2
riferisca ai soci amministratori o a quelli esclusi dall’amministrazione
dal contratto sociale
3
. “La disciplina legale muove dall’idea che il
potere di amministrare sia connaturato alla posizione di socio, e
pertanto prevede che l’amministrazione della società spetti a ciascun
socio illimitatamente responsabile disgiuntamente dagli altri ”
4
.
Tuttavia i soci possono ricorrere a regimi convenzionali di
amministrazione. Essi possono, ad esempio, optare per
l’amministrazione congiuntiva di tutti i soci oppure attribuire il potere
d’amministrazione solo ad alcuni di essi, creando così la
contrapposizione tra soci amministratori e non amministratori
5
.
L’art. 2260 c.c. dispone che i diritti e gli obblighi degli amministratori
“sono regolati dalle norme sul mandato”. La disciplina del mandato
però non va applicata integralmente al rapporto di amministrazione
nelle società di persone, è necessario che venga considerata la
particolare fattispecie
6
. "L’ufficio di amministratore ha per oggetto
un’attività e non singoli atti, come nel caso del contratto di mandato e
3
M.BUSSOLETTI, Società Semplice, in Enciclopedia del Diritto, vol. XLII, Varese, 1989, p. 914,
ed.Giuffrè.
4
G. FERRI, Manuale di Diritto Commerciale, Torino, 1996, p. 277, ed. Utet.
5
F.DI SABATO, Manuale delle Società, Torino, 1995, p.124, ed. Utet; F.GAZZONI, Manuale di
Diritto Privato, Napoli, p. 1347, ed. Esi; G. F.CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, Torino,
1994, p. 95 ed. Utet.
3
si estende a tutte le operazioni sociali, ovvero a quelle che rientrano
nell’oggetto sociale”
7
.
Il Di Sabato parla per i soci amministratori di diritto di amministrare
e di diritto al compenso. In virtù’ del primo diritto l’amministratore
può “compiere tutti gli atti di gestione pertinenti alla realizzazione
dell’oggetto sociale, siano essi di ordinaria o straordinaria
amministrazione, con i soli limiti segnati dall’oggetto sociale”
8
. Negli
atti di amministrazione rientrano atti negoziali, materiali e processuali,
sotto la specie di azioni verso i terzi o verso i soci
9
.
Piuttosto discusso è il diritto al compenso. Minoritaria è l’opinione di
chi nega tale diritto (Gallano), mentre tra chi lo ammette vi è
discordanza sul fatto se il compenso spetti a tutti gli amministratori,
oppure se occorra distinguere tra amministratori nominati con l’atto
costitutivo ed amministratori nominati con atto separato: nel primo
caso vi è presunzione di gratuità, nel secondo d’onerosità
10
.
6
F.DI SABATO, Manuale delle Società, Torino, 1995, p.127, ed. Utet; G. F.CAMPOBASSO,
Diritto Commerciale, Torino, 1994, p. 97 ed. Utet.
7
F.DI SABATO, Manuale delle Società, Torino, 1995, p.127, ed. Utet.
8
F.DI SABATO, Manuale delle Società, Torino, 1995, p.130-131, ed. Utet.
9
M.GHIDINI, Società Semplice, in Enciclopedia Giuridica, vol. XXIX, Roma, 1993, p. 17, ed.
Treccani.
10
G. F.CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, Torino, 1994, p. 99, ed. Utet; M.BUSSOLETTI,
Società Semplice, in Enciclopedia del Diritto, vol. XLII, Varese, 1989, p.922, ed.Giuffrè.
4
Ricordiamo infine che i soci amministratori, oltre ad avere il diritto di
veto in caso di amministrazione disgiuntiva (art. 2257 c.c.), hanno in
comune con i soci non amministratori il diritto di recesso (art. 2285
c.c.), il diritto di chiedere giudizialmente la revoca del socio
amministratore quando ricorra giusta causa (art. 2259 c.c.) e quello di
esprimere la propria volontà nei casi previsti dalla legge o dall’atto
costitutivo
11
.
Il socio non amministratore, pur non avendo il potere di compiere atti
di gestione, può esercitare dei diritti amministrativi lato sensu: il
diritto di esprimere la propria volontà nei casi previsti dalla legge o
dal contratto sociale; il diritto di controllare la gestione.
Tra i casi in cui il socio non amministratore è chiamato per legge ad
esprimere la propria volontà ricordiamo:
a) il disposto dell’art. 2257, co 2° e 3°, c.c., in base al quale in caso di
amministrazione disgiuntiva “ciascun socio amministratore ha il
diritto di opporsi all’operazione che altro voglia compiere, prima che
sia compiuta” e che sull’opposizione decide “la maggioranza dei soci,
determinata secondo la parte attribuita da ciascuno agli utili”;
11
V.BUONOCORE, G.CASTELLANO, R.COSTI, Società di Persone, Varese, 1978, p. 433, ed.
Giuffrè.
5
b) il caso previsto dall’art. 2287, co 1°, c.c., in base al quale
“l’esclusione del socio è deliberata a maggioranza”, non
computandosi nel numero il socio da escludersi;
c) il caso ex art. 2256 c.c., che richiede il consenso degli altri soci
affinché il singolo socio possa utilizzare i beni sociali per fini estranei
a quelli della società;
12
d) la modificazione del contratto sociale, che a norma dell’art. 2252
c.c., richiede il “consenso di tutti i soci, se non è convenuto
diversamente”;
e) l’approvazione del rendiconto, secondo quanto si desume dall’art.
2262 c.c.
13
.
Per ciò che concerne il diritto di controllo ci limitiamo a riportare il
disposto dell’art. 2261 c.c., riservandoci di approfondirne lo studio nei
prossimi paragrafi: “I soci che non partecipano all’amministrazione
hanno diritto di ricevere dagli amministratori notizia dello
svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi
all’amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per
12
F.DI SABATO, Manuale delle Società, Torino, 1995,p. 109-110, ed. Utet;V.BUONOCORE,
G.CASTELLANO, R.COSTI, Società di Persone, Varese, 1978, p. 433, ed. Giuffrè.
13
F.GUERRERA, Società in Nome Collettivo, in Enciclopedia del Diritto, vol. XLII, Varese,
1989, ed. Giuffrè.
6
cui fu costituita la società sono stati compiuti”, a meno che il
compimento degli affari duri oltre un anno, nel qual caso il rendiconto
va presentato al termine di ogni anno, “salvo che il contratto stabilisca
un termine diverso”.
Abbiamo già detto in precedenza che i diritti patrimoniali spettano
indistintamente a tutti i soci. Essi sono: a) il diritto agli utili (art. 2262
c.c.); b) il diritto alla liquidazione della quota in caso di scioglimento
del rapporto sociale limitatamente ad un socio (art. 2289 c.c.); c) i
diritti conseguenti alla liquidazione della società (restituzione dei beni
conferiti in godimento, rimborso dei conferimenti, ripartizione del
residuo)
14
.
Coerentemente a quanto detto all’inizio si tratterà ora di dimostrare il
legame esistente tra diritti dei soci e rendiconto. In particolare
rivolgeremo la nostra attenzione al diritto di controllo e al diritto agli
utili.
14
F.DI SABATO, Manuale delle Società, Torino, 1995, p. 111, ed. Utet; V.BUONOCORE,
G.CASTELLANO, R.COSTI, Società di Persone, Varese, 1978, p. 433, ed. Giuffrè;
M.BUSSOLETTI, Società Semplice, in Enciclopedia del Diritto, vol. XLII, Varese,1989, p. 914,
ed. Giuffrè.
7
Par. 2 Diritto di controllo e sistema informativo
Dalla lettura dell’art. 2261 c.c. si evince che il diritto di controllo è
articolato nel diritto di: avere notizia dagli amministratori dello
svolgimento degli affari sociali; consultare i documenti relativi
all’amministrazione; avere il rendiconto dagli amministratori
15
.
La prima osservazione da farsi è che il diritto di controllo si fonda su
di un sistema informativo, il quale compensa “adeguatamente la
mancanza per il socio non amministratore di un ruolo di
partecipazione attiva nell’ambito delle scelte gestionali”
16
. Il diritto
d’informazione nelle società di persone assume una configurazione
del tutto diversa da quella che si riscontra nelle società a base
capitalistica. La diversa struttura societaria ha portato a modelli
organizzativi distinti. Nelle società di persone il socio è chiamato a
partecipare attivamente alla vita delle società, mentre nelle società di
capitali il socio assume una posizione di estraneità
17
. Quindi il regime
patrimoniale è da considerarsi solamente una “concausa” della diversa
15
R. COSTI, Note sul diritto d’informazione e di ispezione del socio, in Rivista delle Società,
1963, p. 67; E.RAMELLA, A.BONARRIGO, Società di Persone, Milano, 1970, p. 169, ed.
“Consulente delle Aziende”.
16
E.RICCI ARMANI, Il bilancio d’esercizio delle società di persone, in Rivista di Diritto Civile,
1994, I, p. 514.
17
E.RICCI ARMANI, Il bilancio d’esercizio delle società di persone, in Rivista di Diritto Civile,
1994, I, p. 485
8
configurazione del diritto d’informazione
18
. Il diritto in parola spetta a
chi di fatto non partecipa all’amministrazione
19
. Anche il socio di una
società di capitali non partecipa all’amministrazione, ma esigenze di
funzionalità connesse alla diversa struttura, hanno portato il legislatore
ad approntare per le società di capitali un sistema informativo basato
essenzialmente sull’operato del collegio sindacale e sulla
pubblicazione del bilancio d’esercizio
20
.
La richiesta di notizie, l’ispezione dei documenti ed il rendiconto
permettono al socio non amministratore di avere informazioni
sull’attività sociale. Le fonti informative elencate sono tutte interne al
sistema d’impresa e forniscono informazioni di contenuto sia
quantitativo che qualitativo. Riguardo al tempo di riferimento le
informazioni ottenibili possono essere storiche o prospettiche; infatti
di informazioni attuali in senso tecnico si può parlare solo in caso di
dati informativi forniti in tempo reale attraverso elaboratori elettronici
18
C.MONTAGNANI, Diritti d’informazione e di controllo individuale e controllo giudiziario
nelle società prive di collegio sindacale, in Rivista di Diritto Civile, 1983,I, p.348.
19
C.MONTAGNANI, Diritti d’informazione e di controllo individuale e controllo giudiziario
nelle società prive di collegio sindacale, in Rivista di Diritto Civile, 1983,I, p.267-273.
20
E.RICCI ARMANI, Il bilancio d’esercizio delle società di persone, in Rivista di Diritto Civile,
1994, I, p. 485.
9
21
. La consultazione dei documenti e la richiesta di notizie consente di
conoscere gli atti della gestione, che non sono isolati ma coordinati nel
tempo e nello spazio, in quanto finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi d’impresa
22
. A causa quindi della particolare natura degli atti
di gestione, il conoscere una certa operazione implica un necessario
collegamento con le operazioni passate e con i programmi futuri. Vi è
quindi un senso di continuità che suggerisce chiaramente la possibilità
di ottenere informazioni su atti e fatti passati e presenti, su programmi
ed indirizzi per il futuro
23
. Il contenuto e l’orizzonte temporale delle
informazioni che derivano dal rendiconto dipendono invece dal
significato che si intende attribuire a questo termine. Se per rendiconto
si intende un prospetto contabile allora questo fornirà informazioni di
contenuto quantitativo. Inoltre se tale prospetto si limita a dare notizia
“dell’attività svolta e dei traguardi raggiunti al termine di un ciclo
compiuto”
24
, le informazioni che ne deriveranno saranno
21
Per una classificazione dei dati informativi vedi M.DE SARNO, Gli equilibri d’impresa nei loro
diversi riflessi contabili, Padova,1992, p.16-19, ed. Cedam
22
D. AMODEO, Ragioneria Generale delle Imprese, Napoli, 1990, p.157-173, ed. Giannini;
S.SCIARELLI, Il Sistema d’Impresa, Bologna, 1991, p.57, ed. Cedam;
P.GHIGINI,S.BUSSOLINO, Ragioneria Generale, Milano, , 1992, p.99, ed. Elemond.
23
C.MONTAGNANI, Diritti d’informazione e di controllo individuale e controllo giudiziario
nelle società prive di collegio sindacale, in Rivista di Diritto Civile, 1983,I, p.271.
24
M.DE SARNO, Gli equilibri d’impresa nei loro diversi riflessi contabili, Padova,1992, p.76, ed.
Cedam.
10
esclusivamente storiche. Qualora il rendiconto venga invece
identificato con un bilancio vero e proprio avremo informazioni sia
storiche che prospettiche; infatti il bilancio ha in se una “carica di
futuro”, un “serbatoio potenziale” rappresentato dalle rimanenze in
senso lato
25
.
Il sistema informativo descritto permette al socio non amministratore
di effettuare un confronto tra le informazioni ottenute dagli
amministratori e ricavate dai documenti, e quelle che scaturiscono dal
rendiconto
26
; infatti quest’ultimo fornisce un quadro complessivo e
sintetico dell’attività svolta e quindi permette al socio di rendere
completa la sua conoscenza della gestione.
Alla luce di quanto detto possiamo affermare che l’acquisizione di
notizie, l’ispezione di documenti ed il rendiconto sono aspetti diversi
del diritto d’informazione
27
. Tuttavia è da precisare che per diritto
d’informazione in senso stretto si intende il diritto di “avere notizia
dagli amministratori dello svolgimento degli affari sociali”. Il diritto
25
M.DE SARNO, Gli equilibri d’impresa nei loro diversi riflessi contabili, Padova,1992, p.76, ed.
Cedam.
26
E.RICCI ARMANI, Il bilancio d’esercizio delle società di persone, in Rivista di Diritto Civile,
1994, I, p. 514.
27
E.RICCI ARMANI, Il bilancio d’esercizio delle società di persone, in Rivista di Diritto Civile,
1994, I, p. 514.
11
d’informazione non comprende i casi in cui gli amministratori
“forniscono notizie in forza di un dovere di comunicazione inerente al
loro ufficio, prescindendo da una specifica istanza del socio”, ma solo
i casi in cui il dovere di fornire notizie nasce da una pretesa del socio
28
. In conseguenza di ciò, pur tenendo presente il legame sistematico
che esiste tra le tre fonti informative, possiamo proseguire la nostra
analisi distinguendo tra diritto d’informazione, diritto d’ispezione e
diritto al rendiconto.
Par. 3 I soggetti attivi del diritto di controllo
In base all’interpretazione letterale dell’art. 2261 c.c. si potrebbe
concludere che i diritti di informazione spettino solo ai soci non
amministratori. In realtà anche i soci amministratori hanno diritto di
conoscere quegli atti di gestione ai quali essi non hanno partecipato
29
.
In primo luogo chi amministra ha l’esigenza di essere informato per
poter svolgere adeguatamente i suoi compiti. Perché l’impresa possa
funzionare deve essere compiuta una serie di atti di: decisione,
28
R.COSTI, Note sul diritto d’informazione e di ispezione del socio, in Rivista delle Società,
1963, p.66
29
M.GHIDINI, Società Semplice, in Enciclopedia Giuridica, vol. XXIX, Roma, 1993, p. 22, ed.
Treccani.
12
esecuzione e controllo
30
. Si tratta di atti coordinati tra di loro e facenti
parte di un ciclo continuo in cui l’informazione svolge un ruolo
rilevante. “Dall’informazione si passa alla decisione - attraverso la
comunicazione delle scelte adottate - alla esecuzione - mediante la
trasmissione dei risultati al controllo- per mezzo delle informazioni
così ottenute – all’assunzione di altre decisioni”
31
. Il controllo degli
amministratori perciò è necessario per “l’ordinato svolgimento
dell’attività aziendale” e l’informazione è la linfa vitale del sistema
d’impresa
32
. L’amministratore ha bisogno di informazioni
sull’impresa e sull’ambiente in cui essa opera e le sue fonti
informative sono sia interne che esterne. Tra queste ultime abbiamo
appunto la richiesta di notizie agli altri amministratori e la
consultazione dei documenti sociali. La natura stessa della gestione
impedisce agli amministratori di non comunicare tra di loro e di
operare in modo isolato. Già il Bolaffi notava che “anche quando tutti
i soci possiedono poteri amministrativi (cioè nell’ipotesi più
favorevole per la conoscenza del funzionamento della società da parte
30
S. SCIARELLI, Il Sistema d’impresa, Bologna, 1991, p. 57, ed. Cedam.
31
S. SCIARELLI, Il Sistema d’impresa, Bologna, 1991, p. 57, ed. Cedam.
13
dei soci) può accadere che la diretta notizia degli affari intrapresi non
debba dirsi esauriente”, sia nel caso di amministrazione congiuntiva
che disgiuntiva
33
. Alcune circostanze possono essere sfuggite ad un
socio amministratore o essergli poco note, quindi egli ha il diritto di
conoscere la situazione e i propositi degli altri amministratori,
indipendentemente dal fatto che vi sia o meno ripartizione dei compiti
34
.
L’informazione sugli atti di gestione, oltre a permettere al socio
amministratore di svolgere correttamente i suoi compiti, gli consente
di esercitare il diritto di veto ex art. 2257 c.c., nonché di predisporsi la
prova di essere esente da colpa, sottraendosi così alla responsabilità
solidale ex art. 2260 e al rischio di revoca (art. 2259)
35
.
Il socio non amministratore ha tutto l’interesse a sapere se gli
amministratori si comportano con diligenza, se sottraggono
indebitamente risorse al patrimonio sociale o , ancora, con quali
soggetti sorgono diritti di credito ed obbligazioni e a quali risultati ha
32
M.DE SARNO, Gli equilibri d’impresa nei loro diversi riflessi contabili, Padova,1992, p.13, ed.
Cedam.
33
R: BOLAFFI, La Società Semplice. Contributo alla teoria delle società di persone, Varese, 1947,
p. 363, ed. Giuffrè.
34
M. GHIDINI, Società Semplice, in Enciclopedia Giuridica, vol. XXIX, Roma, 1993, p. 22, ed.
Treccani.
14
portato la gestione. La conoscenza di questi atti e fatti è possibile
grazie all’intero sistema informativo (richiesta di notizie,
consultazione di documenti, rendiconto) e permette al socio non
amministratore di: esprimere la propria volontà quando è chiamato a
farlo dalla legge o dall’atto costitutivo; decidere se chiedere la revoca
giudiziale, esperire azione di responsabilità o recedere dalla società
36
.
Quindi tutti i soci, amministratori e non, hanno il diritto di chiedere
notizie e di consultare i documenti sociali.
E’ pacifico che l’obbligo di presentare il rendiconto ricade sugli
amministratori. Tale obbligo “deriva dal concreto esercizio del potere
di amministrazione e, parallelamente, il diritto di ottenerlo spetta a
tutti i soci che non hanno, in fatto, amministrato nei confronti di chi,
invece, in fatto amministra”
37
. Quindi il rendiconto dovrebbe essere
presentato anche a quei soci amministratori che “in fatto” non hanno
amministrato. Ma in che termini può essere accettata questa
affermazione? In merito a tale argomento ci sembra opportuno
35
C.MONTAGNANI, Diritti d’informazione e di controllo individuale e controllo giudiziario
nelle società prive di collegio sindacale, in Rivista di Diritto Civile, 1983,I, p.271.
36
C.MONTAGNANI, Diritti d’informazione e di controllo individuale e controllo giudiziario
nelle società prive di collegio sindacale, in Rivista di Diritto Civile, 1983,I, p.279;
M.BUSSOLETTI, Società Semplice, in Enciclopedia del Diritto, vol. XLII, Varese,1989, p. 916,
ed. Giuffrè.
15
riferirci ad una sentenza della Corte d’Appello di Napoli
38
. Secondo
la Corte “il rendiconto ex art. 2261 c.c., compete ai soli soci non
amministratori”. Nel giudizio di primo grado un socio di una società
di fatto aveva chiesto di ottenere il rendiconto, in quanto riteneva di
non aver svolto attività di amministrazione. Il Tribunale però ritenne
che tale socio aveva svolto attività amministrativa, anche se limitata
ad un solo settore della società, senza alcuna ingerenza negli aspetti
contabili. A causa di questa non ingerenza nella contabilità gli fu
riconosciuto il diritto, come socio e amministratore, di avere il
rendiconto. Tuttavia il giudice di primo grado negò il diritto al
rendiconto perché l’attore avrebbe dovuto azionare la procedura di
rendimento del conto di cui all’art. 263, c.p.c., “con riferimento
esclusivo a singoli e determinati affari di cui non è riuscito ad avere
notizia”.
37
C.MONTAGNANI, Diritti d’informazione e di controllo individuale e controllo giudiziario
nelle società prive di collegio sindacale, in Rivista di Diritto Civile, 1983,I, p.269.
38
Corte d’Appello di Napoli, 28/6/86, in Le Società, n° 12, 1986, con nota di S. LANDOLFI, p.
1347.