Premessa
2
incomberà il dovere di agire in conformità al diritto, senza però, al contempo,
andare a ledere gli interessi giuridicamente riconosciuti ai cittadini. In merito,
verrà trattato il contraddittorio in qualità di garanzia a favore delle parti, ma che
nel contesto processuale amministrativo espressione, talvolta, di tutela soltanto
eventuale, costituisce una problematica non indifferente.
Ciò nonostante, resta pur sempre primaria l’esigenza, garantita proprio dal
contraddittorio stesso, che le parti siano poste in condizioni di parità all’interno
del processo amministrativo.
Successivamente, un’altra problematica importante sarà quella inerente alla
minore completezza del contraddittorio, situazione che si crea quando il
medesimo risulti non soddisfatto integralmente.
Come soluzione, pertanto, viene prevista l’istituto dell’integrazione del
contraddittorio, e quindi esso dovrà essere integrato nei confronti di tutte le parti
necessarie e non; dopo di che lo si potrà analizzare in ogni singola fase del
processo.
Un discorso a sè stante sarà relativo al giudizio di ottemperanza, con
riferimento alla questione problematica riguardante la completezza del
contraddittorio, analizzandola giuridicamente dal regolamento di procedura del
1907, a seguire sulla base del percorso evolutivo-normativo avvenuto negli anni,
per finire con le ultime modifiche apportate dalla legge n. 205 del 2000.
In ultimo, oggetto di discussione sarà l’art. 6 della Convenzione europea
dei diritti umani in tema di “giusto processo”, tenendo conto in materia di giustizia
amministrativa europea degli aspetti e delle relative problematiche dell’istituto del
contraddittorio.
3
Capitolo Primo
L’EVOLUZIONE STORICA DEL CONTRADDITTORIO
IN DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
SOMMARIO: Introduzione al sistema: definizione di contraddittorio.
ANALISI STORICO-GIURIDICA DEL CONTRADDITTORIO 1.1. Il processo
storico del contraddittorio. -1.1.1. Segue : Il contraddittorio nella legge Crispi del 1889. -
1.1.2. Segue: Il contraddittorio nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato. – 1.1.3. Segue: La
Costituzione del 1948 : disposizioni che rimandano al contraddittorio.- 1.1.4. Segue : Le
incertezze in tema di contraddittorio nel processo amministrativo nell’esperienza dei
T.A.R.; la costituzionalizzazione del principio ed i suoi possibili effetti nel processo –
1.1.5. Segue : Le ultime modifiche apportate dalla legge n.205 del 2000 in materia di
contraddittorio. IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO NELL’ ITER
GIURIDICO-EVOLUTIVO 1.2. Considerazioni generali di carattere metodologico. -
1.2.1 Segue: Eguaglianza e collaborazione nel processo. 1.3. Considerazioni preliminari
sul principio del contraddittorio: aspetti e problematiche. – 1.3.1. Segue: La
“civilizzazione” del processo amministrativo. EVOLUZIONE STORICA DEL
CONTRADDITTORIO IN GIURISPRUDENZA 1.4. L’evoluzione giurisprudenziale
sul principio del “giusto processo”: le grandi decisioni del Consiglio di Stato.
Introduzione al sistema: definizione di contraddittorio
Questo primo capitolo viene suddiviso in tre parti: in primo luogo verrà
analizzato l’iter storico-giuridico, in secondo luogo si tratterà degli aspetti
giuridico-evolutivi, tipici del principio del contraddittorio, in terzo ed ultimo
luogo, si concluderà con la rassegna giurisprudenziale, muovendo dalle grandi
decisioni del Consiglio di Stato.
Il contraddittorio è quell’istituto che rappresenta la situazione di
eguaglianza propria delle parti costituite all’interno del processo, finalizzata
Capitolo I Evoluzione storica del contraddittorio
4
all’elaborazione del contenuto della sentenza
1
.
Da ciò emerge come esso stesso costituisca un principio cardine essenziale
da cui deriva l’espressione “nemo iudex sine reo”
2
.A fondamento di ciò si delinea
l’esigenza che le parti siano collocate in una posizione paritaria all’interno del
processo amministrativo.
ANALISI STORICO-GIURIDICA DEL
CONTRADDITTORIO
1.1. Il processo storico del contraddittorio
Nella giustizia amministrativa, sin dalle origini, l’istituto del
contraddittorio ha avuto un ruolo predominante nel corso dell’evoluzione
giurisprudenziale e dottrinaria.
Ciò nonostante è stato sempre fonte di molte polemiche e discussioni in
merito all’esito di controversie individuali di lavoro, creando una frattura tra
cultori del diritto amministrativo da un lato, e giuristi dall’altro, dando vita,
inevitabilmente, ad un contrasto dottrinale di una certa portata. Quest’ultimo,
infatti, ha creato un preconcetto sostanziale, secondo cui si è portati a pensare che
l’assegnazione di una controversia alla giurisdizione amministrativa, rappresenti
una forma di diminuzione di giustizia.
1
Definizione data da BENVENUTI, “Contraddittorio”(dir.amm.), in Enc.dir., vol. IX, Milano, 1961, 738
ss.
2
Il giudice dunque, in base a tale principio non può mai procedere d’ufficio né decidere oltre i limiti
della domanda ( ne eatr iudex ultra o extra petita partium ).
Capitolo I Evoluzione storica del contraddittorio
5
In conformità al pensiero di tale dottrina, è radicata la convizione che, il
procedimento giurisdizionale amministrativo fornisca garanzie processuali assai
ridotte, rispetto agli altri processi.
Un fondo di verità di quanto detto, tuttavia, c’è se letto alla luce di una
minore completezza del contraddittorio, che a volte nel processo amministrativo
può accadere.
Se, però, una situazione simile si verifica, a fronte della necessità di
garantire la pienezza del contraddittorio, si dovrà provvedere con l’istituto
dell’integrazione del contraddittorio, di cui meglio si tratterà nel capitolo
successivo.
1.1.1. Segue: Il contraddittorio nella legge Crispi del 1889
L’intenzione del legislatore del 1889 è da intendersi in un’ottica assai
diversa rispetto a quella attuale e per comprenderla si deve risalire, alla
ricostruzione del processo amministrativo in qualità di giudizio di parti.
3
E’ importante ricordare che la giurisdizione di legittimità, è sorta come
giurisdizione di diritto pubblico, o meglio di diritto obiettivo.
Questo sta a significare che l’interesse individuale, nella prospettiva di
allora, rilevava esclusivamente come fatto di legittimazione processuale ed
3
La ricostruzione del processo amministrativo è opera della giurisprudenza del Consiglio di Stato, in
proposito è necessario citare il caso pratico: Chiantera.Sez IV, decisione 29 novembre 1895, n. 423, che
vede coinvolti il Comune di Fasano ed il Ministero dell’Interno, quali parti in causa, per l’annullamento
della decisione della Giunta Provinciale amministrativa, relativa al licenziamento di Giuseppe Chiantera.
Cit. estratta da in FATTO: «Giuseppe Chiantera era stato assunto a Segretario Comunale di Fasano, a 22
settembre 1874, dopo due riconferme di un periodo quinquennali 1871 e 27 giugno 1888, nel 1893, otteneva la
nomina a vita, cui la giunta Provinciale, per ragioni di opportunità negava l’approvazione, con decisione 15 marzo
1894, confermata dal R.decreto 21 ottobre di rigetto di ricorso del Chiantera. Sciolto e ricomposto il Consiglio
Comunale di Fasano la nuova amministrazione, con deliberazione 16 ottobre 1894, votava il licenziamento del
Segretario Chiantera.»
Capitolo I Evoluzione storica del contraddittorio
6
assumeva il ruolo di presupposto idoneo a promuovere un’azione giurisdizionale
finalizzata alla tutela di un pubblico interesse.
Il ricorrente, pertanto, non era soggetto titolare di una situazione giuridica
ed il suo interesse non poteva essere equivalente a quello pubblico, che il giudice
deve valutare per risolvere la questione controversa, senza quindi poter essere in
contraddizione con il medesimo.
Si sosteneva addirittura che, dinnanzi al ricorrente si trovasse solo l’atto
impugnato, con la conseguenza implicita che mancasse fisicamente la controparte.
Se dunque nel processo di legittimità vi era una sola parte ovvero il
ricorrente, allora è opportuna e coerente l’affermazione secondo cui «la sua
funzione potrebbe essere normalmente esplicata senza il contraddittorio»
4
.
Come anche si spiega la ratio per cui, la normativa contenuta nella legge
Crispi sul procedimento giurisdizionale amministrativo, riprendeva per lo più le
disposizioni dell’epoca inerenti ai ricorsi amministrativi, ed in minima parte quelle
tipiche previste dal codice di rito.
Tale peculiarità consiste nel fatto che, all’epoca, il procedimento
giurisdizionale veniva promosso per mezzo di un ricorso e non con un atto di
citazione, e non c’era possibilità che le parti partecipassero attivamente al
processo, data l’indisponibilità delle loro stesse pretese, fondate esclusivamente
sul diritto pubblico.
Per capire ancora meglio qual’era l’intenzione del legislatore dell’89, basti
pensare che, una volta poste in essere tutte le iniziative previste dalla normativa
del rito dalla parte interessata, il processo era destinato a concludersi con una
decisione. Quest’ultima è da precisare che, solo talvolta in modo del tutto
eventuale, poteva avere una qual certa connessione con l’interesse del ricorrente.
In sostanza, la linea seguita dal legislatore dell’epoca, porta a concludere
che, in materia di contraddittorio, le molteplici problematiche ad esso connesse,
Capitolo I Evoluzione storica del contraddittorio
7
dipendevano dal fatto che emergeva chiaramente la scarsa importanza del ruolo
delle singole parti private. Essa stessa veniva considerata ancora di più in
riferimento alle varie singole fasi cui si articolava il procedimento giurisdizionale
amministrativo.
1.1.2. Segue. Il contraddittorio nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato
Nella trattazione dell’evoluzione storica del contraddittorio è importante
soffermarsi su quali sono gli aspetti e le relative problematiche, che emergono
dall’analisi dell’istituto in conformità al T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato.
Ciò detto, attinendosi alla legge, il contraddittorio ha inizio con la notifica
del ricorso da un lato all’Autorità che ha emanato il provvedimento, e dall’altro
agli eventuali interessati
5
.
Nel caso di specie non essendoci l’udienza come termine finale, documenti
e memorie possono essere presentati anche a distanza di anni dal ricorso e
soprattutto ad insaputa delle altre parti. Ma, affinchè sia evitata una situazione in
cui il contraddittorio risulti irregolare con grave danno alla giustizia, documenti e
memorie depositate vengono decisi e stabiliti in camera di consiglio.
Tutto ciò mette in risalto come quest’inferiorità del procedimento
giurisdizionale amministrativo dipenda dal sistema legislativo, o piuttosto, come
parte della dottrina
6
sostiene, dal sovrapporsi alla legge stessa di una
giurisprudenza non sempre lineare e di semplice interpretazione.
Il processo amministrativo si caratterizza per il fatto che, l’onere della
domanda a carico del ricorrente sia tassativo ed incomba su lui stesso il dovere di
4
Cit. di SALANDRA, in La giustizia amministrativa nei governi liberi, 1904, 851. .
5
Ai sensi dell’art. 41, viene stabilito come debbano essere trattati e decisi alcuni ricorsi, quali possono
essere per esempio quelli contro il diniego di autorizzazione a stare in giudizio.
6
Si veda A. DE VALLES, in Raccolta di scritti di diritto pubblico in onore di G. Vacchelli, 1938.
Capitolo I Evoluzione storica del contraddittorio
8
specificare le motivazioni del ricorso, al fine di delimitare la materia del
contendere.
Ne consegue che l’obbligo del deposito dei documenti, su cui si forma la
domanda, derivi dall’esigenza di un regolare contraddittorio. In proposito la legge
prevede che sia la parte ricorrente a porre in condizione la controparte di
conoscere entro un preciso termine stabilito, non soltanto la domanda, ma anche
gli elementi sulla quale essa si basa. Infine, dev’essere in grado successivamente, di
mettere il giudice in condizione di pronunciarsi in caso di contumacia
7
.
Situazione più grave invece, è la mancata applicazione dell’art. 37 T.U. sul
Consiglio di Stato, poichè implica quasi una completa eliminazione dell’istituto del
contraddittorio.
Ciò sta a significare che, qualora il ricorrente muova dall’interesse ad
evitare ogni sorta di possibile negligenza ed a promuovere la prosecuzione del
processo, il resistente dal canto suo si troverà sempre ad avere l’interesse opposto;
quest’ultimo consiste nell’impedire che da un lato il processo venga instaurato e
segua così il suo iter processuale, e dall’altro che la conclusione sia conforme alla
domanda dell’attore.
In ogni caso, tutto quel che prevede la legge sul Consiglio di Stato circa il
procedimento giurisdizionale, cui ci si deve rigorosamente attenere al fine dello
svolgimento di un giusto processo, è significativo per l’applicabilità del
contraddittorio, in qualità di strumento di garanzia.
In merito esso è strutturato per assicurare che gli interessi del ricorrente
siano posti nella medesima posizione giuridica di quelli dell’altra parte.
7
Si specifichi pertanto che, se ad un interesse individuale corrisponde una precisa norma processuale,
in conformità alla necessità di posizioni paritarie, la parte convenuta dovrà esser titolare di un diritto
soggettivo, che si concretizzerà nell’attuazione di quel determinato interesse.
Capitolo I Evoluzione storica del contraddittorio
9
1.1.3. Segue: La Costituzione del 1948: disposizioni che rimandano al principio del
contraddittorio
Il principio del contraddittorio ha indiscutibilmente radici costituzionali,
dal momento che è strettamente connesso alla neutralità ed imparzialità del
giudice, in conformità a quanto disposto nell’art. 101 Cost. C’è chi afferma
addirittura che, data la decisione argomentata, il contraddittorio sia la struttura
naturale di ogni processo.
La funzione strettamente pratica, cui il contraddittorio adempie, è quella di
contribuire ad arricchire la materia di cui il giudice dispone per la sua cognizione.
Il processo amministrativo, benchè si ispiri di base al principio del
contraddittorio, in realtà non lo fa in quella forma piena e perfetta che, per una
tutela efficace e totalizzante sarebbe auspicabile.
Ciò premesso, l’attenzione si sposta sul fatto che, il processo
amministrativo presenti sì alcune peculiarità che lo contraddistinguono da quello
civile, ma al tempo stesso ha anche molti aspetti in comune
8
.
Alla luce di ciò, secondo quanto parte della dottrina sostiene
9
, si viene,
inevitabilmente a considerare il contraddittorio quale strumento posto a garanzia
delle parti, la cui funzione è quella di assicurare l’eguaglianza delle stesse,
quand’anche si tratti di posizioni giuridicamente differenti.
E’ importante notare, dunque, come tale garanzia, per esser appieno
soddisfatta, debba essere obbligatoriamente letta sulla base del combinato
disposto dal secondo comma dell’art. 3 Cost. e del secondo comma dell’art 24
Cost.
8
Nello specifico tutti sono attinenti, naturalmente, all’essenzialità del contraddittorio sotto l’aspetto
non solo formale, esplicandosi nella partecipazione e garanzia a difesa delle parti, ma anche
sostanziale insito nello svoglimento dell’azione ed istruzione probatoria.
9
Si veda CAPPELLETTI, in Spunti in tema di contraddittorio, in Studi in memoria di S. Satta, I, Padova,
1982.
Capitolo I Evoluzione storica del contraddittorio
10
I riferimenti costituzionali non si limitano semplicemente a questi appena
citati, infatti disposizioni in tema di contraddittorio sono contenute nei seguenti
articoli: al terzo comma dell’art. 42 Cost., rimarcando ulteriormente l’eguaglianza
e la libertà tra gli individui con la possibilità di agire in giudizio per l’ottenimento
della tutela di entrambe le situazioni giuridiche soggettive
10
, e poi ancora nell’ art.
111 in Cost., a fondamento del principio del cd “giusto processo”.
Quindi, si può ripetere quanto detto all’inizio del paragrafo, ossia che
l’istituto del contraddittorio ha profonde radici di matrice costituzionali, ragione
per cui si dice sia un principio talmente importante per lo svolgimento del
contraddittorio che è costituzionalmente garantito, ed una poca o mala
osservanza possa compromettere tutto quanto il procedimento giurisdizionale.
L’art. 111 in Cost., si capisce chiaramente quale funzione abbia all’interno
del processo e cosa rappresenti. Infatti stabilisce che la procedura debba essere
svolta nel contraddittorio tra le parti in condizione di parità, dinanzi ad un giudice
terzo ed imparziale: super partes.
Tuttavia, proprio in merito all’espressione “condizioni di parità”, parte
della dottrina
11
solleva questione controversa.
Nello specifico eccepisce che sia da capire se tale clausola consenta
oppure no, l’emanazione di decisioni prese sulla base della conoscenza solo dei
fatti costitutivi e non anche di quelli impeditivi-modificativi ed estintivi, allegati o
allegabili in un secondo momento al giudizio.
10
In ordine all’evoluzione giurisprudenziale, è importante ricordare che il contraddittorio con
l’interessato è stato riconosciuto dalla Corte in procedimenti di tipo contenzioso (v. Corte Cost., 21
luglio 1981, n. 148, in Foro it., 1981; oppure v. Corte Cost. 10 ottobre 1983, n. 301, Foro it., 1984, I; ed
infine v.Corte Cost., 31 dicembre 1986, n. 298, in Foro it., 1987, I., I, ovvero sia in riferimento agli art.
42, comma 3, e 24 Cost., in relazione a «procedimenti comportanti limiti o vincoli per i privati» in conformità
a quanto previsto dalla legge n. 167 del 1962, per i quali si deve «garantire il godimento del nucleo essenziali
dei diritti costituenti il patrimonio inviolabile della persona umana» massima estratta dalla sent. della Corte
Cost. 3 marzo 1988, n. 235, in Foro it., 1988, I, cfr. anche in Corte Cost., 5 febbraio 1992, n. 37, in
Cons. St., 1992, II. Tuttavia il contraddittorio con l’interessato, è stato limitato ai casi in cui si tratti di
«imporre restrizioni in vista della realizzazione della tutela dell’ordine sociale o dell’ordine pubblico» v. Cort Cost.,
10 dicembre 1987, n. 503, cit.
Capitolo I Evoluzione storica del contraddittorio
11
1.1.4. Segue: Le incertezze in tema di contraddittorio nel processo amministrativo
nell’esperienza dei Tribunali Amministrativi Regionali; la costituzionalizzazione del
principio del contraddittorio ed i suoi possibili effetti nel processo amministrativo
Un decennio di giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali ha
confermato le incertezze esistenti in materia di contraddittorio nel processo
amministrativo. Si può anzi dire che la “diffusione” del processo amministrativo
realizzatasi a seguito dell’istituzione dei T.A.R., ed il progressivo aumento, sul
piano sostanziale, di procedimenti amministrativi complessi, con l’intervento di
una pluralità di soggetti amministrativi preposti alla cura di interessi pubblici
differenziati, hanno accentuato le incertezze già emerse nel processo dinnanzi al
Consiglio di Stato
12
.
E’ necessario, inoltre, soffermarsi sull’applicazione del principio del
contraddittorio nel processo amministrativo nell’esperienza dei T.A.R., essendo
ancor più articolata e problematica rispetto a quella del Consiglio di Stato.
Premesso che, la nostra come del resto altre Costituzioni, ha fatto del principio
del contraddittorio la c.d. “magna charta” di ogni tipologia di processo, quindi
anche di quello amministrativo
13
, si deve proseguire precisando che il processo cui
11
Si veda A.PROTO PISANI, Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile, cfr. Monografie Varietà, in
FORO ITALIANO 2000.
12
Lo stesso aveva in parte sminuito, se non quasi occultato tali insicurezze, tramite soluzioni che
avevano soddisfatto esigenze di giustizia costituzionale che, però era difficile ricondurle a regole
processuali generali, derivabili dal principio del contraddittorio.
13
Sul principio del contraddittorio costituzionalizzato anche dal Grundgesetz della Repubblica
Federale Tedesca, all’art. 103, come “magna charta” del processo amministrativo, cfr. ULE
Verwaltungsprozessrecht, 1963, 86 ss. Invece, la dottrina italiana, non si è più di tanto soffermata sul fatto
che la costituzionalizzazione del principio del contraddittorio all’art.24 Cost. avrebbe potuto avere
rilevanti conseguenze nel processo amministrativo.
Diversamente, assai approfonditi risultano essere gli studi sui riflessi della costituzionalizzazione del
principio nel processo civile: cfr., in particolare TROCKER, in Processo civile e Costituzione, Milano
1974.
Capitolo I Evoluzione storica del contraddittorio
12
ci si riferisce, è quello di legittimità. Si dà infatti per scontato che, alle competenze
“ordinarie” del giudice amministrativo debbano applicarsi le stesse regole sul
contraddittorio emerse nel processo civile, mentre si tralascia la questione
problematica della giurisdizione di merito.
Questo perché prima ancora di affrontare il problema del contraddittorio,
si deve affrontare quello della distinzione tra procedimento amministrativo
contenzioso e processo. Innanzitutto si deve spiegare cosa significhi applicare in
maniera totale, secondo quanto stabilito dalla Costituzione, il principio del
contraddittorio al processo amministrativo di legittimità.
Ora, la natura del processo condiziona di certo l’applicazione del principio
e al contempo l’oggetto-il fatto, condiziona a sua volta l’applicazione di qualsiasi
norma; ma l’essenza del processo in sé, non può affatto costituire un ostacolo tale
da impedire di estendere anche al processo amministrativo un principio
imperativo, in quanto costituzionalizzato.
In sintesi, dunque, il principio del contraddittorio in merito alla sua
applicazione si distingue in due direzioni nella fattispecie: una prima via si riferisce
alla costituzione del rapporto processuale dove il principio “audi et altera pars”
impone che tutte le parti coinvolte dalla sentenza in un secondo momento siano
presenti, o comunque chiamate a prendervi parte; una seconda via riguarda invece
la posizione delle parti nel procedimento giurisdizionale tale da essere paritaria
ovvero “ad armi pari”, così chiamata nel dibattito dialettico.
Capitolo I Evoluzione storica del contraddittorio
13
1.1.5. Segue : Le ultime modifiche apportate dalla legge n. 205 del 2000 in materia di
contraddittorio
Per completare il quadro storico evolutivo avvenuto negli anni, non si
possono non citare ed argomentare le modifiche apportate in tema di
contraddittorio, dalla legge 205 del 2000
14
.
La legge n. 205 del 2000 ha realizzato una mediazione tra due esigenze per
nulla facilmente tra loro conciliabili, e che in ogni epoca storica il legislatore ha
dovuto affrontare: quella della definizione dei conflitti di interesse, tramite una
ragionevole celerità dei giudizi, e quella delle necessarie garanzie dei diritti delle
difese contrapposte, nell’ambito della piena tutela del principio del
contraddittorio. Ma, entrando nello specifico delle questioni problematiche in
materia di contraddittorio, la legge del 2000 si è occupata all’art. 3, comma terzo
in modifica dell’art. 21 della legge istitutiva dei T.A.R., della completezza del
contraddittorio.
Nella fattispecie afferma che “in sede di decisione della domanda cautelare il
T.A.R., accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ed ove ne ricorrano i
presupposti; omissis.” Tale norma risulta strettamente connessa con l’art. 9, in cui,
però, non viene affatto ripetuta l’espressione “sentite le parti costituite”, ma ci si
limita richiedere, quale requisito minimo indispensabile “il rispetto della completezza
del contraddittorio”, al secondo comma.
Tutto ciò è stato citato per mettere in luce uno dei molteplici aspetti in
materia di contraddittorio nella legge n. 205 del 2000
15
.
14
Essenzialmente tale legislazione importa in riferimento alla fondatezza o meno del ricorso, nel
senso della relativa irricevibilità, innammisibilità ed improcedibilità del medesimo, ed una volta che
queste tre caratteristiche risultino in modo “manifesto”, solo allora la decisione potrà essere emessa e
al contempo dovrà essere assunta “nel rispetto della completezza del contraddittorio”.
15
Conformemente all’esposizione di un quadro generale di quelle che sono le modifiche o le
questioni su cui la legge, in materia di contraddittorio si è soffermata, ci si deve riferire all’amplimento
da essa apportato circa i poteri del giudice amministrativo e al contempo l’arricchimento degli
Capitolo I Evoluzione storica del contraddittorio
14
Quindi altro merito della legge n. 205 consiste nell’aver dato concreta
attuazione al dettato costituzionale, nella fattispecie l’art. 24 in Cost.
Altro aspetto che nella presente trattazione può importare, consiste poi nel
fatto che la legge del 2000 prevede delle condizioni finalizzate alla possibilità di
accedere alla definizione del giudizio con rito semplificato.
Esso, viene citato in quanto, in assenza di un contraddittorio pienamente
instaurato, sarebbe impossibile al giudice amministrativo operare una valutazione
compiuta in ordine alla sussistenza delle relative condizioni previste dalla legge,
allo scopo suddetto.
Gli aspetti e le problematiche che, emergono da un’analisi approfondita e
che vengono trattate dalla legge n. 205 del 2000 in tema di contraddittorio nel
processo amministrativo, sono innumerovoli e considerevoli nella loro portata,
pertanto nel prosieguo della stesura di ogni singolo capitolo verranno analizzate in
modo piu’ dettagliato e preciso.
strumenti di tutela, tale per cui si è giunti a sostenere che non è piu’ impedita la protezione effettiva
del diritto soggettivo.