25
2.2. Conseguenze individuali e collettive
Il fenomeno del lavoro irregolare ha effetti sia negativi sia postivi, che si
ripercuotono sul sistema economico e sociale.
In primo luogo ha conseguenze negative sul sistema economico nel suo
complesso, in quanto gli effetti riguardano sia il mercato del lavoro che la struttura
finanziaria e di previdenza sociale del Paese.
Dal punto di vista del mercato del lavoro, le imprese irregolari esercitano una
concorrenza sleale nei confronti delle imprese regolari, riducendo slealmente i costi
per abbassare i prezzi di vendita dei prodotti ed aumentare i profitti; inoltre
corrispondono ai lavoratori un salario in nero che è inferiore a quello degli occupati
regolari, perché non c’è tutela sindacale e non vengono pagati i contributi sociali, con
la conseguente distorsione del sistema dei prezzi, dei salari e di una serie di indicatori
economici (ad es. il prodotto interno lordo
127
, il tasso di disoccupazione
128
, il tasso di
inflazione
129
), impedendo così una corretta valutazione dello “stato di salute” del
sistema economico.
Dal punto di vista della finanza e della previdenza pubblica, l’elusione dei
contributi determina una riduzione delle entrate fiscali e previdenziali da parte dello
Stato, che così ha meno risorse per erogare i servizi, dunque diminuiscono la quantità
e la qualità dei servizi e l’assistenza e la protezione da parte dello Stato (c.d. “effetto
spreco”)
130
. Inoltre, la perdita di entrate da parte dello Stato può determinare un
circolo vizioso, poiché lo stesso potrebbe incrementare le imposte sul reddito per
continuare ad erogare i servizi, incentivando così a lavorare nell’economia
sommersa
131
.
Ulteriori effetti negativi sono di tipo sociale e riguardano l’assicurazione
sanitaria, le pensioni, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
132
.
I lavoratori irregolari, infatti, sopportano la perdita di tutti i diritti derivanti
dall’avere un regolare contratto di lavoro, in quanto le imprese sommerse non
127
Il Pil misura il risultato finale dell’attività produttiva (beni e servizi prodotti) in un determinato
Paese in un dato periodo.
128
Indicatore statistico del mercato del lavoro che misura la percentuale della forza lavoro che non
riesce a trovare lavoro.
129
Indicatore della variazione relativa (nel tempo) del livello generale dei prezzi.
130
Vd. C. Lucifora, op. cit., p. 53.
131
Vd. Commissione europea, Comunicazione della Commissione sul lavoro sommerso, cit., p. 9.
132
Vd. M. Sala Chiri, Il lavoro sommerso e il diritto del lavoro, in Quaderni, Dip. Scienze Giuridiche
“Alberico da Rosciate”, Jovene, Napoli, 2008, p. 19.
26
garantiscono né la salute e la sicurezza sul posto di lavoro (attraverso assicurazioni
contro infortuni e incidenti), né un’assicurazione di disoccupazione, né la possibilità
di crescere professionalmente all’interno dell’impresa, e, a causa della mancanza di
una tutela sindacale, i lavoratori irregolari non hanno alcuno strumento per far valere
i propri diritti
133
.
Dunque i lavoratori irregolari non godono neanche della tutela prevista
dall’art. 2126 cod. civ., che prevede che abbiano diritto alla retribuzione per il lavoro
svolto anche in caso di nullità o annullamento del contratto di lavoro (<<salvo che la
nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa>>) e, come probabilmente
avviene a chi è occupato in violazione degli obblighi vigenti, non ricevono
l’adeguata informazione e formazione per svolgere la propria mansione. Di
conseguenza, essi sono esposti anche ad un elevato rischio infortunistico
134
, oltre alle
conseguenze patrimoniali, dovute alle differenze retributive, in quanto ricevono una
retribuzione inferiore ai minimi salariali previsti dai Ccnl, e alla mancata copertura
assicurativa e contributiva
135
.
Il ricorso a lavoratori irregolari da parte delle imprese ha l’ulteriore effetto di
comprimere la possibilità per l’impresa di operare nel mercato regolare dei beni,
trattenendola in quello criminale
136
, e anche i lavoratori tendono a restare bloccati
nella loro attività irregolare e ad avere difficoltà a cambiare occupazione
137
.
Il lavoro irregolare ha implicazioni negative anche rispetto ai consumatori,
che non beneficiano delle garanzie di tutela della qualità dei beni e servizi, con la
conseguente crescita del senso di insicurezza, oltre ad essere anche responsabili di
tollerare o incoraggiare il fenomeno
138
.
Infine, per quanto riguarda i suoi effetti negativi, il lavoro irregolare rischia di
degenerare in fenomeni di collusione con la criminalità organizzata, con il
caporalato, con lo sfruttamento minorile e di soggetti deboli sul mercato del lavoro,
infatti è considerato da alcuni studiosi fenomeno strettamente correlato all’aumento
della criminalità, soprattutto degli stranieri
139
.
133
Vd. C. Lucifora, op. cit., p. 54.
134
Il fenomeno del lavoro irregolare è strettamente legato alla piaga degli infortuni sul lavoro e alle
c.d. morti bianche.
135
Vd. M. Russo, ult. op. cit., p. 3.
136
Vd. M. Sala Chiri, op. cit., p. 18.
137
Vd. Commissione europea, Comunicazione della Commissione sul lavoro sommerso, cit., p. 10.
138
Ibidem.
139
Vd. M. Barbagli, Immigrazione e reati in Italia, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 34.
27
E’ controverso se lo svolgimento di un’attività irregolare sia in ogni caso
sintomatico di sfruttamento dei lavoratori o se dipenda anche da loro libere scelte
140
.
Studi sociologici sul fenomeno, infatti, hanno rilevato che dal lato dell’offerta
vi sono delle “convenienze relative a mantenere alcune attività lavorative nell’area
irregolare”
141
. Il lavoro sommerso, quindi, avrebbe effetti nei confronti dei lavoratori
non solo negativi, ma anche positivi, come ad es. la riunificazione casa-lavoro nel
lavoro a domicilio
142
, una maggiore flessibilità nei tempi di lavoro, la possibilità di
adattare i lavori familiari all’attività lavorativa, l’aggiunta di un’ulteriore retribuzione
alla pensione, ai sussidi pubblici, alla retribuzione principale (nel caso di doppio
lavoro), o di mantenere lo stato di disoccupato per poter ottenere un posto di lavoro
definitivo per cui la disoccupazione costituisce un titolo di accesso, ecc.
143
. Ma,
anche se talvolta la scelta del lavoro irregolare è effettuata liberamente dal
lavoratore, si tratta comunque di una scelta libera nell’ambito di una situazione
costrittiva, a causa della mancanza di alternative al lavoro irregolare
144
.
In alcuni casi, inoltre, il lavoro irregolare può portare benefici in termini di
esperienza lavorativa e socializzazione, e in particolare si è dibattuto sul fatto che
faciliterebbe l’integrazione dei lavoratori migranti, che così si unirebbero alle
minoranze etniche
145
, ma non sono assicurati né il passaggio verso migliori
condizioni di lavoro, né verso l‘acquisizione di diritti sociali.
Inoltre, il lavoro sommerso contribuisce a ristabilire l’efficacia delle regole di
mercato, che si ribella di fronte a sistemi regolativi troppo rigidi, e assorbe parte
delle forze di lavoro che altrimenti rimarrebbero senza occupazione.
A livello macroeconomico le conseguenze del lavoro irregolare possono
essere suddivise in quantitative e qualitative: le prime consistono nel contributo
positivo dato al reddito nazionale, in quanto esso è produttivo di beni e servizi, infatti
c’è chi sostiene che un settore produttivo caratterizzato da forme organizzative e
risorse irregolari produce un maggiore reddito rispetto a quello che si avrebbe, nello
stesso Paese, in sua assenza; le seconde sono inerenti alle differenze di ordine
distributivo tra l’economia regolare e irregolare. L’effetto complessivo è che il
sistema economico funziona diversamente da come si potrebbe supporre sulla base
140
Vd. A. Bellavista, Il lavoro sommerso, cit., p. 26.
141
Ibidem.
142
Lavoro in cui la prestazione è resa presso il domicilio del lavoratore, ovvero in locali di cui questi
abbia a qualsiasi titolo la disponibilità.
143
Vd. A. Bellavista, Il lavoro sommerso, cit., p. 26.
144
Ivi p. 27.
145
Vd. M. Sala Chiri, op. cit., p. 18.
28
della sola economia regolare, ma è difficile dire quale sarebbe il livello produttivo se
quella irregolare non esistesse
146
.
3. Soggetti e settori interessati
Chiarita la questione terminologica, è necessario individuare quali siano i
soggetti coinvolti nel fenomeno del lavoro irregolare e in quali settori merceologici
esso è prevalentemente diffuso.
3.1. Lavoratore
Il legislatore non ha fornito una definizione del concetto di lavoratore
irregolare, ma è possibile definirlo sulla base della nozione di lavoro irregolare come
colui che svolge un lavoro, subordinato o autonomo, e percepisce una retribuzione in
violazione totale o parziale delle norme di legge. Dunque, gli elementi che
identificano il lavoratore irregolare sono:
a) svolgimento di una professione autonoma o dipendente;
b) percezione di un salario;
c) violazione totale o parziale della legge.
In una tale definizione rientrano lavoratori con caratteristiche molto diverse
tra loro: disoccupati, doppiolavoristi, immigrati clandestini e persone c.d.
“economicamente inattive”
147
, cioè studenti, pensionati, casalinghe e minori. Tutti
sono caratterizzati da uno scarso potere contrattuale, spesso dovuto ad una
inadeguata istruzione o ad una condizione anagrafica o di genere sfavorevole, ad
esempio giovani senza esperienza di lavoro, over 50 che hanno perso il lavoro o
donne che lo hanno perso per gravidanze o assistenza ai familiari
148
, e tale
circostanza consente al datore di lavoro di dettare le condizioni a lui più vantaggiose
e, dunque, svantaggiose per il lavoratore
149
. La situazione sociale della persona che
svolge un’attività irregolare, infatti, è più vulnerabile, in termini di copertura sociale
ed economica, rispetto a quella del lavoratore regolare.
146
Vd. B. Dallago, op cit., p. 278.
147
Vd. Commissione europea, Comunicazione della Commissione sul lavoro sommerso, cit., p. 7.
148
Vd. A. Vannucci (a cura di), op. cit., p. 59.
149
Vd. ISFOL, Le politiche di emersione del lavoro nero e irregolare. Quadro istituzionale e
normativo, Osservatorio ISFOL, 2007.
29
Tale elencazione dei lavoratori irregolari è conforme alle suddivisioni
proposte dalla dottrina maggioritaria ed in particolare a quella effettuata dalla
Commissione europea, che li distingue in quattro categorie
150
: i doppiolavoristi, gli
inattivi, i disoccupati e i cittadini di Paesi terzi.
I doppiolavoristi svolgono un’attività regolare ed una seconda irregolare e
spesso rispondono ad una domanda di determinate abilità o qualifiche specifiche. La
motivazione principale per cui si ricorre al secondo lavoro è per integrare il proprio
reddito e la non dichiarazione consente di evadere le imposte sul reddito, evitando il
versamento dei contributi sociali sulla parte non dichiarata
151
. Il doppio lavoro,
comunque, non è sempre vietato dalla legge, ma lo è solo in alcuni casi particolari,
come il divieto generale per i dipendenti statali di svolgere un secondo lavoro posto
dal decreto legge n. 165/2001 a tutela dell’interesse pubblico. In secondo luogo,
affinché rientri nella fattispecie del lavoro irregolare, il lavoro regolare non deve
essere un lavoro autonomo, in quanto è intrinseco nell’autonomia imprenditoriale
poter svolgere contemporaneamente diverse attività. Né è considerato irregolare il
lavoro straordinario
152
. Di conseguenza, non rientra nel concetto di doppio lavoro chi
esercita due lavori regolari o due lavori sommersi.
Gli inattivi (studenti, casalinghe e prepensionati
153
) sono soggetti a minori
vincoli temporali, ma hanno, in genere, una disponibilità parziale al lavoro, avendo
contemporaneamente altri impegni (ad es., per gli studenti lo studio, per le casalinghe
gli impegni familiari)
154
. Sono diverse, però, le ragioni che spingono le c.d. persone
inattive a svolgere un’attività irregolare: gli studenti, ad esempio, spesso non sono
realmente interessati ad avere un‘occupazione definitiva e in genere esercitano un
lavoro part-time per conseguire un reddito allo scopo di effettuare un viaggio o per
contribuire al mantenimento dei propri studi
155
; i prepensionati e pensionati, invece,
spesso scelgono il lavoro irregolare per non perdere il reddito ufficiale nei casi in cui
la legge vieta il cumulo tra reddito da pensione e reddito di lavoro
156
.
150
Vd. Commissione europea, Comunicazione della Commissione sul lavoro sommerso, cit., p. 7.
151
Vd. B. Dallago, op. cit., p. 165.
152
Lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro. Vd. Art. 5, decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro.
153
Lavoratori collocati in pensione prima della normale conclusione dell’attività lavorativa.
154
Vd. A. Bellavista, Il lavoro sommerso, cit., p. 29.
155
Vd. C. De Gregorio, A. Giordano, op. cit., p. 11: c'è stato, a partire dagli anni successivi al 2000,
un significativo aumento dei contratti part-time; F. Pietro, Sommerso, nero, irregolare. Tre sinonimi
per definire un’unica realtà, in http://www.ilpuntopensionielavoro.it/site/home.html.
156
Ibidem.
30
Tra gli inattivi bisogna considerare anche i minori: attualmente l’età minima
per svolgere un’attività lavorativa retribuita è stabilita dall’art. 3 della legge n.
977/1967
157
, modificato dal decreto legislativo n. 345/1999
158
, che dispone che
<<l’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha
concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai
15 anni compiuti>>, in ottemperanza alla direttiva 94/33, che ha fissato al
compimento del quindicesimo anno di età il presupposto per poter accedere al mondo
del lavoro, dopo aver intrapreso un percorso di istruzione e formazione professionale.
La l. Finanziaria 2007, però, ha successivamente stabilito l’innalzamento
dell’obbligo di istruzione ad almeno 10 anni e, di conseguenza, l’aumento dell’età
minima per l’accesso al lavoro da 15 a 16 anni. Dunque i minori che non hanno tali
requisiti minimi di età e istruzione devono astenersi dall’esercizio di qualsiasi attività
lavorativa, salvo che si tratti di attività di carattere culturale, artistico, sportivo,
pubblicitario e nel settore dello spettacolo, previo assenso scritto dei genitori o del
tutore e con l’autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro. Se non si
astengono, svolgono un’attività irregolare: in Italia ci sono 340 mila bambini e
adolescenti costretti a lavorare (circa il 7% dei minori tra i 7 e i 15 anni di età), <<il
picco di lavoro minorile si registra tra gli adolescenti, nel passaggio dalla scuola
media alla superiore, che vede in Italia uno dei tassi di dispersione scolastica più
elevati d’Europa e pari al 18,2 per cento>> e in quasi 30mila casi (un bambino su
dieci) sono impiegati in attività pericolose per la loro salute e sicurezza (orari
notturni e impegno continuativo, senza avere tempo per studiare, riposare o
divertirsi)
159
. La maggior parte di essi sono impiegati in attività di famiglia (44,9%) e
nella ristorazione (43%), ma vi sono anche impieghi nell’artigianato (20%) e in
campagna (20%).
In generale, i minori che lavorano possono essere suddivisi in tre gruppi
160
:
minori che lavorano presso la propria famiglia, minori che lavorano presso terzi e
minori che lavorano e studiano contemporaneamente.
Le ragioni del lavoro e dello sfruttamento minorile non sono in ogni caso
economiche: il fenomeno non riguarda solo minori provenienti da famiglie povere o
157
Vd. Legge 17 ottobre 1967, n. 977, Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
158
Vd. Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla
protezione dei giovani sul lavoro.
159
Vd. Save the Children e Ilo - l’organizzazione Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite,
rapporto, Game Over, giugno 2015.
160
Vd. B. Dallago, op. cit., p. 247.
31
immigrate, che svolgono un’attività irregolare per aiutare la famiglia, ma anche
ragazzi italiani appartenenti a classi sociali più elevate, che scelgono di lavorare
irregolarmente per elevare il proprio tenore di vita, preferendo ottenere un guadagno
immediato piuttosto che investire sul futuro
161
.
In occasione dell’attività di vigilanza svolta nell’anno 2015, sono state
accertate 187 violazioni in materia di impiego di minori, in Lombardia, Basilicata e
Puglia, in particolare nel settore terziario (115 illeciti), agricolo (35) e manifatturiero
(28), mentre meno violazioni sono state riscontrate nel settore edile (9)
162
.
I disoccupati secondo la Commissione europea rappresentano la componente
più a rischio di partecipazione al lavoro irregolare. Essi, infatti, ottengono sussidi in
relazione alla loro condizione di disoccupati (indennità di disoccupazione
163
,
indennità di mobilità
164
) e più basso è il sussidio, più alta è la tentazione di svolgere
un’attività irregolare
165
, in maniera tale da incrementare il proprio reddito senza
rinunciare all’assistenza sociale. Vi sono analisi, però, che sostengono che la
disoccupazione sarebbe sovrastimata, soprattutto nel Sud Italia, sia perché molti
disoccupati non sono in cerca di un’occupazione, aspirando solo a lavorare nel
settore pubblico, sia perché molti disoccupati in realtà lavorano irregolarmente
166
, e
da ciò si evince che la disoccupazione è un fenomeno in parte volontario o che molti
disoccupati non sono effettivamente tali.
Accanto ai disoccupati, che hanno perso il lavoro, bisogna considerare anche
coloro i quali non hanno mai svolto un’attività lavorativa e non ricevono, dunque,
alcun sussidio di disoccupazione: si tratta degli inoccupati, spesso giovani alla
ricerca della prima occupazione, che, in mancanza di alternative, accettano di
svolgere un’attività irregolare.
Infine, i cittadini di Paesi terzi, per molti dei quali svolgere un’attività
irregolare è una strategia di sopravvivenza. Questa è la categoria più vulnerabile
161
Vd. Save the Children, rapporto, Lavori ingiusti, giugno 2014.
162
Vd. MLPS, direzione generale per l’attività ispettiva, op. cit., p. 21.
163
Naspi.
164
Prestazione economica erogata dall’Inps ai lavoratori che abbiano perso l’impiego all’esito di una
procedura di mobilità venendo meno il percorso prefigurato nel programma di Cigs, o che abbiano
subito un licenziamento collettivo in conseguenza della cessazione dell’attività o della riduzione o
trasformazione dell’attività o del lavoro. La riforma Fornero (legge 28 giugno 2012, n. 92,
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) ha disposto
la soppressione dell’indennità di mobilità a partire dal 1° gennaio 2017, dunque i lavoratori licenziati
dal 31 dicembre 2016 non godono più dell’indennità di mobilità, ma, in presenza dei requisiti
necessari, dell’indennità di disoccupazione. In http://www.wikilabour.it.
165
Commissione europea, Comunicazione della Commissione sul lavoro sommerso, cit., p. 7.
166
Vd. A. Bellavista, Il lavoro sommerso, cit., p. 30.
32
perché, avendo violato le norme in materia di residenza, gli immigrati clandestini
rischiano di essere espulsi una volta scoperti, e ciò consente ai datori di lavoro di
occuparli a condizioni che non sarebbero accettate da italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti
167
.
Il fenomeno coinvolge nella maggior parte dei casi gli immigrati clandestini,
residenti illegalmente nel Paese, ma riguarda anche coloro i quali sono in possesso di
un permesso di soggiorno idoneo allo svolgimento di una regolare attività
lavorativa
168
: essi svolgono in alcuni casi un’attività regolare ed una seconda
irregolare, mentre in altri accettano di svolgere un’attività irregolare, spesso ad alto
tasso di sfruttamento, pur di lavorare e percepire un reddito, rischiando così di
perdere il permesso di soggiorno a causa del diniego di rinnovo per mancata
dimostrazione del reddito maturato durante il periodo di regolare soggiorno o per il
superamento del termine massimo di disoccupazione (di recente abbassato da un
anno a sei mesi)
169
.
All’esito degli accessi ispettivi effettuati su tutto il territorio nazionale nel
corso dell’anno 2015, sono stati trovati al lavoro 1.716 extracomunitari clandestini,
concentrati in particolare nei settori industria e manifatturiero e nel terziario,
soprattutto in Toscana, Campania, Lombardia e Emilia Romagna
170
.
Un’indagine del Censis
171
del 2002 ha individuato, invece, ben 8 categorie di
lavoratori irregolari
172
: immigrati extracomunitari, giovani, disoccupati, lavoratori in
mobilità e cassa integrazione, pensionati, casalinghe, occupati “regolari” del settore
pubblico e occupati “regolari” del settore privato. Tra essi, gli immigrati
extracomunitari sono risultati dalle dichiarazioni degli intervistati i più coinvolti nel
fenomeno, in quanto spesso non hanno altra possibilità di lavorare se non ricorrendo
al lavoro irregolare. Ciononostante, il core del fenomeno è rappresentato dagli
inoccupati che non riescono ad accedere nel mondo del lavoro e dai disoccupati che
non riescono a ritrovarlo, soprattutto al Sud Italia. Secondo la stessa indagine, non è
rilevante la differenza di genere, né al Nord, né al Centro, né al Sud.
167
Vd. B. Dallago, op. cit., p. 9.
168
Vd. A. Bellavista, Il lavoro sommerso, cit., p. 30.
169
Vd. Art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/98.
170
Vd. MLPS, direzione generale per l’attività ispettiva, op. cit., p. 21.
171
Centro studi investimenti sociali: istituto di ricerca socio-economica italiano.
172
Vd. CENSIS, Promuovere regolarità e trasparenza nel mercato del lavoro. Manuale di supporto
conoscitivo agli operatori dei servizi per l’impiego, Unione europea–FSE, Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, in http://bancadati.italialavoro.it/, Roma, 15 novembre 2003, p. 128.
33
La dottrina, inoltre, individua quattro tipologie di lavoratori irregolari cui le
imprese ricorrono, stabilmente, creando un livello irregolare parallelo a quello
regolare, o temporaneamente ed eccezionalmente, per far fronte ad una crescita
improvvisa della domanda dei propri prodotti o per l’assegnazione di lavori non
programmati, ad esempio subappalto o produzioni esternalizzate da altre imprese
173
:
lavoratori non dichiarati assunti come prima occupazione, che non sono dichiarati dal
datore di lavoro allo scopo di sottrarsi agli oneri previdenziali e contributivi e per
evitare le conseguenze finanziarie dovute alla maggiore produzione, o perché i
lavoratori sono privi dei diritti civili, condizione essenziale per la loro integrazione e
assunzione; lavoratori non dichiarati assunti come seconda occupazione, che
percepiscono un reddito principale da lavoro, da pensione, o da assegni periodici;
lavoratori dichiarati irregolarmente, che sono penalizzati dalla non applicazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, che comporta la percezione di un salario
inferiore rispetto a quello percepito dai lavoratori regolari, il mancato pagamento dei
contributi sociali da parte dal datore di lavoro e l’assenza di una tutela sindacale,
oltre alle minori o mancanti garanzie in materia di salute e sicurezza sul posto di
lavoro; i lavoratori stagionali clandestini, che sono assunti temporaneamente,
totalmente o parzialmente in nero.
3.2. Datore di lavoro
Del datore di lavoro irregolare, come del lavoratore, non è fornita una precisa
definizione da parte del legislatore, ma esso può essere definito come qualsiasi
persona fisica o giuridica che impieghi, in cambio di una retribuzione, uno o più
lavoratori violando totalmente o parzialmente le norme di legge. Nel caso di una
persona fisica, esso esercita un’attività irregolare impiegando uno o più lavoratori e
svolgendo totalmente o parzialmente attività sommerse; nel caso di una persona
giuridica, si tratta di un’impresa regolare che occupa lavoratori sia regolari che
irregolari.
I motivi che inducono un datore di lavoro ad impiegare lavoratori irregolari
sono in particolare la riduzione del costo del lavoro (per poter eludere l‘imposizione
fiscale ed evitare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali) e la
ricerca di una maggiore flessibilità (per fare fronte a particolari e temporanee
173
Vd. G. Bianco, op. cit., p. 32.
34
esigenze produttive). Le imprese, inoltre, spesso impiegano lavoratori irregolari per
superare dei vincoli che impediscono un esercizio conforme alla normativa
vigente
174
. Tali vincoli sono di tipo culturale, formativo, relazionale e tecnologico: i
vincoli culturali e formativi comportano scarsi investimenti nella qualificazione del
personale e l’incapacità di elaborare business plan
175
; i vincoli relazionali sono
dovuti all’assenza o debolezza dei rapporti di collaborazione con altri imprenditori e
di contatti con le istituzioni pubbliche (ad es. mancato accesso a programmi di
formazione e di sostegno pubblico, ecc.)
176
; quelli tecnologici derivano dall’uso di
tecnologie non innovative, dalla sottocapitalizzazione
177
, dalla scarsa qualità dei beni
e servizi prodotti e da strategie scollegate dalle dinamiche di mercato, che
comportano svantaggi competitivi
178
.
La Commissione europea, analizzando l’impatto della crisi sull’incidenza del
lavoro irregolare, ha indicato che l'indebolimento dei mercati del lavoro a partire dal
2007 ha causato un aumento dell'offerta di lavoro sommerso ad opera di privati
179
.
I risultati dell’attività di vigilanza svolta dagli organi del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e dagli Istituti previdenziali e assicurativi competenti
mostrano che nell’anno 2013, su 235.122 aziende ispezionate, è risultato irregolare
circa il 65% delle aziende, con il 36% di lavoratori in nero
180
.
La dottrina distingue le imprese che operano irregolarmente in base alle
violazioni da esse effettuate:
a) imprese “trasgressive”: conosciute dall’autorità pubblica e conformi alle
principali norme, ma con una propensione all’evasione o all’elusione fiscale e
contributiva attraverso un uso improprio degli strumenti di flessibilità lavorativa e
sistemi di retribuzione salariale;
b) imprese “minimaliste”: da un lato rispettano i requisiti minimi di regolarità
previsti dalla legge (ad es. iscrizione al registro ditte, posizione fiscale e
previdenziale, ecc.), dall’altro ricorrono anche a lavoratori irregolari, evadendo nei
loro confronti gli obblighi previdenziali e sociali;
174
Vd. A. Vannucci, op. cit., p. 58.
175
Ibidem.
176
Ibidem.
177
Situazione di carenza di mezzi propri di un’impresa rispetto al livello necessario per perseguire in
maniera ottimale gli obiettivi aziendali, in www.treccani.it.
178
Vd. A. Vannucci, op. cit., p. 58.
179
Vd. Commissione europea, Lavoro sommerso: un’indagine rivela le dimensioni del problema, cit.,
p. 2.
180
Vd. M. Russo, ult. op. cit., p. 3.