Il controllo di gestione in una SIM di negoziazione
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8
• il primo capitolo avrà il compito di evidenziare le peculiarità normative e pratiche di
una società di intermediazione mobiliare. Verranno soprattutto descritti i servizi di
investimento e accessori che la stessa società può essere autorizzata ad offrire, ponendo
maggiore attenzione sul servizio di negoziazione per conto terzi;
• Il secondo capitolo descriverà nello specifico le caratteristiche di un bilancio di una
SIM di negoziazione, al fine di comprendere cosa si cela dietro una qualsiasi voce; in
realtà l’attenzione sarà posta soprattutto sul conto economico a scapito dello Stato
Patrimoniale.
• Il terzo capitolo rappresenterà una pluralità di ratios contabili con l’obiettivo di creare
un modello di check - up aziendale. Oltre agli indici più tradizionali - il ROE, il ROA e
la leva finanziaria – saranno creati degli indici che riescano a “catturare” la redditività
di ciascuna area operativa di una SIM. Gi indicatori che saranno proposti avranno lo
scopo di permettere la formulazione di un primo giudizio sulla società di
intermediazione mobiliare.
• Il quarto capitolo, dopo una presentazione generale del tema del “controllo di gestione”,
avrà l’obiettivo di creare un modello di contabilità analitica per ASA (aree strategiche
d’affari). L’analisi predetta comporta la conoscenza approfondita della struttura del
pricing e del costing di una SIM di negoziazione.
• Il quinto capitolo presenterà un caso concreto, Electra SIM, al quale si applicheranno in
primis i ratios contabili costruiti ad hoc e, in secondo luogo, il modello di contabilità
analitica creato.
Il controllo di gestione in una SIM di negoziazione
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CAPITOLO 1
LA SOCIETA’ D’INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
1.1 Dal decreto 1/1991 sino ai giorni nostri
Il nucleo normativo, dal quale prende avvio un generale processo di ristrutturazione e di
grande riforma organica del mercato mobiliare, è costituito dalla L. 2-1-1991, n. 1 ( legge di
disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare e dell’organizzazione dei mercati mobiliari).
Con la 1/1991, le SIM godevano di un’area di attività protetta, a loro concessa in via
esclusiva, riconducibile alla negoziazione di valori mobiliari sia in proprio sia per conto terzi.
Gli istituti bancari potevano svolgere un mero ruolo distributivo, ovvero raccoglievano gli
ordini degli investitori destinando l’esecuzione degli stessi ad una SIM, unico operatore in
grado di accedere al mercato. Gli istituti creditizi potevano scegliere fra diverse alternative
organizzative: la costituzione di una propria SIM di negoziazione
1
(questa scelta fu presa dai
grandi gruppi bancari), la partecipazione societaria, congiuntamente ad altri soci, ad una SIM
2
(tale alternativa sposò meglio le esigenze delle banche di medie e piccole dimensioni) e
l’accordo senza alcun collegamento societario con una SIM già operante
3
. Il numero delle
Società di intermediazione mobiliare crebbe, così, da 199 nel 1992 a 223 nel 1995.
Una prima profonda innovazione si è avuta con l’approvazione del D.Lgs. n. 415/1996,
il cd. Decreto Eurosim, con il quale sono state recepite, anche nel nostro paese, le direttive
93/22 CEE e 93/6 CEE rispettivamente del 10 maggio e del 15 marzo 1993. L’Eurosim, infatti,
1
La costituzione della SIM poteva essere ex novo oppure avveniva attraverso la trasformazione in sim di alcune
commissionarie di borsa di emanazione bancaria.
2
In alternativa alla partecipazione consortile, in taluni casi, la banca ha preferito acquisire una partecipazione di
minoranza in una sim.
3
Tale scelta è stata acquisita soprattutto da quelle banche, la cui operatività in titoli si concentrava per la maggior
parte sulla negoziazione di titoli di Stato
Il controllo di gestione in una SIM di negoziazione
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10
abrogando quasi integralmente la legge n. 1/1991, perseguendo obbiettivi di armonizzazione
con le normative europee, ha stabilito:
• L’ampliamento della categoria degli intermediari abilitati (ora anche le banche
hanno accesso diretto alle contrattazioni senza dover più utilizzare
obbligatoriamente una SIM);
• La creazione di un mercato finanziario unico europeo (si fa riferimento al mutuo
riconoscimento, per il quale ciascuna impresa di investimento ha la libertà di
prestare i propri servizi all’interno della Comunità, direttamente o attraverso le
succursali);
• Nuove e più coordinate regole per lo svolgimento della vigilanza sulla prestazione
dei servizi di investimento e sulla gestione della crisi delle SIM;
• La privatizzazione della Borsa valori e degli altri mercati finanziari.
Tutto ciò ha mutato il contesto competitivo nel quale gli operatori nazionali si muovevano. Essi,
infatti, sono stati costretti a rivedere il proprio posizionamento strategico a causa del maggior
livello di competitività, destinato nel futuro ad ampliarsi ulteriormente.
A completamento del processo di riorganizzazione del mercato dei capitali è stato
emanato il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria entrato in
vigore il 1° luglio del 1998, che abroga formalmente tutte le norme contenute nell’Eurosim, ma
di fatto molte di esse rimangono in vita, o perché vengono riprodotte o perché vengono
sostituite con altre che hanno lo stesso contenuto prescrittivo.
Il TUF mette ordine nell’ambito dei servizi di investimento e dei soggetti autorizzati al
loro esercizio, assegnando a ciascuno di tali soggetti quelli che strutturalmente o funzionalmente
possono essere esercitati dagli stessi.
Il termine “servizi di investimento” è un’espressione nuova che va a sostituire il
termine “attività di intermediazione mobiliare” poiché i servizi di investimento sono le attività
aventi per oggetto non più valori mobiliari, come prevedeva la legge 1/1991, ma strumenti
Il controllo di gestione in una SIM di negoziazione
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11
finanziari, che vengono in sintesi ricondotti agli strumenti “principali” (titoli di debito, di
capitale, di mercato monetario, quote di OICVM) e agli strumenti “secondari” perchè si
innestano sui primi in termini contrattuali (futures, swap, opzioni). I servizi di investimento
individuati dal legislatore (art. 1 T.U. n. 58 del 1998) sono, di seguito, elencati:
• Negoziazione di strumenti finanziari per conto proprio;
• Negoziazione per conto terzi;
• Collocamento o distribuzione di valori mobiliari, con o senza preventiva sottoscrizione
o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;
• Gestione su base individuale di patrimoni per conto terzi;
• Ricezione e trasmissione di ordini.
Nell’analisi delle categorie di soggetti che possono essere autorizzate a svolgere i servizi di
investimento una prima distinzione deve essere compiuta tra intermediari polifunzionali e
intermediari privi di tale caratteristica; la tendenza del Legislatore è stata sempre quella di
ragionare in termini di polifunzionalità migrando da un sistema monocentrico, ovvero quello
degli agenti di cambio, ad un sistema plurioperativo. Ed è tale tendenza che deve essere
considerata con maggiore compiutezza, nel senso che l’ordinamento consente agli intermediari
di poter svolgere tutti i servizi di investimento prescritti dalla normativa, ma poi è lasciata alla
discrezionalità degli stessi decidere l’assetto più confacente alle loro esigenze. In molti casi, tale
scelta è orientata dalla presenza di vincoli operativi o patrimoniali che influenzano le decisioni
strategiche in materia; in altri, invece, le limitazioni provengono dalle fonti normative del
settore, che pur volendo estendere l’esercizio dei servizi a tutti i soggetti in qualche misura
coinvolti, non hanno effettuato in maniera estensiva questa opera di allargamento.
Per evidenziare immediatamente il collegamento che esiste tra ogni servizio di investimento
e il soggetto che è autorizzato al suo esercizio, invito il lettore a prendere visione della tabella n.
1.
Il controllo di gestione in una SIM di negoziazione
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Tabella 1 - I soggetti autorizzati all’esercizio dei servizi di investimento
singola attività banche
intermediari
finanziari
imprese
di inv.
SGR SICAV
Agenti
di
cambio
Soc.
fiduciarie
Attività
bancaria
raccolta del risparmio
ed esercizio del credito
SI NO NO NO NO NO NO
intermediazione in
cambi
SI SI NO NO NO NO
concessione di
finanziamenti
SI SI NO NO NO NO
Servizi di pagamento SI SI NO NO NO NO
Attività
4
finanziarie
assunzione di
partecipazione
NO SI NO NO NO NO
negoziazione per conto
proprio
SI SI
5
SI NO NO NO NO
negoziazione per conto
terzi
SI NO SI NO NO SI NO
Collocamento SI SI SI NO NO SI
6
NO
gestione su base
individuale di portafogli
SI NO SI SI NO SI SI
servizi di
investimento
ricezione trasmissione
di ordini
SI NO SI NO NO SI NO
custodia e
amministrazione
SI SI NO NO SI
Locazione cassette SI NO NO NO NO
Concessione
finanziamenti
SI SI NO SI
8
SI
Consulenza SI NO NO SI NO
Servizi connessi al
collocamento
SI NO NO NO NO
consulenza alle
imprese
SI NO NO NO NO
Servizi
7
accessori
intermediazione in
cambi
SI NO NO SI NO
Servizio
gestione
collettiva
promozione istituzione
organizzazione OICR
NO NO NO SI SI NO NO
4
Per le imprese di investimento le attività finanziarie rientrano nell’ambito dei servizi accessori
5
Gli intermediari finanziari possono esercitare il servizio di negoziazione per conto proprio limitatamente agli
strumenti derivati.
6
Gli agenti di cambio possono esercitare il servizio di collocamento esclusivamente senza preventiva sottoscrizione o
acquisto a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente.
7
Per le banche e gli intermediari finanziari i servizi accessori costituiscono attività ordinaria istituzionalmente loro
attribuita.
8
Gli agenti di cambio possono concedere finanziamenti esclusivamente sotto forma di riporti e di altre operazioni in
uso sui mercati.
Il controllo di gestione in una SIM di negoziazione
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13
Dopo aver descritto brevemente l’iter normativo concernente la disciplina
dell’intermediazione mobiliare, è interessante conoscere l’evoluzione storica dell’albo delle
SIM, tenuto da Consob, nell’intervallo di tempo che va dal 1997 al 2004.
Tabella 2 - L'evoluzione dell’albo delle SIM
servizi investimento 1997 2000 2004
Dealing 81 55 30
Brokerage 83 60 41
Collocamento
9
161 145 95
Gestione di portafogli 113 91 60
Raccolta ordini 90 79 63
Totale 212 171 115
Figura 1 - L'evoluzione dell’albo delle SIM
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1997 2000 2004
dealing
brokerage
collocamento
gestione di
portafogli
raccolta ordini
La tabella n. 2 e la figura n. 1 mostrano come il settore delle SIM, a partire dalla seconda
metà degli anni Novanta, ha registrato un processo di consolidamento motivato sia da ragioni
9
L’attività di collocamento comprende sia quello con assunzione di garanzia che quello semplice.
Il controllo di gestione in una SIM di negoziazione
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14
economiche (l’espulsione dal mercato di soggetti che non disponevano di una struttura
produttiva adeguata o che erano usi assumere rischi eccessivi) sia da ragioni regolamentari (la
liberalizzazione sostanzialmente senza limiti nei confronti di imprese di investimento e banche
comunitarie). Tra il 1997 e il 2004 il numero delle SIM si è praticamente dimezzato e la
maggior falcidia si è registrata proprio nel settore della negoziazione, dove le SIM autorizzate
alla negoziazione in proprio sono passate da 81 a 55 (-32,1%) tra il 1997 e il 2000, da 55 a 30
(-45,4%) tra il 2000 e il 2004, da 81 a 30 (-62,9%) tra il 1997 e il 2004. Le principali cause di
cancellazione dall’albo, soprattutto nel primo triennio di osservazione, sono state la liquidazione
volontaria, le fusioni e le scissioni.
Attualmente le SIM rimaste in attività sono- in linea generale- riconducibili a tre tipologie:
• Le SIM facenti parte di un gruppo bancario, che svolgono in maniera specializzata
l’attività di negoziazione per conto della clientela dell’istituto bancario e che oggi
rappresentano anche le SIM di maggiore importanza nella realtà nazionale. Esempi
significativi sono Caboto
10
ed Euromobiliare SIM
11
.
• Le SIM autonome, come per esempio, Piazza Affari SIM e Twice SIM, che puntano
alla fidelizzazione della clientela attraverso l’offerta di piattaforme di TOL sempre più
evolute ed accurate.
• Le SIM di distribuzione, che sono quelle che hanno scelto a livello strategico di
dedicarsi solo ed esclusivamente all’attività di collocamento e vendita al pubblico di
strumenti finanziari.
10
Nata nel 1948. Nel 1992 entra a far parte del gruppo Ambroveneto confluito nel 2001 nel gruppo Intesa.
11
Nata nel 1973, entra a far parte del gruppo Credem nel 1994.
Il controllo di gestione in una SIM di negoziazione
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15
1.2. SIM di negoziazione e SIM di distribuzione: le differenze
In alcun testo normativo è possibile trovare l’esplicita differenza tra una SIM di
negoziazione e una SIM di distribuzione, ma puntualizzare le attività che esse svolgono e i
ricavi da queste generati è fondamentale per mettere a fuoco l’oggetto di discussione della tesi.
Mentre la SIM di negoziazione sarà più volte posta sotto la lente di ingrandimento nel corso dei
capitoli successivi, la SIM di distribuzione verrà descritta solo in questo paragrafo.
Con il termine “SIM di distribuzione” s’intende la società di intermediazione
mobiliare, il cui “core business” è rappresentato dalla distribuzione di prodotti finanziari e/o
servizi di investimento per conto di altri intermediari
12
(SIM di negoziazione, banche, SGR e
Sicav) utilizzando la rete dei promotori finanziari o le tecniche di comunicazione a distanza.
Il promotore finanziario
13
è l’unico soggetto abilitato all’offerta fuori sede di servizi di
investimento, ossia l’attività di promozione e di collocamento di strumenti finanziari “in luogo
diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente dell’investimento o
del soggetto incaricato della promozione o del collocamento”. Tale soggetto deve essere iscritto
in un albo unico nazionale tenuto dalla Consob, previo accertamento dei requisiti di
professionalità, deve operare in qualità “di dipendente, agente o mandatario di soggetti
abilitati” (SIM, banche, Sgr e Sicav limitatamente alle quote di partecipazione e alle azioni dagli
stessi emesse) e deve osservare le regole di presentazione e comportamento stabilite dalla
Consob.
Le tecniche di comunicazione a distanza
14
non comportano la presenza fisica simultanea
del soggetto offerente (o di un su incaricato) e del cliente; si distingue, quindi, nettamente
dall’offerta fuori sede, che implica l’intervento del promotore finanziario e del destinatario
15
.
12
Le imprese di investimento e le banche possono effettuare l’offerta fuori sede di prodotti finanziari per conto di
altri intermediari solo se sono state autorizzate a svolgere l’attività di collocamento ai sensi dell’art. 1, 5° comma,
lettera c, T.U. n. 58 del 1998.
13
Vedi artt. 30 e 31 del T.U.F. Sul ruolo e i compiti del promotore finanziario si vedano gli artt. da 93 a 97 del
Regolamento Consob.
14
Vedi art. 32 del T.U.F.
15
Art. 36, Regolamento Consob.
Il controllo di gestione in una SIM di negoziazione
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16
I mezzi tecnici con i quali si può instaurare una “comunicazione bilaterale a distanza”
sono molteplici (telefono, radio, videotelefono, teletext, posta elettronica, reti telematiche,
telefax, siti internet
16
), tutti devono consentire l’interazione con il destinatario e la loro
comunicazione deve avere carattere negoziale.
Nonostante la laconicità delle disposizioni normative menzionate, si evince che la voce
di ricavo più importante nel conto economico di una SIM, che non effettua un servizio di
negoziazione, è rappresentata dalle commissioni attive applicate per lo svolgimento del servizio
di collocamento e di vendita al pubblico di strumenti finanziari per conto di un
emittente/offerente.
Le commissioni attive individuano, quindi, l’incasso registrato dalla società sui volumi
intermediati, ovvero quanto la società prodotto ha girato alla società rete per la raccolta
effettuata; possono essere una percentuale del controvalore degli strumenti finanziari/servizi di
investimento collocati oppure un fisso per ogni operazione eseguita. La voce di costo più
consistente è invece rappresentata dalle commissioni passive, che incorporano gli incassi dei
promotori finanziari, ovvero quanto la società rete ha retrocesso ai promotori a seguito della
raccolta effettuata.
Nella realtà odierna, le sim di distribuzione rappresentano, nella maggior parte dei casi,
un canale distributivo delle SGR , le quali si avvalgono delle società rete per collocare presso i
risparmiatori i propri prodotti (quote di fondi comuni). La società di intermediazione mobiliare,
quindi, assorbe totalmente le commissioni passive della società prodotto che, a loro volta, sono
composte da:
- commissioni di sottoscrizione: è il prezzo pagato dai sottoscrittori per entrare nel
fondo comune di investimento ed è variabile in funzione del capitale investito, nel senso
che decresce all’aumentare dell’investimento effettuato. E’ applicata solo ed
esclusivamente per coprire i costi di distribuzione e viene quindi interamente stornata
16
Vedi Comunicazione Consob n. DI/990528398 del 7 luglio 1999.
Il controllo di gestione in una SIM di negoziazione
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17
dalla SGR alla SIM di distribuzione. Oggi la sottoscrizione di quote di fondi risulta
spesso esente da tale tipo di commissione.
- commissioni di gestione: sono prelevate dalla SGR dal patrimonio e vanno quindi a
diminuire il rendimento del fondo. Viene calcolata giornalmente sul valore del
patrimonio gestito, in misura percentuale secondo quanto stabilito dal regolamento del
fondo. Viene prelevata l’ultimo giorno di borsa aperto di ciascun mese o trimestre e la
sua entità varia a seconda della tipologia del fondo. La relazione annuale redatta dalla
Consob per il 2004, sottolinea che tale commissione viene retrocessa alla Società rete,
in media, nella misura del 73%.
- commissione di incentivazione: sono percepite dalla SGR, solo se il rendimento annuo
del fondo è stato superiore ad un parametro di riferimento indicato dal regolamento e
sono calcolate con la stessa modalità delle commissioni di gestione. La relazione
annuale della Consob ha rimarcato che tale incentivo viene retrocesso alla società rete,
in media, nella misura del 50%.
- commissione di uscita: vengono prelevate dalla SGR sui fondi back-load, ovvero
quelli che non prevedono alcuna commissione di ingresso e solo nel caso in cui il
cliente “esce” anzitempo dal fondo medesimo. Generalmente, l’investitore deve
rimanere sottoscrittore delle quote per un periodo pari a 3 anni, garantendo una
commissione di gestione alla SGR per tutto il triennio.
Riassumendo quanto detto sino ad ora, il margine commissionale di una sim di distribuzione è
così determinato:
Il controllo di gestione in una SIM di negoziazione
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18
+ Commissioni attive
- di ingresso
- di gestione
- di uscita
- di performance
- altre
- Commissioni passive
- di ingressi
- di gestione
- di uscita
- di performance
- altre
Margine commissionale
Come vedremo nel proseguo del mio lavoro, l’origine delle commissioni attive e passive di una
SIM di negoziazione risulta più complesso e meno intuitivo.
Il controllo di gestione in una SIM di negoziazione
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19
1.3. I servizi di investimento
I servizi di investimento
17
sono le attività che hanno per oggetto non più valori
mobiliari, come già precisato, ma strumenti finanziari. Per determinarli, il legislatore ha
abbandonato l’idea di una definizione generale optando per l’indicazione di un catalogo di
attività che debbono considerarsi servizi di investimento solo quando abbiano ad oggetto
strumenti finanziari. L’elenco è tassativo, tuttavia può essere arricchito dal Ministero del Tesoro
attraverso un provvedimento amministrativo previsto dall’art. 18, 5° comma del T.U. n. 58 del
1998.
1.3.1 La negoziazione per conto proprio
L’attività di negoziazione per conto proprio può essere svolta da SIM, imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie, banche italiane, comunitarie ed
extracomunitarie e dagli intermediari finanziari previsti dall’art. 107 del T.U. bancario
limitatamente agli strumenti derivati e consiste nell’attività di acquisto e vendita di strumenti
finanziari svolta dall’operatore per conto proprio (dealer).
Il dealer è un intermediario che si pone quale contropartita diretta dell’investitore
intenzionato ad acquistare o vendere titoli; in tal modo il cliente che si rivolge a un dealer è
sollevato dall’incertezza circa l’esecuzione del suo ordine di compravendita. Infatti, trattandosi
di un operatore che acquista in proprio dei titoli per rivenderli alla clientela, il dealer negozia
direttamente con il cliente assumendo una “posizione in titoli”; per tale motivo è tenuto a
costituire un magazzino di titoli dal quale attingere gli strumenti finanziari da consegnare al
cliente che intende acquistarli ed è tenuto a dotarsi della liquidità per far fronte al ritiro dei titoli
che il cliente intende vendere. Apparentemente, la figura del dealer può sembrare identica a
quella del market maker, in realtà, mentre quest’ultimo ha il compito di garantire in via
17
Sono già stati elencati nel paragrafo 1.1.
Il controllo di gestione in una SIM di negoziazione
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20
continuativa la negoziabilità di determinati titoli, al dealer è consentito, se lo ritiene opportuno,
di sospendere per un certo periodo di tempo l’esposizione delle proposte di acquisto e di
vendita.
Il ricavo relativo a tale tipo di attività non è rappresentato né da una commissione fissa
né da una commissione proporzionale al volume transatto, bensì è determinato dalla differenza
(spread) fra i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita. In sostanza il dealer indica al cliente due
prezzi differenti: uno più basso, al quale è disposto ad acquistare i titoli e, uno più alto, al quale
è disposto a vendere i titoli. Lo “spread denaro-lettera” rappresenta, per cui, la remunerazione
per il rischio connesso al mantenimento della posizione in titoli e il ricavo tipico del dealer con
il quale far fronte ai costi per l’effettuazione della propria attività. Quanto più ampio è lo spread
tanto maggiore è l’incertezza del dealer sulla futura negoziabilità del titolo.
Dopo aver descritto brevemente in cosa consiste la negoziazione per conto proprio, è
necessario spiegare il ruolo che tale servizio di investimento assume nell’ambito di una società
di intermediazione mobiliare.
Gli investimenti in titoli sono riconducibili a tre obbiettivi fondamentali:
• Speculazione, volta ad ottenere un rendimento finanziario complementare a quello
ottenibile con l’esercizio degli altri servizi di investimento
• Trading, ovvero la gestione di titoli che possono essere utilizzati in contropartita con la
clientela al fine di ottenere uno spread positivo
• Liquidità per lo svolgimento dell’attività dell’intermediario
Il controllo di gestione in una SIM di negoziazione
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21
Figura 2 - Gli scopi della negoziazione per conto proprio
In una SIM, la funzione di redditività e la funzione di trading assumono ruoli
estremamente marginali nella realtà odierna. Il portafoglio di un intermediario mobiliare riceve,
infatti, forti condizionamenti dall’intera struttura del sistema finanziario: appare ovvio che in un
sistema market - oriented nel quale, cioè, è molto intenso il collegamento tra emittenti dei titoli
e sottoscrittori, l’intermediario – a parità di tutte le altre condizioni- svolge una funzione meno
orientata alla sottoscrizione e detenzione diretta dei titoli e più attenta all’offerta dei sevizi di
intermediazione e di collegamento tra gli offerenti e i sottoscrittori.
Alla luce delle considerazioni svolte, il portafoglio titoli nell’ambito di una SIM
assolve, nella maggior parte dei casi, la solo funzione di tesoreria e quindi di gestione della
liquidità per lo svolgimento dell’attività a cui è stata autorizzata. Tale affermazione può essere
giustificata anche attraverso la rielaborazione dei dati raccolti da Assosim
18
, durante l’anno
2004, concernenti l’attività di negoziazione per conto proprio svolta dai propri associati.
Estraendo un campione formato da 17 società di intermediazione mobiliare, solo 8 di queste
18
Assosim è un’associazione tra intermediari mobiliari
PORTAFOGLIO TITOLI
PORTAFOGLIO DI INVETIMENTO
(funzione di speculazione)
PORTAFOGLIO DI TESORERIA
(funzione di liquidità)
PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
(funzione di trading)