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PREMESSA
Quello che, nel seguente lavoro, é stato definito come l' adversus casusum dei due
fucilieri del Battaglione San Marco, ha senza alcun dubbio rappresentato, assieme alla
querelle edificata attorno allo stesso, uno tra gli affairs più rilevanti e dibattuti in ambito
internazionalistico. La sostenuta centralità della faccenda che attribuisce all'Italia ed
all'India il ruolo di perfette antagoniste, trae origine da una molteplicità di questioni, le
quali, ancorché penalmente rilevanti, nondimeno rilevano sul piano del diritto
internazionale, con particolare riferimento al diritto internazionale marittimo e alla
disciplina, vigente in materia, convenzionalmente pattuita . All'uopo, costituisce oggetto
di analisi nelle pagine a seguire, la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del
Mare, o UNCLOS, adottata dagli Stati a Montego Bay nel 1982 e largamente
riproduttiva del diritto consuetudinario in materia, nonché punto di riferimento
imprescindibile del diritto del mare, le cui norme enucleano al lettore e ai tecnici gli
strumenti indispensabili per la comprensione e soluzione della faccenda dei militari
italiani a bordo della Enrica Lexie.
Nel primo capitolo, inoltre, non risulta tralasciato l'excursus storico e giuridico che ha
condotto gli Stati alla volontà di pattuire, in seno alle diverse Conferenze di
Codificazione, una disciplina comune, idonea a regolare poteri e limiti spettanti agli
stessi nelle acque territoriali ed internazionali, definendo altresì le cosiddette zone
funzionali. E' proprio il riferimento ai poteri spettanti allo Stato rivierasco su queste
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ultime, ed in particolare alla potestà statale esplicabile in quella parte di acque
internazionali detta zona contigua, a rappresentare un punto controverso del noto caso
della petroliera italiana Enrica-Lexie. Sulla base della normativa UNCLOS, risulta con
evidenza, che allo Stato costiero, in detta zona funzionale, sono riconosciuti
esclusivamente i poteri connessi con lo sfruttamento delle risorse, escludendosi in capo
a questo il riconoscimento di qualsivoglia forma di sovranità. In ragione del seguente
brocardo appare giustificata la tesi della difesa italiana improntata alla contestazione
della sussistenza della giurisdizione indiana sul caso implicante le responsabilità dei due
Marò. Nondimeno priva di giustificazione, ritenuta opinabile o meno, risulta
l'affermazione di giurisdizione in capo alla Corte Suprema indiana ossequiosa della lex
loci commissi delicti. Nelle pagine a seguire, tutti i profili attinenti alla questione di
giurisdizione, la quale costituisce il noumeno dell'intera faccenda Enrica-Lexie,
troveranno una trattazione esaustiva, assieme alla discussione intorno alla immunità
funzionale, idonea ad escludere qualsivoglia profilo di legittimità all'esercizio del
magistero punitivo statale sui fatti occorsi a largo delle coste del Kerala.
L'argomentazione intorno all'immunità funzionale, della quale i due Marò risultano
essere i diretti beneficiari, non prescinde dalla analisi dello statuto dei Nuclei Militari di
Protezione prestanti servizio a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana a
fini preventivi e protezionistici da atti di pirateria o di depredazione armata, rilevando la
circostanza che i fucilieri della Marina Militare Italiana risultavano imbarcati sulla
petrolieria Enrica-Lexie in qualità di membri del team di sei militari costituente il
Nucleo Militare di Protezione.
Accanto al tema della immunità funzionale, nondimeno rileva quello della immunità
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diplomatica, palesemente violata nel caso in esame avendo riguardo alle condotte, poste
in essere dai rappresentanti del Governo indiano avverso l'ambasciatore italiano a New
Delhi, le quali si pongono manifestamente in antitesi con le disposizioni racchiuse nella
Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Dall'esposizione dei fatti, risulta
chiaramente deducibile il fallimento di ogni tentativo di ricorso alle vie diplomatiche
per la soluzione del caso ad oggetto.
Infine, non risultano trascurate le pronunce in materia cautelare adottate rispettivamente
dall'ITLOS e dal Tribunale Arbitrale ex Annex VII, con particolare riferimento alle
ragioni di umanità e alle garanzie fondamentali costituzionalmente garantite dallo Stato
Italiano sulle quali ha insistito la difesa dei militari, richiamando il divieto di
costituzione di giudici straordinari o speciali in ragione del diritto di ciascuno a non
essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge e non tralasciando il divieto di
estradizione dei cittadini verso quei Paesi all'interno dei quali non risulti abrogata la
previsione della pena capitale e parimenti trattamenti disumani e degradanti.
In ragione del rispetto dei diritti spettanti alla parti coinvolte, tra cui il diritto degli
autori dei fatti delittuosi a non essere considerati colpevoli fino alla emissione di una
sentenza definitiva di condanna, e della particolarità della vicenda dolorosa, nel corso
della quale due giovani pescatori hanno perso la vita in occasione dello svolgimento
della quotidiana attività lavorativa, l'adversus casum sarà trattato alla luce di una
impostazione tecnica scevra da giudizi personali inerenti agli addebiti penalmente
rilevanti dei soggetti coinvolti.
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CAPITOLO I
IL REGIME GIURIDICO DEI MARI
1.1 INTRODUZIONE
Il complesso di disposizioni normative sulle quali si fonda il regime giuridico dei mari
ed il loro approfondimento rappresentano una condicio sine qua non per la
comprensione della querelle insorta tra l' Italia e l' India, la quale prende le mosse da un
tragico evento verificatosi in quella porzione di alto mare, altresì detta zona contigua e
che vede coinvolti i due fucilieri del Battaglione San Marco, Salvatore Girone e
Massimiliano Latorre, a bordo della petroliera Enrica Lexie in qualità di Nuclei militari
di protezione (NMP).
Trattasi di norme le quali sono deputate a limitare il potere di governo degli Stati
costieri negli spazi marittimi, riconoscendo in capo a questi ultimi poteri più incisivi nel
c.d. mare territoriale ed escludendo gli stessi nella zona contigua (ZE) e nella zona
economica esclusiva (ZEE): zone di alto mare nelle quali vige il principio secondo il
quale ogni nave é soggetta alla giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera,
designandosi in tal modo un criterio di collegamento della nave con l' ordinamento
giuridico di uno Stato.
Dunque la determinazione della giurisdizione alla luce delle norme di diritto
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internazionale marittimo rappresenta uno snodo decisivo per la composizione dell'affair
Italia - India.
In concreto si tratterà di stabilire l' esistenza della giurisdizione, propendendo a favore
dell'uno o dell'altro Stato, muovendo dalla risoluzione di un interrogativo di fondo: i due
Marò hanno agito nell'alveo del circoscritto iure privatorum o nell'esercizio di pubbliche
funzioni, ben potendosi ricollegare le loro funzioni ad atti iure imperi?
Nella prima ipotesi non sembrerebbe affatto azzardata l'affermazione di una
giurisdizione in capo all'India, dovendosi considerare operante nella specie il criterio di
territorialità della legge (lex loci commissi delicti), in considerazione della circostanza
per cui il fatto delittuoso e penalmente rilevante si sia consumato a bordo del
peschereccio St. Antony, battente bandiera indiana.
A favore di questo argomento potrebbe altresì essere invocato il principio della
personalità indiretta in ragione della nazionalità delle vittime , trattandosi dunque di un
delitto perpetrato ai danni di due cittadini indiani.
Se, a contrario, dovesse ritenersi valida l' ipotesi secondo cui i due fucilieri abbiano
posto in essere un atto de iure imperi , non potrebbe negarsi l' operatività dell'immunità
funzionale e la conseguente affermazione di giurisdizione in capo al nostro Stato,
dovendosi a priori escludere qualsivoglia pretesa da parte dell'India in ossequio al
principio che nega l'esistenza di una "iurisdictiones inter pares". La tesi é altresì
suffragiata dal fatto che il reato sia stato commesso dai due "marines dal grilletto facile"
1
in acque internazionali a bordo di una nave battente bandiera italiana e per tanto
1
I fucilieri della Marina Militare Italiana Salvatore Girone e Massimiliano Latorre sono stati
definiti con l' espressione “ trigger happy marines “ dalla Corte del Kerala con la sentenza del 29 maggio
2012 .
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sottoposta alla giurisdizione esclusiva dell'Italia, alle leggi della quale soggiacciono tutti
i membri dell' equipaggio.
Si ritiene dunque che la questione vada risolta alla luce delle disposizioni UNCLOS
2
e
attribuita alla competenza degli organi all' uopo designati dalle stesse.
1.2 IL DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO.
IL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DEI MARI
Il diritto internazionale del mare risulta compiutamente codificato nella Convenzione di
Montego Bay del 1982 e prima ancora di questa nelle Quattro Convenzioni di Ginevra
3
ma per interi secoli é risultato dominato da un unico grande principio consuetudinario,
nonché quello della libertà dei mari, il quale tra 1600 e 1700 fu con fermezza invocato
dagli olandesi al fine di reprimere qualsivoglia pretesa di dominio dei mari "battente
bandiera" inglese, portoghese o spagnola. La concezione di un "mare liberum"
4
si
palesò ad Ugo Grozio
5
, fondatore del diritto internazionale moderno, per il quale " il
mare così come l' aria non può essere oggetto di dominio". Il brocardo era sì ritenuto
2 UNCLOS, rappresenta l' acronimo del nome in inglese United Nations Convention On the Low Of
the Sea del 1982.
3 A Ginevra nel 1958 in seno alle Nazioni Unite, gli Stati adottarono quattro Convenzioni e
specificatament:
1.la Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua;
2.la Convenzione sull ' alto mare;
3.la Convenzione sulla pesca e conservazione delle risorse biologiche dell' alto mare ,
4.la Convenzione sulla piattaforma continentale .
4 “ Mare Liberum “ è un ' opera di Ugo Grozio e non rappresenta uno scritto autonomo , in quanto
trattasi del XII capitolo del “ De Iure praede commentarius “ , attraverso cui l' autore difese la
Compagnia Olandese delle Indie Orientali , provvedendo a giustificare la cattura di una nave nei
pressi di Singapore. La prima traduzione di quello che oggi costituisce un grande classico delle
relazioni internazionali fu pubblicata a Firenze da Le Monnier nel 1933 .
5 Ugo Grozio , nome italianizzato del giurista, filosofo, teologo, umanista, storico, poeta, filologo,
politico olandese Huig de Groot (Delft , 10 aprile 1583 – Rostock 28 agososto 1645) . Fu considerato
il fondatore della “ Scuola di diritto Naturale “ da Pufendorf .
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sufficiente dal giusnaturalista a legittimare ogni intervento armato in mare ed il
conseguente esercizio del diritto di preda nei confronti di chiunque si fosse opposto ad
una libera navigazione, intralciando le comunicazioni ed il commercio" scudo contro le
indigenze e promotore dell'amicizia tra popoli". Ad un' analisi più scrupolosa non
sfugge, tuttavia, che le argomentazioni di natura filosofica sottendevano in realtà quelle
esigenze tipicamente olandesi, ben più empiriche, di contrasto alle pretese spagnole e
portoghesi di ''dominio sovrano sui mari". Sicché può senza dubbio concludersi che
all'inizio del 1600 il principio del mare libero assumeva i contorni di un affare di Stato
dal quale far dipendere le sorti del commercio su vasta scala.
Ma qual é il significato del mare liberum che ha a lungo dominato il diritto
internazionale marittimo consuetudinario ? All'interrogativo può rispondersi affermando
che alla luce del principio é fatto divieto ad ogni singolo Stato di impedire o intralciare l'
utilizzazione degli spazi marini, la quale può concretizzarsi nelle attività di pesca,
navigazione, sfruttamento delle risorse che il mare offre, da parte degli altri Stati e delle
navi battenti bandiera di questi ultimi.
Il suddetto "regime di libertà" incontra un preciso limite corrispondente al rispetto della
pari libertà altrui; il che equivale al divieto imposto ad ogni singolo Stato di assecondare
ogni qualsivoglia spinta diretta a sopprimere ogni possibilità di utilizzazione da parte
degli altri Paesi, ivi incluse tutte quelle attività dirette alla soppressione od esaurimento
delle risorse del mare.
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1.2.1 DAL PRINCIPIO DEL MARE LIBERUM AL MARE CLAUSUM.
TUTTE LE EVOLUZIONI DELLA PRASSI INTERNAZIONALE
In opposizione al mare liberum di Grozio , il giurista inglese John Selden
6
elaborò nel
1635 la sua teoria di mare clausum a sostegno delle pretese della Corona britannica, la
quale rivendicava il diritto ad appropriarsi della zona di mare adiacente alle proprie
coste, escludendo in tale zona la attività di altri Stati.
Il mare clausus costituisce nel diritto internazionale del mare una eccezione al mare
liberum, rappresentando un mare, un oceano o altro corpo navigabile, soggetto alla
giurisdizione di uno Stato chiuso o non accessibile ad altri Stati.
Progressivamente gli Stati hanno espresso a più riprese la tendenza a volersi assicurare
il controllo delle acque adiacenti alle coste, sebbene fino alla seconda metà del
diciannovesimo secolo la nozione di mare territoriale, intesa come fascia di mare
costiero equiparata al territorio statale, fosse ancora sconosciuta; tuttavia la prassi
internazionale restava sostanzialmente ancorata al principio del mare liberum e lo Stato
finiva per esercitare, nelle acque adiacenti alle coste, solo eccezionalmente quei limitati
poteri per lo più volti alla repressione delle attività di contrabbando o per la
regolamentazione della pesca. Quale conferma di tale orientamento può ben richiamarsi
alla memoria dei lettori di questo seminario, un lodo arbitrarle risalente agli ultimi anni
del 1800, il quale pose la parola fine alla controversia anglo-americana avente ad
oggetto la caccia alle foche nel Mare di Bering. Era il 1893 ed il Collegio giudicante
formalizzò una rigida interpretazione della regola tradizionale del mare liberum,
6 John Selden ( Salvington , 16 dicembre 1584 – Londra 30 novembre 1654 ) fu un giurista e politico
inglese , erudito e studioso di antiche leggi inglesi , della Legge ebraica e della Carta Costituzionale .
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ribadendo con fermezza l’esistenza di una netta distinzione tra alto mare e mare
territoriale e finendo per respingere con forza le pretese statunitensi. Si palesa senza
alcun tipo di mistificazione, come in quella circostanza la Corte non abbia inteso
manifestare volontà alcuna di sacrificare la “certezza del diritto” in favore di una
evoluzione non solo della giurisprudenza ma anche del diritto internazionale del mare
non codificato. Tuttavia è bene sottolineare come ,nonostante la definizione della
controversia nelle modalità di cui si è detto, la Corte non abbia rinunciato al
riconoscimento della esistenza di un particolare interesse (peculiar interest), in capo allo
Stato costiero, afferente allo sfruttamento delle risorse nelle acque adiacenti a quella
zona costituente il suo mare territoriale e altresì finalizzato alla conservazione delle
specie biologiche transitanti oltre quella linea netta delle acque territoriali. Sicchè da
una parte la Corte affermava come il principio di libertà dell’alto mare continuasse a
preservare intatto il suo valore di ius cogens, ma dall’altra non procedeva alla
negazione esplicita dell’esistenza di un interesse del quale si riconosceva la titolarità
agli Stati rivieraschi non univocamente diretto allo sfruttamento delle risorse biologiche
ma altresì volto all’adozione di tutte quelle misure finalizzate alla attuazione e
salvaguardia di tale interesse. Può, dunque, concludersi che la decisione si presentava
già come foriera di quel “germe primigenio” della tendenza al riconoscimento di poteri
ulteriori in capo agli Stati costieri, idonei ad essere esercitati in una zona di mare
ulteriore a quello territoriale, e per tradizione appartenente all’ alto mare, perché diretti
allo sfruttamento, gestione e conservazione delle risorse; tendenza che si sarebbe
affermata con decisione negli anni a venire.
Con il decorso si é registrata una inversione di tendenza nella prassi e quell'idea di
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"mare clausum", implicante i poteri dello Stato rivierasco sulle acque adiacenti alle
coste, ha preso il sopravvento finendo per declassare il principio del mare liberum,
quale regola primaria e generale in materia, e relegandolo al ruolo di una delle regole
del diritto internazionale del mare.
Il mutamento della prassi volto alla disgregazione della operatività del principio
consuetudinario di cui si é detto é avvenuto gradualmente, dapprima con la diffusione,
nei primi anni del secolo scorso, dell'istituto del mare territoriale inteso come zona
assoggettabile al medesimo regime giuridico previsto per il territorio dello Stato
rivierasco, al quale ben poteva assimilarsi. Tuttavia quella dilatazione latu sensu del
potere statale sulle acque adiacenti alle coste si andò imponendo nel secondo
dopoguerra con la diffusione e l' accoglimento da più parti della dottrina proclamata dal
Presidente statunitense Truman
7
in un suo Proclama
8
risalente al 28 settembre del
1945, il quale introduceva il concetto di piattaforma continentale collegato alla pretesa
del Governo USA di esercitare il controllo e la giurisdizione sulle risorse di quella parte
7 Harry S. Truman ( Lamar 8.5.1884- Kansas City 26.12.1972) , fu il 33° Presidente degli Stati Uniti
d'America, in carica dal 1945 al 1953 . Oltre ad essere un politico di successo fu anche un militare
statunitense; sicchè è da ricondursi a tale carattere l'adozione di decisioni, quale quella di far brillare
per la prima volta un ordigno atomico sulla città di Hiroshima prima ( 6 agosto 1945 ) e Nagasaki
dopo (9 agosto 1945) per costringere il Giappone alla resa sul finire del secondo conflitto mondiale ,
la quale provò il dissenso dell'intera comunità scientifica internazionale (“Il mondo sappia che la
prima bomba atomica è stata sganciata su Hiroshima, una base militare. Abbiamo vinto la gara per la
scoperta dell'atomica contro i tedeschi. L'abbiamo usata per abbreviare l'agonia della guerra, per
risparmiare la vita di migliaia e migliaia di giovani americani, e continueremo a usarla sino alla
completa distruzione del potenziale bellico giapponese“ fu questo l'annuncio fatto dal Presidente
Truman in occasione dell'esplosione della bomba atomica) . Più tardi , nel 1946 autorizzò una serie di
esperimenti atomici sull'atollo di Bikini per consentire lo sviluppo delle armi nucleari.
Arruolato nelle file del Partito Democratico, combattè un'insistente lotta al comunismo in seguito al
peggioramento delle relazioni con l'Unione Sovietica subito dopo la seconda Guerra Mondiale,
avviando quella che fu tristemente nota a tutti i Paesi come guerra fredda . Deciso a fermare
l'avanzata su scala mondiale del comunismo, si fece carico di sostenere ogni tipo di intervento nelle
Nazioni che risultassero minacciate dal fenomeno cominista e in quest'ottica rientra l'elaborazione
della Dottrina Truman e la successiva approvazione del Piano Marshall che predispose ingenti aiuti
economici per la ricostruzione dei Paesi europei devastati dalla Guerra .
8 Il famoso Proclama del Presidente Truman rappresenta quello che può definirsi il “manifesto” della
Dottrina Truman e fu da molti considerato come l'atto di avvio della guerra fredda .
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del fondo e del sottosuolo marino costituente il prolungamento della terra emersa e che
si mantiene costante prima di precipitare negli abissi, esaurendosi nella c.d. scarpata
continentale. In ossequio al Proclama furono istituite fishery conservation zones al fine
di regolamentare lo sfruttamento delle risorse rinvenibili sì in zone di alto mare ma
adiacenti alle coste statunitensi. Tuttavia in relazione a dette zone di conservazione di
pesca non può parlarsi di un esercizio di quei poteri in cui si esplica la sovranità dello
Stato,bensì di più limitati poteri di regulation and control. Sicchè questo rinnovato
interesse per le questioni marittime giuridicamente rilevanti, propulsore della evoluzione
della prassi in tal senso, è risultato sollecitato dalla constatazione che il Diritto del Mare
possiede implicazioni politiche ricollegabili agli interessi di cui gli Stati costieri sono
portatori e decisamente volti all' ampliamento delle loro sfere di giurisdizione, i quali
finiscono per contrapporsi agli interessi di quelli Stati ascrivibili come Potenze
marittime e che mal tollerano limitazioni alla loro mobilità.
L’autorevole precedente rappresentato dal Proclama di Truman risalente al 1945, fu
oggetto di strumentalizzazione da parte degli Stati latino-americani al fine di rivendicare
diritti sovrani su quello definito come mare epicontinentale, nonché quella fascia di
mare avente una ampiezza di duecento miglia marine. Gli atti unilaterali argentini,
peruviani, cileni e più in generale ascrivibili agli Stati a sud del continente americano si
differenziavano da quelli statunitensi di istituzione delle fishery conservation zones in
quanto consacravano all’ interno del loro testo, il riconoscimento di poteri sovrani ben
più ambiziosi ,in quanto idonei ad essere esercitati su zona di mare ben più estesa se
confrontata con le più famose zone di pesca statunitensi e precisamente dell’ampiezza di
duecento miglia marine, ivi compresi i fondali e fatta salva la tradizionale libertà di