4
ad un'interpretazione che lo configura come vendita di servizi
personali di procreazione
2
.
La panoramica delle definizioni giuridiche non sarebbe completa
qualora mancasse una, sia pure succinta, disamina dell'evoluzione
delle tecniche mediche e delle loro conseguenze nella realtà sociale
che tanta parte delle decisioni politiche hanno condizionato.
E' infatti il progresso in campo medico e l'evoluzione del comune
sentire che hanno portato a concepire la sterilità non più come un
segno del destino ma come una patologia.
Correlativamente si sono perfezionate le tecniche di inseminazione
artificiale, le quali sono giunte al punto di rendere possibile
l'incontro dei gameti al di fuori del corpo della donna ed il
successivo impianto degli embrioni.
Tale tecnica è la cosiddetta FIVET, sigla che sta per fertilizzazione
in vitro ed embriotransfert.
L'idea di questa tecnica nasce in Australia nel 1973 dall'esigenza di
trovare una soluzione alle forme di infertilità dovute al fattore
tubarico.
2
Per un'analisi dell'evoluzione delle teorie sulla maternità surrogata v. C.
SHALEV, Nascere per contratto, Milano, 1992, pag. 105, ove si lamenta
l'arretratezza delle nozioni di servizio personale e di vendita, le quali mal si
prestano ad un corretto impiego in un contesto così nuovo.
5
Il primo successo risale al 1978 in Inghilterra e, a tutt'oggi, la
FIVET è parte integrante della medicina della riproduzione.
Ed è proprio la FIVET che, consentendo di scindere il piano
genetico da quello biologico, ha reso possibile prospettare l'idea
della maternità surrogata; ossia il procedimento con il quale la
donna incapace di portare a termine una gravidanza può, con l'aiuto
di un'altra donna, che le mette a disposizione il suo utero, riuscire
ad avere un figlio.
Le variazioni che la nuova procedura apporta alla dinamica
riproduttiva della FIVET classica, sono molte e, anche se alcune
sono più teoriche che pratiche, esse vanno, almeno marginalmente,
trattate.
Normalmente la FIVET prevede il prelievo degli ovuli, cosa che
oggi non si fa più con laparoscopia ma in modo non invasivo.
Successivamente si procede alla capacitazione
3
degli spermatozoi
ed alla fertilizzazione in vitro cui segue l'incubazione a trentasette
3
La capacitazione è il processo finale della maturazione degli spermatozoi che
li rende capaci di fertilizzare l'ovulo.
Gli spermatozoi capacitati hanno maggiore motilità ed hanno subìto la così
detta reazione acrosomiale e cioè l'attivazione degli enzimi proteolitici siti
appunto nell'acrosoma, la parte apicale dello spermatozoo; tali enzimi
consentiranno allo spermatozoo di penetrare nell'ovulo.
6
gradi. Nelle ventiquattro ore successive si possono vedere le prime
divisioni cellulari che sono l'indizio della avvenuta fecondazione
4
.
Nella maternità surrogata, a questo punto subentra la madre su
commissione la quale si presta all'impianto dell'embrione che
avviene per via trans-cervicale, tramite sottilissimi cateteri
atraumatici.
Per i medici il momento più delicato è l'impianto degli embrioni,
che rappresenta la fase critica del procedimento, quello in cui si
verifica il maggior numero di fallimenti della tecnica.
Da un punto di vista più giuridico, invece è necessario scegliere una
delle varie tipologie di accordo di surrogazione che la prassi e le
necessità individuali si sono affrettate a creare, affinché si possano
valutare gli elementi essenziali del contratto senza i pesi e le
distrazioni che fatalmente le "variazioni sul tema" portano con sé.
Si ritiene più utile adottare, come paradigma, lo schema che è stato
chiamato, dalla dottrina statunitense, womb-leasing
5
il quale vede
una coppia di coniugi pagare una somma ad una donna perché si
presti a farsi impiantare l'embrione, ottenuto dall'unione delle
4
Gli embrioni vengono impiantati, in numero non superiore a quattro, non
appena si siano sviluppati raggiungendo il numero di otto cellule.
5
Il termine, che letteralmente significa <<affitto d'utero>> è apparso per la
prima volta su un articolo del The Daily Telegraph e The Times del 21
giugno1978, in occasione del primo caso di surroga biologica; è stato poi
adoperato da D. J. CUSINE,<<Womb Leasing>>: Some Legal Implication, in
The Times del 6 ottobre, 1978.
7
cellule germinali dei committenti, e si impegni alla gestazione, al
conseguente parto e alla riconsegna del figlio ai genitori genetici.
Questo schema sembra preferibile perché consente di esaminare lo
svolgimento dell'accordo nelle sue linee essenziali senza
sovrapporre ulteriori elementi di complessità, che renderebbero più
difficile l'analisi del contratto
6
.
Infatti è sufficiente alterare anche di poco lo schema classico per
creare gravi problemi.
Nell'illustrare l'intricata casistica che si è sviluppata, pare più
razionale seguire una progressione, una sorta di cammino, che
conduca a situazioni sempre più distanti dallo stretto legame
genetico della fattispecie di riferimento fino a giungere al caso
limite del figlio concepito su commissione.
Il primo passo del cammino è rappresentato dall'eventualità che la
donna della coppia committente oltre che infertile, cioè incapace di
portare a termine la gravidanza, sia anche sterile, cioè incapace di
produrre ovuli. In questo caso, che verrà denominato <<surroga
6
Si correrebbe, altrimenti, il rischio di confondere l'illiceità di una data
fattispecie, con l'illiceità ontologica di questo tipo di accordi. Al contrario,
scegliendo una fattispecie più lineare, sarà possibile mettere in luce la vera
struttura del contratto di maternità surrogata.
Quanto alla scelta del modello si è optato per quello che, oltre ad essere la
situazione socialmente più rilevante, perché è quella che si verifica con più
frequenza, è anche, tra le fattispecie esaminate dai giuristi, la meno
problematica.
8
biologica materna>>
7
,il marito presterà il suo seme, ma l'ovulo sarà
donato dalla madre su commissione la quale darà al nato anche
parte del suo patrimonio genetico.
La situazione si fa più complessa quando l'uomo della coppia
committente sia sterile e si decida quindi per un donatore di seme
esterno alla coppia.
Questo è il caso in cui maggiormente si percepisce il vincolo
contrattuale, mancando ogni legame genetico con la coppia
committente. Infatti solo l'accordo lega il neonato ai soggetti che
l'hanno voluto. Pertanto, risulta difficile che la coppia committente
possa rivendicare diritti sul nato, in caso di ripensamento della
madre uterina, dal momento che questa gli ha dato la metà del
patrimonio genetico e l'ha partorito.
Si dà in ultimo il caso che il donatore del seme sia il marito della
madre su commissione.
Si è ritenuto di porre questa eventualità all'estrema distanza del
paradigma classico perché, sebbene la coppia committente si trovi
nella medesima situazione di estraneità genetica del caso
precedente, tuttavia ciò che colpisce l'attenzione è la comunione di
7
La denominazione è stata tratta dal giudice Sorkow della Corte superiore del
New Jersey nel caso In Re <<Baby M.>>.
9
elementi biologici e genetici nell'ambito del rapporto di coniugio
della madre uterina.
Se a questa considerazione si aggiunge il rilievo che, in tale ipotesi,
la fecondazione potrebbe avvenire in modo completamente
naturale, è chiaro come in questa eventualità il nato sia
integralmente figlio della famiglia della madre su commissione.
La prospettiva di ottenere un lucro dalla gestazione per conto terzi
ha fatto confluire su questa pratica medica gli interessi sia delle
coppie che, pur essendo fertili, si vedono negata la gioia del
concepimento a causa dell'impossibilità della donna di portare a
termine la gestazione, sia delle donne che pensano di trarre profitto
dalla loro capacità di avere figli.
In breve tempo in America, Inghilterra e Francia sono nati centri di
intermediazione, dove è possibile scegliere la futura madre su
commissione e accordarsi sul suo compenso
8
.
Il grande successo commerciale ha sorpreso molti governi. Se la
gravità del fenomeno ha spinto tutti i paesi a darsi una legge, ben
pochi sono riusciti a superare la fase della legislazione
dell'emergenza per arrivare ad una completa ristrutturazione del
settore familiaristico in grado di far fronte alle nuove esigenze.
8
Per un'analisi, anche sociologica, del fenomeno si rimanda a C. SHALEV,
Nascere per contratto, Milano, 1992, pag. 96.
10
In Italia si lamenta da tempo la carenza di una legge che prenda una
posizione chiara in materia.
Attualmente gli orientamenti in proposito vengono tratti ricorrendo
ad un'interpretazione estensiva o, più spesso all'analogia, degli
istituti esistenti, al fine di adeguarli alle nuove esigenze.
Tuttavia si riscontrano anche orientamenti contrari ad una
regolamentazione legislativa specifica.
Alcuni preferiscono infatti lasciare al giudice la libertà necessaria a
contemperare gli interessi del caso concreto: si darebbe in questo
modo la più ampia tutela a quegli aspetti affettivi, che, secondo
questa impostazione, costituiscono la parte più rilevante della
vicenda in esame
9
.
Il punto centrale del dibattito dottrinale sembra essere la
compatibilità o meno degli accordi di maternità surrogata con
l'attuale assetto del diritto di famiglia in Italia.
Si ritiene pertanto utile esaminare la normativa italiana inerente
all'aspetto familiaristico.
9
In favore della teoria secondo cui la predeterminazione di criteri
legislativamente fissati toglierebbe al giudice la possibilità di adottare, caso per
caso, la decisione che meglio si presta a tutelare gli interessi del minore v. R.
CLARIZIA, Inseminazione artificiale, contratto di sostituzione di maternità,
interesse del minore, in Foro it.,1989, V, col. 292ss.
11
Capitolo I
Normativa vigente nell'ordinamento italiano
§ 1 Legislazione comunitaria.
L'Italia, quale membro dell'unione europea, riconosce validità agli
atti del Parlamento Europeo. La comunità ha deciso di regolare la
materia in questione con due strumenti alquanto simili: le
risoluzioni
10
e le raccomandazioni
11
.
Dall'uso di tali strumenti, si può inferire quanto la comunità tenga
ad una regolamentazione uniforme del fenomeno pur lasciando ai
singoli membri la libertà d'azione necessaria per intervenire in un
campo, quale quello del diritto di famiglia, così intimamente legato
alla tradizione sociale e giuridica del singolo paese. Ed è tenendo
conto di ciò che il Parlamento europeo ha affrontato il problema
della maternità surrogata con la <<Risoluzione sui problemi etici e
giuridici della manipolazione genetica >> del 1988.
10
Le risoluzioni appartengono a quella serie di atti non previsti espressamente
dai trattati e che perciò talvolta suscitano dubbi sulla capacità di vincolare i
paesi membri. Per una trattazione v. F. POCAR, Diritto delle Comunità
Europee, Milano, 1991 pag. 302 ss.
11
Le raccomandazioni sono atti esplicitamente non vincolanti, il cui scopo è
quello di ottenere che il paese membro tenga un comportamento giudicato
come quello più confacente agli interessi comuni v. F. POCAR, op. cit., pag.
300.
12
In essa si prende una posizione ispirata alle conclusioni del rapporto
Warnock il quale aveva adottato lo <<static approach>>
12
.
Tale orientamento ritiene che ogni forma di maternità su
commissione sia in generale da respingere.
L'articolo 11 della norma in esame, stabilisce inoltre la punibilità di
ogni mediazione commerciale concernente il fenomeno
13
ed estende
la punibilità anche alle imprese che prendono parte ad un simile
commercio.
Altre risoluzioni posteriori si incentrano sull'incommerciabilità del
corpo umano e sulla tutela della sua dignità.
Così nella <<Risoluzione sulla tutela dei diritti umani e della
dignità dell'essere umano in relazione alle applicazioni
biotecnologiche e mediche>> del 1996 è stata presa una posizione
contraria al commercio di embrioni umani senza alcuna eccezione.
12
Questo modello nato in Inghilterra, esprime l'atteggiamento più ostile alla
pratica surrogatoria e ne chiede la messa al bando. Il termine static si
comprende meglio se esaminato alla luce di un'altra definizione di questo
modello: <<status quo approach>>. In tale prospettiva la staticità si fonde con
l'anteriorità della situazione. Anteriorità rispetto alla diffusione della tecnica di
cui si chiede la radicale cancellazione.
Per un ulteriore esame su questo <<approach>> v. M. D. A. FREEMAN, After
Warnock - Whither the Law ?, in Current Legal Problems, 1986, pag. 33 ss.
13
Anche in questo passo si ritrovano le posizioni del surrogacy arrangements
act del 1985 che tende a colpire con meticolosa precisione ogni forma di
sfruttamento commerciale.
13
E' inoltre esplicitamente affermato l'orientamento tendente a
garantire l'impossibilità di acquistare, vendere o trattare come un
bene commerciabile alcun organo o tessuto umano vivente. Il
combinato disposto delle due precedenti deliberazioni trova una
particolare applicazione nei contratti di surroga i quali hanno ad
oggetto disposizioni commerciali che riguardano gli embrioni in
quanto comprendenti un insieme di organi e tessuti umani.
Lo stesso orientamento si ritrova in una raccomandazione
dell'Assemblea tendente ad estendere all'embrione ed al feto, il
rispetto dovuto alla dignità umana con particolare riferimento alle
recenti applicazioni mediche ed al fine di evitare qualsiasi
commercio di embrioni o di nascituri.
14
§ 2 Norme costituzionali
§ 2.1 Esistenza di un diritto alla procreazione
costituzionalmente protetto; confronto con gli Stati Uniti e la
Francia.
E' stato osservato come, nella nostra Costituzione, il riconoscimento
della libertà di procreare è sempre avvenuto in modo implicito,
mancando una sua diretta menzione tra i diritti fondamentali.
Nonostante nessuna norma costituzionale vi faccia espresso
riferimento, l'ottica personalistica della nostra legge fondamentale
colloca la procreazione fra i diritti della persona costituzionalmente
garantiti.
Gran parte della dottrina propone una ricostruzione della tutela
costituzionale del diritto alla procreazione desumendolo dal
combinato disposto dall'articolo 2 Cost. da un lato e dagli articoli
29, 30, 31 Cost. dall'altro
14
.
Se dal primo si evince la tutela dei diritti inviolabili del singolo
anche nelle formazioni sociali, di cui la famiglia è l'esempio più
lampante, dagli altri si desume la rilevanza costituzionale della
procreazione poiché essa costituisce il presupposto logico della
14
Per un'analisi più approfondita degli articoli in questione si veda il prossimo
paragrafo.
15
filiazione, che è l'aspetto direttamente tutelato dalle norme
15
.
Secondo questa impostazione appartiene solo al singolo la scelta
sull'an sul quantum e sul quando procreare.
Come è stato sostenuto la qualifica del diritto alla procreazione
come diritto costituzionale non esclude che esso possa trovare un
limite in altri valori costituzionali.
Se è vero che il personalismo della nostra Costituzione non pone
limiti alle decisioni sul se, quanto e quando procreare
16
, tuttavia
nulla è stato detto sul quomodo, ossia sul mezzo con cui tale
decisione dovrebbe concretizzarsi.
E' su questo punto che si divide la dottrina italiana e straniera.
Negli Stati Uniti, ad esempio, si è optato per la libertà di scelta del
modo di procreare, con la conseguente estensione della tutela
costituzionale anche ai contratti di sostituzione di maternità.
L'interpretazione delle norme costituzionali statunitensi e la loro
applicazione alla tematica in esame può essere ricostruita attraverso
15
Coerentemente con quanto sopra esposto si veda S. RODOTÀ, Repertorio di
fine secolo, Roma, 1992, pag. 215, il quale assegna al diritto di procreare il
rango di diritto costituzionalmente protetto. Ed ancora v. G. FURGIUELE La
fecondazione artificiale, in Quadrimestre, 1989, pag. 260, il quale riconosce
nella procreazione un diritto della persona inviolabile e personalissimo.
16
Dello stesso orientamento è la raccomandazione del Consiglio d'Europa del
1972 che riconosce alle coppie il diritto di decidere il numero dei loro figli e il
momento della loro nascita.
16
lo studio di alcuni casi giurisprudenziali, che hanno fortemente
determinato lo sviluppo del Common Law in materia.
Il primo caso è del 1981, Doe vs. Kelley attraverso il quale si
giunse, per la prima volta, alla estensione della protezione
costituzionale delle libertà personali ai contratti di maternità
surrogata
17
.
Il caso riguardava una coppia la quale, dopo aver concluso un
accordo di surroga biologica, si era rivolta alla Corte per ottenere
una declaration, cioè la dichiarazione di illegalità di un atto
legislativo tendente ad inibirne l'esecuzione da parte della pubblica
amministrazione, contro la legge che vieta la dazione di un
compenso nelle procedure adottive; in quanto ritenuto preclusivo
del diritto alla procreazione, contenuto nel XIV emendamento della
Costituzione degli Stati Uniti che riconosce il diritto alla privacy.
Il termine va inteso come sfera di libertà personale nella quale non è
ammessa alcuna ingerenza statale; ambito che, a pieno titolo,
comprende la decisione di procreare o meno.
17
Il caso Doe vs. Kelley è riportato nel North Western Reporter ( Second
Series), vol. 307, pag. 438.