In tale contesto è importante sottolineare la posizione logistica della
Vestas Nacelles, in prossimità del Porto Mercantile di Taranto, che
favorisce notevolmente in termini operativi e di riduzione di costi,
l’attuazione di un trasporto combinato.
Si è proceduto, inoltre, a delineare il contratto di trasporto in generale,
esaminando i vari soggetti che vi partecipano. Si è partiti dall’analisi del
vettore, con i relativi obblighi a lui spettanti e sanciti dall’art. 1679.1
cod. civ.; successivamente sono state esaminate le figure del
mittente/caricatore e del destinatario.
In seguito è stata analizzata la normativa nazionale, sancita dal Codice
Civile e dal Codice della Navigazione, e quella contenuta nelle
convenzioni internazionali
5
1. IL CONTRATTO DI TRASPORTO
1.1 PROFILI INTRODUTTIVI
Nel nostro ordinamento la definizione di contratto di trasporto è sancita
dall’art. 1678 cod. civ. ai sensi del quale “con il contratto di trasporto il
vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un
luogo ad un altro”(
1
).
La sua funzione economico-sociale consiste quindi nel trasferimento di
persone o di cose da un luogo ad un altro(
2
) verso il pagamento di un
corrispettivo.
Potremmo dire allora che la funzione del contratto di trasporto ha portata
generale nel senso che comprende tutti i tipi di trasporto di persone o di
cose, pubblici o privati, collettivi o individuali, per via marittima, aerea o
stradale, ferroviaria, per via d’acque interne o effettuati attraverso una
combinazione di due o più distinte modalità (c.d. trasporto multimodale)
e pertanto rappresenta “il momento unificante dell’istituto del contratto
(
1
) Sulla nozione di contratto di trasporto di cui all’ art. 1678 cod. civ. tra gli altri LA TORRE U., il
contratto di trasporto, Napoli – Roma , 2000.
(
2
) Nonostante che, secondo la definizione testuale dell’art. 1678 cod. civ. il vettore si obbliga a
compiere un trasferimento “da un luogo ad un altro”, rientra nel concetto di trasferimento anche
l’ipotesi in cui il luogo di partenza coincida con quello di destinazione.
6
di trasporto che riconosce in essa, a prescindere da tutte le differenze ora
soltanto evidenziate, una sostanziale e fondamentale unitarietà”(
3
).
E’ evidente che qualsiasi attività di trasporto viene effettuata tramite un
mezzo di trasporto. Ed è proprio la diversa natura che ha indotto il
legislatore del 1942 a disciplinare in modo diverso il trasporto stradale,
trasporto marittimo, trasporto ferroviario e aereo.
Il trasferimento delle persone o delle cose può essere effettuato in tutti i
luoghi tecnicamente possibili per l’uomo ed esso può avvenire sulla terra
ferma., nello spazio aereo o per acqua.
Tutt’ oggi però non esiste una disciplina che regoli in modo uniforme i
diversi tipi di trasporto(
4
) ma esistono diverse tipologie di trasporto in
maniera autonoma, in relazione alle caratteristiche delle stesse, a seconda
del mezzo utilizzato e dell’ambiente nel quale vengono effettuate.
Nel disciplinare in via generale le diverse tipologie di trasporto il
legislatore ha sempre optato per una distinzione tra trasporto di persone
e trasporto di cose. La causa del contratto rimane sempre il trasferimento
da un luogo ad un altro ma ciò che cambia è l’oggetto del trasporto; nel
primo caso l’oggetto del trasporto riguarda l’affidamento al vettore del
(
3
) Così GONNELLI P.- MIRABELLI G., voce Trasporto (contratto di ), in Enc. Dir., vol. XLIV,
1992.
(
4
) Anche se esistono delle differenze tra le varie forme di trasporto esse comunque rientrano nello
stesso genus contrattuale integrando solo aspetti diversi dando via pertanto a sottotipi di un unico
contratto. Cosi G. ROMANELLI Il trasporto aereo di persone.
7
passeggero mentre nel secondo caso la custodia delle merci
trasportate(
5
), il quale non incide sulla natura del contratto avendo perciò
ripercussioni sugli obblighi e sulla natura delle parti.
Ai fini del presente elaborato verrà preso in considerazione unicamente il
solo contratto di trasporto di cose le cui parti come meglio si vedrà nel
capitolo successivo sono:
il vettore
il mittente
il destinatario
Elemento essenziale del contratto di trasporto è dunque l’obbligazione
del vettore di trasferire persone o cose da un luogo ad un altro.
L’assunzione di tale obbligo è fondamentale per identificare il contratto
di trasporto e specificarlo in base alle altre tipologie
contrattuali (
6
).L’assunzione dell’obbligo del trasferimento da parte del
vettore comporta anche l’assunzione di tutti i rischi e della responsabilità
del trasporto da parte dello stesso.
Questo comporta che l’attività materiale del trasporto può non essere
effettuata materialmente dal vettore, in quanto può essere effettuata
anche mediante dipendenti oppure mediante l’equipaggio di un veicolo
noleggiato dal vettore.
(
5
) In questo senso A.ANTONINI Corso di diritto dei trasporti.
(
6
P- GONNELLI G. MIRABELLI Voce trasporto (in diritto privato).
8
Parte della dottrina ha perciò osservato in quanto alla natura e all’oggetto
della prestazione di trasferimento che “il trasporto come l’oggetto di
ogni obbligazione deve avere un’utilità patrimoniale ed inoltre dev’
essere possibile sia fisicamente che giuridicamente (lecito). In mancanza
di uno di questi requisiti il contratto di trasporto diventa nullo.
Per quanto riguarda il trasferimento, nel codice civile si fa espresso
riferimento al fatto che lo stesso debba avvenire da un luogo ad un altro.
Per quanto riguarda l’oggetto della prestazione tipica dal vettore assunta
nel contratto di trasporto essa è un “facere” che consiste nell’obbligo di
trasferire determinate cose. In generale i contratti caratterizzati da un
obbligazione di “facere” e dell’assunzione del rischio a carico di una
delle parti del contratto rientrano nella specie della “locatio operis”. Di
questa specie anche il contratto di trasporto dato che ne possiede le due
caratteristiche.
La nozione del contratto di trasporto sancita dall’art. 1678 cod. civ.
abbiamo detto che ha portata generale essendo comune a tutte le
fattispecie del trasporto, ma a questa unitaria definizione non
corrisponde un’unitarieta di disciplina.
Invero le fonti normative che regolano il contratto di trasporto si
distinguono a seconda di chi o di che cosa venga trasportato e del mezzo
utilizzato per il trasferimento perciò si possono riconoscere diversi
9
sottotipi di trasporto caratterizzati da specifiche discipline.
Specificatamente:
in riferimento a chi o cosa viene trasferito si distingue il trasporto di
persone da il trasporto di cose;
in relazione al mezzo utilizzato ed all’ambiente in cui viene effettuato il
trasferimento si distinguono il trasporto marittimo, aereo, stradale,
ferroviario.
Può ben comprendersi che il quadro normativo appare quindi piuttosto
articolato e complesso, ma restringendo il campo d’indagine ai testi
fondamentale il quadro risulta essere il seguente:
trasporti marittimi nazionali di cose sono disciplinati dal codice della
navigazione e dal codice civile mentre quelli internazionali dalla
Convenzione di Bruxelles del 1924.
i trasporti aerei internazionali sia di persone che di cose sono disciplinati
dalla Convenzione di Montreal .
i trasporti stradali di persone trovano applicazione nella normativa
vigente del Codice Civile.
i trasporti ferroviari internazionali di persone o di cose trovano
regolamentazione nell’Appendice C.I.M.
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1.2 I SOGGETTI E GLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
L’ art. 1678 cod. civ. definisce un solo soggetto, il vettore, raffigurato
come il debitore della prestazione, ossia colui che si obbliga a trasferire
persone o cose.
Ad avviso di parte della dottrina il fatto che la norma “... non menzioni la
controparte del vettore, lasciandola così indeterminata, è un dato che,
non impoverisce ma bensì, arricchisce la formula definitoria....:essa,
infatti forte di questa incertezza riesce a contenere tutte le varianti delle
figure soggettive che, nella dinamica del rapporto, al vettore si possono
contrapporre “.
Anteposto che il contratto di trasporto (ad esclusione del trasporto
ferroviario di cose) ha natura consensuale(
7
) viene concluso al momento
dell’incontro della volontà delle parti e non con la salita a bordo sul
mezzo del passeggero o con la salita a bordo delle cose, occorre
affermare che nella maggior parte dei trasporti in linea il vettore può
trovarsi in una situazione di obbligo prima della stipulazione del
contratto quale soggetto esercente l’attività di trasporto .
(
7
) V. per tutti, Antonimi A., Corso cit. , pag. 167; COMENALE PINTO M. M. , Il contratto di
trasporto di persone..
11
Tale obbligo nei confronti del vettore trova origine nell’art. 1679.1 cod.
civ. ai sensi del quale “coloro che per concessione amministrativa
esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono
obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i
mezzi ordinari dell’impresa”.
Questa disposizione costituisce imposizione al settore dei trasporti del
principio generale sancito dall’art. 2597 cod. civ. che obbliga l’impresa
operante a contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano
oggetto dell’impresa, osservando parità di trattamento. L’art. 1679 cod.
civ. allarga la prospettiva dell’art. 2597 cod. civ. in quanto per l’impresa
di trasporto l’obbligo di contrarre è valido nell’evenienza in cui essa
operi sia in regime di monopolio che di concorrenza con altri vettori non
vincolati da un provvedimento concessorio per l’esercizio di un servizio.
Ma bisogna non confondere la situazione in cui il vettore eserciti la sua
prestazione come “offerta al pubblico” contemplata dall’art. 1336 cod.
civ. In questa circostanza il vettore è obbligato a contrarre, in seguito al
fatto di aver reso pubblica la loro offerta, così vincolandosi a contrarre
con chiunque ne faccia richiesta salvo solo l’eventuale revoca attuata
nelle stesse forme dell’offerta(
8
). Una volta stipulato il negozio
8
A livello internazionale si deve rilevare come solo la Convenzione di Montreal del 1999 per
l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale sembri preoccuparsi
dell’obbligo di contrarre nel senso di escluderlo. L’art. 27 fa infatti salva l’autonomia contrattuale del
vettore aereocce può rifiutarsi di concludere un contratto di trasporto, così come può rinunciare ad uno
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l’obbligazione fondamentale del vettore consiste in un facere ossia nel
trasferimento che può riguardare sia persone che cose, mentre non è
fondamentale che il vettore, per realizzarlo, svolga tale prestazione in
modo imprenditoriale oppure agisca occasionalmente, effettui un tragitto
più o meno lungo e complesso, operi in prima persona o attraverso propri
dipendenti, impieghi mezzi di sua proprietà o mezzi di cui abbia ottenuto
temporaneamente la disponibilità attraverso, ad esempio un contratto di
locazione.Il vettore contrattuale può anche decidere di avvalersi della
figura di un altro vettore ( c.d. subvettore o vettore di fatto) affinché
questi effettui il trasferimento con propri mezzi; in questo caso il vettore
stipula con il subvettore un contratto di subtrasporto, continuando però a
restare personalmente obbligato nei confronti dell’avente diritto.
Esistono poi ulteriori obbligazioni del vettore che parte della dottrina ha
distinto in: i) strumentali ed ii) accessorie.
Le obbligazioni strumentali esistono per la prestazione fondamentale del
trasferimento, mentre le obbligazioni accessorie potrebbero essere
oggetto di un contratto autonomo, ma nella fattispecie hanno natura
meramente accessoria essendo dirette ad arricchire la gamma dei servizi
offerti dal vettore.
dei mezzi di tutela previsti a suo favore nella Convenzione oppure, ancora può stipulare un contratto
di trasporto a condizione che non siano in contrasto con la Convenzione stessa..
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