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Parte prima
I Controlli in generale
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1.1 NOZIONE DI CONTROLLO
Lo scopo dei controlli è quello di garantire che l’attività degli
organi di amministrazione venga svolta secondo regole tecniche
prefissate per il raggiungimento di scopi predefiniti.
Il controllo crea una serie di rapporti tra controllore e controllato
che si possono classificare in questo modo: 1) sovraordinazione
del controllore al controllato che, in campo contabile, si verifica
quando è attribuito il potere di gestione autonoma con
l’osservanza di formalità e secondo le direttive del controllore; 2)
vigilanza, che significa potere di seguire e sorvegliare la gestione
di un ente o di una struttura sott’ordinata;3) equiordinazione, che
si verifica quando è prevista una parità tra controllori e
controllati.
Sulla base degli schemi organici, possiamo distinguere varie
tipologie di controlli:
9 I controlli tipici, sono quelli previsti per ciascun ente o
categorie di enti ai fini della realizzazione del sistema delle
garanzie obiettive
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9 I controlli atipici, sono quelli che integrano i primi, per
consentire un miglior raggiungimento di determinate
finalità .
La Corte Costituzionale ha sancito la conciliabilità di questi due
tipi di controllo, anche se dubbi permangono circa la
compatibilità con i principi autonomistici previsti dalla
Costituzione.
Infatti ,con il nuovo assetto costituzionale , non solo la più ampia
autonomia di regioni ed enti locali rende poco agevole
individuare controlli, ma la grande novità sta nell’abrogazione
degli articoli 125 e 130, che prevedevano controlli esterni.
Ma l’abrogazione di questi articoli non è stata accompagnata
dall’introduzione di un principio di esclusione delle autonomie
territoriali da ogni forma di controllo; pertanto si apre uno
spiraglio alla configurazione di nuove forme di controllo ,
giustificati da interessi superiori generali e, in ogni caso, non
lesivi dell’autonomia degli enti territoriali
Generalmente i controlli riguardano gli atti di amministrazione e
di gestione e posso anche riguardare l’intera attività posta in
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essere; con questi controlli possono coesistere i controlli sugli
organi, il cui obiettivo è quello di garantire che le persone che
agiscono in nome degli organi stessi adempiano ai propri doveri.
Come già ho detto, nell’ambito dei controlli assume molta
importanza la posizione del controllore e del controllato; e
proprio in base alla posizione degli organi controllori e di quelli
controllati,possiamo distinguere tra controllo interno ed esterno,
a seconda che il controllo stesso si svolga o meno nell’ambito
dello stesso organo o ente.
Il controllo interno può essere realizzato in vari modi :tramite
un sistema di vigilanza, saltuario, sull’attività o sugli atti degli
organi o uffici operanti all’interno dell’amministrazione; tramite
la funzione ispettiva, avvalendosi di uffici istituzionalmente
preposti alla verifica degli atti di entrata e di spesa sotto i profili
contabili e di regolarità.
In relazione ai controlli interni agli enti, possiamo distinguere:il
controllo di regolarità amministrativo-contabile,che è diretto a
garantire la legittimità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
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Questi tipi di controlli vengono svolti dagli organi di revisione,o
dagli uffici di ragioneria ,oppure dai servizi ispettivi,compresi i
servizi di vigilanza finanziari della ragioneria generale dello
Stato.
Si tratta di un controllo successivo che non riguarda l’efficacia
dell’atto;
il controllo di gestione, che è volto ad accertare l’efficacia,
l’efficienza e l’ economicità dell’azione amministrativa;tale tipo
di controllo è posto in essere dai dirigenti, che rappresentano il
vertice delle unità organizzative.
Infine abbiamo il controllo strategico, che è atto a valutare
l’adeguatezza delle scelte compiute durante l’attuazione dei piani
, dei programmi e di altri strumenti di indirizzo politico, in tema
di congruenza tra risultati realizzati e obiettivi prefissati.
I controlli esterni sono stati dapprima ridotti, con la “Legge
Bassanini” e con la legge 267/2000, e poi rivitalizzati con la
legge 131/2003,la cosiddetta “Legge La Loggia”, che ha
effettivamente ridimensionato il ruolo della Corte dei Conti
nell’ambito dei controlli .
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In base al contenuto distinguiamo il controllo di legittimità e il
controllo di merito.
9 Il controllo di legittimità deve garantire la legalità
dell’operato degli amministratori o dei dirigenti
amministrativi sia per l’attività amministrativa in genere, sia
per la gestione finanziaria e patrimoniale in particolare.
Il controllo di merito,oramai superato alla luce dei recenti
sviluppi legislativi,valuta l’opportunità e la convenienza delle
scelte effettuate dall’organo di amministrazione attiva nel
contesto di buona amministrazione.
9 Il cd. controllo di legalità tende a valutare la legittimità dei
provvedimenti di entrata e di spesa e degli atti presupposti o
collegati. Nell’ambito dei controlli di merito vanno
ricordati,sotto il profilo contabile:
9 il controllo economico-finanziario,atto a valutare la
gestione dal punto di vista della razionalità delle scelte in
materia di spesa pubblica;
9 il controllo di gestione, che permette la misurazione e la
valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi,dei
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programmi,e degli indirizzi prestabiliti dagli organi
politici,con valutazione dei costi e dei risultati raggiunti
dall’ente, mediante parametri e criteri che tengano conto
della natura dell’attività da sottoporre a controllo;
9 il controllo di efficienza,tendente a valutare i risultati di
una determinata attività rispetto a parametri predefiniti
(standards , rendimenti,medie,costi,campioni).
Come visto, ci sono vari criteri per individuare i diversi tipi di
controllo; uno di questi è il tempo che ci permette di distinguere
il controllo in:
9 preventivo ,se si esercita prima che l’atto produca i suoi
effetti;
9 concomitante ,se si esercita contestualmente all’ adozione
dell’atto;
9 successivo, se si esercita dopo l’adozione dell’atto;
9 consuntivo, se si esercita nei confronti di gestioni chiuse e
rendicontate al fine di valutare la legittimità per eventuali
recuperi o accertamenti di responsabilità.
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Un altro criterio che permette di inquadrare e delineare l’assetto
dei controlli è quello in relazione ai soggetti , che ci permette di
distinguere i controlli stessi in:
9 controllo gerarchico,esercitato da un organo
sovraordinato nei confronti di uno sott’ordinato;
9 controllo della Corte dei Conti, atto a valutare e garantire
la legittimità della gestione finanziaria e patrimoniale e
riferire al Parlamento;
9 controllo del Parlamento , tramite l’approvazione del
bilancio preventivo ad integrazione della normativa
sostanziale di entrata e di spesa, l’approvazione del
rendiconto generale presentato dal Governo dopo la
parificazione della Corte dei Conti.
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Parte seconda
Il controllo amministrativo-contabile sugli enti
territoriali
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1.2 GLI ENTI LOCALI TRA LA LEGGE
COSTITUZIONALE 3/2001 E LA LEGGE
131/2003
La Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 ha pubblicato
la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 che ha ad oggetto
“MODIFICHE AL TITOLO V PARTE SECONDA DELLA
COSTITUZIONE”.
Tale riforma è entrata in vigore l’8 novembre 2001, dopo che il
contrasto tra le forze politiche, ha portato al primo referendum
costituzionale nella storia della Repubblica,che si è tenuto il 7
ottobre 2001,e ha modificato ben 9 articoli della Costituzione
(114,116,117,118,119,120,123,127,132) e abrogato 6 articoli
(115,124,125,COMMA 1,128,129,130).
Tutto questo ha inciso notevolmente in materia di controlli sugli
enti territoriali:infatti con l’abrogazione degli articoli 126,127 e
130 sono stati soppressi i controlli di legittimità sugli atti
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amministrativi delle regioni effettuati dal commissario di
governo;i controlli per il visto di legittimità delle leggi regionali,
esercitati dal Ministero per le regioni;di legittimità sugli atti delle
province,comuni e altri enti locali, esercitati dai CO.re.co.
Quindi le regioni non subiscono più controlli esterni da parte
degli organi dello Stato/Governo(se si eccettua il controllo della
Corte dei Conti,ancora previsto dato che l’art 100 comma 2 della
Costituzione non è stato modificato), né le regioni possono
esercitare controlli sugli atti degli enti locali.
La legge costituzionale 3/2001 ha “equiordinato” le regioni allo
Stato,ma anche le Province e i Comuni sono inter pares alle
Regioni e allo Stato, in quanto soggetti pubblici costitutivi della
Repubblica (ART.114 Costituzione) .
In altre parole, se l’8 novembre del 2001 un atto amministrativo
si trovava sul tavolo del commissario di Governo,questo lo
doveva restituire alla regione competente.
Lo stesso dicasi per i rapporti tra CO.RE.CO. e enti
locali,mentre le leggi che a questa data si potevano trovare presso
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il Ministero degli affari regionali,dovevano essere promulgate
dal Presidente della Regione.
In riferimento alle funzioni attribuite a Comuni, Province e Città
metropolitane dall’art 118, in omaggio al principio di
sussidiarietà ,possiamo individuare due punti
cardine:l’autonomia organizzativa e il fatto che, per l’esercizio di
queste funzioni,gli enti locali hanno risorse proprie.
In relazione al primo punto possiamo dire che la legge,statale o
regionale, può stabilire chi debba svolgere queste funzioni,
secondo il principio di sussidiarietà,differenziazione ed
adeguatezza.
La legge,statale o regionale, può stabilire anche cosa debba esser
fatto quando ad essa spetti stabilire obiettivi o tutelare diritti.
Ma è in riferimento al come le funzioni debbano essere
esercitate, che il potere della legge si è largamente svuotato;in
quest’ambito la legge può fissare principi generali scaturenti
dalla Costituzione o principi generali sul procedimento,ma non
può fissare dettagliatamente regole organizzative o
procedimentali, questo è un terreno degli enti locali.
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Prima era la legge,statale o regionale, a fissare obiettivi e quindi
,un controllo sui risultati da parte dei relativi,era logico;oggi i
risultati scaturiscono dall’ esercizio di funzioni proprie degli enti
locali,e non attribuite ad essi dallo Stato o dalle Regioni,che
possono intervenire solo a tutela di un interesse generale.
Quanto all’ autonomia finanziaria, possiamo dire che l’articolo
119 comma 2 e 4 della Costituzione, permette di finanziare le
funzioni attribuite agli enti locali con risorse proprie; Stato e
Regioni possono intervenire solo per mettere un tetto alla spesa
complessiva o all’indebitamento per garantire gli equilibri della
finanza pubblica e, quindi, come già detto prima, a tutela di un
interesse generale.
In materia di controlli ha inciso anche la legge 131/2003, la
cosiddetta legge “La Loggia” dal nome del suo relatore.
L’Articolo 2 di tale legge enuncia principi e criteri direttivi in
riferimento all’adeguamento delle forme di controllo sugli enti
locali alla legge costituzionale 3/2001 che si distinguono in una
pars destruens nel procedere alla revisione delle disposizioni
sugli enti locali limitatamente alle norme che contrastano con il
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sistema costituzionale degli enti locali posto in essere dalla legge
costituzionale 3/2001, attraverso “la modificazione,
l’integrazione,la soppressione e il coordinamento formale delle
disposizioni vigenti” (Lett g) e in una pars costruens che consiste
nell’attribuire agli statuti dei Comuni e delle Province la potestà
di individuare i sistemi di controllo interno (Lett. e);
nell’individuare i princìpi fondamentali dell’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali ai fini dell’ attuazione
degli interventi di cui all’art.119 commi 3 e 5 Cost.(Lett f);nel
mantenere fermo il sistema di controllo sugli organi degli enti
locali (Lett.m).
L’art 7,comma 7, 8, e 9 accentua notevolmente il potere di
controllo esterno della Corte dei Conti, ponendo,così,un rimedio
alla scarna disposizione dell’articolo 148 del Testo Unico degli
Enti Locali, il quale parla di un generico controllo della Corte dei
Conti sulla gestione degli enti locali in base alla legge 20 del 94 e
successive modificazioni ed integrazioni. Ma su questo tema
tornerò ampiamente più avanti.