Il controllo di costituzionalità nell’ordinamento giuridico cubano
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costituzionalità delle leggi (primo Stato del continente americano),
analogamente ai modelli fino ad allora “sperimentati” in Europa.
L’evoluzione appare alquanto significativa, soprattutto perché nel suo
divenire si è allontanata progressivamente dal proprio riferimento iniziale
(gli Stati Uniti d’America)
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; ciò diventa palese quando la competenza è
affidata ad una Sala specializzata del Tribunale supremo.
Avanzare ulteriori ipotesi di sviluppo in direzione del sistema c.d.
“austriaco” (sviluppatosi in Europa ad opera della Scuola austriaca e reso
diritto positivo nella Costituzione austriaca del 1920)
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appare pretestuoso,
Uniti d’America. Il controllo di costituzionalità (il c.d. judicial review) è una competenza
che si affidò la stessa Corte Suprema di Giustizia, senza l’esistenza di un previo
riconoscimento normativo. Tale facoltà si è formata dalla statuizioni teoriche introdotte
dalla teoria (nordamericana) generale delle costituzioni scritte e dell’interpretazione sorta
grazie al giudice Marshall, in seguito al celeberrimo caso Marbury vs Madison del 1803.
Marshall, allora presidente della Corte Suprema di Giustizia, durante il periodo che
indicativamente inizia nel 1801 e termina nel 1835, stabilì le fondamenta di tale
attribuzione al potere giudiziario. In primis fu riconosciuto il principio della supremazia
della Carta costituzionale e della limitazione dei poteri, a partire dal quale un atto
legislativo contrario alla Costituzione non è una legge, perché un atto emanato dal potere
legislativo non può essere in contraddizione con la norma dettata dal potere costituente,
rappresentante della volontà popolare sovrana. Il secondo principio cardine è la funzione
dei tribunali che deve consistere nella determinazione della legge applicabile al caso
concreto, e se una legge è in contraddizione con la costituzione, decidere l’applicazione
di quest’ultima. In altri termini disapplicare la norma contraddittoria. Il terzo punto
essenziale si basa sul principio che la revisione rappresenta un potere implicito derivato,
secondo il giudice Marshall, dall’interpretazione della Costituzione statunitense.
Principalmente dall’art. 6 della stessa Costituzione del 1787 partendo dal quale ragionò
che la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato e quindi, quale logica
conseguenza, ciò dovesse provocare l’annullamento di tutte le disposizioni in contrasto
con i dettami costituzionali.
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Le argomentazioni del giudice americano posero le basi per l’applicazione diretta, come
norma di diritto, della Costituzione nordamericana ed crearono il precedente necessario
del procedimento di revisione giudiziale della costituzionalità delle leggi. La dottrina,
capeggiata da M. Cappelletti, definiva il sistema “americano”; quale il modello in cui si
consente a qualsiasi giudice di disapplicare le norme che egli ritiene incostituzionali in
ossequio alla concezione giusnaturalistica della Costituzione, intesa come “legge
superiore”. Il controllo è così definito diffuso, incidentale e dichiarativo.
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Il sistema austriaco (come definito da Cappelletti) riserva invece ad una Corte ad hoc il
compito di decidere sui ricorsi proposti, contro gli atti normativi, da parte di soggetti
specificatamente legittimati, in ossequio alla concezione giuspositiva dello «stato di
diritto». In sintesi può definirsi come un controllo accentrato, principale e costitutivo.
Cfr. M. Cappelletti, Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto
comparato, Milano, Giuffrè, 1968, 49 ss.
Tesi di laurea in Diritto pubblico comparato
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se non addirittura idealistico; certo è che i passi compiuti dal tribunale
cubano non escludono a priori un’ipotesi in tal senso. La valutazione del
tribunale non può essere ricondotta ad uno dei modelli della bipartizione
essenzialmente per due ordini di motivazioni. In primis la breve durata del
tribunale costituzionale e la mancata stabilizzazione del modello non
autorizzano a identificarlo in uno dei modelli bipartiti e, in secondo luogo
a causa del superamento, allo stato attuale delle conoscenze, di tali
classificazioni dottrinali (in conseguenza della venuta alla luce di sistemi
ibridi in grado di combinare caratteristiche dell’uno e dell’altro modello)
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Attualmente la bipartizione non riesce a mettere esaurientemente in evidenza le
caratteristiche dei modelli di giustizia costituzionale operanti, sia perché ci troviamo di
fronte a sistemi che in varia misura contengono elementi propri del sistema americano
con elementi propri del sistema austriaco, sia perché i criteri utilizzati nell’ambito di essa
(accentrato-diffuso, principale-incidentale, costitutivo-dichiarativo) non sembrano ormai
esaurire il novero dei connotati che li esauriscono. In virtù di tali evoluzioni, la
contrapposizione che secondo un’autorevole dottrina (Pizzorusso) appariva di maggior
rilievo era quella fra sistemi concreti e sistemi astratti di controllo di costituzionalità delle
leggi; nei primi il giudizio di costituzionalità riguarda una disposizione o norma in corso
di applicazione, cosicché gli effetti della relativa decisione si producono principalmente
mediante il loro inserimento nel flusso della giurisprudenza e quindi nell’ambito dei
rapporti fra Corte costituzionale e potere giudiziario. Nei secondi la nota comune è
costituita dalla configurazione del giudizio costituzionale come una fase, ove sia
preventivo, o come un’appendice, ove sia successivo, del procedimento di formazione di
un ben determinato atto legislativo, cosicché gli effetti delle relative decisioni si
producono principalmente nell’ambito dei rapporti fra Corte costituzionale e organi
costituzionali politici. Recenti evoluzioni superano tale classificazione; in particolare,
sotto il profilo strutturale può essere utile distinguere tra sistemi unitari e sistemi plurali,
dove nei primi si registra la presenza di una Corte in posizione “monopolista” e nei
secondi assume diverse articolazioni il rapporto tra la Corte e gli altri soggetti incaricati
del controllo di costituzionalità delle leggi. E’ poi possibile, articolare un’ulteriore
sottoclassificazione fra sistemi unitari integralmente accentrati, quali quelli esistenti in
Italia e Spagna, sistemi plurali parzialmente accentrati, come per la Germania e
l’Austria, sistemi plurali parzialmente decentrati quali quelli di Portogallo e Grecia, ed
infine sistemi plurali integralmente decentrati quali quelli degli Stati federali del
Sudamerica (Brasile, Argentina), della Russia e degli Stati Uniti. Sul profilo funzionale
assume rilievo la distinzione fra sistemi monofunzionali, in particolare quello
statunitense, e sistemi polifunzionali, particolarmente diffusi in ambito continentale. In
proposito si veda A. Pizzorusso in I sistemi di giustizia costituzionale: dai modelli alla
prassi in Quaderni costituzionali, 1982, fasc. 3, 521 - 533 e A. Pizzorusso, in A.
Pizzorusso, G. Volpe, F. Sorrentino, R. Moretti, G. Branca (cur.), Garanzie
costituzionali, in Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, Zanichelli, Il Foro
Italiano, 1981, 7 ss. In relazione alle nuove classificazioni si veda L. Pegoraro, Modelli di
giustizia costituzionale (resoconto al convegno di Siena del 16-12-2003), in http: // www.
Il controllo di costituzionalità nell’ordinamento giuridico cubano
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L’analisi della giurisprudenza del tribunale dimostra inequivocabilmente,
attraverso l’aumento delle sentenze emesse, il notevole accesso al
tribunale e la maggiore considerazione dell’istituto nel corso degli anni da
parte della popolazione cubana. La travagliata politica dell’isola ed i
regimi (più o meno rivoluzionari) hanno impedito l’affermazione della
giustizia costituzionale ed il perfezionarsi delle relative strutture
giudiziarie. L’avvento del regime di Batista ed a maggior ragione la
rivoluzione cubana del 1959 (condotta dal comandante Fidel Castro)
hanno disattivato il sostanziale funzionamento della Sala costituzionale e
condotto il Paese verso l’adesione al sistema socialista di controllo della
costituzionalità.
amministrazioneincammino. luiss. it / convegni / dett_resoconti. php?ID_articoli=1447 (i
riferimenti alle pagine Internet sono aggiornati al 25-1-2004).
Tesi di laurea in Diritto pubblico comparato
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2. Le contrapposte soluzioni adottate negli anni rendono fondamentale
una chiara indicazione metodologica. Al fine di percepire la continuità
evolutiva dell’esperienza cubana (indicativamente fino al 1952, anno
dell’avvento del regime di Batista), il presente lavoro tratta in principio il
controllo di costituzionalità introdotto rispettivamente dalla Costituzione
del 1901 e del 1940 con puntuale riferimento alla normativa ed alla
giurisprudenza maggiormente rilevante. Successivamente verranno
analizzati, dopo aver ovviamente contestualizzato le nuove e divergenti
premesse politiche e costituzionali, i principi dottrinali dello Stato
socialista e le influenze in tema di controllo di costituzionalità sul sistema
adottato a Cuba, reviviscenza del criptotipo noto al modello sovietico. La
contestuale visione dei due opposti (in quanto a teorie costituzionali e
strutture di controllo) sistemi, seppur non del tutto consolidati, ha il fine
di permettere al lettore di valutare la effettiva tutela dei diritti
costituzionali e comparare diacronicamente i due sistemi. L’obiettivo della
ricerca in conclusione è di accertare la compatibilità dei sistemi adottati
antecedentemente e successivamente alla creazione dello Stato socialista
ed il relativo funzionamento dei medesimi modelli.
Senza dubbio la Repubblica di Cuba si inserisce, nonostante le sue
vicissitudini storico-politiche, con assoluta originalità nel quadro della
giustizia costituzionale influenzata in America Latina (come accadde negli
ordinamenti giuridici di Messico, Argentina, Brasile, Colombia
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) dagli
Stati Uniti d’America.
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Vedasi F. Fernández Segado, La Jurisdicción constitucional en América Latina,
Montevideo, Editor Ingranusi, 2000; E. Ferrer Mac-Gregor, Los Tribunales
Constitucionales en Iberoamérica, México, Fundap, 2002; D. García Belaunde, F.
Fernández Segado (cur.), La Jurisdicción en Iberoamérica, Madrid, Dykinson, 1998. In
ultimo si noti D. García Belaunde, in Los tribunales constitucionales en América Latina,
Lima, 2003, 1-15, pubblicato nel sito http: // www. us. es / cidc / Ponencias / humanos /
DomingoGarcia. pdf