5
e l’urgenza di doverla attuare, si esplica, in ossequio ai principi
di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa,
mediante modelli procedimentali semplificati, in particolare per
quanto concerne l’adempimento di individuazione
dell’appaltatore o fornitore.
Poiché nell’attività gestionale dell’Amministrazione
pubblica si riscontra di frequente la necessità di dover
provvedere ad esigenze per le quali si richiede che l’esecuzione
dei lavori, la fornitura di servizi o di determinati beni
avvengano con procedure snelle, in relazione all’urgenza e/o
alla modesta entità della spesa, si mettono in atto le “procedure
in economia”.
A questo sistema si è fatto ricorso negli ultimi anni, sempre
più spesso, per il crescente dinamismo dell’azione della
Pubblica Amministrazione che reclama l’uso di strumenti e
procedure che consentano di soddisfare, in una maniera più
immediata, le finalità di ordine economico e sociale che
persegue.
6
Riguardo alla esecuzione di lavori in economia, le modalità
operative previste sono quelle dell’amministrazione diretta e del
cottimo fiduciario, oltre alla eventuale combinazione dei due
sistemi. Proprio il sistema del cottimo fiduciario è l’oggetto di
questa tesi, che analizza e commenta analogie e differenze nell’
amministrazione diretta di appalti e forniture nella Pubblica
Amministrazione, nell’excursus storico sull’evoluzione
legislativa.
Con il sistema del cottimo fiduciario l’Amministrazione
stabilisce – tramite la figura del dirigente responsabile del
servizio – accordi con persone giuridiche o ditte di fiducia in
grado di realizzare l’opera richiesta in toto ovvero di eseguire il
servizio e la fornitura in tempi e modi ritenuti più convenienti
per l’Amministrazione pubblica. A questi accordi si dà il nome
di cottimi e, per il fatto che essi sono basati su un rapporto di
fiducia tra il responsabile del servizio e l’impresa, sono definiti
fiduciari. Nel cottimo – come vedremo - l’affidamento dei
lavori, individuati da ciascuna stazione appaltante, è preceduto
7
da un’indagine di mercato tra almeno cinque imprese; per i
lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si può invece
procedere ad affidamento diretto. Analisi delle tipologie di
appalto e delle modalità di esecuzione dei lavori, compilazione
dell’atto di cottimo, definizione dei prezzi, condizioni di
esecuzione, termine di ultimazione dei lavori, modalità di
pagamento, penalità e soluzione delle controversie sono tra gli
argomenti analizzati nel mio lavoro, che, nella terza parte,
esamina modi di intervento – relativamente al cottimo
fiduciario – di un Comune, una Amministrazione universitaria,
una Azienda sanitaria locale.
8
CAPITOLO I
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E I SERVIZI IN
ECONOMIA
9
I.1. I contratti dell’Amministrazione Pubblica:
evoluzione legislativa.
La storia evolutiva del contratto è tutta sintetizzata nel
passaggio dall’antica formula latina “promissio boni viri est
obligatio” (la promessa dell’uomo onesto è un obbligo) all’art.
1321 del cod. civ., per il quale il contratto è “l’accordo di due o
più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un
rapporto giuridico patrimoniale”.
L’attività contrattuale è posta in essere dagli Enti pubblici,
nell’esercizio della loro capacità di diritto privato, allo scopo di
procurarsi beni e servizi, nei casi in cui non fanno ricorso iure
imperio all’imposizione di prestazioni obbligatorie (atti e
provvedimenti amministrativi caratterizzati dall’imposizione
autoritativa di prestazioni obbligatorie: ad esempio,
l’espropriazione di un’area, la requisizione di un bene,
l’ordinazione ad un privato di un determinato comportamento).
10
Sono due le specie fondamentali di contratti della Pubblica
Amministrazione:
1. Contratti di diritto privato, previsti dal codice civile
per compravendite, locazioni attive e passive, etc.
Due differenze essenziali distinguono questi
contratti da quelli stipulati tra privati: formalità da
osservare per la conclusione del negozio; scelta del
contraente con pubblica gara e forma scritta;
limitazioni temporali che ineriscono alla natura
pubblica di uno dei contraenti; divieto di durata
ultraventennale. Formalità e limitazioni sono
indicate dal r.d. n. 2240 del 18 novembre del 1923 e
dal r.d. n. 827 del 23 maggio 1924 (Regolamento
Contabilità di Stato).
2. Contratti ad evidenza pubblica
1
, che trovano una
disciplina sostanziale nelle fonti del diritto
1
L’espressione “contratti ad evidenza pubblica” ha sostituito quella di “contratti
amministrativi”, per quei contratti della Pubblica amministrazione soggetti a speciale
disciplina pubblicistica. Cfr. Iammarino, “Procedimento per i contratti ad evidenza
pubblica dello Stato”, Funzione pubblica, 3, 1992, pp. 341 ss.
11
pubblico, dal momento che la partecipazione
dell’Ente Pubblico in tali contratti incide non solo
sulle forme ed i modi della loro conclusione, ma
anche sulla regolamentazione, diversa da quella
prevista per gli analoghi contratti di diritto privato
2
.
Particolare rilievo hanno i contratti di appalto di
lavori o servizi pubblici e di pubblica fornitura.
La Corte dei Conti ha di recente
3
argomentato che la
“evidenza pubblica” consiste nella scelta che prevede, in luogo
di un convincimento soggettivo, un procedimento complesso,
con fasi predeterminate e azioni che rispondono a certe (e
fissate) esigenze strumentali, di modo che il rispetto della
tipicità formale e procedurale garantisca, da un lato, la
maggiore oggettività possibile, e, dall’altro, il buon uso del
denaro pubblico. In più, il sistema del procedimento
contrattuale ad “evidenza pubblica” deve prevedere una rete di
2
Cfr. Miele, I contratti delle pubbliche amministrazioni, Milano, 1994 ; Virga, Diritto
amministrativo. I principi, Milano 1996.
3
Cfr. Delib. Corte dei Conti n. 98 dell’11 giugno 1998.
12
controlli tanto fitta da garantire pienamente la legittimità
dell’azione amministrativa.
È nel progetto stesso - ove sono indicati sia le condizioni
generali e particolari dell’appalto, sia i contenuti - che si
concretizza l’atto di volontà della Pubblica Amministrazione
(che precede sempre il contratto), legato al sistema normativo
vigente che continua a mantenere, per i contratti ad “evidenza
pubblica”, il carattere di rapporti giuridici privati.
A fondamento, infatti, dei principi che regolano la
amministrazione patrimoniale e la contabilità generale dello
Stato, rinveniamo la Legge n. 5026 del 22 aprile 1869 , detta
Legge Cambray-Digny, e il successivo “Regolamento” n. 5852
del 4 settembre 1870. Difatti, per i lavori pubblici, per oltre un
secolo ci si è riferiti alla legge contenuta nell’allegato “F” alla
“Legge per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia”,
del 20 marzo 1865, ed al “Regolamento” n. 350 del 25 maggio
1895, sulla direzione, la contabilità ed il collaudo delle opere.
Solo cento anni dopo, sotto la spinta della legislazione
13
comunitaria, ci si è liberati di una ingente massa di leggi -
all’interno delle quali risultava sempre più difficile districarsi -
per produrre un Testo Unico in grado di fornire un preciso
quadro di riferimento.
Così, nell’ultimo decennio, sono stati introdotti significativi
cambiamenti nella materia, riconducibili a:
• Legge n. 109 dell’11 febbraio 1994, “Legge quadro in
materia di lavori pubblici, cosiddetta legge Merloni” ;
• DL n. 101 del 3 aprile 1995, convertito nella Legge n.
216 del 2 giugno 1995, cosiddetta Merloni-bis;
• Legge n. 415 del 18 novembre 1998, cosiddetta Merloni-
ter;
• DPR n. 554 del 21 dicembre 1999, pubblicato nella GU
n. 66/L del 28 aprile 2000, “Regolamento attuativo”, di
ammodernamento dei provvedimenti legislativi, risalenti al
periodo tra il 1865 ed il 1991.
Nella sostanza, ciò che è cambiato, nel corso di un lungo
arco di tempo, è il fine della P.A., passato dalla “vigilanza” alla
14
“verifica dei risultati”. Se, infatti, in occasione della Legge di
Contabilità di Stato - RD n. 2440 del 18 novembre 1923, la
disciplina della materia contrattuale appare tutta ispirata al
principio della diffidenza nei confronti del dipendente pubblico
e del terzo contraente (fortissimo era ancora l’eco degli scandali
per commesse e lavori legati alla prima guerra mondiale), la
riforma della Pubblica Amministrazione promossa dal
Ministero della Funzione Pubblica, guidato da Bassanini, si
basa su pochi controlli, agili ed essenziali e, più in generale, su
regole snelle e rivolte alla verifica dei risultati. D’altronde, si è
da più parti convinti
4
, che la celerità e la chiarezza nei contratti
di Pubblica Amministrazione evitano o fanno diminuire i rischi
di “inquinamento” che facilmente si insinuano, per contro, nelle
lungaggini burocratiche e dei vari iter amministrativi.
Sembra utile dare uno sguardo ravvicinato a tali
cambiamenti, in linea di principio e di fatto.
4
Cfr. Oliva , I contratti nella Pubblica Amministrazione, Roma 2000, p. 21.
5 RD n. 827 del 23 maggio 1924.
15
A tutte le forniture, trasporti, servizi, acquisti, alienazioni,
affitti ed ogni altro appalto che riguardi le varie
Amministrazioni dello Stato si provvede con contratti, secondo
l’art. 36 del “Regolamento sulla contabilità dello Stato”
5
, al
quale il DPR n. 827 del 20 aprile 1994 - fatto per semplificare
le procedure di spesa - ha portato integrazioni, aggiunte ed
abrogazioni. Ciò che vale in tali contratti è il principio civile
della buona fede che impone alle parti di non profittare della
poca chiarezza dei testi o documenti predisposti dalla
controparte
6
. Data la natura privatistica dei contratti “ad
evidenza pubblica”, anche per questi valgono i requisiti elencati
nell’ art. 1325 del cod. civ. : accordo delle parti, causa, oggetto,
forma. E, per il successivo art. 1341, le condizioni generali di
contratto predisposte da uno dei contraenti hanno efficacia nei
confronti dell’altro, se questi le ha conosciute o avrebbe dovuto
conoscerle con l’ordinaria diligenza.
6
Cfr. Sentenza Consiglio Stato n. 340 del 23 marzo 1991.
16
I principi subiscono modifiche dal momento che su quelli
fondamentali del diritto privato interferiscono norme di diritto
pubblico; così che, se nel privato, un accordo è punto di
incontro tra due volontà, nel pubblico le condizioni contrattuali
sono prefissate dallo Stato, a mezzo degli organi tecnici ed
amministrativi competenti. Un esempio ci è fornito dall’art. 72
del Regolamento del 1924, che disciplina la presa in
considerazione delle offerte; il co. 2 dell’articolo in questione
detta: “quando in una offerta all’asta vi sia discordanza fra il
prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione” : siamo
di fronte ad un “ius singolare” rispetto alle norme del cod. civ.
sulla formazione dei contratti, anche se il Consiglio di Stato ha
precisato
7
che, nel caso di evidente errore materiale l’art. 72
non è applicabile.
Più evidente disparità si rinviene nel momento in cui il
contratto diviene vincolante, che mentre per il privato è quello
7
Cfr. Consiglio Stato, V sez., n. 466 del 6 maggio 1997.
17
della “stipula”, per il pubblico è la data di registrazione
dell’impegno da parte dell’Ufficio centrale del Bilancio
8
,
oppure la data del visto della Corte dei Conti sul Decreto che
approva il contratto
9
.
In definitiva, l’effetto del negozio, per i contratti tra privati,
coincide, per tutte le parti, con quello della sua conclusione,
come richiesto dall’art. 1372 del cod. civ., laddove i contratti ad
“evidenza pubblica” non sono obbligatori od eseguibili per la
P.A., se non dopo l’approvazione nei modi di legge.
Abbiamo, ad ogni modo, poteri pubblici che possono agire
mediante contratti di diritto privato svincolati in linea di
massima dal rispetto delle regole “ad evidenza pubblica”. Si
tratta, per lo più, di Enti Pubblici economici, organi dotati di
autonomia contrattuale (aziende autonome) e, per effetto della
c.d. “riforma Bindi”, anche le ASL e le aziende ospedaliere.
Non v’è obbligo, in questi casi, per i contratti inferiori alla
8
In base all’art. 7 del DL n. 430 del 5 dicembre 1997 - unificazione Ministeri tesori,
bilancio e programmazione economica, e riordino delle competenze del Cipe - le
ragionerie centrali presso i ministeri divengono “Uffici centrali del bilancio” ed
esercitano le funzioni individuate con regolamento DPR n. 38 del 20 febbraio 1998.
9
Nei casi previsti dalla legge n. 20 del 14 gennaio 1994.
18
soglia comunitaria - 200 mila ecu -, di rispettare le norme della
contabilità generale di Stato o di sottostare a quanto richiesto
dal DPR 573/94 in riferimento alla emissione di un bando di
gara, alla pubblicità della stessa emissione sulla GU e su due
quotidiani nazionali. Vige comunque il rispetto dei principi di
economicità, efficienza, efficacia.