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CAPITOLO I
IL DANNO NON PATRIMONIALE
SOMMARIO: 1. Il danno alla salute: origini ed evoluzione. – 2. Le diverse voci di danno non pa-
trimoniale: brevi cenni. – 2.1. Il danno morale. – 2.2 Il danno biologico. – 2.3. Il danno esisten-
ziale. – 3. I rapporti tra le singole voci di danno non patrimoniale.
1. Il danno alla salute: origini ed evoluzione.
Con l’espressione danno alla persona si fa riferimento alle situazioni
in cui un soggetto subisce una lesione alla integrità psicofisica
1
. Per lungo
tempo solo il danno alla persona che incidesse sul patrimonio fu considera-
to rilevante
2
, essendo diffusa la tendenza a limitare il risarcimento unica-
mente alle spese sostenute e alla diminuzione dei redditi, oltre ai danni mo-
rali nei limiti dell’art. 2059 c.c. Nessun rilievo, dunque, veniva attribuito
all’integrità psicofisica di per sé considerata e, per liquidare il risarcimento,
si faceva esclusivo riferimento al reddito da lavoro, alla percentuale di in-
validità ed all’età del danneggiato.
Tuttavia, come autorevolmente evidenziava Gentile, “i valori umani
non si esauriscono nel guadagno, essi attingono la loro poliedrica consi-
stenza ai superiori elementi del dover essere dell’uomo, rivolti a soddisfare
le esigenze di quello spirito che ne costituisce l’essenza”
3
. Ciò che soddisfa
queste esigenze, costituisce il complesso dei beni psichici dell’uomo: la
perdita o la menomazione di questi beni si qualifica nella terminologia del
codice civile, come danno non patrimoniale, che in alcun modo riguarda il
patrimonio.
Prima di affrontare le svariate problematiche derivanti, principalmen-
te, dalla difficoltà di procedere alla valutazione del danno non patrimoniale,
che, naturalmente, deve essere effettuata in denaro, è bene soffermarsi sulle
1
Cfr. M.V. DE GIORGI, voce: Danno alla persona, in Enc.Giur.Trecc., Vol. X.
2
Cfr. FLAMINI, Il danno alla persona, Napoli, 2009, pp. 1 ss; Cfr. E. BONVICINI, Il danno alla
persona, Milano, 1971, pp. 879 ss.; F. MASTROPAOLO, Il risarcimento del danno alla salute,
Napoli, 1983, pp. 7 ss.; M. PARADISO, Il danno alla persona, Milano, 1981, pp. 47 ss.
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Così G. GENTILE, voce: Danno alla persona, in Enc. Dir., Vol. XI, Giuffrè, Milano, p. 663.
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origini della voce di danno in esame e sulla evoluzione subita nel tempo,
attraverso le evoluzioni che, in materia, si sono registrate grazie all’opera di
ricerca sostenuta dalla dottrina ed alla risoluzione concreta dei casi effet-
tuata dalla giurisprudenza.
Appare opportuno, per lo svolgimento della presente analisi, doman-
darsi se esista un fondamento normativo del diritto ad essere risarciti a se-
guito di un danno alla salute. A ben vedere, la Costituzione offre, sul punto,
una risposta senza dubbio adeguata, stabilendo, all’art. 32, co.1, che “la sa-
lute è un diritto fondamentale dell’individuo”
4
. Rappresentando, quindi, la
lesione della salute, la lesione ad un diritto fondamentale, ne deriva che il
risarcimento costituisca la tutela minima apprestata dall’ordinamento
5
. Ep-
pure, la suddetta affermazione va rettamente intesa. Se, per un’opinione
piuttosto diffusa, il bene “salute”, rappresentando in tutto e per tutto un di-
ritto soggettivo di natura privatistica, richiederebbe sempre il risarcimento
del danno in caso di lesione, non manca chi, al contrario, abbia evidenziato
come tale opinione sia, in realtà, superflua rispetto allo scopo che si prefig-
ge (ovvero garantire la piena risarcibilità del danno alla salute). Ed infatti,
affermare che quello alla salute sia un diritto soggettivo perfetto non spie-
gherebbe perché lo sia, in realtà, solo a determinati fini ed in determinati
ambiti (e cioè, nei rapporti tra i privati, ed ai fini del risarcimento), non riu-
scendo, invece, in altri ambiti e ad altri fini a trovare sempre integrale pro-
tezione (ad es., nei confronti del servizio sanitario nazionale, non sarebbe
possibile esigere che ogni più piccolo paese sia dotato di un ospedale). Mo-
tivo per cui, pur volendo ammettere che quello alla salute sia davvero un
diritto soggettivo perfetto nel senso tradizionale del termine, non possono
ignorarsi i profili di atipicità che lo stesso presenta, essendosi evidenziato
4
Così art. 32 Cost.
5
Cfr. M. ROSSETTI, Il danno alla salute, biologico-patrimoniale-morale-profili processuali- ta-
belle per la liquidazione,Cedam, Padova, 2009, pp. 103 ss. Che il risarcimento del danno costi-
tuisca la “tutela minima” apprestata dall’ordinamento ai diritti fondamentali della persona è af-
fermazione divenuta tralatizia nella giurisprudenza degli ultimi anni: in tal senso cfr. Cass., 28
novembre 2007, n. 24742; ID, sez. III, 20 aprile 2007, n. 9510, in Arch. Circolaz., 2007, pp.
1164 ss.; ID, 9 novembre 2006, n. 23918, in Danno e resp., 2007, pp. 310 ss.; ID, 15 luglio
2005, n. 15022, in Foro it., 2006, pp. 1344 ss.; ID, 31 maggio 2003, n. 8828 e ID, 31 maggio
2003, n. 8827, ambedue in Foro it., 2003, pp. 2273 ss.
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come “la certezza della sua attualità risulta apparentemente inconciliabile
con l’incertezza della sua piena soddisfazione”
6
.
A ben vedere, l’affermazione secondo cui il diritto alla salute rappre-
senterebbe un diritto soggettivo perfetto di natura privatistica si rivela inuti-
le anche al fine di garantire alla vittima di lesioni personali l’integrale risto-
ro del danno. Evidenzia, infatti, la giurisprudenza
7
, come, al fine di ottenere
il risarcimento per un danno arrecato alla situazione giuridica soggetiva, sia
necessario che: tale situazione giuridica sia presa in considerazione
dall’ordinamento, ovvero, sia direttamente o indirettamente tutelata da una
o più norme di legge; dalla lesione del diritto o dell’interesse sia derivata,
per consequenzialità diretta, “la lesione dell’interesse al bene della vita al
quale l’interesse (o il diritto), secondo il concreto atteggiarsi del suo con-
tenuto, effettivamente si collega”
8
. Per pretendere il risarcimento del danno,
dunque, non è necessario che la condotta illecita abbia leso un diritto sog-
gettivo perfetto, dal momento che anche la lesione di una situazione giuri-
dica diversa legittima la pretesa risarcitoria, a condizione che l’interesse le-
so sia tutelato dall’ordinamento: condizione, quest’ultima, soddisfatta in
caso di lesione della salute, alla luce dell’art. 32 Cost. e delle norme ordina-
rie che vi hanno dato attuazione
9
.
Da ciò consegue che la lesione della salute costituisce sempre un
danno risarcibile, senza necessità di qualificare quello alla salute come di-
ritto soggettivo di natura privatistica, viste le diverse incongruenze che tale
qualificazione recherebbe con sé.
Dall’analisi della dottrina maggioritaria emerge come, riguardo alla
definizione del diritto alla salute, svariate fossero le posizioni assunte dagli
6
Così C.M. D’ARRIGO, Diritto alla salute, in Enc.del dir.,Agg. V, Giuffrè, Milano, 2001, p.
1039. Qualche autore ha provato a spiegare questa singolarità del diritto alla salute osservando
che esso includerebbe due diversi profili od ambiti di tutela. Da un lato vi è il diritto al risarci-
mento nel caso di lesione, immediatamente azionabile nei confronti dei terzi; dall’altro il diritto
sociale alle prestazioni sanitarie, che per essere azionato esige la previa predisposizione da parte
del legislatore di strutture, personale e competenze. Cfr., sul punto, L. PRINCIPATO, Il diritto co-
stituzionale alla salute: molteplici facoltà più o meno disponibili da parte del legislatore o dif-
ferenti situazioni giuridiche soggettive?, in Giur. cost., 1999, pp. 2508 ss., il quale definisce la
salute come “fascio di diritti”.
7
Cfr. Cass., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500, in Foro it., 1999, pp. 2487 ss.
8
Così, Cass., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500, cit.
9
Si veda, L. 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all’istituzione del servizio sanitario nazionale.
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studiosi. Un primo orientamento
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distingue i diritti fondamentali garantiti
dalla Carta costituzionale in diritti di libertà e diritti sociali. I primi sareb-
bero quelli “trovati” e non, per così dire, “creati” dall’ordinamento, e si
identificherebbero con i cc.dd. diritti naturali (si pensi al diritto alla libertà
personale, di espressione, di locomozione, all’inviolabilità della persona e
del domicilio). Essendo considerati, i suddetti diritti, il substrato sul quale
si fonda lo stesso ordinamento democratico, le norme che li riconoscono
sarebbero precettive sia nei confronti dello Stato, sia nei rapporti tra i priva-
ti. I diritti sociali, invece, rappresenterebbero la categoria dei diritti creata
dal legislatore (si pensi al diritto all’insegnamento, alla giusta retribuzione,
alla salute, alla previdenza). Poiché si tratta di diritti che presuppongono
quelli di libertà, ma non sono da questi presupposti, la teoria in esame ritie-
ne che le norme costituzionali che riconoscono diritti sociali (dunque, an-
che l’art. 32 Cost.), non abbiano natura precettiva, ma soltanto programma-
tica, costituendo, le stesse, una mera indicazione di finalità rivolte al potere
pubblico. Da ciò ne deriva che, quello alla salute, costituirebbe un diritto
pubblico soggettivo, ovvero una pretesa all’erogazione di determinate pre-
stazioni da parte dello Stato, il quale resta, tuttavia, sovrano nello stabilire
se ed in che misura vadano predisposte strutture per l’erogazione del relati-
vo servizio.
Viceversa, un secondo orientamento
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, lungi dal definire il diritto alla
salute, ex art. 32 Cost., un “diritto sociale”, considera, lo stesso, uno dei
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Cfr. G. CORSO, I diritti sociali nella Costituzione italiana, in Riv. Trim. dir. pub., 1981, pp.
755 ss.; nello stesso senso cfr. altresì ROEHRSSEN, Salute e sanità nella Costituzione italiana, in
Nuova rass., 1983, pp. 825 ss.; C. CERETI, Diritto costituzionale italiano, Torino, 1966, pp. 211
ss.
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Sul punto cfr. R. FERRARA, Salute (diritto alla), in Dig.Pubbl., vol. XIII, Torino 1997, pp.
513 ss.; CACCIAVILLANI, Il diritto del malato alle cure, in Giust. Civ., 1997, pp. 419 ss.
A ben vedere, si è osservato come sarebbe, in realtà, semplicistico stabilire una frettolosa equa-
zione secondo la quale chi ritiene la salute un diritto sociale, conclude per la natura programma-
tica dell’art. 32 Cost.; e chi invece sostenga che la salute costituisca un diritto della personali-
tàconcluda per la natura precettiva dell’art. 32 Cost. Le posizioni tra i due orientamenti appena
riassunti non sono mai state molto nette, quanto meno sotto il profilo delle conseguenze prati-
che. Anceh alcuni dei sostenitori della tesi del diritto alla salute come diritto sociale, infatti, so-
no giunti alla conclusione che non esiste alcuna differenza qualitativa tra i diritti di libertà ed i
diritti sociali. Si è osservato al riguardo che la nostra Carte costituzionale, interpretata alla luce
dei lavori preparatori, non ha mai accolto alcuna suggestione giusnaturalista. Il costituente, in
altri termini, non ha mai considerato che potessero esistere dei diritti fondamentali prima ed al
di fuori di una vita organizzata in forma sociale. Non può dunque ritenersi esistente alcun “dirit-
to della libertà”, preesistente alla costituzione in forme organizzate del vivere civile, distinto dal