CAPITOLO 1
Il credito al consumo: profilo normativo.
1.1 La definizione legislativa.
Il credito al consumo negli ultimi anni ha subito una notevole espansione, diventando lo
strumento finanziario privilegiato per soddisfare la domanda di beni durevoli e non durevoli.
Tale fenomeno è nato nel momento in cui, all’acquisizione di un bene di consumo da parte di
un individuo, si è accompagnato il pagamento differito della somma dovuta.
Con l’emanazione della direttiva comunitaria del 22 Dicembre 1986, n. 87/102 sono state
poste le basi per una normativa comune del credito al consumo
1
, normativa che in Italia si rea-
lizza con gli artt. 18 – 24 della legge del 19 Febbraio 1992, n. 142 contenente “disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee”, me-
glio nota come “Legge comunitaria per il 1991”
2
. La successiva normativa comunitaria n. 98/7,
del 16 Febbraio 1998, apporta ulteriori modifiche alla materia, puntualmente recepite con il de-
creto legge del 25 Febbraio 2000, n. 63 e con il decreto del Ministro del tesoro del 6 Maggio
2000
3
. Tale disciplina è stata inserita nel decreto legislativo del 1° Settembre 1993, n. 385 “Te-
sto Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, che dedica al tema gli articoli dal 121 al
128.
Per l’ordinamento giuridico italiano, il credito al consumo è «la concessione,
nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di
pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria», a favore del consuma-
tore. In altri termini, permette all’acquirente di ottenere una somma di denaro in anticipo, per
l’acquisto di beni cosiddetti di consumo o l’utilizzo di servizi, assumendo l’obbligo di restituire
1
È opportuno precisare che le norme contenute nella direttiva 87/102 hanno ad oggetto tutti i contratti di credito,
cioè quei contratti in base ai quali il creditore concede o promette di concedere al consumo un credito sotto forma
di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria, tranne i contratti elencati nella direttiva stessa,
e cioè principalmente quelli destinati all’acquisto di diritti di proprietà su terreni o immobili, ovvero al restauro o al
miglioramento di immobili, ovvero i contratti di leasing, ovvero i contratti di credito che non prevedano remunera-
zione degli interessi. Sono inoltre sottratti alla sfera di operatività della direttiva i contratti di credito stipulati sotto
forma di apertura di credito in conto corrente, diversi dai conti coperti da una carta di credito.
2
Sezione I (intitolata “Credito al consumo”) del Capo II, dedicato al “Credito e risparmio”.
3
Relativi al solo profilo concernente contenuti e metodo di calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG).
4
in un arco temporale prestabilito e a determinate condizioni, l’importo ricevuto, con un ricarico
di interessi e spese. Grazie a questo istituto il beneficiario evita di rinviare l’acquisizione dei
beni o servizi al momento in cui si fosse resa disponibile la somma di denaro richiesta. Per il
venditore, il vantaggio si traduce in un incremento della vendita dei prodotti e, grazie ad un
rimborso dilazionato, in un aumento di prezzo; mentre per gli istituti finanziatori, banche e so-
cietà finanziarie, il credito al consumo costituisce un’ulteriore forma di profitto.
1.2 I soggetti.
Per quanto concerne le parti di un finanziamento al consumo, sono presi in considerazio-
ne chi riceve il credito (debitore) e chi lo fornisce (creditore).
Come precisato nel precedente paragrafo, il credito al consumo è una tipologia contrattua-
le a favore del consumatore che, nel linguaggio corrente, è chi viene a contatto, nello svolgi-
mento delle sue attività quotidiane, con imprese private o pubbliche che producono e distribui-
scono beni e servizi destinati al consumo
4
.
Per la disciplina in parola, il consumatore è la «persona fisica che agisce per scopi estra-
nei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta».
Destinatario, perciò, del credito al consumo è chi, anche se eventualmente imprenditore o
libero professionista, ricorre al credito per l’acquisto di un bene da destinarsi ad un uso persona-
le o familiare, cioè diverso da quello dell’attività svolta. E ciò potrà facilmente desumersi o dal-
la natura del bene, in suscettibile di un uso diverso da quello personale, ovvero dalla destina-
zione in concreto impressagli
5
.
Sul piano del soggetto finanziatore, con l’attuazione della direttiva 87/102 CEE,
l’esercizio in Italia del credito al consumo diviene attività riservata alle sole categorie di sogget-
ti, indicate nel Testo Unico bancario, vale a dire alle banche, agli altri intermediari finanziari, ai
soggetti autorizzati alla vendita di beni o servizi nel territorio della Repubblica, peraltro nella
sola forma della dilazione di pagamento del prezzo
6
.
Le banche erogano credito al consumo in forza del principio per cui esercitano, oltre
all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna,
4
«Il consumatore del credito al consumo vuole anticipare nel tempo la soddisfazione dei bisogni, senza attendere
l’accumulazione di risparmi per trovare un loro soddisfacimento in un tempo futuro, come fa il risparmiatore» [G.
PIA, 1963: pag. 10].
5
M. GORGONI, 1994: pag. 23.
6
Il credito al consumo vede intervenire due soli soggetti quando assume la forma della dilazione di pagamento
(fornitore – finanziatore e consumatore) o del finanziamento non finalizzato (finanziatore e consumatore); vede
intervenire tre soggetti nel finanziamento finalizzato (fornitore, finanziatore e consumatore) e nel leasing (fornito-
re, finanziatore e utilizzatore) [G. DE NOVA, 1994 pag. 40].
5
nonché attività connesse e strumentali
7
. Gli intermediari finanziari hanno la facoltà di esercitare
attività finanziaria, ma per erogare credito al consumo devono iscriversi all’elenco generale
previsto dal Testo Unico bancario
8
.
Il produttore o costruttore di beni, piuttosto che il fornitore di servizi e chi li commercia-
lizza possono, a loro volta, sovvenzionare l’acquisto dei medesimi: in altre parole, costoro ven-
dono a credito, senza ricevere immediatamente l’intero corrispettivo, che viene dilazionato nel
tempo (la tradizionale vendita a rate)
9
.
Per quanto concerne i controlli dei soggetti che si interpongono nell’attività di credito al
consumo, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni, la Banca d’Italia può acquisire in-
formazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale
10
tenuto dalla stessa Banca d’Italia. Nei confronti degli intermediari
iscritti al solo elenco generale, i controlli sono compiuti dall’UIC che, a tal fine, può chiedere la
collaborazione di altre autorità. I soggetti autorizzati alla vendita di beni o servizi nel territorio
della Repubblica sono vigilati dal Ministro dell’industria e del commercio e dell’artigianato al
quale compete, inoltre, l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
11
.
1.3 Il contratto.
Le norme non danno una definizione rigorosa del contratto tipico per il credito al consu-
mo, bensì si limitano a definire l’operazione complessiva
12
. Emerge, invece, che tale contratto
si caratterizza da un lato per la veste professionale del soggetto che eroga il credito, contrappo-
7
La disciplina del credito al consumo si applica solo quando vi sia un esercizio professionale della relativa atti-
vità. Non è però necessario che questa sia l’attività professionale principale e tantomeno esclusiva del soggetto,
l’importante è che presenti i caratteri dell’abitualità e della professionalità.
8
Elenco generale tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi (UIC), riservato agli intermediari finanziari che esercitano
nei confronti del pubblico attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione di cambi. L’iscrizione a quest’elenco è subordi-
nata al ricorrere di alcuni requisiti.
9
«Il venditore di beni o servizi può stipulare con una banca o con un intermediario finanziario un accordo – ge-
neralmente noto come convenzione – in base al quale, ricorrendo determinate condizioni, quest’ultimo sovvenzio-
na gli acquisti effettuati presso di quello dai suoi clienti, o consente che si attinga all’affidamento in precedenza
accordato per compiere acquisti a credito, ovvero compra direttamente la cosa richiesta» [G. RODDI, 1999: pag.
95].
10
Sull’iscrizione all’elenco speciale si veda l’art. 107, t.u.b., che conferisce alla Banca d’Italia l’autorità di detta-
re, agli intermediari finanziari iscritti, le disposizioni aventi ad oggetto l’adeguatezza patrimoniale e il contenimen-
to del rischio nonché l’organizzazione amministrativa e contabile, e i controlli interni. La Banca d’Italia ha la fa-
coltà di adottare provvedimenti, compiere ispezioni, imporre divieti.
11
Chi esercita il credito al consumo è sanzionabile penalmente per l’esercizio abusivo dell’attività finanziaria; se
inganna o ostacola l’attività di vigilanza; se omette o comunica false informazioni relative a intermediari finanzia-
ri; se non possiede i requisiti di onorabilità. Per approfondimenti in merito si veda G. DE NOVA, 1994.
12
Salvi i casi di disposizioni dettate per singoli istituti; a titolo di esempio l’art. 126, t.u.b., “Regime speciale per
le aperture di credito in conto corrente”.
6
sta a quella non professionale del consumatore; dall’altro per la destinazione “al consumo”
dell’operazione di finanziamento.
Il Testo Unico bancario elenca le fattispecie che sono sottratte all’applicazione della di-
sciplina. Sono così esclusi i finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai
limiti stabiliti dal CICR
13
. In questo modo il legislatore ha inteso contemporaneamente esclude-
re sia i contratti che per l’elevato importo non possono qualificarsi come credito al consumo, sia
quelli che, a causa dell’importo modesto, comporterebbero oneri eccessivi rispetto al valore
dell’operazione
14
. Inoltre, si ritiene che al di sotto di una determinata misura sia eccessivo pre-
disporre meccanismi di tutela, ed al di sopra sia inutile, perché il consumatore è necessariamen-
te avvertito
15
.
Le norme non si applicano ai contratti di somministrazione
16
, purché stipulati preventi-
vamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore. Questa condi-
zione permette al “contraente debole” di conoscere con certezza gli oneri cui va incontro.
Le esenzioni riguardanti i finanziamenti rimborsabili in un’unica soluzione entro diciotto
mesi e i finanziamenti privi, direttamente o indirettamente di altri oneri, fatta eccezione per il
rimborso delle spese vive sostenute o documentate, hanno ad oggetto ipotesi di contratti di fi-
nanziamento che, per non prevedere il pagamento di oneri calcolati in forma di interesse, ovve-
ro per costituire erogazioni fondamentalmente gratuite, giustificano la loro sottrazione alla di-
sciplina garantistica del Testo Unico bancario
17
.
Chiudono la lista le ipotesi dei finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di
un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero
all’esecuzione di opere di restauro o di miglioramento e quella dei contratti di locazione.
Nell’esaminare, dunque, la disciplina dei contratti, non si farà riferimento ad uno specifi-
co tipo negoziale. Dapprima si prenderanno in considerazione i requisiti della forma, poi il con-
tenuto e le modificazioni delle condizioni del contratto, nonché le norme sulla pubblicità, la
trasparenza ed il TAEG. Infine, l’adempimento anticipato ed il recesso, la risoluzione e la deca-
denza del beneficio del termine, la cessione del credito.
13
Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR). Le soglie minime e massime sono pari a lire
300.000 e lire 60 milioni, ovvero euro 154,94 e euro 30.987,41.
14
A. ANTONUCCI, 1996: pag. 303.
15
G. DE NOVA, 1994: pag. 40.
16
Art. 1559, c.c. «La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un
prezzo, ad eseguire, a fronte dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose».
17
G. CARRIERO, 2002, dispensa on – line.
7
1.3.1 La forma.
Le disposizione del Testo Unico bancario riguardo alla forma ed il contenuto del contratto
di credito al consumo vanno integrate dalle norme sulla trasparenza, dettate dalla deliberazione
del CICR del 4 marzo 2003
18
.
Si applicano al credito al consumo le disposizioni secondo cui i contratti sono redatti per
iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti e nel caso dell’inosservanza della forma prescrit-
ta, il contratto è nullo.
In precedenza, erano stabilite la forma scritta ad substantiam e la consegna contestuale di
un esemplare del contatto al consumatore; si possono notare alcune importanti differenze nel
passaggio alla disciplina attuale.
La prima è in merito all’omessa contestualità della consegna della copia completa del
contratto. Il cliente ha diritto di ottenerla per una ponderata valutazione del contenuto, prima
della conclusione del patto e la sua consegna non impegna le parti. Il contratto di credito al con-
sumo deve riportare almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informa-
tivo e dev’essere firmato dal consumatore al momento della stipula
19
.
La seconda differenza è l’introduzione della sanzione di nullità per la mancata adozione
della forma scritta
20
; nullità che può essere fatta valere solo dal cliente
21
. Questa è
l’innovazione di maggior rilievo, poiché la legge previgente non prevedeva alcuna sanzione in
merito.
1.3.2 Il contenuto dei contratti e la modifica delle condizioni.
I contratti di credito al consumo devono indicare:
a) l’ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventual-
mente modificato;
18
Le disposizioni in materia si applicano alle operazioni ed ai servizi indicati nell’allegato della presente delibe-
ra. Il credito al consumo rientra nelle “Aperture di credito”, indicate nel soprascritto allegato.
19
«Il legislatore si è adeguato alla prassi che vede il contratto perfezionarsi in modo non contestuale, tenuto con-
to che la proposta contrattuale […] viene raccolta e inviata al finanziatore, il quale manifesta la propria accettazio-
ne in un secondo momento. Al cliente, all’atto della richiesta del finanziamento non viene quindi consegnato un
esemplare del contratto, ma una copia della proposta contrattuale» [U. FILOTTO, 1999: pag. 320].
20
L’esigenza dell’elemento formale investe le dichiarazioni di entrambe le parti che devono essere manifestate
in forma scritta, sicché l’accettazione della proposta non può essere desunta da comportamenti concludenti.
21
Si tratta di nullità relativa, in pratica di quella forma d’invalidità che, non predisposta per la tutela d’interessi
generali, permette alle parti di disporne liberamente. È rimesso, infatti, al consumatore il giudizio di convenienza
sulla prosecuzione del rapporto contrattuale [C. FERRARA, 2001, articolo].
8