2
Tali figure sono il produttore fonografico, cioè colui il quale
organizza persone e mezzi al fine di effettuare l’attività di fissazione e
registrazione su dischi (nei differenti formati oggi esistenti), ne cura la
duplicazione ed a volte anche la commercializzazione al pubblico, e
l’artista interprete ed esecutore, il quale sostanzialmente interpreta la
canzone, cantandola, o la esegue, suonandola.
Il riconoscimento di importanti diritti al produttore fonografico
e all’artista interprete ed esecutore, in un percorso normativo ancora
oggi in movimento, comporta dunque un cambiamento rilevante nel
sistema dei diritti nell’ambito del settore musicale in quanto vi è il
superamento dell’egemonia che la figura dell’autore ha esercitato per
lungo tempo.
Il contratto discografico non è disciplinato in modo specifico
dalla legge, anche se i “soggetti” protagonisti di tale tipologia
negoziale, un’artista interprete ed un produttore fonografico, sono
disciplinati in maniera approfondita dalla legge sul diritto di autore n.
633 del 1941 e dalle sue successive modificazioni.
Non essendo disciplinato tra i contratti “tipici” previsti dalla
legge, tale contratto è qualificabile come contratto atipico. C’è stato
comunque il tentativo, che riflette l’interesse da parte della dottrina e
anche della giurisprudenza nei confronti di tale tipologia contrattuale,
3
di inquadrare il contratto discografico in una figura tipica, ad esempio
in quella del “contratto di lavoro subordinato”, del “contratto di
associazione in partecipazione”, del “contratto di cointeressenza”, o in
quella di “parasubordinazione”. Non si può affermare, tuttavia, che il
contratto discografico si avvicini di più ad una particolare figura tipica
in quanto il suo contenuto tende a variare in base alle diverse tipologie
negoziali esistenti e quindi in base alle esigenze manifestate di volta in
volta dai contraenti. Il contratto discografico potrà avvicinarsi ad una
specifica figura tipica in base ai tratti salienti che, di volta in volta, lo
caratterizzano.
Il lavoro inizia con una breve quanto necessaria descrizione del
“contesto ambientale”, in particolare culturale, sociologico e
tecnologico, in cui si inserisce il contratto discografico; un contesto
fatto di problemi importanti ed attuali, come la pirateria ed il
download di musica da internet, pratiche illegali che comportano una
evidente violazione dei diritti di produttori di musica, di autori ed
interpreti a cui, sia il legislatore sia l’industria musicale, non hanno,
fino ad oggi, saputo far fronte in maniera efficace.
Nel presente lavoro si dà rilevanza ai numerosi diritti spettanti
ai “soggetti” che, direttamente o indirettamente, contribuiscono
positivamente alla stipulazione ed esecuzione del contratto, agli effetti
4
che l’esercizio o la cessione di tali diritti possono comportare ed al
ruolo concreto che tali soggetti svolgono attualmente nel settore
musicale; si tratta di diritti, sia morali che patrimoniali, che possono
essere esercitati direttamente dai titolari, oppure attraverso delle
società o enti, ad es. la S.I.A.E., l’I.M.A.I.E., la F.I.M.I., che sono,
rispettivamente, le società che tutelano e/o gestiscono i diritti degli
autori, degli artisti interpreti, e dei produttori fonografici.
Nella seconda parte del lavoro si analizzano gli elementi
essenziali del contratto discografico con particolare riguardo alle
obbligazioni che le parti si impegnano a sostenere nei confronti
dell’altra.
Si prendono in considerazione, inoltre, le clausole o i patti
caratterizzanti tale tipologia negoziale, come ad esempio: la clausola
di esclusiva, che impedisce all’artista interprete, nel periodo
contrattuale, di stipulare con altri produttori; il patto di non
concorrenza, che pone dei divieti all’artista per il periodo successivo a
quello della scadenza contrattuale; si dà rilievo alle modalità con cui
viene calcolato e pagato il corrispettivo spettante all’artista; alla durata
del contratto e alla durata della cessione dei diritti effettuata
dall’artista.
5
Nella parte successiva del lavoro si analizza la possibilità del
verificarsi di un evento patologico nel rapporto contrattuale e si
evidenzia come il produttore fonografico tenda, attraverso l’attento
inserimento in contratto di apposite clausole, a riservarsi l’opportunità
di prorogare la durata contrattuale dopo la sua scadenza naturale,
attraverso l’opzione e la prelazione, ad es., o di interrompere il
rapporto contrattuale, attraverso il recesso unilaterale o anche la
cessione del contratto ad un produttore terzo la cui autorizzazione
necessaria dell’artista è solitamente richiesta, ed ottenuta,
preventivamente.
Tali opportunità che il produttore fonografico si riserva in
contratto, e che per la loro validità necessitano di una specifica
approvazione scritta prevista dall’art. 1341 c.c., così come sarà
argomentato nel capitolo conclusivo, sono da interpretare come un
tentativo, effettuato dal produttore stesso, di salvaguardare gli
investimenti imprenditoriali effettuati che, nell’era attuale, tendono ad
essere mediamente molto elevati nel campo della discografia.
6
CAPITOLO I
IL CONTESTO E LE FONTI
Sommario 1. Il contratto e la realtà del mercato discografico – 1.1. Il
mercato discografico – 1.2. La crisi degli ultimi anni: cause e rimedi – 2.
Il contratto: nozione, natura e fonti – 2.1. Nozione – 2.2. Atipicità
normativa e tipicità sociale – 2.2.1. Il tentativo di inquadramento in una
figura tipica – 2.3. Le fonti normative – 2.3.1. Il codice civile ed il diritto
d’autore – 2.3.2. La legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941 ed i “diritti
connessi”.
1. IL CONTRATTO E LA REALTA’ DEL MERCATO
DISCOGRAFICO
1.1 Il mercato discografico.
Il contratto discografico riveste un ruolo importante nell’ambito
del settore musicale in quanto la sua stipulazione dà il via ad una serie
di impegni da parte dei contraenti, un’artista nel campo musicale ed
una casa discografica, che di solito hanno conseguenze umane ed
artistiche, ma soprattutto economiche, di enorme rilevanza.
Gli effetti di tale contratto consistono nella realizzazione e
commercializzazione di un prodotto musicale, ad esempio un compact
disc musicale, contenente prestazioni artistiche dell’artista stipulante,
che verrà lanciato su un mercato, quello discografico, fortemente
competitivo ed il cui successo, in termini di vendite e di ritorno
7
economico, porterà conseguenze rilevanti sull’atteggiamento dei
contraenti in riferimento alla prosecuzione o interruzione del rapporto
tra di loro in essere.
Accanto alle figure essenziali dell’artista e della casa
discografica, vi sono altre figure professionali di assoluta importanza
che consentono la realizzazione del prodotto e la sua capillare
diffusione nei mercati. E’ il caso dei musicisti, dei tecnici del suono,
dei produttori artistici, del management, degli uffici di pubbliche
relazioni, per ciò che attiene la fase della registrazione; mentre i
grossisti, i dettaglianti, i punti vendita, tradizionali o alternativi,
prendono parte alla fase distributiva del prodotto.
Un ruolo sempre più importante, oggi, per la promozione della
musica, è rappresentato dai media, cioè radio, stampa e televisione, e
ultimamente anche internet, che possono offrire visibilità all’artista su
vasta scala ed influenzarne il successo. Il mercato dell’industria
discografica è caratterizzato dalla presenza di un gruppo ristretto
1
di
compagnie multinazionali
2
che controllano quote di mercato nazionale
1
‹‹Una tale forte concentrazione non è sfuggita all’Autorità Antitrust Nazionale che, con
provvedimento n. 5385 del 9.10.1997, ha condannato le cinque maggiori case discografiche
italiane operanti in Italia… che avevano posto in essere… una intesa restrittiva della concorrenza,
alterando le normali condizioni di competitività del mercato discografico ed imponendo un livello
uniforme dei prezzi praticati ai rivenditori…››. P. DE PALMA, I nuovi contratti nella prassi civile
e commerciale, 2003, pag. 244.
2
Le compagnie multinazionali sono cinque : Unversal Group Music (UMG); Sony Music (SME);
EMI Music (EMI); Bertelsmann Music Group (BMGE); Warner Music (WMG); da “Industria e
Mercato del disco”, di D. DOGLIO, in Economia della cultura, 1/2001, pag. 55.
8
che variano fra il 60% ed il 90%
3
. Nonostante la forte concentrazione
in superficie, esiste un tessuto sottostante di imprese discografiche
minori, dette “indipendenti”
4
, che, oltre a garantire la salvaguardia
dello sviluppo creativo, con la produzione di nuovi talenti
5
, consentono
il mantenimento di una elevata competitività sul mercato globale
6
.
3
D. DOGLIO, Ibidem, pag. 56.
4
La distinzione è tra le Majors, cioè le “grandi case discografiche”, che operano a livello
internazionale ed hanno la possibilità di effettuare ingenti investimenti finanziari, e le Indies, cioè
le “case discografiche minori”, molto numerose, che hanno un ambito di operatività ristretto
dovuto anche alle minori risorse finanziarie a disposizione.
5
C’è da registrare la tendenza delle multinazionali a stipulare contratti soprattutto con artisti già
affermati, riducendo il rischio di perdite; tocca quindi alle case discografiche “minori” o
“indipendenti” cercare nuovi talenti da presentare sul mercato con tutti i relativi rischi di
insuccesso.
6
D. DOGLIO, Ibidem.
9
1.2 La crisi degli ultimi anni: cause e rimedi.
Nessun altro settore dell’industria culturale ha subito in questi
anni l’impatto di internet, e delle innovazioni tecnologiche in generale,
come l’industria della musica
7
.
Oggi è possibile per chiunque, in tempo reale, accedere, tramite
un computer collegato alla rete, ad opere musicali protette dal diritto
d’autore per poi ascoltarle, condividerle
8
con altri utenti o scaricarle a
titolo completamente gratuito, attraverso “siti web" che non prevedono
alcuna forma di tutela e di rispetto dei diritti di autori, interpreti e
produttori discografici.
I risultati negativi non si sono fatti attendere e l’industria
discografica osserva, anno dopo anno, l’inesorabile declino delle
vendite di compact disc musicali
9
, cioè dei supporti fisici su cui è
registrata e commercializzata la musica tradizionalmente sia in Italia
che nel mondo
10
.
7
D. DOGLIO, “Internet e industria discografica: fra minacce e opportunità”, in Economia della
Cultura, 2/2003, pag. 179.
8
Una tecnica digitale molto usata in internet è quella dello “scambio tra pari”, il cosiddetto “peer –
to - peer networking”, con cui un utente mette a disposizione di altri utenti la propria banca dati
musicale, da cui attingere e scambiare musica liberamente, senza alcuna spesa. R. ZONIN,
L’importante è condividere, in Computer Idea, n.123, 2004, pag. 58-59.
9
Si veda http://www.fimi.it/dettaglio_documento.asp?id=508&idtipo_documento=4. Dal sito
della F.I.M.I., la federazione dell’industria musicale italiana, si evince che il mercato discografico
italiano ha visto ridurre, nell’anno 2004, il fatturato complessivo dell’ 8%.
10
Questo trend negativo ha come conseguenze immediate: un numero sempre minore di copie
originali di musica distribuite nei punti vendita; genera una minore propensione ad investire in
nuovi artisti; determina una perdita di posti di lavoro nel settore discografico; fa si che i costi della
lotta a tali fenomeni tendano a ripercuotersi sui consumatori finali.
D. DOGLIO “Internet e industria discografica: fra minacce e opportunità”, op. cit., pag. 180.
10
Inizialmente, l’atteggiamento dei discografici di fronte al
fenomeno del download
11
di files musicali da internet in maniera
gratuita è stato quello della netta contrapposizione legale
12
, ma questa
strada non ha portato ai risultati sperati.
Si osserva in questi anni il timido tentativo, effettuato
direttamente dalle case discografiche, di vendere tramite la rete i
prodotti musicali, a prezzi contenuti per il pubblico, nel tentativo di
affermare il cosiddetto “downloading legale”.
Anche tale tentativo, però, è fallito miseramente
13
, perché i
fruitori di musica preferiscono ormai scaricare da internet
gratuitamente
14
, anche se illegalmente, i files musicali in formato
digitale.
Oltre al problema del download gratuito di musica da internet,
un altro attuale fenomeno che interessa e mette in crisi il settore
discografico è quello della “pirateria musicale”
15
.
11
Il termine “download” è il termine inglese che vuol dire letteralmente “scaricare” cioè acquisire
dei files musicali da internet e copiarli sul proprio computer.
12
D. DOGLIO, ibidem, pag. 179.
13
‹‹I ricavi generati dalla circolazione e vendita di materiali musicali, nel 2001, attraverso il
“downloading legale”, sono stati pari circa allo 0,01% dei ricavi complessivi››. Un risultato del
tutto insoddisfacente. P. DE PALMA, I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, 2004,
pag. 85.
14
L. MOLTENI e A. ORDANINI “Downloading: sostituto o complemento del cd? Modelli
innovativi della fruizione musicale”, Economia e Management, 3/2004, pag. 102.
15
Secondo i recenti dati diffusi dalla F.P.M. (Federazione contro la Pirateria Musicale) la pirateria
copre quote di mercato non inferiori al 25%, con punte superiori al 40% nel sud Italia, con
conseguenti perdite per l’industria discografica italiana, stimata in non meno di 180 milioni di euro
all’anno››. P. DE PALMA, I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, op. cit., pag. 234.
11
‹‹Con il termine “pirateria musicale” si intende la volontaria
violazione del diritto d’autore e dei diritti connessi spettanti al
produttore fonografico ed all’artista interprete esecutore attuata
mediante la riproduzione, duplicazione e commercializzazione non
autorizzata di supporti fonografici.
La pirateria musicale può presentarsi attraverso varie forme:
a) la duplicazione e commercializzazione di un’opera musicale,
e del supporto sul quale essa risulta riversata, senza il consenso dei
titolari dei relativi diritti;
b) la contraffazione, ossia la produzione e commercializzazione
di fonogrammi del tutto identici agli originali, compresi i marchi ed i
segni distintivi dei relativi produttori fonografici;
c) il noleggio non autorizzato di copie o di supporti fonografici
originali.
Il fenomeno della pirateria è venuto prepotentemente alla ribalta
in concomitanza con lo sviluppo degli apparecchi riproduttori di suoni
e di voci sempre più sofisticati dal punto di vista tecnico, che
consentono ad imprese clandestine di riprodurre e porre in commercio
ingenti quantità di copie dei supporti originali aventi altissima fedeltà
sonora››
16
.
16
P. DE PALMA, I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, op. cit., pag. 234.
12
Il successo della pirateria probabilmente è dovuto all’esistenza
di una domanda di prodotti musicali insoddisfatta dovuta ai prezzi di
vendita al pubblico eccessivi e troppo spesso fuori dalla portata dei
potenziali fruitori
17
.
Sia il legislatore che il settore discografico, di fronte a queste
problematiche, dagli effetti devastanti sui diritti patrimoniali e morali
dei soggetti aventi causa, non hanno saputo fornire i rimedi necessari.
Il legislatore non ha saputo tenere il passo della frenetica e
costante evoluzione tecnologica, tardando ad approntare una specifica
disciplina per i nuovi diritti digitali
18
e rispondendo alla pirateria con
norme spesso inefficaci
19
.
La soluzione, dal punto di vista legislativo, andrebbe cercata nel
tentativo di conciliare le nuove esigenze del fruitore di musica e la
tutela dell’opera dell’ingegno umano, in tal caso di un’opera musicale.
17
Purtroppo però l’utente spesso non percepisce che l’acquisto di una riproduzione contraffatta di
un opera musicale è previsto dalla legge come vero e proprio reato, perseguibile penalmente.
G. ZICCARDI, Il diritto d’autore nell’era digitale: evoluzione tecnologica e copyright, Milano,
2001, pag. 138.
18
In inglese definiti “Digital Rights Management”.
19
Si veda ad esempio la legge 18 agosto 2000, n 248 “Nuove norme di tutela del diritto d’autore”
che è intervenuta soprattutto sulla disciplina penale del diritto d’autore, inasprendo il regime
sanzionatorio in riferimento al fenomeno della pirateria musicale. D. MINOTTI “La lotta alla
pirateria nella più recente legislazione in tema di diritto d’autore” dal sito internet
www.studiominotti.it
Un altro tentativo per combattere la pirateria è stato quello di aumentare il prezzo dei compact disc
“vergini”, o “vuoti”, su cui si registra, attraverso processi di masterizzazione, il prodotto musicale
che poi viene venduto illegalmente. Anche tale tentativo è fallito, in quanto il prezzo di un
compact disc “originale” rispetto ad una copia masterizzata, o “copia pirata”, è ancora troppo
elevato. Infatti il prezzo di vendita di un compact disc originale si aggira sui 20 euro, mentre una
copia pirata è venduta molto spesso a meno di 5 euro!
13
Accanto a ciò gli organi istituzionali dovrebbero investire in una
grande operazione culturale che porti alla comprensione delle ragioni
del diritto d’autore.
L’industria della musica ha visto inizialmente internet solo
come un enorme minaccia, non cogliendo invece le opportunità che la
rete offre. Gradualmente, però, le case discografiche stanno imparando
a sfruttare positivamente le nuove opportunità tecnologiche, ad
esempio promuovendo gli artisti su internet con l’effetto di una
riduzione enorme dei costi di promozione e pubblicità e con la
possibilità di raggiungere più facilmente un pubblico più vasto di
potenziali consumatori. Anche dal punto di vista distributivo si
realizzano riduzioni di costi ingenti, con la possibilità di distribuire
digitalmente il prodotto
20
, opzione che si affiancherà alla modalità
tradizionale di distribuzione attraverso punti vendita. Il Web, insomma,
è il canale di marketing più efficiente e meno costoso che l’industria
musicale abbia mai prodotto
21
.
Anche l’artista musicale può trarre giovamento dalle nuove
tecnologie, basti pensare che con internet egli può interagire con i suoi
fans, con il suo pubblico, in tempo reale e comunque, in genere,
20
Naturalmente, per attuare questo nuovo approccio distributivo, l’industria musicale dovrà
effettuare anche forti investimenti tecnologici, il che vuol dire dover sostenere nuovi costi;
bisognerà effettuare quindi una stima in preventivo dei costi e ricavi attesi, prima di apportare
cambiamenti tecnologici così radicali.
21
G. ZICCARDI, Il diritto d’autore nell’era digitale, op. cit. pag. 121.
14
attraverso i propri siti web gli artisti comunicano agli interessati le
proprie attività, i propri concerti, i dischi in uscita, ecc
22
.
Per gli artisti, l’impatto con le nuove tecnologie non è sempre
facile
23
. Ci sono infatti artisti che lavorano con gli strumenti
tecnologici attualmente a disposizione senza guardare agli sviluppi
futuri ed artisti che invece partecipano attivamente allo sviluppo della
tecnologia
24
, che utilizzano per produrre la propria arte
25
.
Questi brevi cenni sulla realtà discografica attuale, riferibili alla
situazione sia italiana che internazionale, sono importanti per
comprendere in quale contesto sociale, economico, tecnologico e
culturale va ad inserirsi quello che è l’argomento centrale di questa
tesi, che è il contratto discografico.
22
Addirittura alcuni artisti tra i più famosi ed affermati potrebbero in futuro decidere di mettersi in
proprio creando dei propri siti web da cui proporre e vendere al pubblico la propria musica. G.
ZICCARDI, Ibidem, pag. 130.
23
Molti artisti ritengono che l’eccessiva attenzione alle nuove tecnologie possa “distrarli” dalla
creazione artistica in se. N. SIMANAINEN “Artisti e nuove tecnologie: riflessioni sul nuovo
scenario” in Economia della cultura, 2/2002, pag. 233.
24
In genere oggi, nel campo musicale, una produzione musicale fa enorme uso di strumenti
tecnologici. Ad esempio nella fase di registrazione di alcuni strumenti possono essere usati dei
computer che riproducono suoni particolari. Anche nella fase di promozione di un disco si
sfruttano tecnologie multimediali. L’artista, in tutte queste attività, è coadiuvato da numerosi
professionisti che sono remunerati di solito dalla casa discografica.
25
N. SIMANAINEN, “Artisti e nuove tecnologie: riflessioni sul nuovo scenario”, op. cit., pag.
236.