Premessa
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Il dubbio è stato presto sciolto, con avallo dei giudici, poiché si è
preso atto dell’importanza che le operazioni di leasing hanno ormai
assunto, soprattutto al fine di un finanziamento indiretto degli investimenti
produttivi delle imprese.
Capitolo primo
Generalità sulla locazione finanziaria
Sommario: 1.1 Il contratto di leasing tra atipicità e tipicità
sociale; - 1.2 Origini storiche e sviluppo; - 1.3 La nozione di
leasing; - 1.4 La validità del contratto secondo la giurisprudenza.
La celebre sentenza del Tribunale di Vigevano del 1972.
1.1 Il contratto di leasing tra atipicità e tipicità sociale. Nella
maggior parte dei manuali di diritto il leasing viene definito come contratto
atipico; e ciò in forza della considerazione di carattere sostanziale secondo
la quale l’istituto in parola non rientra nell’elenco dei contratti tipicamente
previsti e disciplinati dalla legge. Infatti, come è noto, il legislatore si
preoccupa di dettare regole che siano, per quanto è possibile, adeguate alle
esigenze dei traffici; si tende a predisporre, in altri termini, una
regolamentazione uguale per tutti gli operatori economici tale da costituire
un punto di riferimento per tutte le contrattazioni. In sostanza, il legislatore
appronta una serie di tipi contrattuali che non sono inventati a tavolino, ma
costituiscono la continuazione dei tipi romani a cui si sono aggiunti una
serie di tipi nati successivamente dalla pratica commerciale. Il tipo legale,
pertanto, corrisponde all’id quod plerumque accidit, senza alcuna pretesa di
racchiudere in sé la sintesi degli interessi socialmente utili.
Alla tipicità legale, dunque, si perviene attraverso la tipicità sociale
rappresentata dalla tipicità giurisprudenziale, perché è a livello di giudizio che si
Capitolo primo – Generalità sulla locazione finanziaria
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manifestano le reali esigenze dei traffici e i reali problemi che il legislatore è
tenuto a risolvere con una disciplina uniforme.
Non v’è dubbio, allora, che il tipo giurisprudenziale per divenire
legale presuppone una reiterazione di comportamenti; una pratica che pur
se non assurta a consuetudine tuttavia ne potrebbe costituire la base. Ed
infatti, all’inizio degli anni ’70, il leasing fu accettato nel nostro ordinamento
proprio in base a tale ultima considerazione, anche perché, e lo ricordo a
me stessa, il nostro sistema normativo ha una norma al suo interno, l’art.
1322 c.c., che permette alle parti di concludere contratti non appartenenti
alle categorie tipiche “purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela
secondo l’ordinamento giuridico”; e il giudizio di meritevolezza non può che
venire dal dibattito giurisprudenziale.
Ecco allora, che il contratto di leasing, come contratto latamente
atipico, ha assunto una propria fisionomia e una caratterizzazione sociale
senza precedenti, sino a far pervenire alcuni autorevoli autori a
considerazioni più spinte, a mio modesto parere senz’altro da condividere.
Secondo il Gazzoni, il contratto atipico in senso stretto non esiste
1
.
La funzione meramente individuale del contratto non è, infatti, ipotizzabile
perché gli interessi da comporre nascono dalla realtà dei traffici e i traffici
hanno, di tempo in tempo, una propria tipicità che si impone
2
.
1
F. Gazzoni, in Manuale di Diritto Privato, II, 1990, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1205.
2
“L’analisi della giurisprudenza operata da un’attenta dottrina ha dimostrato che assai raramente, per
non dire mai, i giudici si trovano a dover decidere una controversia senza poter fare affidamento su
questo o su quel riferimento positivo. Anzi proprio questa possibilità spinge i giudici ad una dilagante
tipizzazione, intesa come inquadramento puro e semplice della fattispecie in un dato tipo legale, in tal
modo pretermettendo la peculiare singolarità del caso. Così il contratto con cui due coniugi
definiscono i propri rapporti patrimoniali in vista dell’annullamento del matrimonio e definito tout
court una transazione, etc. Ne consegue l’applicabilità della disciplina propria del tipo contrattuale
prescelto e così la convenzione tra i coniugi richiederà la forma scritta ad probationem per il disposto
dell’art. 1967 c.c. Quando ciò non avviene la giurisprudenza va pur sempre alla ricerca del tipo legale
analogo o affine per desumere quale debba essere, nel dubbio, la disciplina vincolante nel singolo caso
atipico. Il tipo prevalente offre così, di fatto, la soluzione ed è importante avvertire che tale modo di
procedere permette al giudice di spostare l’accento su un aspetto o su un altro della controversia
giungendo ad opposte conclusioni, spesso in base a ciò che appare più equo, a seconda che si ravvisi
la prevalenza di un dato tipo anziché di un altro.” F. Gazzoni, op. ult. Cit., 760.
Capitolo primo – Generalità sulla locazione finanziaria
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I privati possono dunque ben desumere dall’osservazione concreta
della realtà economica, prima ancora che dallo studio delle singole norme
dettate in materia di contratti speciali, quali siano i modelli più adatti alla
composizione del contrasto di interessi.
E’ allora necessario assumere un punto di vista dinamico e non già
statico per comprendere come concretamente un certo schema contrattuale
funzioni. In tal modo si scoprirà che l’autonomia privata modella di
continuo i tipi contrattuali sfruttando al massimo la loro elasticità, perfino
stravolgendo la loro funzione tipica come quando l’alienazione finisce per
divenire una vicenda di garanzia piuttosto che di trasferimento di beni
3
.
Questo continuo lavorare intorno al tipo, finisce inevitabilmente per
condurre alla nascita di schemi contrattuali sempre meno tipizzati
legalmente e sempre più ancorati alla tipicità sociale, alla tipicità cioè frutto
delle esigenze dei privati operatori economici. In tal senso dalla tipicità
legale si trapassa a quella sociale per poi ritornare alla legale. E’ un processo
di osmosi, di vasi comunicanti che garantisce al tessuto normativo costante
ed assoluta elasticità contro ogni obsolescenza.
In pratica, i privati possono inserire in uno schema tipico una serie di
varianti atte a garantire il perseguimento dei propri interessi. Poiché però
tali interessi sono comuni a tutti coloro i quali operano nella realtà
economica, ecco che uno schema, magari inventato da un singolo
imprenditore, finisce per essere utilizzato da altri fino al raggiungimento di
una propria tipicità, pur al di fuori di ogni previsione normativa.
Nel momento in cui la nuova operazione è tipizzata, acquista anche
una denominazione che, quasi sempre in questi ultimi anni, è quella
straniera di origine, a riprova che la tipicità sociale non incontra barriere
territoriali, ancorata com’è all’universale costituito dai traffici commerciali,
3
Ciò quando, contestualmente alla conclusione del contratto di mutuo, il mutuatario vende al
mutuante un proprio bene con patto di riscatto.
Capitolo primo – Generalità sulla locazione finanziaria
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per forza di cose, internazionali. Tale universalità è dimostrata anche dal
fatto che il nuovo modello trova all’interno del diverso ordinamento i tipi
contrattuali di riferimento e quindi i modelli normativi a cui si deve avere
riguardo per la concreta disciplina.
I contratti socialmente tipici, dunque, possono anche avere avuto
origine nel contesto di un ordinamento straniero, ma sono rapidamente
recepiti nel nostro ogniqualvolta non vi siano motivi di illiceità per
violazione di norme imperative o dell’ordine pubblico, riallacciandosi essi
ad uno o più schemi legalmente tipici.
E’ il caso del leasing, il più collaudato tra i vari schemi socialmente
tipici.
Capitolo primo – Generalità sulla locazione finanziaria
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1.2 Origini storiche e sviluppo
4
. La locazione finanziaria si è
affermata in Italia a partire dagli anni ’70, come un importante strumento di
intermediazione bancaria rivolta soprattutto al finanziamento delle iniziative
industriali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.
Quanto alla sua origine storica, e a differenza di ciò che si è portati a
pensare, l’istituto avrebbe origini antichissime. Si possono far risalire le
prime forme di leasing al terzo millennio a.C., in Egitto, ove sarebbe stato
stipulato un atto in cui un proprietario terriero avrebbe concesso in
locazione ad un muskerne (o piccolo uomo) un terreno con tutte le
attrezzature, gli schiavi e gli armamenti in corrispettivo del pagamento di
canoni periodici, per un periodo di tempo pari a sette inondazioni del Nilo.
Ed ancora, alcuni archeologi attraverso attenti studi hanno
individuato una fiorente attività di leasing in Mesopotamia, e forme simili si
trovano anche durante l’epoca Giustiniana e presso i veneziani nel XIV
secolo.
L’apparizione del leasing, come forma di finanziamento, è molto
recente. E’ infatti intorno agli anni ’50 che il leasing fa la sua prima
apparizione negli Stati Uniti. Alle prime forme di leasing è seguito il vero e
proprio leasing finanziario, al cui sviluppo hanno contribuito le banche
ordinarie. L’incremento del leasing negli Stati Uniti è stato certamente
facilitato dalle caratteristiche proprie degli ordinamenti di common law che
agevolano la creazione e l’utilizzo di nuove forme contrattuali.
Ed è proprio nell’immediato dopoguerra che certi settori industriali,
registrando incrementi notevoli, hanno creato le basi per un sempre più
elevato numero di richieste di finanziamento. Il leasing si affacciò sul
mercato con una tecnica in grado di soddisfare queste nuove esigenze
4
Cfr. M. Spinelli, G. Gentile, in Diritto Bancario, 1991, Padova, CEDAM, 465 ss.
Capitolo primo – Generalità sulla locazione finanziaria
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conservando integri i benefici fiscali legati agli investimenti sotto forma di
elevate aliquote di ammortamento a carico delle gestioni.
Il leasing conobbe un ancora maggiore sviluppo, sempre negli Stati
Uniti, negli anni ’60, quando le banche ordinarie furono autorizzate ad
esercitare anche tale nuova forma di finanziamento.
L’espansione e l’internazionalizzazione del leasing è iniziata una
decina di anni dopo la sua comparsa negli U.S.A.; dapprima in Canadà,
Regno Unito, Svezia, Germania Federale, Svizzera, Francia; in seguito in
Giappone, Belgio, Finlandia, Spagna, Italia. Il contagio si è poi esteso
all’America Latina (Brasile, Venezuela), all’Asia (Indonesia, Corea,
Filippine), all’Australia e parte dell’Africa (Marocco, Costa D’Avorio).
Per ciò che ci riguarda, l’Italia ha visto la nascita della prima società
di leasing nel 1963, l’inizio della cui attività si può fissare a partire dal 1966
anno nel quale l’ammontare degli investimenti finanziati con operazioni di
locazione finanziaria fu di circa 2 miliardi di lire. Tale importo, nel 1980, è
salito a circa 1.200 miliardi di lire; trattasi, come si vede, di uno sviluppo
eccezionale a testimonianza dello straordinario favore con cui questa
formula è stata accolta dagli imprenditori, come una delle più proficue e
congeniali a costituire una integrazione delle tradizionali tecniche di
finanziamento degli interventi industriali.
I motivi di questo continuo e crescente successo sono tanti e
presuppongono un’articolata spiegazione.
Vi è da un lato l’esigenza, più avvertita dalle piccole e medie imprese,
di reperire forme supplementari e integrative di finanziamento per gli
investimenti, nel quadro di una sempre più approfondita valutazione sulla
opportunità di correlare al meglio la durata dell’indebitamento con l’utilità
ripetuta dalle risorse finanziate. Un altro elemento di rilievo è rappresentato
dal crescente numero di imprenditori che ha la necessità di tenere il passo sia
Capitolo primo – Generalità sulla locazione finanziaria
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con iniziative nuove che con strutture tecnico-produttive meglio
consolidate. Certamente si è andata creando, negli anni, una situazione nella
quale finanziatore e finanziato parlano con linguaggio che sentono comune. Si
ritiene che sia questa l’effettiva e concreta forza del leasing, insieme con la
particolare struttura del rapporto che si crea tra cliente, fornitore e
operatore di leasing.
La locazione finanziaria, sotto un aspetto strettamente economico,
svolge una propria peculiare funzione ed ha conquistato un proprio ruolo e
un proprio mercato. Essa non si pone come alternativa ad un’operazione di
mutuo a medio termine. Infatti, le operazioni di leasing, fanno riferimento a
singoli beni, di contenuto valore unitario, con caratteristiche produttive
standardizzate.
E’ un mercato radicalmente diverso, in cui le società di leasing
assolvono ad una necessità economico-finanziaria.
Lo sviluppo del mercato sembra suddividersi in tre fasi: la prima, che
va dal 1972, contraddistinta da uno sviluppo lento, faticoso, durante il quale
gli sforzi delle società di leasing sono indirizzati soprattutto a far conoscere
la tecnica agli operatori economici, ad affinare e migliorare le procedure
operative. Il secondo momento comprende il periodo dal 1972 al 1976
durante il quale, alle prime società di leasing se ne aggiungono altre che
rappresentano un panorama complesso e composto di oltre 30 iniziative,
alcune delle quali con campi di azione specifici. In tale fase, si assiste ai
primi tentativi di elevare a dignità legislativa la prassi negoziale, con alcune
proposte di legge.
Un terzo periodo giunge fino al 1980. La locazione finanziaria ha
compiuto un notevole salto di qualità e si avvia ad assumere un peso
rilevante come veicolo di finanziamento delle strutture industriali del Paese.
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Ciò è confermato dalla stessa giurisprudenza
5
la quale, nel ribadire
che il leasing “ha trovato il suo campo di operatività nel settore industriale perché è
quello più sensibile alle novità operative o particolarmente bisognoso di trovare nuovi
strumenti di finanziamento”, afferma che la penetrazione dell’istituto “si sta
attuando anche tra i privati, i quali sebbene non sempre consci degli effettivi vantaggi che
il leasing può offrire e affascinati dal nuovo strumento e da presunte agevolazioni fiscali,
vi ricorrono sempre con maggior frequenza...”, tanto da sostituire, ha sostenuto la
Suprema Corte
6
, “in molteplici occasioni il ricorso ai tradizionali contratti tipici anche
con funzione di finanziamento, quali la vendita con riserva di proprietà e la locazione-
vendita”.
5
Trib. Vicenza, 5 marzo 1984, in Dir. Fall., 1984, II, 532.
6
Cass., 13 dicembre 1989, n. 5569, in Giur. Ital., 1990, I, 1, 380.
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1.3 La nozione di leasing. Anche limitando lo sguardo alle norme
di natura civilistica, può certo dirsi che il leasing è oggetto di numerose
disposizioni normative le quali, però, regolamentano soltanto alcuni suoi
aspetti; nonostante ciò, l’istituto rimane un contratto innominato per la
semplice considerazione che per esso manca, allo stato attuale, una disciplina
organica.
Non manca, tuttavia, una definizione.
L’art. 17, legge 2 maggio 1976 n. 183, così definisce il leasing: “ per
operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili
e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore,
che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest’ultimo di divenire proprietario dei beni
locati al termine della locazione,dietro versamento di un prezzo prestabilito”.
Quasi identica è la definizione dell’art. 11, legge Regione Lombardia
30 aprile 1980 n. 48, recante interventi a favore dell’associazionismo
artigiano, nonché la definizione del leasing immobiliare degli usi di
Mantova.
La descrizione ritenuta da molti
7
la più completa è senza dubbio
quella proposta dal Comitato tecnico accertamento usi della Camera di
Commercio di Milano in data 29 gennaio 1976, secondo il quale il leasing
può essere definito come il contratto con il quale un soggetto detto locatore, si
obbliga a mettere a disposizione di un altro soggetto, detto locatario o conduttore, per un
dato tempo, un bene mobile verso un corrispettivo a scadenze periodiche, determinato in
relazione al valore del bene, alla durata del contratto e ad altri elementi; detto bene è
acquistato o fatto costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore con facoltà
per quest’ultimo di acquisirne la proprietà, alla scadenza del periodo del contratto, dietro
versamento di un importo prestabilito.
7
Cfr., Enciclopedia Giuridica Treccani, voce: Leasing I, 1.
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Per ciò che, invece, riguarda il leasing immobiliare secondo la
definizione data dalla stessa CCIA di Milano si suole indicare con tale termine, il
contratto con il quale una parte, detto locatore, si obbliga a mettere a disposizione
dell’altra parte, detto conduttore o locatario, per un dato tempo un bene immobile verso
un corrispettivo, pagabile a scadenze periodiche, determinato in relazione al valore
dell’immobile, alla durata del contratto e ad altri elementi; detti immobili sono acquistati
o fatti costruire dal locatore, su scelta ed indicazione del conduttore, con facoltà per
quest’ultimo di divenirne proprietario alla scadenza del periodo contrattuale dietro
versamento di un importo da determinarsi secondo criteri prestabiliti.
Come si nota, non esiste una definizione univoca, ma tra gli elementi
comuni e peculiari conviene metterne subito in risalto due:
- che il bene deve essere acquistato o fatto costruire dal
concedente, su scelta e indicazione dell’utilizzatore (il che esclude
dall’ambito del leasing finanziario il cosiddetto leasing diretto o leasing del
produttore);
- che l’utilizzatore ha un diritto di opzione alla scadenza del relativo
contratto
8
.
In conclusione, il termine locazione finanziaria vuole porre in
evidenza il fatto che l’operazione economica ha lo scopo di far acquisire ad
un imprenditore (il c.d. utilizzatore) la disponibilità di beni atti a sviluppare
la produzione senza nel contempo dover erogare in un'unica soluzione il
prezzo e senza assumere il rischio conseguente all’acquisto della proprietà.
8
Cfr. G. De Nova, “Il contratto di leasing, con 170 sentenze ed altri materiali”, II, 1985, Varese,
GIUFFRÈ, 13.
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1.4 La validità del contratto secondo la giurisprudenza. La
celebre sentenza del Tribunale di Vigevano del 1972. Sulla validità del
contratto di leasing, nel suo complesso, non si nutrono seri dubbi.
Trattandosi di contratto atipico, esso deve perseguire interessi
meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c. Il controllo
giurisprudenziale sul punto dà esito positivo. In effetti, dall’esame della
giurisprudenza emerge che la validità del contratto di leasing ai sensi e per
gli effetti della norma in esame non risulta essere mai stata posta in
discussione
9
.
Particolarmente interessante, a tal proposito, risulta la prima sentenza
italiana, emessa in materia di leasing dal Tribunale di Vigevano
10
la cui
massima riconosce apertamente che «il contratto di leasing è un contratto
atipico, che ha in comune con la locazione la finalità, poiché ha per scopo la
concessione in godimento di beni strumentali ad un’impresa per un periodo
di tempo determinato e contro il pagamento di un canone, ma che dalla
locazione si differenzia perché ne disapplica la peculiare disciplina
11
». Nel
caso de quo, peraltro, l’esame delle domande proposte dalle parti
richiedeva, in via preliminare, che fosse accertata la natura giuridica del
rapporto contrattuale intercorso tra la Locat S.p.a. e la Cama S.d.f.
In corso di causa, infatti, la Locat aveva sostenuto che i macchinari
fossero stati ceduti in godimento dalla Cama con un regolare contratto di
leasing, mentre il fallimento Cama aveva affermato che tali beni erano stati
venduti alla società fallita alcuni mesi prima che venisse stipulato il
contratto di locazione e che quest’ultimo, in realtà, dissimulava una vendita
con patto di riservato dominio.
9
S. Bastianon, Il leasing nel fallimento, in “Il diritto privato oggi” a cura di P. Cendon, 1999, Milano,
GIUFFRÈ, 12. Cfr. G. De Nova, op. cit., 14.
10
Cfr. Trib. Vigevano, 14 dicembre 1972, in G. De Nova, op. cit., 384.
11
Ad es., l’impresa utilizzatrice non gode della garanzia per i vizi, assume a suo carico i rischi inerenti
alla cosa, si obbliga a tutte le riparazioni, anche straordinarie.
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Ciò premesso, il Tribunale, dopo avere escluso che nel contratto de
quo fosse possibile ravvisare gli estremi di una vendita con riservato
dominio in considerazione del fatto che il fallimento Cama non aveva
dedotto alcuna prova testimoniale, né aveva prodotto in giudizio alcun
documento attestante la stipulazione di un siffatto contratto, ha escluso
altresì che quest’ultimo potesse dissimulare una vendita con riservato
dominio giacché è noto che, contrariamente a quanto era accaduto con
riferimento al contratto de quo, nella vendita con riserva di proprietà si
verificano, fin dalla data di stipulazione del contratto, tutti gli effetti che
sono propri della compravendita, mentre il passaggio della proprietà è
differito al momento del pagamento integrale del prezzo, e ciò come effetto
della volontà inizialmente manifestata.
Esclusa, pertanto, la qualificazione del contratto in questione sia
come locazione sia come vendita con riserva della proprietà, il Collegio
depone ogni incertezza e afferma apertamente che le parti contraenti hanno
stipulato un contratto atipico, bilaterale, consensuale, a titolo oneroso,
conosciuto nella prassi commerciale con il nome di leasing operativo o
finanziario.
Scopo di tale contratto, nel presupposto che non è indispensabile, ai
fini della produzione, la proprietà di beni strumentali, essendo sufficienti la
semplice disponibilità degli stessi, è quello di trasferire l’uso di tali beni alle
imprese che non vogliono o non sono finanziariamente in grado di
acquistarli, per un periodo di tempo determinato e contro il pagamento di
un canone mensile. Il proprietario che concede il godimento e l’uso dei beni
può essere lo stesso produttore o, come nella specie per cui è causa, una
società che acquista la proprietà di tali beni e ne trasferisce il godimento ad
un’altra impresa. In quest’ultima ipotesi, mentre nessun rapporto giuridico
intercorre tra il produttore e l’imprenditore al quale è stato concesso il
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godimento, quest’ultimo sceglie, secondo la sua necessità, i beni dei quali la
sua azienda ha bisogno, chiedendo poi, con apposita domanda, alla società
intermediaria di acquistarli e quindi di trasferirgliene l’uso
12
.
Ricostruita in tal modo la figura giuridica del contratto intercorso tra
le parti, il Tribunale non incontra soverchie difficoltà nel precisare che il
contratto controverso rientra nella figura contrattuale atipica del leasing
così detto operativo, in virtù del fatto che era stata pattuita la durata di anni
quattro e non era stata concessa alla Cama la facoltà di acquistare, decorso
tale termine, i beni ceduti in godimento. Pertanto, una volta accertata la
natura atipica del contratto in parola, il Tribunale si è posto il problema di
stabilire se detto contratto fosse diretto a realizzare interessi meritevoli di
tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Alle medesime conclusioni in ordine alla validità del contratto di
leasing ex art.1322 c.c. giunge, quasi un decennio più tardi, il Tribunale di
Ancona
13
.
Ancor più esplicita risulta essere la presa di posizione del Tribunale
di Monza.
14
12
Trib. Vigevano, ult. cit.
13
Trib. Ancona, 21 gennaio 1981, in G. De Nova, op. cit., 290, secondo cui il leasing è un negozio
giuridico autonomo, sebbene atipico; esso è espressione dell’autonomia contrattuale, in quanto è
diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico poiché consente,
attraverso lo sviluppo dei mezzi finanziari alternativi, l’utilizzo di beni strumentali alla produzione pur
in mancanza di capitali a disposizione per il loro acquisto da parte dell’imprenditore. La causa di
questo contatto atipico va individuata in un’operazione finanziaria, talché si spiega che la disciplina
dettata dal codice civile per le figure contrattuali sia della vendita a rate sia della locazione, non
sempre si riconciliano con gli interessi dell’impresa di leasing, di modo che quest’ultima è indotta a
predisporre delle clausole contrattuali idonee a prevenire i rischi economici connessi alla operazione
di finanziamento.
14
Trib. Monza, 19 ottobre 1984, in G. De Nova, op. cit. 463,secondo cui il contratto di locazione
finanziaria, che è andata assumendo sempre maggiore importanza nella prassi commerciale, non
appartiene ad alcuno dei tipi di contratto disciplinato dal codice civile. Pur tuttavia, non può al
medesimo non riconoscersi piena efficacia giuridica ai sensi dell’art. 1322 c. c., che riconosce
all’autonomia contrattuale il potere di avvalersi di contratti atipici, non potendosi mettere in dubbio
che lo stesso sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Il
fenomeno può riassumersi nel modo seguente: un soggetto che si trova ad avere necessità di un certo
bene mobile e che non ha le risorse finanziarie per acquistarlo si rivolge ad un altro soggetto perché
glielo ceda in godimento, dopo averlo acquistato dal produttore, con pagamento di canoni e la
possibilità, dopo un determinato periodo, di acquistarne la proprietà con il pagamento di una somma
prestabilita.