizioni normative dei concetti utilizzati; si
veda a tal proposito, fra le altre la legge sulla privacy, il codice delle assicurazioni
private), la definizione di organizzatore del viaggio, venditore, consumatore; dopo
aver individuato in cosa debba consistere un pacchetto turistico; stabilito la
necessità della forma scritta del contratto, ed individuati tutti gli elementi del
contratto medesimo, nonché le informazioni che debbono essere fornite;
stabilisce, agli artt. 15 e 16 i termini della responsabilità del danno dovuto sia alla
persona, sia per “danni diversi da quelli alla persona”, danni nei quali non può
non farsi ricadere il c.d. danno non patrimoniale da vacanza rovinata.
Va a tal proposito altresì posto in debito rilievo, anche e soprattutto in
considerazione del diverso onere probatorio incombente sulle parti, che, secondo
la detta normativa, organizzatore e venditore sono tenuti al risarcimento del
danno, secondo le rispettive responsabilità, e pertanto, non in via solidale, a meno
che non provino che il mancato o inesatto adempimento sia determinato da
impossibilità della prestazione per causa a loro non imputabile
10
, cui discende,
l’obbligo per l’attore-fruitore di provare esclusivamente i fatti a supporto del
proprio reclamo e non anche la riconducibilità eziologica degli stessi
all’inadempimento della controparte.
Le disposizioni del decreto del 1995 risultano ora trasfuse nel codice del
consumo, ed in particolare negli artt. da 82 a 100.
Relativamente al trasporto aereo e, nello specifico ai problemi relativi alla perdita
dei bagagli o alla mancata partenza per overbooking
11
, a decorrere dal mese di
10
Nel rispetto della previsione normativa di cui all'art. 1218 c.c. in materia di responsabilità
contrattuale.
11
Si nota come la tutela del consumatore-turista si estende anche ad altra fattispecie simile
al pacchetto turistico, quale il contratto di trasporto aereo. La materia è stata disciplinata da un
recente Regolamento CE n. 889/2002, sui ritardi aerei. L'overbooking (letteralmente prenotazione
oltre il limite) è una prassi adottata dalle compagnie aeree (e non solo) che vendono un numero
maggiore di biglietti aerei rispetto ai posti disponibili, al fine di evitare il rischio di far viaggiare
l'aereo semivuoto e, confidando, nelle disdette all'ultimo momento. Pertanto, può verificarsi il
caso, che ad un consumatore munito di regolare biglietto aereo, venga negato l'imbarco e, in tal
caso, la compagnia aerea deve offrire al passeggero rimasto a terra la scelta tra il pieno rimborso
del biglietto, il primo volo alternativo possibile o un volo alternativo in data successiva, salvo
14
febbraio 2005, con l'entrata in vigore del Reg. n.261/2004, la tutela del passeggero
aereo è ulteriormente aumentata. Sono cresciuti i massimali di rimborso a fronte
di un negato imbarco o della perdita-danneggiamento dei bagagli, ma soprattutto
con tale Regolamento sono aumentati gli obblighi delle compagnie aeree nei
confronti dei passeggeri, in caso di ritardo o cancellazione del volo. E' anche il
caso di precisare che tali norme si applicano solo per voli in partenza da un
aeroporto della UE e per voli effettuati da una compagnia aerea comunitaria in
partenza da un altro Paese e diretti in un aeroporto situato nell'Unione Europea.
Può quindi accadere che in situazioni simili siano previste forme di tutela
differenti. Tuttavia, per consentire al passeggero aereo di avere a portata di mano
le norme in vigore, l'ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile - ha predisposto
una versione aggiornata della Carta dei diritti del passeggero, che contiene tutte
le informazioni fondamentali. Inoltre il medesimo Ente ha predisposto il modulo
per le segnalazioni (di ritardo, negato imbarco, perdita e/o danneggiamento di
bagagli, disservizi vari), che può essere compilato ed inviato in formato
elettronico (sul sito Internet www.enac-italia.it), oppure spedito in forma cartacea
alla sede centrale dell'ENAC, o presentato agli appositi sportelli presenti in
aeroporto.
Oltre alla normativa specifica di sui supra si è dato conto, non andrà dimenticato
che l' integrazione al codice civile mediante l' inserimento degli artt. 1469 bis ss.,
effettuata con l. n. 52 del 1996, dovrà essere tenuta in conto dall'operatore, in
quanto regolante i contratti conclusi tra il professionista e il consumatore,
specificamente sotto l'aspetto dell'eventuale vessatorietà delle clausole
contrattuali. Inoltre il Capo II richiama espressamente la normativa del d.lgs. n. 50
del 1992 per la vendita del pacchetto turistico fuori dai locali commerciali
(pensiamo alle vendite per corrispondenza, a domicilio, sul luogo di lavoro, nei
circoli ricreativi, in ultimo sulla rete internet).
comunque il risarcimento del danno. Nel caso di negato imbarco ad un passeggero munito di
pacchetto turistico tutto compreso, il vettore aereo è tenuto a versare il compenso al tour operator
responsabile nei confronti del passeggero, che a sua volta dovrà trasferire la somma ricevuta a
titolo di compensazione allo stesso passeggero. Ai sensi della citata normativa CE n. 889/2002,
sono previste responsabilità maggiori anche per ritardi e disguidi dei bagagli. Per tali casi sono
previsti termini precisi per le denunce.
15
In più, la l. n. 1084 del 1977 e il Capo II del Codice del Consumo vanno a
innestarsi su un impianto codicistico che regola il contratto in generale, creando
alcuni problemi di coordinamento, dovuti anche e soprattutto al diverso tipo di
linguaggio utilizzato. Infatti, il problema dell'inserimento di una normativa
imposta da organismi sovranazionali comporta anche banali questioni di
traduzioni linguistiche, per cui per esempio, nella Convenzione si deve far
riferimento ai testi ufficiali in lingua inglese e francese, mentre per la direttiva
europea il problema maggiore pare essere quello dell'utilizzo di terminologia
impropria, derivata direttamente dalla prassi contrattuale del settore
12
.
3. La natura non patrimoniale del danno
Come anticipato, il danno da vacanza rovinata comporta difficoltà interpretative in
ordine a due diversi profili: sia per la sua collocazione all'interno della
responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale, sia per la valutazione del
carattere patrimoniale o non patrimoniale del danno stesso. Questo secondo
aspetto ha rilievo fondamentale ai fini della valutazione della risarcibilità:
sostenendo, infatti, che il danno da vacanza rovinata abbia carattere non
patrimoniale, si pone il problema relativo all'ammissibilità della figura di un
danno non patrimoniale che derivi da un inadempimento e, dunque, che trovi
origine nel contratto. Ove, invece, si riconduca la fattispecie all'ambito
extracontrattuale, il rilevante ostacolo alla risarcibilità è posto dai limiti di cui
all'art. 2059 c.c., oggi, invero, almeno in parte superati dalla recente evoluzione
giurisprudenziale, di cui si riferirà nei prossimi paragrafi.
Forse anche per superare la riferite difficoltà, secondo una delle prime
interpretazioni a riguardo il danno da vacanza rovinata era considerato come
danno avente natura patrimoniale. Si ritiene, infatti, che l' interesse, pur non
patrimoniale, del turista alla realizzazione del viaggio si "patrimonializzi" in virtù
della richiesta economica dell'operatore turistico; cioè "nel momento in cui l'
12
Il termine "annullamento" si rinviene in entrambi i casi con il significato di "recesso"; il
termine "venditore" utilizzato nel d.lgs. n. 111del 1995 vale come "intermediario". Nel d.lgs. n.
111 del 1995 la "caparra confirmatoria" dell'art. 7, lett. d) diventa "acconto" nell'art. 9, lett. f).
16
interesse del creditore, in astratto configurabile come non patrimoniale, è
soddisfatto da una prestazione a contenuto patrimoniale esso viene, per
convenzione sociale o privata, patrimonializzato", così come avviene per quelle
entità non materiali, che tuttavia assumono la qualifica di "beni", ex art. 810 c.c.
13
.
La vacanza è dunque considerata come un vero e proprio bene giuridico con
caratteristiche fissate prima della partenza e come tale, economicamente
valutabile. La natura di vero e proprio "bene", deriva anche dalla considerazione
del fatto che essa viene effettuata, in generale, nel periodo di ferie del lavoratore e
le ferie costituiscono un bene, nella misura in cui vengono acquistate dal
lavoratore offrendo energie lavorative nell'arco dell'anno, per il lavoratore
subordinato, rinunciando a eventuali profitti per il lavoratore autonomo
14
.
Alcune affermazioni conseguenti all'interpretazione riportata destano tuttavia
perplessità. In particolare, l'indicata ricostruzione interpretativa comporta,
pressoché inevitabilmente, che la liquidazione del danno subito dal turista, per la
lesione di un interesse non patrimoniale, venga attuata in modo meccanico, sulla
sola base, cioè, della richiesta pecuniaria dell'operatore turistico
15
. In tal modo, un
viaggio in Australia eventualmente rovinato, comporterebbe un risarcimento di
gran lunga maggiore rispetto a un viaggio a poche centinaia di kilometri di
distanza.
Non può invece negarsi che, nell'uno e nell'altro caso, l' interesse del turista a un
periodo di svago e riposo sia il medesimo. Devono, di conseguenza, tenersi
nettamente distinte le diverse voci di danno, infatti, una cosa è il danno
economico subito per aver alloggiato in albergo di categoria inferiore rispetto a
13
ZENO ZENCOVICH, Il danno da vacanza rovinata: questioni pratiche e prassi applicative,
in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 880; LAMBERTI, Il contratto di crociera turistica, in Nuovo dir.,
1973, 618; PARDOLESI, Turismo organizzato e tutela del consumatore: la legge tedesca sul
contratto di viaggio, in Riv. dir. civ. , 1981, 55, spec. 75; RIGUZZI, Il danno da vacanza rovinata, in
Dir. tur., 2003, 7, spec. 13
14
PIERFELICI, op. cit., 659.
15
Pret. Roma 31 marzo 1973, in Nuovo dir., 1973, 606 ss., con nota di LAMBERTI, op. cit., :
"Il risarcimento sarà limitato alle spese effettivamente sostenute dai partecipanti al viaggio oltre
alla differenza di prezzo dovuta alla diversa categoria e qualità dell’alloggio procurato
dall’agenzia di viaggi".Vi è addirittura un’isolata pronuncia, relativamente recente che, invece,
esclude la configurabilità stessa di un danno derivante dalla mancata fruizione della vacanza: Trib.
Venezia 22 settembre 2000, in Foro pad., 2000, I, 380, la quale ritiene che un eventuale
risarcimento del danno sarebbe «un indebito arricchimento ictu oculi contrario ad equità e
giustizia».
17
quanto concordato e cosa diversa è il minor godimento del "bene vacanza",
dovuto allo stress derivante dal non poter usufruire dell'alloggio prenotato.
Il primo è indiscutibilmente qualificabile alla luce del prezzo richiesto
dall'operatore turistico e, dunque, di facile liquidazione. Il secondo, al contrario,
non può essere legato a analoghi parametri, proprio perché deriva dalla lesione di
un interesse che ex se non ha natura patrimoniale e che assume inevitabilmente
tale connotazione solo alla luce delle necessità di liquidazione. In caso contrario, l'
interesse al relax del soggetto meno abbiente avrebbe un valore minore del
medesimo interesse del soggetto più facoltoso
16
.
Si deve inoltre riflettere sul valore soggettivo che ciascun viaggio può assumere,
basti pensare al caso del viaggio di nozze, che sia che si svolga attraverso circuiti
turistici di lusso oppure economici, manterrà comunque per gli sposi il pressoché
medesimo valore affettivo e sentimentale.
17
Anche il riferimento al bene vacanza, quale periodo di ferie maturato dopo l'
offerta duratura nel tempo delle prestazioni lavorative di un soggetto, non appare
soddisfacente, in quanto non si può rilevare che lo stesso interesse allo svago
appartenga al lavoratore, allo studente, al pensionato e al disoccupato.
Valorizzando allora il profilo dei disagi subiti dal turista e, dunque, del minor
godimento del viaggio, larga parte della dottrina attribuisce al danno da vacanza
rovinata natura non patrimoniale
18
, quantificabile secondo i criteri di cui all’ art.
1226 c.c.
19
.
16
In tal senso GAZZONI, Dall'economia del dolore all'economia dell'infelicità, in Rass. dir.
civ., 2002, 826, spec. 852: "è categoricamente escluso, a mio avviso, che si possa argomentare dal
valore patrimoniale o dal costo dell'attività impedita o ostacolata ..., per poi risarcire una somma
maggiore a chi svolge un' attività più costosa, perché allora la qualità della vita del più povero
sarebbe discriminata in ragione di quelle condizioni personali o sociali che l' art. 3 Cost. dichiara
irrilevanti".
17
La valutazione dei soli profili strettamente patrimoniali è quindi riduttiva posto che la
vacanza spesso assume, oltre a un valore oggettivo anche un valore soggettivo e individuale;
CAVA L L A R O, Prassi applicativa e sistema nel danno da vacanza rovinata, in Rass. dir. civ., 2002,
23; MENGOZZI, Il risarcimento del danno morale da vacanza rovinata dopo la sentenza della corte
di giustizia CE del 12 marzo 2002, in Contr. impr., Eur., 2003, 607. In senso contrario GAZZARA,
Vacanze tutto compreso e risarcimento del danno morale, in Danno e resp., 2003, 249 per il quale
il limite massimo del risarcimento deve essere individuato nel prezzo complessivo del viaggio.
18
GUERINONI, Il danno da vacanza rovinata, in Contratti, 1999, 41; ID., Il danno da
vacanza rovinata, Piacenza, 2003. Analogamente per la natura non patrimoniale: FACCI, Le
obbligazioni da fatto illecito, in Le obbligazioni, a cura di M. FRANZONI, II, Torino, 2004, 571;
LAZZARA , Danno da vacanza rovinata e quantificazione del risarcimento, in Dir. Tur., 2005,233;
SERRA; Inadempimento del contratto di viaggio e danno da vacanza rovinata, in Giust. Civ., 200, I
18
Dovendosi, come detto, tenere distinte le due voci di danno, quella patrimoniale,
conseguente al non aver ricevuto la prestazione oggetto del contratto e quella non
patrimoniale, derivante dallo svago non goduto a causa del disservizio, si è
affermato che il danno da vacanza rovinata potrebbe anche essere, in ipotesi, l’
unica forma di pregiudizio riportato
20
. Tale interpretazione , generalmente accolta
anche in giurisprudenza
21
, è certamente più rispondente all’effettiva natura del
danno subito
22
rispetto alla teoria patrimonialista sopra citata, tuttavia, pone
maggiori difficoltà in merito alla risarcibilità del danno, poiché, qualora si affermi
che il danno da vacanza rovinata abbia origine extracontrattuale, è necessario
vagliare la possibilità di risarcimento alla luce dell’art. 2059 c.c. la cui recente
, 1202; LEZZA , I contratti di viaggio, in Trattato di Diritto Privato Europeo, a cura di N. LIPARI,
IV, Padova, 2003, 282; CAVA L L A R O, op. cit., 23. In giurisprudenza, la tesi della non patrimonialità
del danno da vacanza rovinata è assolutamente prevalente Trib. Milano, 8 novembre 1996, in Resp.
Civ. e prev., 1997, 818; Trib. Milano, 26 novembre 1992, in Resp. civ. prev., 1993, 856; Trib.
Bologna, 15 ottobre 1992, in Contratti, 1993, 327; Trib. Roma, 6 ottobre 1989, in Resp. Civ. prev.,
1992, 263 con nota di Vaccà, primo caso di risarcimento del danno da vacanza rovinata; Giud pace
Benevento, 9 luglio 2003, in Giud. Pace, 2004, 325; Pret. Ivrea 21 settembre 1998, in Danno e
resp., 1999, 565 ss.; Trib. Milano 4 giugno 1998, in Contratti, 1999, 39; Trib. Bari 8 agosto 2000,
in Dir. trasp., 2001, 783 ss.; Trib. Treviso 14 gennaio 2002, in Giur. mer., 2002, 1194 ss; Trib.
Milano 7 febbraio 2002, in Danno e resp., 2003, 553 ss.; Trib. Napoli 26 febbraio 2003, in Giur.
nap., 2003, 172 ss.; Trib. Verbania 23 aprile 2002, in Giur. mer., 2002, I, 1193 ss.).
19
Si pone inoltre il problema della configurabilità di un limite normativo della
responsabilità dell’operatore turistico, a seconda che si ritenga o meno operante la limitazione di
cui all’ art. 95 Cod. consumo, relativa ai danni diversi da quelli alla persona. Affermano l’
applicabilità di tale limite risarcitorio anche alla vacanza rovinata: Trib. Bari, 8 agosto 2000, in
Dir. Trasp., 2001, 783. In dottrina FIORE, Pacchetti turistici: forma del contratto, danno da
vacanza rovinata e limite risarcitorio , in Resp. Civ. prev., 802. Contra : Trib. Roma, 2 ottobre
2003, in Dir. Trasp., 2005, 285; e in dottrina LEFEBVRE, PESCATORE, TULLIO, Manuale di diritto
della navigazione, Milano, 2004, 486.
20
PALMERINI, Il danno da vacanza rovinata e le altre fattispecie tipizzate, in I danni non
patrimoniali, a cura di E. NAVA R R E T TA, Milano, 2004, 475. In giurisprudenza v. Giud. Pace
Milano, 20 settembre 2005, in D i r. Tu r. , 2006, 266, che, dopo aver riconosciuto l’inadempimento
dell’ organizzatore per disservizi presso il chek in e perdita del bagaglio, ha rigettato la domanda di
risarcimento del danno patrimoniale, in quanto non documentalmente provato mentre ha
riconosciuto al risarcibilità del danno da vacanza rovinata. In senso parzialmente contrario: Giud.
Pace Roma, 3 giugno 2005, ivi, 2006, 245, per il quale i disagi generici subiti nel corso di un
vacanza, senza che possa ravvisarsi un inadempimento imputabile all’organizzatore, se non
suffragati da alcuna risultanza probatoria non costituiscono estremi idonei per la configurabilità
del danno da vacanza rovinata.
21
Giud. Pace Benevento, 9 luglio 2003, in Giud. Pace, 2004, 325: “ il danno da vacanza
rovinata derivante dall’inadempimento dell’organizzatore a quanto da lui promesso nelle proprie
locandine e con un contratto stipulato dal turista per trascorrere un periodo voltola superare e
scaricare le tensioni del vivere quotidiano, va qualificato come danno non patrimoniale da
risarcire integralmente con valutazione equitativa in base all’art.1226 “.
22
Che viene quindi sinteticamente descritto come un danno “non patrimoniale, né
corporale, al limite psichico ma comunque transeunte”, GUERINONI, Il danno da vacanza rovinata,
cit., 2003, 41.
19
interpretazione evolutiva pare invero assecondare le istanze del danneggiato
23
; e
più complessa ancora è la questione interpretativa che deriva dalla riconduzione
del danno da vacanza rovinata nell’ambito contrattuale: in tal caso si pone il
problema relativo alla configurabilità di un danno patrimoniale da inadempimento
contrattuale.
4. La ricostruzione del danno in chiave extracontrattuale
Secondo autorevole dottrina
24
, il discrimine tra responsabilità contrattuale e
responsabilità acquiliana va sempre più assottigliandosi. In astratto, tale
distinzione è comunque ancora oggi ben delineata; sotto il profilo formale, gli
insegnamenti classici affermano che la responsabilità è contrattuale ove
danneggiato e danneggiante fossero legati da un precedente rapporto obbligatorio,
ed extracontrattuale ove il danno venga a coinvolgere due soggetti prima estranei,
non legati da alcun precedente rapporto obbligatorio
25
.
Sotto il profilo sostanziale il discrimine fondamentale tra responsabilità
contrattuale e acquiliana si rinviene nel diverso graduarsi della colpa: nel fatto
illecito, infatti, la colpa deve essere accertata in concreto
26
, mentre, per la
responsabilità contrattuale il codice civile si riferisce sia alla diligenza del buon
padre di famiglia che a particolari "diligenze professionali" che si configurano
come criteri astratti e oggettivi
27
.
Posta dunque tale distinzione, ritenuta ancora oggi rilevante, se non altro per la
importanti conseguenze pratiche che da essa discendono
28
, è necessario accertare
23
V. in proposito infra paragrafo 3.
24
BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, Milano, 1997, 574.
25
GIARDINA, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, Significato
attuale di una distinzione tradizionale, Milano, 1993, 88.
26
Si provvede valutando parametri comportamentali configurabili come imprudenza,
imperizia, ignoranza, ecc.
27
VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, Padova, 2005, 225. Da cui si evince
che tale principio deriva dalla logica secondo cui chi si impegna contrattualmente è maggiormente
in grado di valutare i rischi cui si espone, rispetto a chi commette un fatto illecito per sbadataggine.
28
MONATERI, La responsabilità civile, in Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, Torino,
1998, 672. In particolare: diverso regime probatorio, diverso maturare della prescrizione, diversa
competenza per territorio, esclusione della responsabilità extracontrattuale in caso di incapacità