2
1. Altri livelli di contrattazione nell’ordinamento post-corporativo.
Alcune osservazioni sull’art. 39 Cost. Gli albori del dibattito in
dottrina
L�enunciazione da parte del costituente di un principio di pluralismo
sindacale, posto al primo comma dell�art. 39 Cost., dotato di portata
immediatamente precettiva, ha comportato, per i soggetti collettivi
nell�ordinamento post-corporativo, ampia libert� circa le forme organizzative
da poter assumere, indipendentemente dalle soluzioni proposte ai commi
successivi, che riguardano la generalizzazione dell�efficacia dei contratti
collettivi stipulati secondo il modello l� previsto e mai attuato
1
. Libert�
sindacale significa, quindi anche libert� di contenuti e di livelli di svolgimento
dell�autonomia collettiva, �che assume la configurazione di un potere sociale
non predeterminato nei fini e negli oggetti�
2
.
Appare abbastanza chiaro, nel disposto costituzionale, il collegamento fra
libert� d�associazione sindacale e libert� di contrattazione collettiva, cosicch�
quest�ultima rientra sicuramente nell�area garantita dalla norma in esame
3
. Il
sindacato, non pi� soggetto di diritto pubblico, � libero di autoregolamentersi e
1
Cfr. Sciarra S., �Contratto collettivo e contrattazione in azienda″, Milano, 1985, pp.16 ss.
2
Cfr De Luca Tamajo R., �L�evoluzione dei contenuti e delle tipologie della contrattazione
collettiva�, RIDL, 1985, I, p. 18.
3
Cfr. fra gli altri Giugni G., �Commento all�art. 39 della costituzione�, in Commentario Branca,
Zanichelli Soc. ed. del Foro it., Bologna, 1979, p. 257 e ss.
3
differenziare la sua azione contrattuale, anche con la realizzazione di �sistemi
normativi decentrati�, in forza della capacit� delle associazioni sindacali di
determinare esse stesse il loro ambito di rappresentanza attuale e potenziale
4
,
poich� le categorie non sono pi� considerate entit� ontologicamente
predeterminate, ma assumono natura convenzionale. Ne consegue che
l�interesse qualificabile come �collettivo� non � soltanto quello riferito alla
totalit� degli appartenenti alla categoria merceologica, ma pu� essere anche
quello dell�insieme di lavoratori occupati in un�impresa
5
.
Bisogna considerare che la concezione del sindacato allora generalmente
accolta in dottrina era quella del sindacato-associazione privata, che nasce ed
agisce per la cura di interessi privati collettivi
6
. Come � stato osservato anche
tale ricostruzione privatistica del fenomeno sindacale apriva la strada
all�ammissione della piena liceit� della contrattazione collettiva al livello
aziendale
7
.
4
Cfr. Lunardon F., �Efficacia soggettiva del contratto collettivo e democrazia sindacale″,
Giappichelli, Torino, 1999, p. 118.
5
Cfr. Sciarra S., �Contratto collettivo��, cit., p. 39. L�autrice collega il superamento di �uno dei
dogmi pi� corposi e tramandati del regime corporativo�, quello appunto della categoria professionale
come entit� preesistente all�associazione sindacale, alla rivalutazione del livello aziendale di
negoziazione.
6
Cfr. Santoro-Passarelli F., �Nozioni di diritto del lavoro�, VI ed., Jovene, Napoli, 1952.
7
Questo dice Riccardo Del Punta nella sua nota ricostruttiva sul contratto aziendale nella
dottrina italiana, citando a sua volta Tarello G., �Teorie ed ideologie del diritto sindacale�, Ed.
Comunit�, Milano, 1967, pp. 29 e ss. Il Tarello, commentando la posizione di Francesco Santoro-
Passarelli afferma che, �se l�associazione sindacale ha un fondamento rigorosamente volontaristico,
ne consegue che il livello al quale essa corrisponde non � necessariamente quello della categoria
4
Fra gli anni �50 e �60 matura nel movimento sindacale italiano la riscoperta
dello �specifico aziendale� e la conseguente scelta del decentramento della
contrattazione
8
. Il fenomeno del decentramento della contrattazione collettiva
conduce la dottrina pi� avanzata ad operare secondo una nuova impostazione
metodologica, che la porta ad affrontare determinati problemi con una
maggiore aderenza alla realt� effettuale in atto nei rapporti intersindacali e
nelle imprese
9
. Quasi profeticamente � stato affermato
10
, ponendo bene in
evidenza l�interesse di un�indagine sul contratto collettivo d�impresa, che �il
contratto collettivo aziendale o d�impresa, invenzione dell�autonomia
professionale. Il Santoro-Passarelli, come la maggior parte dei giuslavoristi di quell�epoca, pensava al
contratto nazionale di categoria, generale quanto al contenuto e nazionale per quanto riguarda la sua
sfera d�applicazione. Tuttavia una volta fondata l�obbligatoriet� del contratto collettivo sulla teoria
dell�associazione e del mandato e non sull�art. 39, i caratteri della generalit� e dell�estensione
nazionale scadevano da necessari ad eventuali.�
8
Cfr. Ichino P., �Funzione ed efficacia del contratto collettivo nell�attuale sistema di relazioni
industriali e nell�ordinamento statale�, RGL, 1975, I, pp. 460 e ss.
9
Cfr. Romagnoli U., �Il contratto collettivo d�impresa�, Giuffr�, Milano, 1963, pp.1-5. Un forte
spirito di rinnovamento metodologico � presente nell�impostazione di quest�autore, che in apertura
della prima monografia dedicata al tema della contrattazione aziendale metteva in chiaro la possibile
�artificiosit� della sostituzione del diritto dei giuristi al diritto spontaneo dei gruppi�.
La preoccupazione � quella di non ostacolare l'evoluzione spontanea della contrattazione
collettiva con costruzioni teoriche legate al vecchio assetto dei rapporti sindacali, diffidando delle
teorie che fanno riferimento �ad un concetto precostituito di categoria produttiva, distinto da quello di
gruppo sociale organizzato�. Si tratta di difendere la libera articolazione della contrattazione collettiva
mentre ancora gran parte della dottrina e della giurisprudenza nega natura ed efficacia di contratto
collettivo al contratto stipulato al livello aziendale, considerando �collettivo� solo quel contratto con
efficacia estensibile ad un intero settore produttivo, �secondo schemi di chiara matrice corporativa�.
(Cfr. Ichino P., �Funzione ed efficacia��, cit., pp. 461-462).
10
Cfr. Romagnoli U., �Il contratto�, cit., p. 5.
5
collettiva, (�) una delle chiavi di volta per interpretare il nuovo corso
contrattuale�.
Inevitabilmente le prime riflessioni si sono concentrate sul tema del
contratto aziendale siglato da organismi di natura extra-sindacale, da
�rappresentanze spurie d�impresa�, in quanto quest�aspetto evoca il pericolo di
�una degenerazione corporativa del movimento dei lavoratori�
11
.
Giuseppe Pera critica l�impostazione del dibattito sull�aziendalismo in
termini di libert� sindacale
12
. L�autore sostiene che il principio di libert� posto
dal costituente �non va considerato astrattamente, bens� funzionalmente (�),
come strumento per l�elevazione complessiva, morale e materiale, dei
lavoratori�, aggiungendo che, �dettando l�art. 39, il legislatore costituente ha
tenuto in considerazione il movimento sindacale nella sua espressione
storicamente tipica, che � indubbiamente quella superaziendale�. Il legislatore
pu� quindi limitare e regolare le forme di libert� sindacale che potenzialmente
si traducono in una rottura della �naturale solidariet� di classe�. Sennonch� lo
stesso autore riconosce, subito dopo, che �in questa determinata fase del
processo economico e sociale della grande impresa capitalistica�, si pone
11
Cfr Pera G., �Problemi costituzionali del diritto sindacale italiano�, Feltrinelli, Milano, 1960,
pp. 125 ss.
12
Il dibattito qui riproposto si svolge in riferimento alle riflessioni di Esposito che sostiene
invece che eventuali limitazioni legislative alla libert� dei lavoratori di organizzarsi e di svolgere
attivit� negoziale anche al livello aziendale sarebbero inammissibili, in rapporto al principio di libert�
sindacale sancito nella costituzione. (Cfr. Esposito C., �Lo Stato e i sindacati nella Costituzione
italiana�, in La Costituzione italiana-Saggi, Cedam, Padova, 1954.)
6
l�esigenza di una specificazione della contrattazione collettiva al livello
decentrato. Se lo scopo � quello di un reale rafforzamento della libert�
sindacale dei lavoratori, l�autore consiglia non di escludere in assoluto la
contrattazione aziendale, bens� di cercare di impostarla su �basi
autenticamente sindacali�
13
14
.
Gino Giugni osserva che �il modello di contrattazione aziendale, articolato
sulla base delle specifiche condizioni delle singole unit� produttive (�), si �
rivelato come il pi� ricco di prospettive per un�azione sindacale (�) che deve
fare i conti anche con una progressiva differenziazione di gruppi e di strati�.
All�azione collettiva si richiede quindi una �diversa distribuzione dei vari
elementi in cui si esprime la strategia di difesa solidale� degli interessi dei
lavoratori
15
.
Anche Romagnoli svolge considerazioni analoghe a quelle sopra
richiamate. Evidenziando la distanza ancora esistente �fra sindacato e posto di
lavoro�, l�autore citato afferma che uno dei fondamentali problemi che oggi si
13
Cfr. Pera G., �Problemi��, cit., pp.126-127. La medesima espressione � anche utilizzata dal
Romagnoli (Romagnoli U., �Il contratto��, cit., p. 7).
14
E� da segnalare che a conclusione della sua riflessione Pera afferma, realisticamente, che
un�eventuale previsione legislativa che affidasse la contrattazione aziendale ai soli sindacati esterni
non potrebbe avere effetti �miracolosi�. Infatti �ancora accade che contratti collettivi aziendali sono
stipulati dalle Commissioni interne, sebbene l�a.i. del 1953 ne faccia espresso divieto�.
15
Cfr. Giugni G., �Contrattazione aziendale e democrazia industriale�, Il Mulino, n. 54, 1956,
pp. 196-197. Giugni � consapevole dei rischi insiti in una polverizzazione al livello aziendale
dell�azione collettiva, ma sottolinea pure l�inevitabilit� di un processo in cui �la classe, pur
mantenendo una propria fisionomia sociologica, acquista un carattere pi� complesso e composito.�
7
pone al sindacato consiste nella ricerca di una dimensione organizzativa in
azienda
16
.
Una volta creati organismi aziendali collegati con il sindacato esterno,
dotati di una responsabilit� direttamente trasferibile sul piano sindacale, la
contrattazione con la commissione interna �priva com�� di precise garanzie
giuridico-sindacali, � destinata ad avviarsi al tramonto�.
2. Il periodo degli accordi interconfederali e degli accordi nazionali di
categoria.
Dal dopoguerra e fino alla prima met� degli anni �50 l�attivit� di
contrattazione collettiva nel nostro Paese � caratterizzata da un deciso
accentramento, al livello interconfederale, dove la contrattazione si svolge per
grandi rami economici fra le confederazioni generali dei lavoratori e dei datori
di lavoro.
Tali accordi contengono la disciplina di istituti importanti e comuni a larghe
masse di lavoratori: i licenziamenti individuali e collettivi, la scala mobile,
l�istituzione delle Commissioni interne.
16
Romagnoli U., �Il contratto��, cit., pp. 10-11. Non organizzarsi al livello di impresa per
cogliere ed orientare le opportunit� offerte da un�espansione della contrattazione a questo livello
sarebbe un errore per il sindacato perch� cos� si lascerebbe campo libero all�azione discrezionale delle
direzioni aziendali. �Per effetto di un�ampia articolazione contrattuale al livello aziendale, zone non
trascurabili della disciplina concreta del rapporto di lavoro sono gradualmente sottratte
all�onnipervadente discrezionalit� delle direzioni aziendali (�)� dice l�autore.