La proprietà azionaria delle principali aziende
elettriche italiane, dopo alterne vicende fra cui la fine
delle Banche Miste, confluì dapprima nell’IRI e a metà
degli anni trenta fu in parte ceduta a soggetti privati.
Tale assetto rimase praticamente inalterato fino alla
nazionalizzazione del 1962, alla vigilia della quale
erano cinque i gruppi principali nel settore elettrico.
Tre gruppi erano privati (Edison, in Lombardia e
Liguria; Centrale, in Toscana, Lazio ed Emilia e
Società Adriatica di Elettricità (Sade), nel Nord-Est) e
due pubblici (Società Idroelettrica del Piemonte (Sip) e
Società Meridionale di Elettricità (Sme), nell'Italia
Meridionale).
Con la legge di nazionalizzazione del 6 dicembre 1962
4
tutte le attività che facevano capo a tali società vennero
fatte confluire nell’Ente Nazionale per l'Energia
Elettrica (ENEL), un ente pubblico con il compito di
fornire energia elettrica in base alle esigenze
4
Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia
elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.
6
economiche del paese
5
e di controllare l’attività di
produzione, importazione ed esportazione, trasporto,
trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia
elettrica tramite un regime di pieno monopolio legale.
L’esigenza di creare un unico ente preposto ad
amministrare un servizio di pubblica utilità nacque
all’interno di un contesto politico in cui all’Italia
necessitava l’intervento dello Stato perché si
determinasse anche una crescita economica. In seguito,
attraverso una lunga evoluzione si giunse ad affermare
il principio contrario, cioè che solo se esistevano più
soggetti disposti ad offrire lo stesso prodotto, quindi,
solo in regime di libera concorrenza, si potevano
combinare qualità e basso prezzo. A tal fine, negli
ultimi anni, avvenne, in moltissimi Paesi comunitari
oltre che in Italia, un profondo ripensamento sul ruolo
dell'intervento pubblico nei diversi settori economici,
5
ZORZOLI G. B., Il sistema elettrico e le nuove sfide tecnologiche, Roma, 1997,
p. 23 e ss.. L’autore pone in rilievo la necessità dell’ENEL di reperire
finanziamenti concedendo allo stesso ente la possibilità di emanare prestiti
obbligazionari.
7
tra i quali, indubbiamente anche in quello dell'energia.
Si svilupparono conseguentemente due fenomeni che
interessarono incisivamente gli esistenti enti pubblici:
la privatizzazione dell’ente e la liberalizzazione del
mercato.
La privatizzazione è quel procedimento mediante il
quale un soggetto, da ente pubblico diviene privato
attraverso la circolazione del titolo di proprietà; mentre
la liberalizzazione è lo strumento necessario per
garantire lo svolgimento delle attività economiche
secondo le regole della concorrenza e del mercato, dal
momento che le restrizioni alla parità di accesso delle
imprese alle attività economiche non consentirebbero la
realizzazione effettiva di un mercato interno
6
. Perciò i
6
Le varie forme di privatizzazione sono di volta in volta prestabilite. In
riferimento, per esempio, alla forma di privatizzazione per il servizio idrico il
Comitato di vigilanza ha specificato che occorre:
a) l’affidamento del servizio a società di capitali scelta mediante gara;
b) il coinvolgimento in società miste di socio privato scelto mediante gara;
c) quotazione in borsa della società pubblica,
Si è sottolineato come l’affidamento a società di capitali scelta mediante gara
consente l’effettiva tutela degli utenti attraverso l’attuazione della concorrenza di
mercato mentre “la quotazione in borsa può risultare molto utile per finanziare lo
sviluppo dell’impresa ma è ininfluente ai fini della minimizzazione delle tariffe. Il
coinvolgimento del socio privato può dare esiti vicini all’una o all’altra delle due
fattispecie precedenti a seconda di come sia configurata la gara”. Cfr.
FRANCALACCI P., Ciclo delle acque ed uso delle risorse idriche nei bacini
8
processi di liberalizzazione, passano per gli enti
pubblici economici attraverso il sistema delle
privatizzazioni.
Questa evoluzione venne applicata in diversi ambiti,
essendo disposta la trasformazione in S.p.A. - per primi
- dell’IRI, dell’INA, dell’ENI nonché dell’ENEL con
Decreto Legge 11 Luglio 1992 n. 333, convertito nella
Legge 8 agosto 1992 n. 359
7
. La nazionalizzazione del
1962 aveva determinato, infatti, anche nel settore
dell’energia elettrica, una costante staticità del mercato
sino alla liberalizzazione dello stesso, in un certo senso
avviata, per quanto attiene alla produzione, con la
legge n. 9 del 1991
8
ma, come si vedrà, realizzata
idrografici. Recenti evoluzioni, in www.pausania.it/numerocinque/acquebacini.
htm#_ftn23, ricerca del 28 maggio 2004.
7
Art. 15 della legge 8 agosto 1992 n. 359 Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica. Convertito con modifiche, Decreto legge 11 luglio 1992, n. 333,
in Gazz. Uff., 11 luglio 1992, n. 162.
8
Legge 9 gennaio 1991, n. 9 Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico
nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali, in Gazz. Uff. 16 gennaio 1991,
n.13.
9
soltanto con il Decreto Bersani del 16 marzo 1999 n.
79
9
.
In seguito, la legge n. 481/95 introdusse l'Autorità per
l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG)
10
, con compiti
diversi che non escludevano peraltro quelli della
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, cui
anzi, l’AEEG doveva segnalare gli atti e i
comportamenti delle imprese operanti nel settore
elettrico per le quali fosse stata accertata la sussistenza
di ipotesi di violazione della legge n. 287/1990.
Il processo di liberalizzazione del mercato, ancora
molto lento, venne garantito dunque anche attraverso le
competenze di tale Autorità. Essa, infatti, formula
osservazioni e proposte al Governo e presenta una
Relazione Annuale al Parlamento e al Ministero
9
Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 Attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme Comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, in Gazz. Uff.,
31 marzo 1999, n. 75
10
Legge 14 novembre 1995, in Gazz. Uff., 18 novembre 1995, n. 270 s.o.. I
principali compiti dell’autorità garante sono: la fissazione delle tariffe base per i
servizi regolati, definizione delle direttive concernenti la produzione e l'erogazione
dei servizi da parte dei soggetti esercenti, segnalazione all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato della sussistenza di ipotesi di violazione; emanazione di
direttive per la separazione contabile e amministrativa delle diverse fasi dei servizi
dell’energia elettrica e del gas; controllo delle condizioni di svolgimento dei
servizi; reclami, risoluzioni di controversie.
10
dell'Industria sul grado di recepimento delle direttive
comunitarie e sul funzionamento dei regimi concessori
a livello nazionale
11
.
Con la Direttiva 96/92/CE del 19 dicembre del 1996 si
aprì, poi, una nuova fase per il settore elettrico
12
,anche
se tale direttiva venne applicata in Italia soltanto nel
1999 proprio con il Decreto legislativo n. 79
13
che
introdusse la liberalizzazione nella produzione,
nell'importazione, nell'esportazione e nella vendita di
energia elettrica ai clienti riconosciuti idonei. Lo scopo
11
Sul tema si veda VETRÒ F., Le autorità indipendenti di regolazione: l’autorità
per l’energia elettrica, in Rass. Giur. En. Elettr., 2001, p. 453.
12
Direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/12/1996
concernente norme comuni per il Mercato Interno dell'Energia Elettrica. Per un
ampio commento cfr. CLÔ A., La Direttiva elettrica europea fra concorrenza e
interesse generale, L'Industria, n.1, 1999. In origine, l'energia elettrica veniva
garantita all'utenza da un soggetto pubblico nel rispetto del principio del servizio
pubblico universale. Con il ribaltamento di tale principio si permetteva al soggetto
pubblico di ritirare l'energia da un produttore privato alternativo e non pagare, per
la stessa, un costo maggiore rispetto a quello sostenuto se l'avesse prodotta
autonomamente. A tal fine il legislatore ha cercato di introdurre incentivi per le
imprese private che nel contesto della liberalizzazione costituivano un sistema
eccessivamente fragile . Con la direttiva comunitaria, la produzione dell’energia
elettrica era considerata libera, ma le reti di trasporto e distribuzione dell’energia
elettrica dovevano essere affidate a soggetti neutrali che avevano il compito di
regolare il flusso di energia elettrica e la sicurezza delle reti. Così la
commercializzazione dell’energia elettrica imponeva ai piccoli utenti l’acquisto
dell’energia solo dall’ente territorialmente competente, mentre, i clienti idonei
potevano richiedere la fornitura sul mercato interno ed europeo. Cfr. GHEDINI R.,
La privatizzazione incompiuta dell’ENEL, Roma, 2001, p. 7-10;GENTILE G.G.,
voce Energia VI) Energia elettrica: riforma, in Enc Giur. Treccani, 2002, p. 4.
13
Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, Attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, in Gazz. Uff. del
31 marzo 1999, n. 75.
11
della disposizione, infatti era quello di creare un
sistema di libera concorrenza, regolamentato però da
norme di tutela per il consumatore finale, in coerenza
con il principio di pubblica utilità dell'energia elettrica.
In tal modo si modificò totalmente l’originario sistema
creato nel 1962, infatti, le attività di trasmissione e di
dispacciamento dell’energia elettrica vennero riservate
a determinati soggetti forniti di un apposito titolo di
concessione (concessioni trentennali da assegnarsi in
base a gare). Mentre, le attività di produzione,
esportazione ed importazione divennero libere anche se
comportanti un obbligo di prestare comunque il
servizio. L’ENEL S.p.A. perse così il suo carattere
monopolistico; essa venne frazionata e trasformata in
una holding industriale con il compito di controllare le
società (nate dal suo frazionamento) di produzione, di
distribuzione, di vendita ai clienti vincolati e di vendita
12
ai clienti idonei
14
, nonché le società di trasmissione con
oggetto limitato alla proprietà della rete di trasporto
15
.
Dopo questo breve excursus storico e considerando lo
sviluppo del contesto normativo, pur nel susseguirsi di
tali cambiamenti, di fondamentale importanza appare
l’analisi del contratto di somministrazione di energia
elettrica, della sua natura, del suo oggetto e della sua
evoluzione; in particolare, nel caso in cui venga
applicato alle utenze domestiche, che, in quanto clienti
vincolati, sono tutelati dall’AEEG e dall’Acquirente
Unico e, in quanto consumatori secondo la legge n. 52
del 1996, beneficiano delle tutele in tema di clausole
vessatorie.
Proprio quest’ultima problematica ha posto in rilievo il
fatto che l’ENEL (gestore) ha dovuto trasformare i
propri contratti tenendo conto non solo delle
disposizioni in materia di consumatori (art. 1469-bis e
ss.) ma anche degli interventi dell’Autorità per
14
I concetti di clienti idonei e vincolati saranno spiegati nel primo capitolo.
15
GENTILE G.G., ult. op. cit., p. 5-6.
13
l’Energia Elettrica ed il Gas (su tutti, delibera n. 200
del 1999), a seguito del citato decreto legislativo n. 79
del 1999 e della legge n. 481 del 1995.
14