2
terminali accedono ad internet attraverso una rete di router denominata Internet Services
Providers (ISP
3
) che assegnano un indirizzo univoco (IP
4
) al momento di accesso nella
rete.
La mancanza di controlli intermedi ha reso la Rete il mezzo di comunicazione
globale per eccellenza, dove locazioni fisiche e confini geografici sono del tutto irrilevanti.
Come osserva Castells
5
lo sviluppo della rete è stato determinato dall’incontro di quattro
ispirazioni: la cultura tecnico-meritocratica, caratterizzata dalla scoperta dei tecnologica;
la cultura hacker, che unisce i valori tecnico-meritocratici con gli aspetti della creatività e
della cooperazione; la cultura virtual-comunitaria, caratterizzata dai valori della libertà di
comunicazione e di associazione; la cultura imprenditoriale, basata sui valori del denaro,
del lavoro e del consumo.
Accanto a queste ispirazioni la diffusione globale di Internet si fonda su tre elementi
di natura tecnica: la realizzazione nel 1992 di una piattaforma tecnologica basata su codice
HTML
6
denominata “World Wide Web
7
”; la creazione del primo applicativo per personal
computer in grado di leggere il codice HTML denominato Mosaic; la flessibilità della rete
che permette di farvi accedere chiunque può creare nuovi “nodi” di trasmissione
8
.
3
Un Internet Service Provider (ISP) è una struttura commerciale o un'organizzazione che offre agli utenti
accesso a Internet con i relativi servizi. Gli ISP formano i nodi nella struttura a ragnatela di Internet e non
tutti gli ISP sono uguali. Ci sono ISP di primo livello che hanno una rete di interconnessione velocissima,
sono internazionali e sono direttamente connessi ad altri ISP di primo livello. Tali ISP hanno connessi a loro
un certo numero di ISP di secondo livello (di cui sono fornitori) che vengono detti, in questo caso, utenti.
4
L'Internet Protocol (IP) è un protocollo di interconnessione di reti (Inter-Networking Protocol), nato per
interconnettere reti eterogenee per tecnologia, prestazioni, gestione.
5
M.Castells, The Internet Galaxy, Oxford University Press, Oxfor, 2001, p. 37 ss.
6
HTML (acronimo per Hyper Text Mark-Up Language) è un linguaggio usato per descrivere i documenti
ipertestuali disponibili nel Web.
7
La piattaforma fu inventata da Berners-Lee e si fondava su quattro elementi essenziali: 1) il linguaggio
Html (HyperText Markup Language) con cui realizzare le pagine web; 2) il protocollo Http (HyperText
Transfer Protocol) con cui accedere ai documenti e spostarsi tra i vari link; 3) un sistema di indirizzamento
denominato Url (Uniform Resource Locator); 4) un sistema di lettura delle pagine web mediante un
applicativo software chiamato browser in grado di leggere il codice HTML
8
E. Tosi, Il contratto virtuale, Giuffrè editore, 2005, p. 14
3
La diffusione del web e la navigazione mediante browser
9
ha segnato la nascita del
cyberspazio
10
, definito per la prima volta dalla Corte Federale del Pennsylvania nel 1996
come: “un mezzo di comunicazione decentralizzato e globale che collega individui,
istituzioni, aziende e governi sparsi per il mondo
11
”.
All’inizio la Rete è riuscita ad ottenere il coordinamento delle iniziative individuali
attraverso strumenti non giuridici, da una parte c’era l’autorità dei fondatori della Rete (ad
esempio Vinton Cerf, Robert Kahn e Jon Postel) e dall’altra si era imposta la creazione di
standard comuni nella speranza che venissero universalmente adottati.
Accanto alla “normatività” degli standard la comunità di Internet ha prodotto anche
norme in senso stretto combinate a sanzioni informali, consistenti nel giudizio negativo
degli altri membri della stessa comunità. Esempi di queste norme si ritrovano nelle regole
di netiquette
12
o nelle regole che disciplinano progetti non commerciali come possono
essere quelli degli hacker
13
.
In questa fase iniziale il diritto si limitava ad avere un ruolo marginale garantendo il
diritto di proprietà dell’hardware della Rete e i diritti fondamentali (libertà di parola e di
comunicazione). Un importante limite ai primi tentativi di ingerenza del diritto nella Rete
consisteva nella sua stessa struttura che permetteva comunicazioni globali non controllate,
riducendo così la possibilità per le leggi nazionali di bloccare l’accesso a quanto veniva
reso disponibile in Rete: chiunque può accedere ad ogni oggetto disponibile in Rete
indipendentemente da dove si trovi il server che lo ospita. Le informazioni illegali in un
9
Un web browser (sfogliatore di documenti web, comunemente chiamato navigatore) è un programma in
grado di interpretare il codice HTML (e più recentemente XHTML) e visualizzarlo in forma di ipertesto.
10
Termine coniato da William Gibson nel romanzo Neuromancer del 1984
11
Dir. informaz. e informatica. 1996, p. 604 ss
12
Netiquette si potrebbe tradurre in "Galateo (Etiquette) della Rete (Net)" che consiste nel rispettare e
conservare le risorse di rete e nel rispettare e collaborare con gli altri utenti.
13
Un hacker è una persona che si impegna nell'affrontare sfide intellettuali per aggirare o superare
creativamente le limitazioni che gli vengono imposte, non limitatamente ai suoi ambiti d'interesse (che di
solito comprendono l'informatica o l'ingegneria elettronica), ma in tutti gli aspetti della sua vita.
4
certo paese possono così essere trasferite in un computer situato in un paese diverso ed
essere comunque disponibili in Internet
14
.
Questi meccanismi di auto-regolamentazione incontrano le prime difficoltà negli anni
’90 quando Internet comincia a coprire fasce sempre più ampie di popolazione e viene
colonizzata dagli interessi economici. La crescente diversità degli utilizzi della Rete fa
venir meno l’originario il concetto di comunità virtuale che persegue un progetto comune,
si cominciano a creare tante piccole comunità circoscritte e la loro capacità normativa
diventa incapace di prevenire e reprimere i comportamenti antisociali.
D’altra parte l’uso di Internet per scopi economici mette in crisi la tecnica degli
standard, che non si impongono più per le loro qualità ma dipendono dal potere di mercato
dei loro sostenitori. L’ingresso delle attività economiche nella Rete comporta un
mutamento del contesto sociale, mentre prima i membri della comunità tendevano a
condividere i medesimi ruoli (chi era sviluppatore di software allo stesso tempo utilizzava
software sviluppati da altri) adesso si formano diversi gruppi non scambiabili (ad esempio:
produttori e consumatori, sviluppatori ed utilizzatori). Se da una parte quando si tratta di
regolare il comportamento tra imprenditori la lex mercatoria
15
spontanea può dare
soluzioni appropriate, questo non accade in altri ambiti dove ad esempio tra imprenditori e
consumatori le regole unilateralmente date difficilmente tengono conto delle esigenze del
gruppo contrapposto.
14
M. Catells, The Internet Galaxy, Oxford University Press, Oxford, 2001, p. 169
15
M. C. Tarì, Ruolo delle alternative dispute resolution on line nel commercio elettronico, in “Altalex.it”,
afferma che: “la lex mercatoria nasce per soddisfare le esigenze dei mercanti medievali nel regolare i loro
rapporti commerciali. Il suo compito era quello di derogare al diritto civile dell’epoca, ossia il diritto romano,
ritenuto inadeguato alle nuove esigenze mercantili, creando una serie di regole più congeniali alle esigenze di
quei traffici, in grado di superare le divergenze giuridiche dei diversi Stati nei quali i mercanti operavano […]
la ratio dello ius mercatorus pare perfettamente attagliarsi alle esigenze del commercio elettronico. Parimenti
a quanto accadeva per i mercati, oggi, con lo sviluppo della rete Internet e la conseguente globalizzazione dei
mercati, gli imprenditori commerciali, da un lato, ed i consumatori, dall’alro, avvertono l’inadeguatezza
delle singole legislazioni nazionali a soddisfare le esigenze di un mercato sempre più trasnazionale”.
5
Il fallimento dell’auto-regolamentazione della Rete ha condotto a numerosi interventi
giuridici con nuove leggi o adattamenti giurisprudenziali. Tuttavia, questa operazione è
ostacolata da un lato dalla estensione globale della Rete e dall’altro dall’architettura di
Internet che rende difficoltoso scoprire le violazioni e identificarne gli autori. Inoltre un
ulteriore elemento di difficoltà è costituito dalla immaterialità della Rete che, mette in crisi
le tradizionali regole giuridiche fondate sui concetti di spazio e tempo del mondo reale.
Queste difficoltà hanno portato, a loro volta, a degli sviluppi tecnologici che operano
su due livelli. Al primo livello vi sono le regole virtuali inserite nei software che
impediscono all’utilizzatore determinate azioni
16
. Al secondo livello vi sono le tecniche di
controllo personale per garantire l’identificazione dei soggetti che operano su Internet
17
.
E’ importante quindi rilevare il fatto che le tecniche informatiche e telematiche
condizionano il lavoro del giurista, basti pensare alla sicurezza dell’informazione oppure
alla firma digitale, per cui si parla di “lex informatica” intendendo con essa l’insieme delle
scelte tecniche che impongono certi comportamenti dovuti al fatto che la tecnologia può
impedire o favorire certe azioni.
La lex informatica è quindi un insieme di regole in parallelo
18
che si applicano
automaticamente e possono costituire un’implementazione diretta di quanto previsto dal
legislatore, ad esempio escludendo certe opzioni, o un’implementazione indiretta,
richiedendo cioè agli utenti di compiere certi atti (a titolo d’esempio basti pensare alle
tecniche per il filtraggio dei contenuti dei siti, oppure le chiavi di protezione dei software).
16
Si parla in questo caso di restrizioni software come può essere l’impedire di scaricare (download) materiale
dalla rete o limitare l’ascolto di un brano musicale per un certo tempo.
17
Ad esempio la crittografia, a chiave doppia, che offre due possibilità: permettere la lettura del messaggio
solo al destinatario e identificare con assoluta certezza il mittente del messaggio.
18
Reidemberg, Lex informatica: The Formulation of information Policy Rules Through Technology, in Texas
Review, 1998,
6
La lex informatica diviene così un metodo di soluzione dei problemi giuridici posti
dalla diffusione dell’informatica, l’implementazione delle norme attraverso mezzi tecnici
risolverebbe ad esempio il problema dell’applicazione delle leggi nazionali poiché questo
sistema ha il vantaggio di non essere collegato ad un sistema giuridico statuale e inoltre
consente l’applicazione delle regole attraverso la tecnica.
Si è andato così delineando, per il controllo sociale, un sistema di “regole virtuali”
che hanno sostituito quelle giuridiche.
Tuttavia, vi sono una serie di ragioni per le quali non si può escludere il diritto dal
mondo di Internet
19
.
In primo luogo le norme giuridiche sono adottate da persone (giuristi e giudici) che le
interpretano e le applicano. Le regole virtuali invece sono applicate da sistemi automatici.
In secondo luogo in virtù della connessione tra diritto e politica le norme giuridiche
si prestano ad essere create per promuovere il bene della collettività, al contrario di quelle
virtuali che sono di regola decise in ambiti privati.
In terzo luogo il diritto ha una stretta relazione con le idee di giustizia, eguaglianza e
imparzialità mentre le norme virtuali hanno natura unilaterale e sono destinate a tutelare gli
interessi di una sola parte (in particolare gli sviluppatori di software).
Bisogna aggiungere che le norme giuridiche nascono attraverso un dialogo pubblico
all’interno delle istituzioni pubbliche ed infine hanno un potere coercitivo che è
riconosciuto solo allo Stato.
La rapidità dell’innovazione tecnologica di Internet rende impossibile un reale
tentativo di pianificazione ma questo non esclude la necessità di approntare rimedi
giuridici a specifici problemi che sorgono nella Rete. Un sistema normativo stabile di cui
19
Giovanni Sartor, Il diritto della rete globale, Cyberspazio e diritto, 2003. pp. 89-90
7
gli operatori debbano tener conto nello svolgere la loro attività deve necessariamente
adeguarsi alla natura di Internet, da un lato alle caratteristiche tecniche e dall’altro alla
peculiarità dei rapporti sociali ed economici che si sviluppano nella Rete.
1.2: Il commercio elettronico
Negli ultimi anni una delle maggiori novità dell’economia mondiale è stata la
commercializzazione della rete
20
ossia l’utilizzo dello spazio virtuale messo a disposizione
da Internet per offrire ed acquistare beni e servizi, si parla in tal senso di commercio
elettronico
21
. Una delle conseguenze di questo mutamento è stata nascita dell’economia
virtuale (New Economy) cioè, un sistema economico fondato sulla rete Internet per
l’esercizio dell’attività d’impresa.
L’utilizzo di strumenti telematici per questi scopi era gia utilizzato dall’EDI
22
(Electronic Data Interchange) che permetteva attraverso collegamenti elettronici tra
soggetti lontani di concludere contratti, scambiarsi informazioni e svolgere una pluralità di
attività giuridicamente rilevanti.
Le differenze tra l’EDI e il commercio elettronico sono principalmente due:
La prima fa riferimento allo strumento di comunicazione: L’EDI utilizza
collegamenti privati e dedicati mentre il commercio elettronico avviene attraverso reti
“aperte” cioè, accessibili da tutti.
20
E. Tosi, Il contratto virtuale, Giuffrè editore, 2005, p. 22
21
Mentre con il termine “commercio digitale” ci si riferisce alle sole transazioni che si svolgono su Internet,
la definizione di “commercio elettronico” abbraccia tutte le fattispecie di commercio che implicano l’utilizzo
di strumentazioni elettroniche (ad esempio videotext)
22
EDI è l'acronimo inglese di "Electronic Data Interchange" (Scambio elettronico di dati). Consiste in una
rete con canale telefonico che permette lo scambio dati tra aziende. Recentemente con l'avvento di Internet
sono state sostituite dalle Web-EDI. Che, sono accessibili mediante browser.
8
La seconda differenza riguarda la natura delle transazioni: nel caso dell’EDI abbiamo
contratti
23
che trovano la loro disciplina in accordi avvenuti precedentemente tra le parti,
nell’ambito del commercio elettronico manca un preciso ed univoco quadro giuridico di
riferimento.
La prima definizione giuridica del commercio elettronico risale al 1997 ad opera
della Commissione europea
24
: “il commercio elettronico consiste nello svolgimento di
attività commerciali e transazioni per via elettronica e comprende attività quali: la
commercializzazione di beni e servizi per via elettronica, la distribuzione on line di
contenuti digitali, l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa, gli
appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivi delle Pubbliche
Amministrazioni. Il commercio elettronico comprende prodotti (ad esempio, prodotti di
consumo, apparecchiature specialistiche per il settore sanitario), servizi (ad esempio,
servizi d’informazione, servizi giuridici e finanziari), attività di tipo tradizionale (ad
esempio, l’assistenza sanitaria e l’istruzione) e di nuovo tipo (ad esempio, i centri
commerciali virtuali)”
25
.
Le peculiarità di questo “mercato virtuale” si ricollegano a quelle di Internet e
consistono nell’impossibilità di determinare dei confini spazio - temporali, di delimitare i
prodotti e gli operatori ed infine una notevole difficoltà ad applicare dei vincoli legislativi
ed amministrativi.
Una prima distinzione del commercio elettronico tiene conto delle modalità di
esecuzione potendosi così distinguere un commercio diretto ed uno indiretto. Nel primo
23
Un’analisi dei contratti EDI è stata effettuata in Finocchiaro, I contratti informatici, nel Trattato di diritto
commerciale e diritto pubblico delle’economia, diretto da F. Galgano, Vol. XXII, Cedam, Padova, 1997.
24
Comunicazione della Commissione europea al Comitato delle regioni rubricata “Un iniziativa europea in
materia di commercio elettronico” del 16 aprile 1997.
25
La medesima definizione è stata utilizzata per la prima volta in Italia nel 1998 dal Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato nel documento Linee di politica per il commercio elettronico, Roma, 30
luglio 1998.
9
non solo la contrattazione ma anche la fase dell’esecuzione del contratto avviene in forma
telematica (ad esempio ordinazione, pagamento e consegna on-line di beni e servizi
immateriali quali software informatico, materiali di intrattenimento o servizi informativi su
scala globale) mentre nel secondo i beni acquistati per via telematica vengono consegnati
materialmente all’acquirente tramite posta o corriere commerciale.
Un altro aspetto di cui bisogna tener conto nell’affrontare il problema del commercio
elettronico è il fatto che si tratta di un fenomeno globale, con la conseguenza che ben
presto si è evidenziata l’inutilità di una disciplina giuridica di fonte statuale. L’ultimo
decennio è stato teatro di una tendenza di cooperazione a livello internazionale per fornire
un quadro normativo di riferimento al commercio elettronico su Internet.
Una testimonianza di questo sforzo internazionale sono la dichiarazione congiunta
sul commercio elettronico sottoscritta dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti nel 1997 a
Washington e la conferenza OCSE di Ottawa del 1998
26
.
Un ruolo fondamentale è stato svolto da un organismo internazionale di settore,
l’UNCITRAL (United Nations Commission on nternational Trade Law) che ha predisposto
nel 1996 un testo di legge modello sul commercio elettronico. L’attività dell’ UNCITRAL
nasce dalla constatazione che la diffusione degli strumenti informatici favorisce nuovi
contatti, per via telematica, di operatori commerciali senza che vi sia stato un precedente
contatto convenzionale fra i medesimi da ciò, l’esigenza di una disciplina sopranazionale
del commercio elettronico.
Sono stati questi i primi passi per la creazione di norme di diritto sostanziale
uniforme
27
nel commercio elettronico.
26
La conferenza ha messo in evidenza obiettivi futuri dei paesi partecipanti, ad esempio in tema di tutela
della privacy, di autenticazione dei messaggi elettronici, di neutralità fiscale delle transazioni telematiche e di
tutela del consumatore.
27
Kronke, Applicable Law in Torts and Contracts in Cyberspace
10
1.3: La rilevanza dello status giuridico nella contrattazione online
Nel commercio elettronico conosciamo oltre alla distinzione in base alla modalità di
esecuzione del contratto anche un criterio di classificazione soggettivo che tiene conto
dello status dei soggetti coinvolti.
In base a questo elemento distinguiamo le seguenti aree fondamentali: commercio
elettronico tra aziende (c.d business to business, B2B); commercio elettronico tra aziende e
consumatori (c.d. business to consumer, B2C); commercio elettronico tra consumatori (c.d.
consumer to consumer, C2C); e infine il commercio elettronico tra Pubblica
Amministrazione e aziende (c.d e-procurement)
28
.
Per azienda si intende un operatore commerciale professionale che stipula un accordo
contrattuale nell’esercizio della propria attività d’impresa.
La nozione di consumatore, invece, è ricavabile dalle direttive comunitarie e può
essere definita come: “una persona fisica che stipula un contratto per scopi esclusivamente
personali che nulla hanno a che vedere con l’attività professionale o imprenditoriale
eventualmente esercitata”
29
. L’esclusione delle persone giuridiche da questo ambito è stata
confermata in una sentenza del 24 gennaio 2002 della Corte di giustizia della Comunità
europea
30
.
Nella prassi i contratti B2B sono spesso disciplinati convenzionalmente con dei
contratti-quadro che, prevedono clausole contrattuali per l’individuazione della legge
applicabile, per la definizione del luogo e del tempo di conclusione del contratto, nonché il
luogo ed il tempo in cui l’atto giuridico deve ritenersi eseguito.
28
E. Tosi, Il contratto virtuale, Giuffrè editore, 2005, p. 28
29
Una definizione simile la ritroviamo nell’art. 3 del d.lgs. 206/2005 dove per consumatore si intende: “la
persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
30
Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Quinta Sezione - Inadempimento di uno Stato - Direttiva del
Consiglio 93/13/CE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Mezzi destinati a far cessare
l'uso di dette clausole
11
Alla diversità di status delle parti corrisponde anche un diverso equilibrio
contrattuale in particolare tra i contratti B2B e quelli B2C.
Un primo problema riguarda l’affidamento, se da una parte i contratti tra imprenditori
avvengono sulla base di una pregressa conoscenza ed eventualmente all’esistenza di
contratti-quadro, quelli con i consumatori sono generalmente occasionali e caratterizzati
da un’asimmetria informativa
31
. Questa asimmetria del potere contrattuale ha dato vita alla
creazione di un sistema di norme poste a tutela della “parte debole”, intendendosi per tale
un contraente che si trovi in una situazione contrattuale di squilibrio economico,
informativo e normativo
32
.
In questo contesto si può portare come esempio il d.lgs. n. 50/1992
33
che, nel
disciplinare i contratti con i consumatori fuori dai locali commerciali, riconosceva da una
parte il diritto di recesso (art. 4)
34
e dall’altra parte poneva a carico dell’operatore
commerciale degli specifici obblighi informativi (art. 5).
Per sottolineare la differenza della disciplina in base allo status dei contraenti si può
fare riferimento agli art. 12 e 13 del d.lgs. 70/2003 il quale ha previsto una serie di obblighi
accessori (informativi e procedurali) derogabili nei contratti d’impresa (B2B) ed
inderogabili per i contratti con i consumatori (B2C).
35
Infine, come ulteriore esempio dell’attenzione che il legislatore ha per la tutela della
parte debole nei contratti B2C si osservare lo schema normativo introdotto dalla legge del
6 Febbraio 1996 n. 52 e recepito agli art. 1469 bis e seguenti del Codice Civile,
31
E. Tripodi, F. Santoro, S. Missineo, Manuale di commercio elettronico. Profili di marketing giuridici,
fiscali. Le forme di incentivazione delle imprese, Milano, 2000, p. 125
32
E. Tosi, Il contratto virtuale, Giuffrè editore, 2005, p. 76
33
La disciplina dei contratti conclusi fuori dai locali commerciali è ora contenuta nel Codice del consumo (d.
lgs. 206/20005) artt. dal 45 al 49.
34
Questa facoltà definita dalla normativa in esame come diritto di recesso viene talvolta indicata (specie nelle
direttive comunitarie) come diritto di rescissione. In entrambi i casi si fa riferimento ad un generale ius
poenitendi riconosciuto al contraente debole.
35
E. Tosi, Il contratto virtuale, Giuffrè editore, 2005, p. 408
12
successivamente integrata nel Codice del consumo, con particolare attenzione alla
disciplina delle clausole vessatorie.
1.4: Il contratto telematico: una prima classificazione
Il codice civile definisce il contratto nell’art. 1321 come “l’accordo di due o più parti
per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Gli
elementi che caratterizzano questo negozio giuridico sono tre: la patrimonialità (ad
esempio non è un contratto il matrimonio mentre lo sono le convenzioni matrimoniali
previste dagli art. 159 e ss. del codice civile); l’accordo, ossia l’incontro di volontà di due
o più parti volto, per uno scopo ben preciso; la volontà tramite l’accordo di incidere su un
rapporto giuridico patrimoniale
36
.
Il sintagma “contratto telematico” è composto da due termini: il primo indica un atto
giuridico le cui caratteristiche sono quelle citate dal precedente articolo, il secondo è
composto dalle parole “telecomunicazione” e “informatico”
37
.
Possiamo quindi definire telematica come “l’insieme dei servizi di origine e natura
telematica che hanno, in più, la caratteristica di essere offerti e rispettivamente fruiti a
distanza attraverso una rete di telecomunicazioni”
38
.
I contratti telematici appartengono al genus dei contratti digitali cioè quei contratti
conclusi in forma elettronica senza l’impiego della tradizionale forma documentale.
36
V. Roppo, Il contratto, Milano, 2001 p. 4 : “solo un atto che sia al tempo stesso atto di volontà, atto
consensuale e atto giuridico - patrimoniale è un contratto”
37
Enrico Ruggiero, Il contratto telematico, ed. Simone, 2003, p. 9
38
G.Alpa – V. Zeno Zencovich, Il contratti di informatica, Milano, 1987.
13
La peculiarità di questi contratti rispetto alla categoria generale dei contratti digitali è
determinata dal fatto che nei primi l’incontro della volontà negoziale delle parti avviene
per mezzo della rete telematica e senza che tra loro intercorra alcun rapporto reale. La rete
telematica potrà essere utilizzata unicamente per la conclusione del contratto (ad esempio
l’acquisto di un libro in un negozio virtuale) oppure anche per l’esecuzione stessa del
contratto ( ad esempio l’acquisto di un software scaricabile dalla rete). Nel primo caso si
parlerà di commercio elettronico indiretto, nel secondo di commercio elettronico diretto.
Un’ulteriore distinzione necessaria è tra contratti telematici e contratti informatici,
questi ultimi, infatti, si caratterizzano per avere come oggetto un bene informatico, quale
può essere il software o l’hardware, indipendentemente dalla loro modalità di conclusione
o esecuzione.
All’interno della categoria dei contratti telematici possiamo individuare due
sottospecie di contratti: “contratto virtuale in senso ampio” e “contratto virtuale in senso
stretto”
39
. Con il primo ci si riferisce ad un contratto concluso utilizzando dei dispositivi
telematici per la trasmissione di messaggi a contenuto negoziale (ad esempio con un’e-
mail), il secondo, è un contratto concluso utilizzando Internet come mezzo per l’offerta
unilaterale in incertam personam e concluso mediante la pressione di un “tasto negoziale
virtuale”
40
.
Lo strumento peculiare di questa seconda forma di contrattazione telematica è il
“meccanismo di accesso al sito web” cioè di una pagina virtuale scritta in linguaggio
HTML e visionabile attraverso un browser dove l’utente può scegliere ed acquistare i beni
ed i servizi messi a disposizione dall’offerente (in genere un professionista). Questo
39
E. Tosi, Il contratto virtuale, Giuffrè editore, 2005, p. 65
40
Questo tipo di accordo è conosciuto nella dottrina statunitense come “contratti point and click agreement”
definiti come accordi in forma elettronica predisposti unilateralmente e conclusi mediante la pressione di
icone, bottoni elettronici o la digitazione di parole o frasi.
14
meccanismo è caratterizzato dalla tendenziale esclusione di una qualsivoglia forma di
trattazione tra le parti poiché il cliente si trova nell’alternativa di scegliere tra l’adesione ed
il rifiuto di un contratto unilateralmente predisposto da una delle parti contraenti.
La dottrina maggioritaria ha da tempo individuato tre modi di impiego della rete
telematica per la stipulazione di un contratto telematico.
Un primo modo è quello nel quale il personal computer è usato solo come mezzo di
comunicazione della volontà delle parti. Questa modalità non presenta novità rispetto ai
tradizionali contratti inter absentes conclusi telefonicamente o per posta.
Un secondo modo di utilizzo del personal computer è quello di impiegarlo come
mezzo automatico. Questo è il caso dei “negozi virtuali” presenti sulla rete dove l’offerta
ha la caratteristica di essere in incertas personas
41
, ad esecuzione istantanea ed a
condizioni immodificabili. Si parla a tal proposito di contratto telelematico automatico il
cui iter di formazione prevede: la compilazione di un modulo, la digitazione dei numeri
della carta di credito ed un click di conferma (tasto negoziale virtuale). L’eventuale
opposizione della firma digitale, in base al D.Lgs. n. 82/2005 darà al documento
informatico validità di scrittura privata.
Un terzo modo di uso del personal computer è quello di concludere un contratto
telematico cibernetico. Questa categoria comprende i contratti conclusi per mezzo di un
computer che grazie ad un particolare software applica un trattamento diverso (ad esempio
sconti o promozioni) a ciascun cliente, viene così superato il limite dei contratti telematici
automatici dove l’offerta al pubblico è immodificabile ed unica per tutti i clienti. Il
software utilizzato per determinare le condizioni contrattuali funziona in tre fasi:
programmazione, elaborazione e dichiarazione. Ad avere rilevanza giuridica, sia per la
41
Offerta al pubblico ex art. 1326 Codice civile
15
controparte che per i terzi, è soltanto questa ultima fase. E’ importante sottolineare che in
questo caso la dichiarazione del computer è giuridicamente attribuita al programmatore che
sarà responsabile di eventuali errori del personal computer salva la possibilità di provare la
mancanza di dolo o colpa. Al contraente potrà applicarsi la tutela dell’errore, ex art. 1390
Codice civile.
La categoria del contratto telematico è invece indifferente rispetto all’oggetto
dell’operazione negoziale
42
potendo essere utilizzato, per lo scambio di beni e servizi di
qualsiasi natura, con l’unico limite in riferimento alla forma ad probationem e ad
substantiam eventualmente prevista dalla legge.
Queste prime classificazioni dei contratti telematici ci permettono di riaffermare un
dato comune rappresentato dall’utilizzo dello spazio virtuale di Internet per il
procedimento di formazione, conclusione e forma mentre l’oggetto e l’esecuzione potranno
essere solo eventualmente “virtuali”
43
.
1.5: Il contratto virtuale in senso stretto
L’importanza assunta dal commercio elettronico nell’ultimo decennio è stato alla
base della diffusione del contratto virtuale in senso stretto, questo infatti si può definire un
contratto funzionalmente d’impresa e destinato alla contrattazione di massa nell’ambito del
mercato virtuale.
42
E. Tosi, op. cit., Giuffrè editore, 2005, p. 78
43
E. Tosi, op. cit., Giuffrè editore, 2005, p. 65