INTRODUZIONE
In un mercato globale che si evolve velocemente, assume un ruolo
strategico l’adattamento dimensionale dell’azienda, per cui è necessario
rivedere continuamente le scelte prese nella fase di avvio dell’iniziativa
imprenditoriale per sottoporle a revisione. Le operazioni straordinarie
(alleanze, acquisizioni, fusioni, conferimenti, scorpori, concentrazioni,
scissioni) rispondono proprio a tali esigenze, in quanto consentono, tra le
altre finalità, anche di effettuare ridimensionamenti strategici, ovvero di
consolidare ulteriormente la propria posizione di mercato (acquisendo o
incorporando concorrenti in difficoltà), o viceversa di dismettere
divisioni o rami aziendali ormai non più strategici. Pertanto il ricorso a
tali tipologie di operazioni, in situazioni di arresto economico come
quella attuale, risulta essere ancora più rilevante, giacché consentono alle
aziende di incrementare o ridurre le dimensioni aziendali, adattandole
alle mutate esigenze dei mercati da servire, al fine di migliorare la
posizione competitiva e generare valore.
In ragione della loro “non ordinarietà” comportano non pochi problemi
esecutivi legati alla scelta dell’operazione più adeguata al caso specifico,
alla circostanza che la normativa che regola tali operazioni è in continuo
rinnovamento e tende sempre più a salvaguardare i molteplici interessi
coinvolti, al fatto che, a seguito della globalizzazione dell’economia
mondiale, spesso le operazioni straordinarie si sviluppano in campo
internazionale. La loro attuazione quindi presenta diverse criticità sia al
livello organizzativo - gestionale, sia al livello civilistico, contabile e
fiscale e se non supportate da un’idonea progettazione iniziale possono
anche divenire causa di distruzione di ricchezza. Pertanto il buon esito di
un’operazione straordinaria presuppone che tutti gli aspetti operativi,
organizzativi e strategici siano attentamente pianificati e gestiti.
Nello specifico l’elaborato analizza l’operazione di Conferimento
d’azienda, ossia l’operazione attraverso la quale un soggetto (persona
fisica o giuridica) trasferisce la propria azienda o parte di essa ad un’altra
società giuridicamente distinta (conferitaria). Tale operazione a
differenza di analoghe operazioni straordinarie, benché ordinato a
realizzare il trasferimento di un complesso aziendale a un soggetto terzo,
consente di non interrompere definitivamente il legame tra quest’ultimo
e il soggetto conferente, consentendo al primo di partecipare ancora alla
gestione del complesso produttivo, giacché a fronte dell’azienda o ramo
conferito, la società conferitaria attribuisce alla società conferente le
proprie azioni o quote quale corrispettivo dell’operazione stessa ( quindi
si differenzia sia dalla scissione ove le azioni o quote della beneficiara
sono assegnate direttamente ai soci della scissa, sia dalla cessione
d’azienda ove il corrispettivo è rappresentato da denaro o beni in natura
e non da azioni o quote della società beneficiara). Si evince quindi che il
conferimento d’azienda consente di ampliare le aree di affari senza
comportare alcun esborso di denaro. Inoltre può essere posto in essere
sia come operazione autonoma, sia in via propedeutica, per isolare il
complesso aziendale che sarà poi oggetto di una successiva operazione
straordinaria (di solito fusione, scissione o cessione della partecipazione
ottenuta come corrispettivo).
La normativa riguardante tale operazione straordinaria è stata oggetto di
svariati interventi legislativi e questo elaborato si pone l’obiettivo di
illustrare le innovazioni contenute nella legge 244/2007 (finanziaria
2008) e nel decreto 185/2008 (c.d. “decreto anti – crisi”). L’operazione
di conferimento, infatti, è quella più profondamente modificata dai
commi 46 e 47 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, a seguito dei
quali è aumentato l’appeal fiscale della cessione indiretta dell’azienda,
che consiste nel conferimento dell’azienda in una società neo – costituita
in neutralità fiscale per il conferente e successiva cessione della
partecipazione ottenuta, beneficiando dell’istituto della Pex.
Ai fini di una maggiore comprensione delle problematiche relative al
trattamento fiscale dell’operazione in esame, si è ritenuto opportuno, nei
primi capitoli, soffermarsi sugli aspetti inerenti i profili civilistici e
contabili del conferimento. In particolare nel primo capitolo, dopo una
breve introduzione sull’operazione di conferimento d’azienda nei suoi
tratti essenziali e sulle motivazioni che possono spingere un imprenditore
individuale o una società a porre in essere tale operazione, si è proceduto
con una disamina degli aspetti procedurali e civilistici, distinguendo il
conferimento in società di persone da quello in società di capitali
(quotate e non). Nel secondo capitolo sono state analizzate le modalità di
contabilizzazione dell’operazione, in capo al conferente e alla
conferitaria, secondo i principi contabili nazionali e internazionali, ormai
sempre più utilizzati in virtù della crescente internazionalizzazione delle
imprese, per poi affrontare il mutato regime fiscale dell’operazione ai
fini delle imposte dirette e indirette. Da tali ultime considerazioni si
sviluppa il terzo capitolo in cui sono stati approfonditi gli effetti fiscali
del conferimento con successiva vendita della partecipazione (la c.d.
“cessione indiretta”), ponendola a confronto con la cessione d’azienda,
considerato che a volte il conferimento d’azienda rappresenta la prima
mossa di un più ampio disegno strategico volto ad ottenere gli stessi
risultati ottenibili con la cessione diretta, ma con dei vantaggi fiscali
senza tuttavia che ciò comporti violazione della Normativa Antielusione.
Infine nel quarto ed ultimo capitolo si è proceduto con l’analisi un caso
pratico, ossia il conferimento del ramo Aviation di Meridiana spa, nella
società quotata Eurofly spa, realizzatosi nel febbraio 2010, al fine
illustrate in modo più immediato e diretto l’impatto che una tale
operazione straordinaria può avere sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria delle società coinvolte e sul raggiungimento
dei loro obiettivi strategici.
1
1. IL CONFERIMENTO D’AZIENDA :
INQUADRAMENTO DELL’OPERAZIONE E
PROFILI CIVILISTICI
SOMMARIO:
1.1 La nozione di Conferimento e le finalità perseguite; 1.2 La fase procedurale:le
Società di Persone conferenti e le Società di Capitali conferenti; 1.3 la fase
valutativa: la relazione di stima ex articolo 2343 codice civile; 1.4 La fase
operativa:l’Atto di Conferimento, il controllo e l’eventuale revisione della stima; 1.5
Gli effetti giuridici dell’operazione: la successione nei contratti, crediti e debiti
dell’azienda ceduta, il divieto di concorrenza
1.1 La nozione di Conferimento e le finalità perseguite
Per Conferimento d’azienda si intende l’operazione attraverso la quale
un soggetto (persona fisica o giuridica) c.d. “Conferente”, trasferisce la
propria azienda, ovvero parte di essa, ad un’altra società giuridicamente
distinta c.d. “Conferitaria” , che può essere all’uopo costituita
(conferimento per scorporo) ovvero preesistente al conferimento
(conferimento per apporto o per concentrazione) e che in cambio
attribuisce al conferente le proprie azioni o quote come corrispettivo. Si
evince che caratteristica peculiare delle operazioni di conferimento,
rispetto alla compravendita di beni o di diritti, è la particolare forma
2
rivestita dal compenso ricevuto dal soggetto conferente, costituito dalla
partecipazione nel capitale sociale della società conferitaria. E’ quindi
necessario che nel contratto sociale si indichi il valore del conferimento e
il metodo di valutazione adottato
1
.
E’ evidente che quando il trasferimento non riguarda l’intera azienda, ci
si riferisce a casi in cui nell’ambito di un’azienda di medio - grandi
dimensioni è possibile individuare sezioni, o meglio sistemi aziendali di
grandezza minore ma aventi comunque, seppure ad un livello
dimensionale più basso, tutti i connotati tipici di un’azienda (rami
aziendali, unità di business). In caso contrario difatti non potrebbe più
parlarsi di conferimento d’azienda, ma semplicemente di conferimento di
un insieme di beni.
2
Il Conferimento pur possedendo una sua tipicità come operazione
straordinaria, non è disciplinato espressamente nel nostro Codice Civile,
ma deriva la propria regolamentazione civilistica da una pluralità di altri
istituti. Tale operazione infatti rappresenta una fattispecie riconducibile
alla più ampia categoria dei conferimenti in natura, nonché alla
disciplina della cessione d’azienda o ramo aziendale per quanto riguarda
i suoi effetti e le sue possibili modalità di attuazione. E’ quindi
necessario far riferimento alle norme generali in materia di conferimento
1
Racugno G. , Conferimento d’azienda e scorporo, in Rivista di Diritto Commerciale, n. 3-4/5-6/2000,
pag.162
2
Potito L., Le Operazioni Straordinarie nell’economia delle imprese, Giappichelli, 2000, pag.183
3
di singoli beni (artt.2342-2345 c.c.)
3
, alla normativa sugli aumenti di
capitale e quindi sulle modifiche statutarie, a seconda che sia destinata
ad una società preesistente piuttosto che di nuova costituzione. Inoltre, si
applicano le disposizioni relative al trasferimento d’azienda riguardo al
divieto di concorrenza(art.2557c.c.), alla successione nei
contratti(art.2258 c.c.), ai crediti e ai debiti dell’azienda ceduta
(artt.2259-2260 c.c.).
L’operazione di Conferimento può trovare fondamento in motivazioni di
natura prettamente aziendali, connesse ad esigenze economiche,
finanziarie o produttive, o di natura extra-aziendale, come il passaggio
generazionale. Poiché questa comporta il trasferimento di complessi
aziendali, la prima ed intuitiva finalità che gli si può attribuire è quella di
strumento per realizzare operazioni di Concentrazione aziendale
4
.
Attraverso l’operazione di conferimento infatti, la società conferitaria
acquisisce immediatamente capacità produttiva e commerciale già
esistente, senza dover attendere i tempi necessari alla crescita organica
per generazione interna. La concentrazione può essere:
Orizzontale: crescita dimensionale al fine di ricercare maggiore
efficienza tramite lo sfruttamento di economie di scala;
3
Bassani C., Cessione e Conferimento d’azienda, Il Sole 24ore, 2009, pag.453
4
Giaccari F., Le aggregazioni aziendali, Cacucci, 2003, pag.42
4
Verticale:ricerca di una maggiore economicità attraverso
l’incorporazione di fasi di lavorazione e/o commercializzazione in
precedenza delegate a fornitori e/o clienti;
Conglomerale: volta alla riduzione del rischio complessivo tramite la
diversificazione dell’attività svolta per ciò che attiene i settori
merceologici e le aree geografiche.
La finalità di concentrazione è perseguita soprattutto quando il
conferimento si attua in società preesistenti al fine di dotare il sistema
dell’impresa destinataria di strutture e di un’offerta di dimensioni
maggiori, più adeguate ad operare negli scenari competitivi. Si tratta
quindi di finalità assai simili a quelle di una fusione, ma in tal caso il
conferente può conseguire tali obiettivi attraverso un controllo indiretto
(la gestione della partecipazione che si riceve come corrispettivo) senza
coinvolgere l’intera attività in cui si è impegnati così da continuare ad
operare anche in altri business.
Il conferimento in società preesistente richiede che sia definito un
processo di integrazione, poiché l’incontro tra due realtà, che possono
essere molto differenti tra loro, potrebbe presentare criticità, più vincoli
che opportunità
5
.
5
Perotta R., Garegnani G.M., Le Operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè, 1999, pag.62
5
Una concentrazione aziendale comporta nuove esigenze organizzative a
seguito del mutamento del contesto aziendale, della nuova
configurazione delle combinazioni economiche
6
.
Il conferimento in società di nuova costituzione invece è quasi sempre
riconducibile a finalità di Decentramento societario , che se ha ad
oggetto l’intera azienda è posto in essere soprattutto per:
Enucleare dal complesso aziendale settori di attività non più strategici
in una logica di riduzione dell’indebitamento e/o di reperimento di
liquidità per il riequilibrio della situazione finanziaria In questo caso
quindi il conferimento potrebbe rappresentare un’alternativa alla
cessione, consentendo al conferente di salvare l’azienda ma
conservare una cointeressenza, anche se minoritaria, nella realtà di
destinazione dove si presume che l’azienda possa essere gestita
meglio.
Dare inizio alla formazione di un gruppo con la prospettiva di
acquistare altre partecipazioni e trasformare così la conferente in una
holding;
7
Eliminare dissidi tra i soci:scorporare un’azienda o un suo ramo, è in
molti casi meglio che continuare a detenerla direttamente
paralizzandone l’attività con veti incrociati, particolarmente frequenti
nei trapassi generazionali.
6
Colombo G., Fusioni acquisizioni e scorpori, Egea, 1992, pag.112
7
Guatri L.,Trattato di economia delle aziende industriali, Tomo 2, Egea, 1998, pag.347 ss.
6
Quando invece il conferimento ha ad oggetto un ramo aziendale, fra i
motivi per cui viene effettuato si ricordano soprattutto i seguenti:
8
Separazione divisionale di società conglomerate: le società
conglomerate raramente consentono di far emergere sinergie e
comportano costi di coordinamento che spesso generano inefficienze
e disincentivanti sussidi incrociati tra rami profittevoli e divisioni in
perdita;
Abbandono del core business: quando una società decide di
abbandonare l’attività principale e di concentrarsi su attività nuove a
più elevato valore aggiunto o in cui possono mirare alla leadership di
mercato;
Cambiamento nelle strategie: come risposta alle pressioni competitive
esterne ed ai cambiamenti del mercato, un soggetto può decidere di
riposizionarsi strategicamente vendendo attività non più strategiche a
società capaci di valorizzarle meglio;
Misure difensive anti-scalata: la vendita di aree di business
particolarmente ambite (i c.d. “gioielli della corona”) è destinata a
rendere la società meno appetibile da parte di potenziali raiders;
Desiderio di ridurre le asimmetrie informative: i conferimenti
riducono le asimmetrie informative se consentono alle imprese di
8
Visconti R. Moro, Conferimenti d’azienda, Edizione 142, pag.21-22
7
concentrarsi sul core business e permettono una migliore valutazione
della performance monosettoriale;
Desiderio di incrementare l’efficienza del management:
concentrandosi su aree di business rese più omogenee dal
conferimento e dimensionalmente congrue, il management può
migliorare il suo grado di specializzazione ed incrementare
l’efficienza, basandosi anche su di uno stile di direzione più snello e
meno burocratizzato
9
.
L’operazione di conferimento può anche avere finalità
esclusivamente finanziarie
10
: infatti l’inquadramento di determinati
rami in soggetti giuridici differenti, può favorire l’accesso ad
agevolazioni finanziarie o a più convenienti forme di finanziamento
non diversamente ottenibili. Oppure lo scorporo può servire a
realizzare mezzi liquidi, o ancora potrebbe rappresentare un momento
di più articolati disegni economico-finanziari, ad esempio cedendo
l’intera azienda e conservando del corrispettivo ricevuto in azioni la
maggioranza, per vendere la restante parte a terzi e con quanto
realizzato acquistare quoto di altre imprese o attuare nuovi
investimenti. Insomma il conferimento può essere usato per ampliare
l’insieme delle unità e delle aree di affari in cui impegnarsi,
9
Guatri L.,Trattato di economia delle aziende industriali, Tomo 2, Egea, 1998, pag.347 ss
10
Potito L., Le operazioni straordinarie nell’economia delle imprese, Giappichelli, 2009 pag.187-188
8
mantenendone il controllo e senza impegnare mezzi liquidi
consistenti.
Nell’ambito di un gruppo, il conferimento potrebbe essere una
modalità di consolidamento del controllo societario: se la capogruppo
non detiene la percentuale che gli assicura il controllo di diritto,
potrebbe apportare proprie immobilizzazioni nelle controllate,
garantendosi così il 51% senza alcun esborso di danaro.
11
1.2 La fase procedurale: le Società di Persone conferenti e le
Società di Capitali conferenti
La procedura di conferimento si apre con una fase “propedeutica” che va
dai primi contatti tra le parti, sino al momento in cui il conferente
assume la decisione di procedere al conferimento dell’azienda
12
. Si tratta
di una fase negoziale non regolamentata in cui le parti definiscono i
termini dell’operazione.
Si è detto che il conferente, in cambio dell’azienda riceverà una
partecipazione nella società conferitaria: quindi occorrerà innanzitutto
stabilire le percentuali di riparto degli utili e delle perdite di
quest’ultima, a seguito dell’acquisizione di tale partecipazione da parte
del conferente. Sarà pertanto necessaria una valutazione del
11
Poddighe F., Manuale di tecnica professionale, Cedam, 2008, pag.151 ss.
12
Perotta R., Il conferimento d’azienda, Giuffrè, 2005, pag. 62
9
conferimento, che avverrà con modalità diverse a seconda che si tratti di
società di persone o di capitali.
Il conferimento d’azienda è infatti ammissibile anche nelle società di
persone
13
. La normativa civilistica per tali tipologie di società non
prevede un capitale sociale minimo, né una procedura particolare. Non è
pertanto necessaria alcuna relazione di stima, come invece richiesto per
le società di capitali dagli artt. 2343(s.p.a.) e 2465 (s.r.l.)c.c., ciò in
quanto nelle società di persone i soci rispondono illimitatamente per le
obbligazioni sociali. Quindi generalmente la valutazione dei
conferimenti è concordata tra i soci. Tuttavia non è infrequente che i soci
provvedano comunque alla redazione di una perizia di valutazione
facoltativa dell’azienda conferita; tutto ciò al fine di avere a disposizione
una base di partenza per intavolare la trattativa.
L’atto di conferimento deve essere redatto da un notaio e iscritto entro
30 giorni nel registro delle imprese; entro 30 giorni deve essere, altresì,
inoltrata comunicazione di variazione dati all’Agenzia delle Entrate.
Nelle società di capitali l’operazione di conferimento consta di tre
momenti caratterizzanti:
1. Aspetti propedeutici all’operazione stessa;
13
Cass.26 novembre,1980 n. 6270 (in “Massimario giustizia civile”, 1980,I 1)”l’azienda quale
complesso di beni materiali e immateriali organizzati in un’individualità oggettiva per la funzione
imprenditoriale, può essere oggetto di conferimento sociale, il quale si concreta nel trasferimento del
diritto sull’azienda alla società, sia essi di capitale o di persone,…”. Sempre secondo Cass., 26
novembre 1980, n.6270 (in “Giurisprudenza italiana”, 1981, I 1, 1463) “il conferimento d’azienda è
ammissibile anche in relazione a società di persone”
10
2. Redazione della perizia ex art.2343 c.c.
3. Atto di conferimento e adempimenti successivi
Il primo step da seguire per dare esecuzione all’operazione è
l’assunzione di una delibera dell’organo di gestione, che illustri
l’operazione, individui sommariamente i beni da conferire ed attribuisca
deleghe ed incarichi per il seguito delle procedura
14
. Si dibatte se sia
richiesta una preventiva delibera da parte dell’assemblea: giurisprudenza
e dottrina maggioritaria ritengono non necessaria tale delibera, salvo che
non si verta nella particolare ipotesi in cui il conferimento determini il
mutamento dell’oggetto sociale
15
. In tal caso infatti trova attuazione
l’art.2365 c.c. che riserva all’assemblea straordinaria la competenza
esclusiva a deliberare in ordine alle modifiche dello statuto. La delibera
di conferimento non costituisce ipotesi di recesso del socio dissenziente,
salva l’ipotesi che con il conferimento d’azienda venga deliberato anche
il cambiamento dell’oggetto sociale od altre modifiche rientranti
nell’ambito dell’art. 2437 c.c. (diritto di recesso).
Successivamente secondo la normale procedura, il soggetto conferente
inoltra istanza al Tribunale affinché nomini un perito ai sensi
dell’art.2343 c.c. , ovvero in caso di s.r.l. conferitaria , procede egli
stesso alla sua nomina.
14
Vanetti C. B., Salerno F., Conferimento d’azienda e scissione della società, Giappichelli, 2012, pag.
28
15
Balducci D., Cessione e conferimento d’azienda, 2007,Fag, pag. 189
11
In particolare il 1 comma dell’articolo 2343, come novellato dal DLgs
6/2003, prevede che il tribunale competente alla designazione
dell’esperto sia quello “nel cui circondario ha sede la società” : con tale
espressione secondo l’opinione costante della dottrina, il Legislatore
avrebbe inteso far riferimento alla società che riceve i beni, ossia la
conferitaria
16
(in tal modo è stata colmata una lacuna della precedente
normativa, giacché l’originario testo dell’art.2343 non precisava quale
fosse il tribunale territorialmente competente alla nomina del
perito).Quindi se non sussistono motivi ostativi, il tribunale competente
nomina il perito al fine di valutare il complesso da apportare.
Per quanto concerne la società conferitaria, occorre distinguere il caso in
cui essa sia già esistente da quello in cui essa sia di nuova costituzione:
nel primo caso è necessaria una delibera del consiglio di
amministrazione illustrante le ragioni economiche e le modalità attuative
del conferimento. A tale delibera farà seguito l’assemblea straordinaria
di aumento del capitale sociale e a norma dell’articolo 2441, comma 4
c.c., occorre escludere il diritto di opzione per le azioni di nuova
emissione che devono essere liberate mediante conferimenti in natura.
Onde evitare abusi da parte dei soci di maggioranza che potrebbero
rafforzare la propria posizione a danno degli altri soci effettuando
16
Savioli G., Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè, 2008, pag.155