8
Il trasporto marittimo è estremamente differenziato a causa
della grande varietà qualitativa e quantitativa delle cose
trasportate: da uno a più colli di peso e volume relativamente
modesto a quantitativi rilevantissimi.
Per trasferire da un luogo ad un altro un piccolo quantitativo
di merci occorre trovare spazio a bordo di una nave il cui
vettore sia disposto ad accettare un nolo basato sul peso o sul
volume di tali merci e non sull’intera portata della nave; per
trasferire invece un quantitativo ingente può essere meno
costoso, e più pratico, utilizzare un’intera nave.
Proprio in quest’ultimo caso la disponibilità dell’intera nave
può essere ottenuta attraverso diversi contratti di utilizzazione
del natante stesso, che permettono di usufruire della nave
senza dover affrontare la spesa necessaria all’acquisto della
stessa.
La prassi contrattuale odierna mette in luce tre diverse
tipologie di contratti di utilizzazione della nave: la locazione,
con la quale avviene la materiale consegna della nave al
conduttore ed il passaggio della veste di armatore dal
proprietario al conduttore, il noleggio ed il contratto di
trasporto, con il quale il noleggiatore diventa vettore
stipulando uno o più contratti con dei caricatori
impegnandosi a trasportare le merci e a consegnarle ad un
ricevitore.
9
Il noleggio assume tre forme principali a seconda delle
esigenze specifiche di colui o coloro che abbisognano dello
spazio – nave: ci si trova quindi di fronte ad un noleggio a
tempo quando il noleggiatore ha bisogno della nave per un
periodo di tempo da lui determinato; si stipulano invece
contratti di noleggio a viaggio se il noleggiatore necessita del
natante per una sola determinata tratta; nel caso del “ tonnage
agreement “, invece si tenta di garantire una certa continuità
ai flussi trasportistici da o verso un grande complesso
industriale.
Oggetto del presente lavoro è quello di analizzare in
dettaglio il noleggio a tempo ( time charter ) con particolare
riferimento alla contrattualistica concernente le nave
portacontenitori.
10
CAPITOLO I
IL NOLEGGIO DI NAVE NELL’EVOLUZIONE
STORICA.
1.1) Introduzione.
L’art. 384 cod. nav. definisce noleggio di nave il contratto in
base al quale “ l’armatore in corrispettivo del nolo pattuito si
obbliga a compiere con una nave determinata uno o più
viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo
convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore ”.
Questa è la definizione con la quale, ai giorni nostri e nel
nostro ordinamento, si recepisce il negozio giuridico del
noleggio; ma le vicende storiche da quest’ultimo attraversate
nel corso dei secoli impongono una breve disamina delle
varie concezioni che lo hanno accompagnato nel corso di
circa 4000 anni.
11
Fin dall’antichità l’uomo ha sfruttato appieno le possibilità
offerte dal trasporto di merci per ogni genere di via, da quella
marittima a quella terrestre, passando per quella aerea, e con
esse ha sviluppato una profonda conoscenza a livello
giuridico di tutte le forme di utilizzazione dei mezzi di
trasporto possibili.
In particolare, il trasporto marittimo, pur subendo profonde
evoluzioni sotto l’aspetto tecnico – funzionale rimane pur
sempre legato ad un vincolo di aleatorietà dovuto
all’impossibilità di sottomettere completamente la forza del
mare al volere dell’uomo.
Ecco allora che talune situazioni disciplinate 4000 anni fa si
ritrovano, quasi nella stessa forma, nei contratti di
utilizzazione odierni
1
.
Fra tali contratti, che riguardano lo sfruttamento del bene
nave merita particolare attenzione il contratto di noleggio a
tempo.
1
Basti osservare la disciplina fornita dai formulari odierni per gli atti che ricadono
nella cosiddetta Fortuna di Mare.
12
1.2) I contratti di utilizzazione della nave nel diritto
fenicio.
Nei testi sumeri, accadi, e in quelli basilari di derivazione
fenicia non si ritrova alcuna fattispecie rapportabile alla
nozione di noleggio così come da noi oggi intesa.
Le prime regolamentazioni inerenti i contratti d’uso delle
navi, comunque, non potevano che appartenere al diritto
fenicio; infatti, è proprio con il popolo di pescatori e
naviganti che abitavano le coste libanesi che si sentì la
necessità di regolare un settore oramai troppo importante per
essere lasciato a se stesso, privo di norme precise cui
appellarsi in caso di dispute.
La ricostruzione del diritto fenicio attraverso il raffronto tra il
Talmud di Gerusalemme e quello di Babilonia ha messo in
evidenza varie norme di diritto marittimo: alcune riguardano i
contratti di utilizzazione che i Babilonesi hanno mutati dai
Fenici, con i quali gli scambi giuridici e commerciali sono
stati frequenti
2
.
Le navi fenicie erano di dimensioni assai varie, accanto alle
piccole imbarcazioni vi erano grandi bastimenti attrezzati a
2
SPASIANO, Contratto di noleggio, Milano, 1986, pag. 11.
13
trasportare grandi carichi appartenenti a proprietari diversi su
rotte che portavano le navi ben oltre lo stretto di Gibilterra.
Le forme di contratti più in uso però, anziché il noleggio,
erano la locazione di nave, senza o con i servizi del
battelliere e il contratto di trasporto.
La locazione è considerata in vari testi legislativi: il codice
sumero di Lipit Istar, le leggi accadi d’Esnunnak e il codice
di Hammurabi
3
.
Nella pratica, si riscontra in numerosi documenti, ai tempi
della prima dinastia babilonese ed all’epoca neobabilonese: si
locava il battello con una certa capacità ad un battelliere e
questi pagava una data somma al giorno per il corrispettivo.
Il codice di Hammurabi considerava anche il caso in cui
l’imbarcazione fosse locata assieme ai servizi del battelliere;
in tale fattispecie si poteva configurare la locazione di cosa
e di opere.
Numerosi sono pure i documenti nei quali vengono convenuti
la caricazione ed il trasporto di merci sulla nave; mentre i
Fenici stabilivano il nolo in base al peso del carico, i
Babilonesi lo stabilivano in base alla capacità, e cioè al
volume delle merci
4
.
3
Tutti testi che rappresentano pietre miliari nella codificazione per iscritto delle leggi
all’epoca vigenti.
4
SPASIANO, op. cit., pag. 11.
14
1.3) I contratti di utilizzazione della nave nel diritto
attico.
Le fonti per ciò che concerne il diritto marittimo attico sono
estremamente scarne e non consentono di ricostruire la
disciplina dei contratti di utilizzazione della nave.
Semplicemente una notizia importante è data da Polluce, ma
non riguarda direttamente il noleggio: l’utilizzo di termini
marittimi, per indicare il proprietario di una casa locata ed il
corrispettivo di tale locazione, comunemente designato come
pigione, parrebbe ispirata dalla considerazione
dell’importanza della locazione di nave che era paragonata a
quella di un immobile, piuttosto che di un bene mobile
5
.
5
PAOLI, Studi di diritto attico, Firenze, 1930, pag. 9.
15
1.4) I contratti di utilizzazione della nave nel diritto
romano.
Il diritto romano comprendeva i contratti di utilizzazione
della nave nella ben più ampia categoria della locatio-
conductio e distingueva le ipotesi nelle quali un soggetto
prendeva la nave in locazione da quella in cui contraeva un
trasporto di merci; armatore ( exercitor ) era lo stesso
proprietario ( dominus ) od il conduttore di tutta la nave
6
.
Nei testi a noi pervenuti, non vi è infatti riferimento ad una
forma di messa a disposizione della nave separatamente dal
trasporto, essendo bensì contemplata la locazione.
“……Prese in locazione una nave per navigare, pagando una
determinata mercede, dalla Cirenaica ad Aquileia, con un
carico di tremila metrete di olio, ottomila modii di
grano………ma la nave fu trattenuta per nove mesi in quella
provincia, e il suo carico confiscato……… si pone il quesito
se il locatore possa esigere dal conduttore il pagamento del
6
ZENO, Storia del diritto marittimo italiano nel Mediterraneo, Milano, 1946, p. 291.
16
nolo convenuto, secondo il contratto di locazione della nave.
”
7
.
Recentemente, parte della dottrina ha voluto sottolineare
come ad un’attenta analisi, la cosiddetta locatio navis lasci
intravedere due fattispecie distinte: la locatio navis in cui
armatore ( exercitor ) era il conduttore, e la locatio navis in
cui il proprietario della nave locata manteneva solamente la
qualità di armatore; nella seconda ravvisa un’identità non già
con l’attuale trasporto di carico, bensì con i tratti del noleggio
così come oggi sono intesi
8
.
7
M.BRETONE, Storia del diritto romano, Milano, 1987, pag. 303.
8
TULLIO, I contratti di charter party, Padova, 1981, pag. 25.
17
1.5) La disciplina del noleggio nel periodo medievale.
La corrente di pensiero espressa dalla dottrina romana fu
seguita a lungo nel corso dei secoli seguenti: si continuava
infatti a parlare della locatio-conductio come la forma più
frequente fra i contratti di utilizzazione della nave.
Bisogna arrivare al XII secolo per rinvenire la figura tipica
del noleggio delineata chiaramente all’interno di documenti
ufficiali e, non poteva essere altrimenti , furono proprio i
genovesi i primi ad affinare l’analisi di tale negozio.
I noleggianti, partecipi o locatari, si obbligavano a mettere a
disposizione ( liberare ) la nave, opportunamente allestita
( aptatam et sartiatam ) e con l’equipaggio occorrente, entro
un termine stabilito
9
.
Il contratto poteva essere stabilito a tempo o a viaggio
10
, ma
in tutti e due i casi il viaggio della nave era precisato
mediante l’indicazione del porto nel quale la nave doveva
essere messa a disposizione e del porto dove essa doveva
essere scaricata.
9
SPASIANO, op. cit., pag. 15.
10
ZENO, op. cit., pag. 312.
18
Il nolo era convenuto in una somma stabilita, oppure a tanto
per cantario
11
; in quest’ultimo caso, si indicava il
quantitativo massimo del carico.
I noleggiatori si obbligavano a versare il nolo all’arrivo della
nave nel porto di destinazione, o prima di tale arrivo, entro un
termine convenuto.
Il termine naulizzare però era utilizzato talvolta anche per
indicare il contratto di trasporto a se stante, concluso con
mercanti che si imbarcavano assieme alle loro merci; l’uso di
tale termine si spiega, poiché, anche se gli obblighi
variavano, in quanto nel trasporto erano in funzione degli
scopi che i mercanti si proponevano, la presenza di questi
ultimi a bordo determinava una ripartizione dei rischi diversa
da quella attuale.
11
Il cantario o cantaro era un’unità di misura di peso in uso nel levante di circa 56 kg.,
derivante dall’arabo kintar ( 100 rotoli ).
19
1.6) La disciplina del noleggio nel Consolato del
mare e nell’Ordonnance de la Marine del 1681.
Il Consolato del mare considerava l’ipotesi di naviglio
appigionato a prezzo certo o a scarso e parlava
indifferentemente di “ appigionare ” o “ noleggiare ”
12
: in
queste ipotesi era previsto che il padrone concedesse la nave,
equipaggiata e così come l’aveva mostrata; chi aveva in
noleggio la nave “ paga il salario al patrone ed ai marinai, e
fa le spese “; l’equipaggio inoltre era tenuto nei confronti del
noleggiatore come se fosse il padrone
13
; pur tuttavia il
padrone continuava ad essere obbligato verso i marinai se il
noleggiatore non pagava i salari.
Il noleggio a prezzo certo od “ a scarso “ era distinto da
quello per caricare una certa quantità di “ robba ” oppure “ a
canterate ”; entrambe queste due forme però corrispondevano
al trasporto di carico
14
.
L’Ordonnance de la Marine del 1681, seguendo la
terminologia allora in uso, contemplava invece una figura di
12
RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, pag. 409.
13
RIGHETTI, op .cit., pag. 410.
14
RIGHETTI, op. cit., pag. 411.
20
noleggio identificandolo quale locazione di nave ( louage
d’un vaisseau )
15
.
Fu merito della dottrina francese ed in particolare di
Emerigon l’introduzione del termine ancor oggi utilizzato di
charte-partie : l’origine di tale termine è spiegata con la
pratica di spezzare il documento di noleggio in due parti,
delle quali una era consegnata al comandante e l’altra al
mercante che doveva presentarla all’arrivo della nave;
chiaramente le due parti dovevano combaciare
perfettamente
16
.
Ad un’attenta analisi, comunque, si era ben lungi
dall’individuare in modo chiaro e corretto le distinzioni fra i
vari negozi giuridici del trasporto.
15
Tale espressione fu traslata nel codice di commercio francese che, in un primo
momento indicò come fretement o afretement quei contratti che si stipulavano nei
porti sull’Oceano, e con il termine nolissement i contratti stipulati nei porti del
Mediterraneo.
16
SPASIANO, op. cit., pag. 20.
21
1.7) Il noleggio di nave nel codice di commercio
italiano del 1882.
Il codice di commercio del 1882 non assimilava il noleggio
alla “ locazione di nave ”; ma tracce dell’antica confusione
erano riscontrabili nell’uso del termine “ locatore ” per
indicare il noleggiante all’art. 547; non di meno si rimandava
alle leggi regolatrici il noleggio per disciplinare le
obbligazioni fra “l’imprenditore di trasporto per acqua ed il
capitano o padrone ”, dove per imprenditore di trasporto si
intendeva il vettore
17
.
Il trasporto di persone era regolato con la denominazione di
“ noleggio per trasporto di passeggeri ” e, per la disciplina
dei “ diritti del noleggiatore e del locatore “ si rinviava alle
disposizioni relative al nolo che non fossero incompatibili
con l’oggetto del contratto.
A questo punto cominciò un processo di revisione e di
confronto fra quanto stabilito dal codice di commercio del
1882 e le tendenze interpretative in atto nell’Europa del
novecento che portarono alle odierne previsioni contenute nel
codice della navigazione del 1942.
17
SPASIANO, op. cit., pag. 21.