2
Il fenomeno comunicativo di Internet, rientra fra i fenomeni di portata
storica, ed è divenuto il mezzo di comunicazione più osservato e
pubblicizzato a livello planetario.
Coloro che si occupano di diritto delle tecnologie dell’informazione, sono
coscienti di operare in un mondo completamente nuovo.
I meccanismi di scambio legati all’avvento di Internet non si possono
quindi studiare applicandovi acriticamente le regole tradizionali.
In questa tesi cercherò di fornire nella prima parte delle nozioni e
definizioni sul commercio elettronico dal punto di vista giuridico,
classificando e analizzando le diverse tipologie di e-business e di rapporti
telematici.
Nella parte centrale, invece, l’attenzione si sposta sulle norme che
disciplinano tale specifico settore: dai riferimenti codicistici alle direttive
europee ed infine ai decreti legislaltivi, con un occhio critico verso alcune
tematiche attuali come il problema della privacy e della tutela del
consumatore.
Nell’ultimo capitolo, infine, analizzerò gli aspetti giuridici delle aste on
line che rappresentano una peculiarità del commercio elettronico,
soffermandomi sulle problematiche derivanti da una normativa nazionale
poco chiara che disciplina tale ambito e collegandomi poi alla descrizione e
analisi di un caso pratico di aste on line: eBay, che per la sua strutturazione
desta (in alcuni casi) non pochi dubbi sulla sua liceità a livello operativo.
3
CAP I
GLI ASPETTI GIURIDICI DEL COMMERCIO
ELETTRONICO
1.1 L’elaboratore elettronico
L’elaboratore elettronico è nato ed è stato utilizzato in origine come
calcolatore (da cui il termine anglosassone computer).
In breve tempo si è rivelato essere uno strumento ricco di crescenti
potenzialità applicative nonché di correlative esigenze di adeguamenti
normativi, se non addirittura di riformulazione di intere categorie
dogmatiche.
Ripercorrendo a grandi linee l’evoluzione del fenomeno dell’elaboratore
elettronico, si può osservare una prima fase in cui la sua funzione
essenziale è quella di strumento di memorizzazione e trattamento di masse
(anche cospicue) di dati.
Questo uso è qualificabile come statico e comprende attività quali la tenuta
delle scritture domestiche, l’applicazione nella realtà di impresa
(informatizzazione del portafoglio clienti, inventario del magazzino, ecc.),
fino alla predisposizione anche ad opera della P.A. di imponenti banche
dati.
Proprio nel momento in cui si esaltano le potenzialità dell’elaboratore
elettronico nella rapidità di trattamento delle informazioni ivi memorizzate,
nascono giustificati timori in ordine alla tutela della sfera di riservatezza
4
privata, in particolar modo per quello che concerne la memoria come
risorsa destinata a contenere i dati immessi.
Uno tra i temi maggiormente discussi è stato quello della rilevanza e del
valore probatorio da attribuire agli aggregati memorizzati e cioè della res
signata costituita su supporto informatico.
In assenza delle disposizioni legislative entrate poi in vigore a partire
dall’anno 1997, non era sufficiente la relativizzazione dello strumento
cartaceo con la consapevolezza che si poteva scrivere anche registrando i
dati su una memoria magnetica e neanche l’assimilabilità di questa ad
esempio al nastro fonografico.
Le peculiarità del supporto informatico, cioè la sua elevata manipolabilità
ovvero l’inidoneità dello stesso a lasciare il segno delle eventuali
alterazioni subite, lo rendevano uno strumento unico, difficilmente
riconducibile all’interno delle rigide figure documentali previste dal
legislatore.
La seconda fase si apre con l’avvento della telematica, il computer diventa
terminale di un sistema di comunicazione e viene utilizzato come
strumento di scambio dei messaggi e dunque anche di dichiarazioni
contrattuali.
Si tratta questa volta di un uso dinamico, basato su un sistema di
comunicazione a distanza mediante linguaggio computerizzato
1
.
Inizialmente l’esperienza di comunicazione telematica si svolgeva entro
confini nient’affatto ampi, si trattava perlopiù di circuiti esclusivi tra i quali
spiccava ovviamente il mercato delle borse e dei valori – istituito con
delibera Co.n.so.b. 20/11/1991 n.5564 e disciplinato dalla delibera
Co.n.so.b. dell’1/04/1996 n.9882 - caratterizzato dalla simultanea presenza
1
Per maggiori approfondimenti si veda: ROVERI, “Telematica”, Enc. It., App. V,VI, Roma 1995, p. 417;
FROSINI, “Telematica ed informatica giuridica”, Enc. Dir., XLIV, Milano, 1992, p. 60.
5
sulla piazza virtuale dell’intero complesso di domande e offerte secondo un
sistema di asta continua
2
.
Con la diffusione di Internet nella seconda metà degli anni novanta è
avvenuta la vera svolta.
Internet ha la caratteristica di interconnettere un gran numero di gruppi più
ristretti di reti telematiche (net-works) aventi in comune una serie di servizi
e prerogative.
Si tratta di una rete globale tendenzialmente aperta alla navigazione di
chiunque vi abbia interesse; in questo nuovo foro si intrecciano rapporti
umani, si espongono merci su moderne bancarelle chiamate siti, si
guardano e si confrontano i beni offerti e quindi si concludono i contratti.
Peculiarità di questo foro è quella di avere una dimensione marcatamente
sopranazionale che però non trova riscontro in una disciplina giuridica
altrettanto sopranazionale, manca cioè un’unica lex mercatoria utilizzabile
per tutti i rapporti in rete.
Il passaggio da modalità di scambio di informazioni e dichiarazioni on-line
tra un numero chiuso di soggetti e in base a precisi accordi stipulati a
monte e per iscritto, a modalità di scambio di informazioni e dichiarazioni
tra un numero indeterminato di soggetti residenti in Stati diversi, non
vincolati da precise regole contrattuali, ha comportato numerosi problemi
di ordine giuridico che interessano trasversalmente vari settori del diritto,
da quello privato a quello internazionale.
2
FINOCCHIARO, “I contratti informatici”, Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico
dell’economia, Vol. XXII, Padova, 1997, pagg. 15 ss.
6
1.2 I contratti nell’informatica
Con l’espressione contratti d’informatica o contratti nell’informatica, ci
riferiamo ad un ampio genus al cui interno possiamo individuare due
diverse species: i contratti informatici ed i contratti telematici.
Le due fattispecie si differenziano in merito all’oggetto della prestazione
contrattuale.
Nei contratti informatici l’oggetto è costituito da un bene informatico come
il software o l’hardware (che può essere ricompreso nel dettato dell’art. 810
c.c.), oppure da un servizio informatico; è questa la ragione per cui <<la
definizione più opportuna dei contratti il cui oggetto è costituito da un bene
informatico, è contratti ad oggetto informatico
3
>>.
Risulta così più chiara la distinzione dai contratti informatici in senso
stretto o cibernetici nei quali la formazione della volontà contrattuale è
opera del mezzo informatico senza alcun intervento umano successivo alla
sua programmazione
4
.
I contratti informatici (o ad oggetto informatico) che hanno come oggetto
l’hardware possono essere di vendita, locazione o leasing; quelli che hanno
come oggetto il software possono essere di vendita o licenza; mentre quelli
che hanno come oggetto un servizio informatico possono essere di
assistenza, manutenzione ecc.
In assenza di un regime giuridico ad hoc, questi contratti sono attualmente
disciplinati da una copiosa produzione dottrinaria e giurisprudenziale.
Dal punto di vista giuridico, gli aspetti di maggior interesse riguardano in
primo luogo il c.d. information gap, cioè il divario di competenza tecnico
informatica tra le parti, che insieme alla prassi dell’utilizzo di moduli
3
DI SALVATORE, I contratti informatici, Napoli , 2000, pagg. 9 ss.
4
BORRUSO, TIBERI, L’informatica per il giurista – Dal bit a Internet, Milano, 2001, pagg. 15 ss.
7
unilateralmente predisposti, danno origine ad un vasto contenzioso, ed in
secondo luogo il rapporto di dipendenza pressoché assoluta che si crea fra
fornitore ed utente a seguito della conclusione di un contratto ad oggetto
informatico, per l’erogazione di prestazioni quali assistenza, manutenzione
ecc. che si rendono necessarie al fine del corretto funzionamento del bene
informatico.
I contratti telematici (o ad esecuzione informatica o digitali o automatici)
hanno invece ad oggetto una trasmissione di dati e quindi un servizio, un
facere , riferito ad un bene intangibile qual è l’informazione
5
.
Di conseguenza sono considerati contratti telematici quelle operazioni
negoziali che trasferiscono beni o diritti attraverso una rete, come i contratti
stipulati via internet (per es., vendita telematica o prenotazione telematica).
5
DI SALVATORE, op. cit., p. 67
8
1.3 Il commercio elettronico
La prima definizione giuridica del commercio elettronico
6
risale al 1997 ad
opera della Commissione europea
7
: “il commercio elettronico consiste
nello svolgimento di attività commerciali e transazioni per via elettronica e
comprende attività quali: la commercializzazione di beni e servizi per via
elettronica, la distribuzione on line di contenuti digitali, l’effettuazione per
via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici per
via elettronica ed altre procedure di tipo transattivi delle Pubbliche
Amministrazioni”
8
.
In sonstanza per la Commissione europea (e, ovviamente, per il nostro
paese), è commercio elettronico, qualsiasi attività pubblica o privata,
purchè sia, in qualsiasi modo, collegata ad Internet.
Per un’altra definizione di commercio elettronico occorre rifarsi alla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/31/CE, relativa a
«taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno».
La direttiva inserisce il commercio elettronico nel novero dei «servizi delle
società dell’informazione», intendendosi per tali: “ qualsiasi servizio
prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica,
mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la
compressione digitale e di memorizzazione di dati, e a richiesta individuale
di un destinatario di servizi”.
6
Mentre con il termine “commercio digitale” ci si riferisce alle sole transazioni che si svolgono su
Internet, la definizione di “commercio elettronico” abbraccia tutte le fattispecie di commercio che
implicano l’utilizzo di strumentazioni elettroniche (ad esempio videotext).
7
Comunicazione della Commissione europea al Comitato delle regioni rubricata “Un iniziativa europea
in materia di commercio elettronico” del 16 aprile 1997.
8
La medesima definizione è stata utilizzata per la prima volta in Italia nel 1998 dal Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato nel documento Linee di politica per il commercio
elettronico, Roma, 30 luglio 1998.
9
Anche con questa indicazione, l’espressione commercio elettronico resta
dai confini incerti, soprattutto allorquando i servizi delle società
dell’informazione a cui si fa riferimento sono quelli prestati a distanza, per
via elettronica, senza chiarire con immediatezza se si voglia intendere il
commercio elettronico on line ovvero off line.
La risposta a questo leggittimo interrogativo è offerta dal Considerando 18
della direttiva, laddove si chiarisce che i servizi cui si fa riferimento si
intendono unicamente le attività di tipo economico svolte on line a richiesta
individuale.
Le peculiarità di questo “mercato virtuale” si ricollegano a quelle di
Internet e consistono nell’impossibilità di determinare dei confini spazio -
temporali, di delimitare i prodotti e gli operatori ed infine una notevole
difficoltà ad applicare dei vincoli legislativi ed amministrativi.
Una prima distinzione del commercio elettronico tiene conto delle modalità
di esecuzione potendosi così distinguere un commercio diretto ed uno
indiretto.
Nel primo non solo la contrattazione ma anche la fase dell’esecuzione del
contratto avviene in forma telematica (ad esempio ordinazione, pagamento
e consegna on-line di beni e servizi immateriali quali software informatico,
materiali di intrattenimento o servizi informativi su scala globale) mentre
nel secondo i beni acquistati per via telematica vengono consegnati
materialmente all’acquirente tramite posta o corriere commerciale
9
.
Un altro aspetto di cui bisogna tener conto nell’affrontare il problema del
commercio elettronico è il fatto che si tratta di un fenomeno globale, con la
conseguenza che ben presto si è evidenziata l’inutilità di una disciplina
giuridica di fonte statuale.
9
G.CASSANO, Commercio elettronico e tutela del consumatore, Milano, 2003, pg. 254.
10
L’ultimo decennio è stato teatro di una tendenza di cooperazione a livello
internazionale per fornire un quadro normativo di riferimento al commercio
elettronico su Internet.
Una testimonianza di questo sforzo internazionale sono la dichiarazione
congiunta sul commercio elettronico sottoscritta dall’Unione Europea e
dagli Stati Uniti nel 1997 a Washington e la conferenza OCSE di Ottawa
del 1998
10
.
Un ruolo fondamentale è stato svolto da un organismo internazionale di
settore, l’UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade
Law) che ha predisposto nel 1996 un testo di legge modello sul commercio
elettronico.
L’attività dell’ UNCITRAL nasce dalla constatazione che la diffusione
degli strumenti informatici favorisce nuovi contatti, per via telematica, di
operatori commerciali senza che vi sia stato un precedente contatto
convenzionale fra i medesimi da ciò, l’esigenza di una disciplina
sopranazionale del commercio elettronico.
Sono stati questi i primi passi per la creazione di norme di diritto
sostanziale uniforme
11
nel commercio elettronico.
10
La conferenza ha messo in evidenza obiettivi futuri dei paesi partecipanti, ad esempio in tema di tutela
della privacy, di autenticazione dei messaggi elettronici, di neutralità fiscale delle transazioni telematiche
e di tutela del consumatore.
11
Kronke, Applicable Law in Torts and Contracts in Cyberspace.