2
pagamento di un’imposta sostitutiva), e successiva cessione della partecipazione
ottenuta, beneficiando dell’istituto della Pex.
Ai fini di una maggiore comprensione delle problematiche relative al trattamento
fiscale dell’operazione in esame, si ritiene opportuno, nei primi capitoli, soffermarsi
su aspetti inerenti i profili civilistici e contabili del conferimento.
Nel capitolo 1, dopo una breve introduzione sull’operazione di conferimento
d’azienda nei suoi tratti essenziali, si evidenzieranno le principali differenze tra
l’operazione in esame e le altre operazioni straordinarie, per poi giungere alle
motivazioni che possono spingere un imprenditore individuale o una società a porre
in essere un’operazione di conferimento d’azienda, soffermandoci già da subito
sull’eventualità che venga posta in essere per ottenere vantaggi di tipo fiscale.
Nel secondo capitolo, invece, ci si soffermerà sulle norme del codice civile che
regolamentano il conferimento d’azienda e in particolare la procedura che le parti
devono seguire nel porre in essere l’operazione, con riguardo a un conferimento in
una società per azioni ed evidenziando le eventuali differenze in caso di
conferimento in società a responsabilità limitata. In questa parte della tesi quindi, si
analizzeranno i problemi legati alla necessità di redigere una perizia di stima da
parte di un esperto, nei casi in cui la conferitaria sia una società di capitali, e quelli
riguardanti il trasferimento dei rapporti in essere dalla conferente alla conferitaria
(sostanzialmente la successione della conferitaria nei contratti pendenti, nei crediti,
nei debiti e nei rapporti con i dipendenti impiegati nell’azienda o ramo di essa
conferiti).
Infine dopo un breve excursus sugli aspetti contabili, riguardanti essenzialmente le
scritture che devono essere effettuate da conferente e conferitaria in occasione di
operazioni come quella in esame, ci si soffermerà, nel capitolo 4, sugli aspetti fiscali e
in particolare sull’evoluzione delle norme che disciplinano l’imponibilità, ai fini delle
imposte dirette, dell’operazione di conferimento. Tale disciplina è stata oggetto di
numerosi interventi legislativi nel corso degli anni, volti a ridurre o aumentare la
convenienza fiscale dell’operazione, prevedendo o meno la tassazione dei plusvalori
3
latenti che emergono dal trasferimento dell’azienda dal conferente al conferitario. In
particolare, dopo una fase in cui era prevista una sostanziale neutralità fiscale
dell’operazione, a patto che il conferitario non evidenziasse maggiori valori rispetto a
quelli iscritti in bilancio o riconosciuti ai fini fiscali al conferente, si è giunti, con i
recenti interventi normativi a una disciplina fiscale in cui a fronte del mantenimento
della neutralità dell’operazione in capo al conferente è riconosciuta la possibilità al
conferitario di vedersi riconosciuti, anche ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti a
bilancio, con conseguente possibilità di dedursi maggiori costi.
La legge finanziaria 2008, infatti, ha inteso razionalizzare e innovare la disciplina del
conferimento d’azienda al fine di riavvicinare il reddito imponibile all’utile di
bilancio (rafforzamento del principio di derivazione), introducendo un regime
opzionale di imposizione sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori
iscritti in bilancio in occasione di tali operazioni.
Nel capitolo 4, quindi, dopo un breve excursus storico che ripercorre i principali
interventi del legislatore fiscale in tema di operazioni straordinarie, con particolare
attenzione su quelle che riguardano l’operazione in esame, ci si soffermerà sugli
articoli 175 e 176 del Tuir che hanno disciplinato l’operazione fino al periodo di
imposta in corso al 31 Dicembre 2007. Successivamente a tale data, infatti, sono
entrate in vigore le norme previste dalla legge 244/2007 (finanziaria 2008), specificate
nel decreto ministeriale del 25 Luglio 2008. Si è quindi ritenuto opportuno fornire
una dettagliata descrizione delle novità introdotte dalla nuova normativa,
soprattutto per quanto riguarda il meccanismo dell’imposta sostitutiva. Il capitolo si
conclude poi con un breve accenno alle novità introdotte dal decreto 185/2008 (c.d.
“decreto anti – crisi”) che ha introdotto un’ulteriore possibilità di affrancamento dei
maggiori valori imputati alle immobilizzazioni immateriali nel bilancio della
conferitaria dietro il pagamento di un’imposta sostitutiva in misura fissa del 16%. Il
pagamento dell’imposta sostitutiva, in questo caso, consente anche di ridurre il
4
periodo di ammortamento fiscale dell’avviamento e dei marchi da 18 anni a 9 anni
1
.
Da ultimo, ma non per questo meno importante, è stata riportata la norma che
consente, anche per il 2009, di ricorrere all’agevolazione c.d. “bonus aggregazioni”
2
,
che consente il riconoscimento gratuito dei disallineamenti originatesi a fronte di
un’operazione di conferimento nei limiti dei 5 milioni di euro o 10 milioni di euro,
nel caso in cui all’operazione straordinaria vi partecipino solo piccole e medie
imprese.
Nel capitolo 5, invece, si tratterà l’imposizione indiretta delle operazioni di
conferimento, che non è stata oggetto di alcun intervento normativo negli ultimi
anni. Sostanzialmente, quindi, questo capitolo, dopo aver chiarito che il conferimento
è escluso dal campo di applicazione dell’Iva per mancanza del requisito oggettivo ed
è quindi soggetto a imposta di registro, per il principio di alternatività tra Iva e
registro, si sofferma a illustrare gli adempimenti che conferente e conferitario devono
porre in essere ai fini Iva (dichiarazione annuale, determinazione degli acconti,
comunicazioni…), la misura dell’imposta di registro da versare e l’eventuale
necessità di versare anche le imposte catastali, ipotecarie e l’Ici.
Infine nel capitolo 6 si presenta una particolare operazione, la c.d. cessione indiretta
dell’azienda, che consiste nel conferimento dell’azienda in una società di nuova
costituzione e la successiva cessione della partecipazione ottenuta in cambio, in
regime di quasi neutralità fiscale, sfruttando il regime della Pex o della tassazione
limitata al 49,72% dell’ammontare della plusvalenza per le persone fisiche. In seguito
alle norme introdotte con la finanziaria 2008, tale operazione,come vedremo, ha
acquisito maggiore appeal fiscale.
1
Possibilità non riconosciuta dalla legge finanziaria 2008, che prevede solamente l’affrancamento dei maggiori
valori iscritti a bilancio dalla conferitaria per le immobilizzazioni materiali e immateriali, dietro pagamento di
un’imposta sostitutiva progressiva a scaglioni.
2
La legge 296/2006 aveva introdotto tale regime agevolativo per le operazioni poste in essere negli esercizi 2007
e 2008.
5
L’esame del complesso mondo delle operazioni di conferimento ci condurrà quindi
ad evidenziare “luci e ombre” della nuova disciplina fiscale, che si è delineata dopo i
recenti interventi del legislatore italiano.
6
CAPITOLO 1
DEFINIZIONE E PROFILI STRATEGICI DELL’OPERAZIONE DI
CONFERIMENTO
1.1 PREMESSA – 1.2 DEFINIZIONE DI CONFERIMENTO – 1.3 IL CONFERIMENTO D’AZIENDA – 1.4 TIPOLOGIE DI
CONFERIMENTO – 1.5 FINALITÀ PERSEGUITE TRAMITE IL CONFERIMENTO D’AZIENDA
1.1 PREMESSA
Nel corso della loro vita, le aziende tendono ad aumentare le proprie dimensioni per
ottenere quote di mercato maggiori, e quindi maggiori profitti. Non sempre però la
crescita consente di consolidare o migliorare il proprio equilibrio economico
durevole e addirittura, in alcuni casi, il processo di espansione può essere
controproducente
3
. “Sviluppo” inteso come “movimento verso il meglio” quindi, non
significa sempre aumento delle dimensioni aziendali, ma può voler significare anche
la loro riduzione e le operazioni straordinarie consentono di ottenere entrambi tali
risultati.
Con il termine operazioni straordinarie non si identifica una categoria omogenea, bensì
un insieme di operazioni con aspetti peculiari sotto il profilo della struttura civilistica
(esistono infatti operazioni traslative e operazioni che attengono all’assetto
societario) e sotto il profilo della funzione economica (alcune operazioni servono per
la dismissione e l’acquisizione di aziende rispetto a soggetti economici terzi, mentre
altre servono per le riorganizzazioni infragruppo). Ciò che accomuna tali operazioni
è la loro “straordinarietà”, intesa sotto tre punti di vista:
1. estraneità di tali operazioni rispetto all’ordinaria gestione dell’impresa;
3
All’aumentare delle dimensioni aziendali aumentano i problemi legati al controllo e al coordinamento.
7
2. straordinarietà in senso giuridico, in quanto riguardano gli assetti societari, il
mutamento del tipo sociale, la modifica del contratto sociale;
3. straordinarietà relativa alla tipologia di beni che hanno per oggetto, cioè
complessi aziendali e partecipazioni qualificate.
L’operazione di cui ci occuperemo in questo lavoro è il conferimento d’azienda, che
può essere posta in essere sia come operazione singola, sia in via propedeutica o
successiva ad un’altra operazione straordinaria, per ottimizzare l’organizzazione
all’interno di un gruppo societario.
1.2 DEFINIZIONE DI CONFERIMENTO
Il conferimento è l’operazione mediante cui un soggetto detto conferente apporta beni
o diritti a titolo di capitale in una società, detta conferitaria. A seguito del
conferimento, la conferitaria aumenta il proprio capitale sociale e assegna le nuove
azioni o quote al conferente, che sostituisce in tal modo il bene / servizio trasferito
con la partecipazione ricevuta in cambio. Tramite l’operazione in esame, quindi,
viene riorganizzato l’assetto societario, modificando la relazione con il bene
trasferito: da proprietà diretta alla detenzione filtrata tramite il possesso della
partecipazione.
Il conferitario può essere esclusivamente una società, mentre il conferente può essere
una persona fisica nell’esercizio della sua attività imprenditoriale o meno, una
società, un’associazione, una fondazione…
4
Il conferimento può avvenire sia nel
momento della costituzione della società, quando i soci apportano i mezzi necessari
per la realizzazione dell’oggetto sociale, sia in un momento successivo, in sede di
aumento del capitale sociale. Oggetto del conferimento può essere qualsiasi bene o
diritto al quale le parti attribuiscono un’utilità economica, quindi può consistere in
4
Carattere particolare del conferimento rispetto alle operazioni di fusione e scissione a cui possono partecipare
esclusivamente le società.
8
una somma di denaro, un bene mobile o immobile, una partecipazione, crediti, diritti
di godimento, prestazioni di opere e servizi
5
, un’azienda o un ramo di essa.
L’operazione di conferimento si attua in due distinti momenti:
1. la sottoscrizione, momento in cui il conferente assume l’obbligo di conferimento e
quindi nasce il relativo debito;
2. l’adempimento dell’obbligo assunto, che nelle società di persone è normalmente
dilazionato nel tempo; mentre nelle società di capitali avviene al momento della
sottoscrizione.
In relazione alla natura del contratto di conferimento si dibatte se si tratti di un
contratto concluso tra soggetto che promette la prestazione e società conferitaria
oppure un atto unilaterale.
6
1.3 IL CONFERIMENTO D’AZIENDA
Il conferimento d’azienda è un’operazione straordinaria tramite la quale un’azienda
o un ramo aziendale dotato di autonoma capacità di reddito vengono trasferiti ad un
ente giuridicamente diverso dall’impresa conferente, a titolo di proprietà o di
godimento, ricevendo in cambio azioni o quote della società conferitaria. Si tratta
quindi di un’operazione che comporta il mutamento della titolarità del complesso
aziendale. Affinché sia configurabile un conferimento d’azienda è necessario che
oggetto del conferimento sia una universitas di beni materiali, immateriali e di
rapporti giuridici suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività di impresa, non
essendo sufficiente il trasferimento di singoli beni.
Volendo analizzare le differenze tra il conferimento d’azienda e le altre operazioni
straordinarie si può in primo luogo osservare come trasformazione, fusione e
scissione si distinguono dalla cessione e dal conferimento d’azienda in quanto non
5
In caso di conferimento di prestazioni d’opera o di servizi a favore di una S.r.L., il socio deve garantire tale
conferimento tramite la stipula di una polizza assicurativa o fideiussione bancaria (art. 2464 c.c.)
6
“Le regole del codice civile” di Cristina Schiatti, in “Le operazioni straordinarie” guida giuridico normativa di
Italia oggi, settembre 2008, p.87.
9
riguardano i beni della società, ma la società intesa come soggetto e,
tendenzialmente, avvengono in neutralità fiscale. Più in dettaglio:
¾ rispetto alla cessione d’azienda, nella quale il corrispettivo è costituito da una
somma in denaro, nel conferimento il corrispettivo è costituito da quote o azioni
della conferitaria. Questo permette alla conferitaria di acquisire nuova capacità
produttiva senza dover ricorrere all’indebitamento. Inoltre mentre la cessione
consente al cedente di uscire completamente dal business e monetizzare
l’investimento, nel conferimento, il conferente non esce dal business, ma registra
solo una permutazione “azienda conferita – partecipazione nella conferitaria”
(che rappresenta l’entità conferita). L’unico modo per il conferente di uscire
totalmente dal business è procedere alla successiva cessione della partecipazione
ottenuta come corrispettivo. A livello fiscale, però, mentre la plusvalenza
derivante da cessione è immediatamente tassabile o al più rateizzabile in cinque
esercizi, il conferimento può avvenire, e dopo la legge Finanziaria 2008, avviene,
in neutralità fiscale, salvo quanto si dirà più avanti nella trattazione, in
riferimento all’imposta sostitutiva introdotta dalla L. 244/2007. Per quanto
riguarda gli aspetti civilistici possiamo osservare che mentre la cessione d’azienda
rientra nella categoria dei contratti di scambio, il conferimento si configura come
un negozio associativo. Inoltre nella cessione d’azienda, le parti non hanno
l’obbligo di seguire particolari indicazioni per la valutazione dei beni oggetto
dell’operazione, mentre nel conferimento in società di capitali, sono vincolate
dalle valutazioni fatte dall’esperto nella perizia di stima.
¾ la fusione comporta l’unione dei patrimoni delle società che vi partecipano. Così
come nel conferimento, il corrispettivo per colui che “cede” l’azienda è
rappresentato da azioni o quote del soggetto che acquisisce l’entità, ma a
differenza del conferimento nel quale le quote o azioni sono assegnate alla società
conferente, nella fusione queste sono assegnate ai soci delle società fuse. Ulteriore
differenza tra le due operazioni in questioni è che, mentre nella fusione è
necessario il trasferimento dell’intero patrimonio della fusa (o eventualmente il
10
conferimento dei beni in una società creata ad hoc e la successiva fusione di tale
società, con le altre società partecipanti all’operazione), nel conferimento le parti
sono libere di stabilire quali beni saranno oggetto di conferimento.
¾ nella scissione una società si frammenta in più società beneficiarie e in cambio i
soci della scissa ottengono quote o azioni delle beneficiarie. Rispetto al
conferimento, quindi, il patrimonio della scissa diminuisce (fino all’eventuale
estinzione della stessa) in quanto le azioni della beneficiaria sono assegnate ai
soci, mentre nel conferimento si registra una permutazione azienda conferita –
partecipazioni nella conferitaria, mantenendo inalterato il patrimonio netto della
conferente. Inoltre, a differenza del conferimento, nella scissione anche il soggetto
che si scinde deve essere necessariamente una società, non potendosi configurare
una scissione di una ditta individuale.
¾ nella trasformazione, non si assiste a nessun trasferimento di beni, ma si realizza
solamente una modifica della veste giuridica del soggetto che la pone in essere,
con continuità dell’attività svolta e dei valori fiscalmente riconosciuti, con
conseguente neutralità fiscale.
Analizziamo ora in modo più dettagliato l’oggetto del conferimento, ossia cosa si
intende per azienda.
Il codice civile all’art. 2555 ci dà una prima definizione di azienda:
“…è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa.”
Con il termine azienda non si identifica semplicemente una somma di beni destinati
all’esercizio dell’impresa, ma un insieme di elementi che costituiscono un complesso
organico e che sono funzionalmente adeguati a conseguire lo scopo in vista del quale
la loro cooperazione è posta in essere. Condizione essenziale perché si possa parlare
di azienda è l’organizzazione dei beni impiegati nel processo produttivo. Inoltre
perché si possa parlare di azienda non è neppure necessario che il soggetto disponga
della titolarità della proprietà dei beni che la compongono, perché si ha azienda
11
anche quando l’imprenditore ha la disponibilità a vario titolo dei beni aziendali,
organizza la produzione, dirige il complesso di beni e se ne assume il rischio
economico.
Perché si abbia trasferimento d’azienda e non semplice trasferimento dei beni che la
compongono, non è necessario che siano trasferiti tutti i beni che la compongono ma
è necessario che permanga nel complesso di beni oggetto di trasferimento un residuo
di organizzazione che dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa. La dottrina
giuridica ha discusso per decidere se si debba utilizzare il profilo organizzativo o
quello funzionale al fine di stabilire se l’oggetto del trasferimento può essere
considerato un complesso aziendale. La Suprema Corte privilegia l’orientamento
secondo il quale perché si possa parlare di trasferimento d’azienda è sufficiente
accertare la volontà di trasferire beni organizzati; mentre la Commissione Tributaria
Centrale ha sposato la tesi del profilo funzionale, secondo cui bisogna verificare la
connessione – strumentalità del complesso trasferito rispetto all’impresa cui afferiva.
Opposte teorie si sono sviluppate anche in ordine a quali “beni” sono ricompresi
nella definizione di azienda. Secondo una tesi “omnicomprensiva”
7
l’azienda
comprende i beni in senso stretto e i rapporti giuridici (debiti, crediti, rapporti con il
personale…); secondo la tesi “organizzativa” contratti, crediti e debiti non sono
elementi costitutivi dell’azienda trasferita.
Il concetto di azienda, poi, non coincide con quello di impresa. L’impresa, infatti, è
l’attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni e/o servizi. L’impresa è quindi caratterizzata da un dato oggetto
(produzione o scambio) e da specifiche modalità di svolgimento (professionalità,
organizzazione, economicità). In sostanza l’azienda è il mezzo con il quale
l’imprenditore esercita la propria attività. L’esercizio dell’impresa, però, non è
elemento costitutivo essenziale dell’azienda, infatti esiste comunque l’azienda anche
quando manca l’imprenditore
8
.
7
Orientamento sostenuto dalla dottrina tributaria.
8
In sostanza esiste l’azienda anche se cessa l’impresa, a patto che vi sia la destinazione unitaria dei beni
all’obiettivo prefissato dall’imprenditore e l’idoneità del complesso di beni alla funzione economica specifica.