1.4 I soggetti del contratto telematico
Il decreto legislativo n. 70/2003, ha poi definito gli ambiti soggettivi ed
oggettivi di operatività della disciplina individuando, nel nostro
ordinamento, in particolare quattro soggetti operanti all’interno del
contratto telematico: il prestatore, il provider, il consumatore, il
destinatario del servizio. Il prestatore è colui che svolge in rete attività
economica di scambio di beni o servizi; il provider è colui che offre un
servizio di accesso o di connessione alla rete telematica e di
memorizzazione delle informazioni in essa accessibili; il consumatore è
qualsiasi persona fisica che accede alla rete per acquistare beni o servizi o
ricevere informazioni a contenuto commerciale, senza finalità
professionali; il destinatario del servizio è colui che, a scopi professionali e
non, utilizza un servizio della società dell’informazione, in particolare per
ricercare o rendere accessibili informazioni.
Prima di focalizzare l’attenzione sui soggetti dobbiamo identificare quali
sono i tipi di contratti, che in base alle funzioni delle parti contraenti
possiamo elencare:
•
Contratti telematici o virtuali d’impresa (cosiddetto business to
business, B2B);
•
Contratti telematici o virtuali con consumatori (cosiddetto business
to consumer, B2C);
•
Contratti telematici o virtuali tra consumatori (cosiddetto consumer
to consumer. C2C);
•
Contratti telematici o virtuali tra Pubblica Amministrazione e
imprese (cosiddetto e-procurement).
La distinzione tra il business to business e il business to consumer è quale
rete di accesso utilizzano i fruitori. Per il business to business si utilizzano
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reti di tipo Intranet, Extranet che sono reti con lo stesso protocollo Internet
ma sono reti chiuse, mentre i consumatori che si avvalgono dei contratti
telematici utilizzano la rete Internet.
Dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sul consumatore che tende ad
essere sostituita da una figura più articolata ed ampia, quella del
“consumatore telematico”.
34
Bisogna precisare che i consumatori sono, in linea di massima, destinatari
dei beni e servizi scambiati online sulle reti Internet.
Come li definisce il Codice del Consumo, all’art. 3, il consumatore è il
soggetto economico non professionale che agisce, quindi, per scopi
estranei all’esercizio dell’impresa o della propria attività professionale,
ossia consumatore. Con l’espressione di “consumatore telematico” si
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intende una pluralità di soggetti coinvolti nell’utilizzo della rete: a)
l’acquirente di beni online, b) l’utente di servizi telematici; c) il
navigatore; d) il soggetto interessato o coinvolto dalle attività online di
altri; e) la micro o piccola impresa che svolge attività di operatore
Cfr. SCORZA G., Il consumatore telematico, in CASSANO G., (a cura di), Commercio
34
elettronico e tutela del consumatore, Editore Giuffré, Milano, 2002, pp 36-38
Alpa G-, Compendio del nuovo diritto privato, Editore UTET, 2000, p. 19 ss. Vedere
35
anche Di Amato A., L’interpretazione dei contratti d’impresa, Editore Giuffré, 1999, p. 19.
Sulla categoria dei contratti dei consumatori l’autore Di Amato rileva che essa “appare
caratterizzata da un elemento negativo, rappresentato dall’assenza di “scopi” o “fini”,
comunque collegati all’attività imprenditoriale o professionale dell’acquirente il bene o il
servizio e da un elemento positivo, legato alla necessaria qualità di persona fisica del
medesimo. Le difficoltà si incontrano soprattutto sull’accertamento dei fini, degli scopi
dell’attività, ossia di elementi psichici, per ciò stesso di difficile individuazione e prova. Si
è, quindi, proposto di avere riguarda unicamente alla natura dell’atto posto in essere ,
prendendo in particolare considerazione l’oggetto, il contenuto e le circostanze in cui si
perfeziona, potendosi desumere presuntivamente, in situazioni in cui le qualità soggettive
della persona controparte del professionista non consentono di inferire senza altro la qualità
di consumatore, da tali elementi oggettivi se il bene o servizio acquisito venga reimpiegato
in un’attività d’impresa o professionale. Deve rilevarsi comunque che la nozione accolta
dal legislatore italiano tende ad escludere una ampia fascia di soggetti, ossia coloro che
agiscono per fini rientranti nella loro attività professionale, i cosiddetti consumatori-
imprenditori, che in altri ordinamenti sono, invece, stati seppure variamente e più o meno
esplicitamente, presi in considerazione.”
Su tale argomento si esprimono favorevolmente anche Alpa G. e Chiné G., Consumatore
(protezione del) nel diritto civile, Dig. Disc. Priv., sezione Civile, IV , Appendice, Editore
Giuffré, 1997.
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economico nei confronti della grande impresa online (subfornitura,
partecipante ad aste online, ect).
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La normativa europea ha dato grande rilevanza alla protezione del
consumatore nelle vendite a distanza attraverso l’approvazione della
Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (attuata in Italia dal d. lgs.
21/2014) che costituisce il rafforzamento delle direttive 85/577/CEE sulla
protezione dei consumatori nelle vendite fuori dai locali commerciali e
della Dir. 97/7/CE sulla protezione dei consumatori nelle vendite a
distanza insieme alla revisione della Dir. 1999/44/CE su determinati
aspetti della vendita di beni di consumo e connesse garanzie e della Dir.
93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti di consumo.
Quanto viene rilevato dalla vasta normativa sopracitata, la figura di
consumatore telematico riguarda praticamente ad una vasta massa
indistinta di possibili acquirenti, i quali potrebbero avere l’intenzione di
concludere un contratto telematico tramite l’accesso al sito, ai quali
vengono rivolti contratti standardizzati, i quali non permettono una
contrattazione preventiva tra le parti, facendo nascere in capo ad essi una
necessità di tutela proprio per la posizione, debole, che vanno a ricoprire.
Il legislatore europeo e nazionale hanno ravvisato la necessità di rivolgere
una grande attenzione all’equilibrio del mercato, affinché gli scambi
commerciali si svolgano nel rispetto delle condizioni di trasparenza,
affidabilità e consapevolezza.
CALLIANO O., I diritti dell’acquirente online e dell’utente di servizi telematici. Dalla
36
normativa comunitari al diritto europeo telematico, in TOSI E. (a cura di), La tutela del
consumatore in internet e nel commercio elettronico: Contratti – Responsabilità – Rimedi,
Editore Giuffré, Milano 2012, p.68
34
1.5 La trasparenza nel contratto telematico
Il legislatore ritiene la posizione del consumatore telematico una posizione debole
nella contrattazione telematica, perché pone il consumatore stesso in una
posizione di squilibrio informativo rispetto all’interlocutore professionale ed in
quanto tale deve essere tutelata. Nella contrattazione a distanza la posizione del
consumatore è di debolezza trovandosi nell’impossibilità di visionare il bene o il
servizio offerto e di valutarne le caratteristiche e le qualità; viene così
compromessa la possibilità per il consumatore di maturare un consenso pieno e
consapevole, poiché privo di un adeguato supporto informatico e spesso anche
della padronanza dello strumento informatico utilizzato. Per evitare che tale
situazione possa presentarsi, è stato predisposto un articolato sistema di tutele,
basato sulla previsione di puntuali obblighi informativi che gravano sul
professionista. Viene in rilievo il principio generale di informazione
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riconosciuto dall’art. 5 co. 3, Codice del Consumo, laddove prescrive l’obbligo di
fornire al consumatore informazioni adeguate alla tecnica di comunicazione
impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile “tenuto anche conto delle
modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore”, così da
mettere il consumatore nella posizione di determinarsi in modo consapevole e
informato sulla conclusione del contratto. V i c e v e r s a l a p o s i z i o n e
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dell’interlocutore professionale viene considerata una posizione che ha una
maggiore forza avendo il potere di predisporre diversi aspetti della contrattazione
standardizzata che si sviluppa online. Per giungere a questa interpretazione il
legislatore sia europeo che nazionale hanno valutato alcuni criteri oggettivi
Sono gli obblighi informativi ricadenti sul professionista previsti dall’art. 52 del Codice
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del Consumo, che rappresentano uno dei punti più significativi della disciplina dettata a
tutela del consumatore in tema di contratti a distanza. Infatti, recependo le indicazioni della
Direttiva n. 97/7/CE, il legislatore delegato del 1999 ha riconosciuto in capo al
consumatore il diritto di ottenere una serie articolata di informazioni essenziali per una
decisione negoziale ponderata, specie nell’ambito di un tipo di contrattazione, quella
appunto a distanza, che per sua stessa natura espone il consumatore ad incognite e rischi.
Così Suppa M.P., Commento all’art. 52 del Codice del Consumo, Cuffaro V ., Editore
Giuffrè, 2012 p. 339
Dalla data di entrata in vigore del Codice del Consumo sono abrogate, per l’espressa
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previsione di cui all’art. 146 lett. b) e lett. f) del suddetto codice, rispettivamente, la l.
10.4.91 n. 126, così come modificata dalla l. 22.2.94 n. 146, recante norme per
l’informazione del consumatore e la l. 30.7.98 n. 281, recante la disciplina dei diritti dei
consumatori e degli utenti, così come modificata dalla l. 24.11.00 n. 340, dal d. lg. 23.4.01
n. 224 e dall’art. 11 della l. 1.3.02 n. 39, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea (legge comunitaria 2001).
Con il Codice del Consumo il legislatore ha inteso regolare la materia dell’informazione
abrogando la disciplina previgente. Cosi Sorrentino S., Commento all’art. 5 del Codice del
Consumo, Cuffaro V ., Editore Giuffrè, 2012 p. 52.
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