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INTRODUZIONE
Il contratto di rete viene introdotto nell’ordinamento italiano con l’art. 3, al com-
ma 4-ter e i successivi, nella legge del 9 aprile 2009, la numero 33. Di questa legge
se ne sottolinea sin a subito non particolare precisione del legislatore nel definire
chiaramente cosa volesse creare con questo istituto, la sua definizione ha fatto sorge-
re parecchi dubbi sulla sua natura, la sua utilità, il suo scopo. Solo la pratica e le suc-
cessive integrazioni, ed a volte, i radicali mutamenti di contenuto ne hanno chiarito il
senso e le concrete possibilità. Definire normativamente un fenomeno spesso relega-
to ad argomentazioni sociologiche, certamente è complicato, soprattutto in questo ca-
so dove per forza di cose è stato necessario attingere in modo sparso a vari istituti
presenti nell’ordinamento italiano. Questo non è necessariamente un difetto
dell’istituto in questione. Il fenomeno che ci si appresta a presentare è ricco di oppor-
tunità, adatto al tessuto italiano, composto da piccole e medie imprese molto compe-
titive, ma spesso incapaci di competere in termini di innovazione ed internazionaliz-
zazione rispetto ad imprese più strutturate e di maggiori dimensioni. La rete di im-
presa è uno strumento ibrido, una via di mezzo, che garantisce la possibilità di man-
tenere l’indipendenza e l’identità delle singole imprese ma che permette agli impren-
ditori di poter agire con una sola voce, di dar vita ad un nuovo soggetto economico
che coinvolge l’intera filiera produttiva qualora si voglia, oppure legare imprese dalla
condivisione di un progetto ambizioso anche molto rischioso. La rete di imprese na-
sce come strumento leggero, di rapida applicabilità che limita poco l’autonomia giu-
ridica e decisionale dei partecipanti, ne agevola la partecipazione e la cooperazione,
che si coniuga bene sia per imprese con scopo di lucro che senza o entrambe insieme.
Il legislatore lo indica chiaramente sin dal primo periodo della norma, coloro che
scelgono e che sceglieranno di costituire una rete di imprese «perseguono lo scopo di
accrescere individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la pro-
pria competitività sul mercato». L’obiettivo è la crescita e lo sviluppo del tessuto e-
conomico, quel che offre il contratto di rete fra imprese è anche di più, è possibilità
per una economia più inclusiva. Solo la pratica potrà dire se questo strumento è uno
strumento adatto al tessuto economico italiano.
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CAPITOLO I
LA RETE DI IMPRESE
1.1 PERCHÈ LA NECESSITÀ DI CODIFICARE LA RETE
La legislazione introdotta in materia di contratto di rete è iniziata circa 5 anni fa
con lo scopo di dar seguito alle linee strategiche varate dal governo italiano il 22 set-
tembre 2006 chiamate “Industria 2015”
1
. Queste, elaborate in epoche non sospette di
crisi economica, miravano a potenziare lo sviluppo e la competitività del sistema
produttivo italiano, le linee guida stabilivano un cambiamento strutturale che si fon-
dava sull’integrazione del sistema produttivo industriale tra manifattura, servizi a-
vanzati e nuove tecnologie, proiettandosi nel medio-lungo periodo fino al 2015.
La strategia del governo individuava nelle reti di impresa, finanza innovativa e
soprattutto nei Progetti di Innovazione Industriale nuovi strumenti per riposizionare
nello scacchiere internazionale l’economia italiana, con la chiara intenzione di orien-
tare il sistema produttivo, tutto ciò individuando le aree tecnologiche più attive e cre-
are mobilitazione intorno a tali obiettivi nelle amministrazioni centrali e locali, negli
imprenditori e nelle università, enti di ricerca e sistema finanziario.
Per quel che se ne possa dire di “Industria 2015” è rimasto ben poco, da ogni pun-
to di vista, una recente indagine della Corte dei Conti ne chiarisce il colossale falli-
mento, imputabile a numerose cause di natura tipicamente italiane
2
.
Lo scenario proiettato da Industria 2015 si è trovato da li a poco a cercare di fron-
teggiare la crisi economica che ancora oggi coinvolge paesi chiave dell’UE tra cui
l’Italia, e per quanto riguarda l’estrema complessità economica, certamente
l’intervento del governo italiano non è stato tra i più tempestivi.
Successivamente nel 2008 viene introdotto l’art. 6-bis della legge n. 133/2008 di
conversione del d.l. n. 112/2008 con questa si esortava il governo ed in particolare il
1
http://it.wikipedia.org/wiki/Industria_2015
2
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-12-23/industria-2015-corte-conti-boccia-fondo-la-com-
petitivita-e-sviluppo--154247.shtml?uuid=ABvl2nl
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Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con le amministrazioni regionali e
le province autonome di definire “le caratteristiche e le modalità di individuazione
delle reti di imprese e delle catene di fornitura” estendendo ad esse i benefici previsti
a favore dei distretti industriali contenuti nella legge finanziaria del 2006, quali: age-
volazioni amministrative, finanziarie e per la ricerca
3
.
Non più reti di imprese ma bensì “contratto di rete”, viene introdotto nel 2009 con
la legge n. 33/2009 di conversione del d.l. 10 febbraio 2009 (inserito nel cd. “Decreto
incentivi”) inserendo all’art. 3 il comma 4-ter, recante “Misure urgenti a sostegno dei
settori industriali in crisi” indicando, il mantenimento della definizione delle reti di
imprese, cioè libere aggregazioni tra imprese, ma sul piano giuridico viene discipli-
nato formalmente il contratto attraverso cui è possibile costituire tali aggregazioni e
gli obbiettivi che con esse si possono realizzare.
Il contratto di rete si presenta così, semplicemente, un contratto attraverso il quale
più imprenditori sottoscrivono insieme un programma, mettendo insieme le proprie
capacità con l’obiettivo di sviluppare il potenziale delle proprie aziende, dando vita
così ad un soggetto nuovo, unitario, capace di imporsi sui mercati nazionali ed esteri,
un nuovo soggetto economico, non solo giuridico
4
.
Un insieme di aziende che può parlare con una sola voce, che ha una propria im-
postazione finanziaria, che crea obiettivi nuovi per affrontare le sfide di oggi e do-
mani.
La necessità di questa nuova forma contrattuale non può che essere quella di rea-
lizzare, tramite la rete, una vera sinergia tra imprese, pur nella indispensabile salva-
guardia della loro autonomia, del loro bagaglio di conoscenze e in buona sostanza
della loro irripetibile individualità, conferendo una precisa connotazione e ragion
d’essere alle reti nell’ambito del contratti.
Se, infatti, l’obiettivo fosse stato quello di creare un soggetto nuovo, che avesse
avuto la possibilità, soltanto, di partecipare alle gare d’appalto o di realizzare lavori
in parallelo con altre imprese, tramite la suddivisione delle opere, il mezzo non man-
3
Abrogato con la Legge Sviluppo n. 99/2009.
4
Il tema della soggettività giuridica verrà analizzato con cura, essendo un aspetto di particolare delica-
tezza, in questo periodo nel quale viene citata la nascita di un nuovo soggetto giuridico si vuol sottoli-
neare l’impatto sul mercato che ha una rete di imprese, quale appunto un soggetto unitario oppure co-
munque un insieme di imprese legate che però conservano la loro individualità.
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cava nella legislazione, avendo già a disposizione le aggregazioni temporanee o i
consorzi.
Occorre, dunque, percorrere nuove strade, profittando di quel poco che già la leg-
ge concede, quando si parla del programma di rete, infatti, queste imprese si impe-
gnano a collaborare, a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica, intraprendere un percorso nuovo, lo sviluppo di
nuovi elementi, sviluppare nuove idee progettuali; elementi che hanno il sapore di
sviluppo e progresso in un tempo che ha un orizzonte mutevole; che poi in fin dei
conti è la vera aspirazione di ogni imprenditore, poi spesso relegato ad una vocazione
territoriale, individualista, che guarda al breve termine costretto nella burocrazia e
tassazione italiana, che non riesce a sfruttare il potenziale della società moderna, che
preferisce gestire il giorno per giorno invece che il futuro.
Il contratto di rete offre tante nuove possibilità ai giovani imprenditori ed anche ai
più navigati, ciò si sta manifestando giorno per giorno grazie all’intervento del legi-
slatore è un balzo sbalorditivo in un così breve tempo del numero d’imprese che par-
tecipano ad un contratto di rete, abbracciando tutte le tipologie d’impresa
5
.
1.2 LA NOZIONE DI RETE
Gli ambiti disciplinari dove il concetto di rete ha trovato terreno fertile sono mol-
teplici, si spazia dalla sociologia alla tecnologia, alle infrastrutture alla medicina
6
.
L’intrinseca potenza della rete sta proprio nella sua definizione, che essa sia già pre-
sente è innegabile, sfruttarne il potenziale
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è la sua grande opportunità. In questo la-
voro l’obbiettivo è di sottoporre all’attenzione del lettore come l’introduzione di que-
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Nel proseguo del lavoro verranno messi in evidenza i risultati grazie ai chiarimenti legislativi.
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Per una distinzione fra diversi tipi di rete v. Di Porto, La disciplina delle reti nel diritto
dell’economia, Cedam, 2008, 8 ss.; cfr. anche Crea, Reti contrattuali e organizzazione dell’attività di
impresa, Esi, 2008, passim.
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La Gremeen Bank è un esempio di come la rete possa cambiare il mondo in cui viviamo.