4
CAPITOLO PRIMO
GLI ASPETTI GENERALI DEL FACTO-
RING E LE SOCIETA’ CHE SVOLGONO
TALE ATTIVITA’
1.1 Le origini del factoring
La prima società di factoring fu costituita negli
U.S.A. nel 1808, ed in particolare si trattava di una società
che aveva come attività quella di prendere in consegna i
beni dai propri committenti e di venderli in propri mercati,
spesso distanti o non facilmente raggiungibili da parte del-
le imprese committenti, ricevendo dalle stesse dei corri-
spettivi per le operazioni ed i servizi commerciali offerti.
Si nota che l‟attività di questa società aveva ad oggetto
beni materiali, ed è solo nei primi anni del ventesimo se-
colo che si passò ad una qualificazione delle società di fac-
toring in finance factors. Come per la prima società di fac-
toring, anche per quanto riguarda la definizione di tale o-
perazione bisogna andare ad esaminare quanto disponeva
la legislazione statunitense agli inizi del 1900, ed in parti-
colare parliamo del New York Factor Act.
1
Ecco allora
che, anche la prima definizione dell‟attività di factoring , è
1
Cfr., PORRO A., FOSSATI G., Il factoring: Aspetti economici, fi-
nanziari e giuridici, Giuffrè Editore, 1994, p.4.
5
stata espressa dalla legislazione statunitense. Ed è negli
anni ‟50 del novecento che il factoring si delinea come
un‟attività prettamente di carattere finanziario, avente cioè
ad oggetto i crediti commerciali delle imprese operanti nei
più svariati settori dell‟economia mondiale. Ma, dopo la
nascita e l‟espansione avvenuta negli Stati Uniti, il facto-
ring si sviluppa anche in Europa e soprattutto in nazioni
che dopo la seconda guerra mondiale conobbero un peri-
odo di sviluppo economico notevole, quali furono la Fran-
cia la Gran Bretagna e la Germania. Tale espansione
dell‟attività di factoring in Europa fu dovuta soprattuto al
ruolo che in quegli anni ebbero i factors americani, che, al
fine di espandere il proprio centro d‟interesse e di affari,
iniziarono ad interessarsi anche del mercato europeo. Si
pensi all‟iniziativa che intraprese la First National Bank of
Boston, che, in collaborazione con alcune banche inglesi
altamente specializzate del periodo, fondò una holding
svizzera, l‟ International Factors A.G. , che ebbe e svolse
il compito di costituire delle società di factoring nazionali
nei diversi paesi europei. C‟è da dire comunque, che il fac-
toring nei paesi europei si e‟ sviluppato molto più tardi ri-
spetto a quanto avvenuto negli Stati Uniti. Infatti, in Gran
Bretagna la nascita di tale attività è fatta risalire nel 1960,
mentre in Francia la prima società di factoring fu costituita
nel 1964. Altri paesi europei ritenuti pionieri dell‟attività
di factoring possono essere ritenuti la Germania e
l‟Olanda, ma anche in questo caso la nascita e
l‟espansione dello stesso factoring risale ad un periodo che
va dal 1960 in poi. In Italia il factoring è sorto nel 1965,
grazie all‟ International Factors Italia S.p.a. (Ifitalia), so-
6
cietà cui partecipavano la Banca Nazionale del lavoro, E-
fibanca e la Firts National Bank of Boston. Nel 1968 nac-
que la Italfactor S.p.A., altra importante società nell‟ottica
dell‟espansione di questa particolare attività di natura fi-
nanziaria. Ma, è solo a partire dal 1980, con la costituzio-
ne della Olivetti Factoring S.p.A , che si cominciò a parla-
re di factoring aziendale, e quindi, è da tale momento che
in Italia, il factoring venne a rivestire la qualifica di attivi-
tà finalizzata a gestire i crediti vantati dalle imprese com-
merciali nei confronti dei propri fornitori.
2
1.2 Il factoring: definizioni
Nella dottrina giuridica ed in quella di stampo più
economico ed aziendale, vi sono stati più studiosi e pro-
fessionisti che nel tempo, hanno offerto varie definizioni
del factoring e del contratto che definisce e regola tale o-
perazione. Così, ad esempio, il factoring e‟ visto come
quella particolare operazione che da vita al trasferimento
di un credito commerciale da un‟azienda ad un‟altra a-
zienda, denominata factor, la quale, contro pagamento da
parte del cedente di una commissione, si assume l‟incarico
di riscuoterne l‟importo, garantendo il buon fine anche in
caso di insolvenza o di momentanea difficoltà nei paga-
menti del debitore ceduto. Ancora, il factoring viene quali-
2
Cfr. CREMONA G., FAENZA M., MONARCA P., TARANTINO
N., IL MANUALE DEL FACTORING: aspetti contrattuali contabili e
fiscali, IPSOA 2006, p.2
7
ficato come l‟attività a carattere finanziario e commerciale
che, attraverso una cessione di crediti, consente al produt-
tore di beni e servizi di trasferire ad economie esterne, le
società di factoring appunto, la gestione e l‟incasso dei
crediti derivategli dalle forniture eseguite, ed il rischio di
eventuali insolvenze, fruendo così nel contempo di impor-
tanti servizi di finanziamento e di assistenza commerciale.
Una definizione ancora più accurata, qualifica il factoring
come quella attività che consiste nell‟acquisto di crediti
commerciali da parte della società di factoring, la quale si
assume anche l‟impegno dell‟incasso degli stessi, offrendo
vari servizi all‟impresa cedente, che vanno dall‟erogazione
di finanziamenti sotto forma di pagamento anticipato del
corrispettivo della cessione dei crediti fino alla gestione ed
alla contabilizzazione degli stessi crediti oggetto
dell‟accordo. Da tali definizioni, pur non potendo riscon-
trare ancora una qualificazione giuridica del contratto di
factoring, ne rilevare il diverso ambito di operatività
dell‟operazione a seconda che la cessione avvenga pro-
soluto o pro-solvendo, si possono invece evidenziare le
parti, quindi i soggetti coinvolti nel factoring stesso
3
. In-
fatti, sinteticamente, possiamo dire che il factoring, inte-
ressa tre parti
4
, e cioè:
a) la società di factoring
b) l‟impresa che cede i propri crediti
3
Cfr., MOIZO F., Il contratto di factoring, in << italiagrafica >>, lu-
glio/agosto 2007, pp. 34-36.
4
Cfr., GHEZZI M.L., Alla ricerca del diritto certo: idee e materiali di
sociologia del diritto, Associazione Culturale Mimesis, 2005, pp.
145-146.
8
c) il debitore dell‟impresa cedente.
Nel factoring allora, mentre il factor rappresenta il c.d.
cessionario ed è quella società che acquista i crediti ogget-
to del contratto fornendo all‟impresa cedente varie tipolo-
gie di servizi che vanno oltre la mera qualificazione finan-
ziaria, la stessa impresa cedente invece rappresenta la par-
te che, soprattutto per assicurarsi un‟importante fonte di
finanziamento, decide di cedere i propri crediti commer-
ciali. Invece, il debitore ceduto, è forse la parte che, pur
essendo coinvolta direttamente nell‟operazione, non ha
potere di operatività nell‟ambito di tale fattispecie contrat-
tuale, anche perché, in questo caso il suo assenso alla ces-
sione dei crediti non rappresenta elemento fondamentale
per dar vita all‟operazione stessa.
1.2.1 Le fasi dell‟operazione di factoring
In genere ogni qual volta si da vita ad un‟operazione
di factoring, si possono riscontrare più fasi che portano al-
la conclusione del contratto ed all‟espletamento delle a-
zioni sottese al rapporto di factoring stesso. Innanzitutto vi
è una fase istruttoria che precede la conclusione del con-
tratto, ed è quella fase utile alla società di factoring per ef-
fettuare tutte le indagini e le valutazioni sulle condizioni
economiche e finanziarie del potenziale cliente. In tale fa-
se istruttoria la società di factoring svolge anche un‟analisi
sullo standing dei debitori del potenziale cliente, sulle
condizioni di pagamento generalmente praticate,
sull‟andamento delle perdite su crediti e sui rischi settoria-
9
li. Dunque, tale fase istruttoria è molto utile alla società di
factoring per valutare la convenienza o meno per la stessa
di concludere una determinata operazione di factoring.
Conclusa la fase istruttoria, la società di factoring fornisce
al potenziale cedente una proposta di perfezionamento del
contratto di factoring, cioè presenta uno schema contrattu-
ale nel quale saranno inseriti ed individuati tutti gli estremi
dell‟operazione, tra cui i servizi prestati dal factor o le an-
ticipazioni eventuali riconosciute. Una volta concluso il
contratto di factoring, vi è la fase dell‟assegnazione dei
crediti, in cui, la società di factoring rileva i crediti ovvero
ne controlla i requisiti, la documentazione, il grado di sol-
vibilità ed opera la scelta dei crediti che decide poi di ga-
rantire. Da tale fase deriva l‟approvazione o meno dei cre-
diti da parte del factor. Infatti, dall‟esito del controllo sui
crediti oggetto del contratto, la società di factoring decide
quali crediti approvare ed in che percentuale, così che si
determinerà la percentuale che viene assunta con la garan-
zia di buon fine, e di converso, per i crediti non approvati,
si avrà la circostanza che il rischio di insolvenza rimane a
carico dell‟impresa cedente. Nella fase che segue la con-
clusione del contratto, vi è anche l‟anticipazione dei credi-
ti che la società di factoring effettua a favore del cedente,
ed è in tale momento che avviene la messa a disposizione
dell‟importo dei crediti affidati, garantendo così
all‟impresa cedente una importante copertura di quel fab-
bisogno finanziario che l‟ha spinta a concludere
un‟operazione di tal genere. Infine, vi è tutta la fase che
conduce alla conclusione del contratto, e che in sostanza si
10
identifica nelle operazioni di incasso del credito affidato
poste in essere dalla società di factoring.
5
1.3 Il contratto di factoring
Dalle definizioni viste in precedenza, si può passare
ad una definizione più precisa del contratto di factoring.
Infatti, anche sulla base delle varie normative che discipli-
nano tale fattispecie contrattuale, possiamo dire che il fac-
toring è quel contratto con il quale un imprenditore, detto
cedente o fornitore, si impegna a cedere ad un altro im-
prenditore, detto factor o cessionario, tutti i suoi crediti o
parte di essi derivati o derivandi (quindi futuri)
dall‟esercizio della sua impresa sorti nei confronti di un al-
tro imprenditore, detto debitore ceduto. Prima di un‟analisi
più specifica delle varie tipologie di cessione dei crediti, si
può accennare il fatto che le cessioni stesse, nell‟ambito di
un contratto di factoring, possono avvenire senza rivalsa e
quindi pro-soluto, oppure, ed è questo il caso più frequen-
te, possono avvenire con rivalsa e quindi pro-solvendo.
Nel primo caso, quindi in presenza di una cessione pro-
soluto, la società di factoring si assume il rischio
dell‟eventuale insolvenza del debitore ceduto, non poten-
dosi infatti rivalersi nei confronti dell‟impresa cedente.
Nel secondo caso, quindi nella cessione pro-solvendo, la
società di factoring, in caso di mancato pagamento da par-
5
Cfr., CREMONA G., FAENZA M., MONARCA P., TARANTINO
N., IL MANUALE DEL FACTORING: aspetti contrattuali contabili e
fiscali, IPSOA 2006, p.181
11
te del debitore ceduto, può rivalersi nei confronti del ce-
dente facendosi così rimborsare quanto allo stesso era sta-
to in precedenza anticipato
6
. Per quanto riguarda la nascita
della fattispecie contrattuale, il contratto di factoring, e
quindi la cessione dei crediti, si perfeziona con il consen-
so dei contraenti. In particolare, il consenso tra l‟impresa
cedente e la società di factoring, porta alla conseguenza
che da tale momento avrà efficacia l‟effetto traslativo del
contratto sui crediti oggetto del negozio, e, come detto in
precedenza, ciò a prescindere dalla volontà del debitore
ceduto e dalla sua conoscenza della cessione. C‟è da dire
però, che, non sempre il perfezionamento del contratto da
vita immediatamente all‟effetto traslativo, infatti, per
quanto riguarda la cessione di crediti futuri, il contratto
svolge una funzione ed ha efficacia meramente obbligato-
ria, mentre l‟effetto traslativo è rimandato al momento del-
la nascita dei crediti oggetto del contratto stesso. Veniamo
all‟oggetto del contratto di factoring. Sembra evidente che,
l‟oggetto del contratto di factoring e‟ rappresentato dalla
cessione dei crediti commerciali che un‟impresa vanta nei
confronti dei suoi clienti , cessione che viene posta in es-
sere a favore delle società di factoring. Ma, nel contratto di
factoring, sono presenti anche alcune clausole essenziali
ed in più possono essere previste anche clausole conven-
zionalmente definite dalle parti. C‟è da dire, che il conte-
nuto dei contratti di factoring può essere più o meno arti-
colato a seconda del volume e del tipo di crediti che si in-
6
Cfr., ALBANESE M., ZEROLI A., LEASING E FACTORING Terza
edizione, Edizioni FAG, 2006, pp. 188-189.
12
tende cedere. Infatti, in alcuni contratti vi sono clausole
non presenti in altri, ma di sicuro, in quasi tutti i contratti
si possono trovare clausole che risultano pressoché omo-
genee. Di certo, e‟ sempre la società di factoring che forni-
sce la modulistica necessaria a determinare tali tipologie di
contratti, tenendo conto degli obblighi derivanti dalle legi-
slazioni che regolano l‟attività di factoring. Per questo al-
lora, in genere si stipula un contratto base in cui sono pre-
senti le clausole generali che regolano il rapporto Tra le
clausole essenziali, che di norma si riscontrano nella tota-
lità dei contratti di factoring, troviamo:
a) la clausola di esclusiva, in base alla quale
l‟impresa cedente si impegna ad offrire al factor tutti i
crediti che sorgeranno nei confronti dei suoi acquirenti
e a non trattare con nessun‟ altra società di factoring
durante tutta la durata del contratto. Tale clausola di
esclusiva, sembra offrire alla società di factoring una
migliore valutazione del proprio rischio, visto che in
tal modo le cessioni dei crediti a proprio favore sono
valutate con precisione e che, garantendosi l‟esclusiva,
la stessa società ottiene l‟importante risultato di poter
far leva sulla possibilità di contrattare la cessione dei
crediti di una determinata impresa a discapito della
concorrenza;
b) la clausola che determina la durata del contratto.
La durata di un contratto di factoring può essere de-
terminata o indeterminata
7
, ma in entrambe le evenien-
7
Cfr., CALCIANO M., Leasing & factoring, De Vecchi Editore,
2002, p. 112.
13
ze bisogna che la scelta della durata risulti da una clau-
sola espressa;
c) riguardo alle modalità con cui il fornitore può ef-
fettuare le cessioni dei crediti nei confronti della socie-
tà di factoring, nei contratti possono essere previste
due possibilità: 1) o la cessione in massa di tutti i cre-
diti del cedente vantati nei confronti di ogni debitore;
2) o una cessione per ogni singolo credito;
d) ovviamente non possono mancare le clausole che
prevedono in capo ad ognuna delle parti i relativi ob-
blighi derivanti dalla conclusione del contratto. Ed è in
tale ambito che vengono definite le prestazioni acces-
sorie gravanti in capo alla società di factoring, presta-
zioni che, una volta previste nel contratto diventano
obbligatorie, e che, fanno del contratto di factoring una
fattispecie che nella sostanza persegue finalità che
vanno oltre quella di carattere meramente finanziaria e
collegata all‟anticipazione che il factor concede
all‟impresa cedente sui crediti ceduti;
e) in ogni contratto di factoring, saranno previste de-
terminate clausole che evidenziano in maniera esplicita
le garanzie che il cedente deve prestare alla società di
factoring in relazione ai crediti oggetto della cessione
8
.
In altre parole, bisogna inserire nel contratto di facto-
ring, sia l‟indicazione della tipologia di cessione, e
8
Cfr., CREMONA G., FAENZA M., MONARCA P., TARANTINO
N., IL MANUALE DEL FACTORING: aspetti contrattuali contabili e
fiscali, IPSOA 2006, pp. 184-185.
14
cioè se si tratta di cessione pro-soluto o di cessione
pro-solvendo, sia eventuali garanzie accessorie che
l‟impresa cedente decide di prestare alla società di fac-
toring. In altre parole, è in questa sezione del contratto,
che bisogna prevedere la garanzia prestata dal cedente
sulla solvenza del debitore. Di norma dunque, il ceden-
te deve garantire il buon fine del credito ceduto nei li-
miti del corrispettivo pattuito, e sarà la società di facto-
ring espressamente a rinunciare a tale garanzia, pur se
la clausola che garantisce il buon fine sia stata inserita
nel contratto. La principale garanzia che la società di
factoring richiede al cedente però, riguarda l‟esistenza
dei crediti e la loro esigibilità, e ciò vale sia per i credi-
ti presenti, sia per quelli futuri che sorgeranno da con-
tratti non ancora stipulati. Inoltre, il cedente deve ga-
rantire l‟evenienza che i crediti oggetto del contratto,
abbiano derivazione da operazioni di natura commer-
ciale poste in essere nell‟esercizio dell‟impresa, e la
mancanza di tale previsione comporta l‟impossibilità
di applicare al rapporto le disposizioni previste dalla
legge 52/1991;
f) il contenuto del contratto di factoring non può pre-
scindere dall‟indicazione degli obblighi gravanti in ca-
po alle parti. Per quanto riguarda il fornitore, innanzi-
tutto lo stesso deve mettere a disposizione della società
di factoring tutte le informazioni di cui dispone riguar-
danti i rapporti con i debitori. Tali informazioni infatti,
sono necessarie per la società di factoring ai fini della
valutazione sulla convenienza delle operazioni di ac-
quisto dei crediti. E sempre nell‟ottica di agevolare
15
l‟operato della società di factoring, al cedente è richie-
sto di dare comunicazione alla stessa dell‟insorgenza di
eventuali controversie nei confronti dei debitori ceduti.
Ancora, il cedente non può incassare direttamente i
crediti ceduti, poiché i pagamenti, una volta formaliz-
zata la cessione dei crediti, vanno eseguiti a favore del-
la società di factoring. Allo stesso modo, il cedente non
può modificare a posteriori le condizioni di pagamento
praticate ai debitori, o concedere agli stessi sconti, ab-
buoni, dilazioni di pagamento o transazioni, senza pri-
ma aver informato il factor ed ottenuto il consenso del-
lo stesso. Infine, al fine di garantire uno svolgimento
delle operazioni oggetto del contratto lineare e quindi
privo di intoppi e di nascite di controversie, il cedente,
ha un obbligo collaborativo, cioè deve collaborare con
la società di factoring ogni qual volta la stessa lo ri-
chieda. Per quanto riguarda gli obblighi gravanti in ca-
po alla società di factoring, possiamo dire che gli stessi
variano a seconda degli impegni e delle prestazioni
promesse dalla stessa in sede di stipula del contratto.
Analizzeremo più avanti le prestazioni accessorie che
una società di factoring può offrire al cedente e quindi
gli obblighi che ne derivano;
g) spesso in molti contratti di factoring sono previste
clausole risolutive espresse
9
. Infatti, alcuni modelli
contrattuali prevedono espressamente quei casi in cui
9
Cfr., CALCIANO M., Leasing & factoring, De Vecchi Editore,
2002, p. 113.
16
la garanzia per tutti o per taluni crediti debba ritenersi
cessata. Si tratta di quelle clausole che prevedono ipo-
tesi, al verificarsi delle quali, la società di factoring,
con una semplice comunicazione al cedente , dichiara
la propria presa coscienza del venir meno delle garan-
zie sui crediti oggetto del contratto. In altre parole, la
società di factoring potrà risolvere il contratto, ogni
qual volta si manifestino inadempimenti degli obblighi
contrattuali da parte del cedente, o nel momento in cui
vengano meno le garanzie prestate dallo stesso;
h) ancora, una clausola importante che può essere in-
serita in un contratto di factoring, è quella che prevede
a favore della società di factoring, la possibilità di mo-
dificare unilateralmente i compensi alla stessa dovuti,
anche in senso sfavorevole all‟impresa fornitrice. In tal
caso comunque, il legislatore ha offerto una tutela al
cedente, infatti, in base a quanto stabilito dalle norme
del Testo unico delle leggi in materia bancaria ( norme
in tema di trasparenza del rapporto ), nei casi in cui vi
siano modifiche apportate unilateralmente dal factor
sui compensi a lui dovuti, il fornitore ha diritto di rece-
dere dal contratto entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione da parte della società di factoring, se
non accetti le modifiche sui corrispettivi da versare al-
la stessa;
i) infine, nei moduli che le società di factoring predi-
spongono e presentano ai propri clienti, viene sempre
riportata la clausola relativa alla compensazione volon-
taria. Con tale clausola, la società di factoring si garan-
tisce la possibilità di poter trattenere delle somme e
17
compensare suoi debiti verso il cedente con i crediti
che la stessa ha nei suoi confronti. Questa clausola per
la società di factoring ha una notevole importanza, dato
che consente alla stessa di poter trattenere delle somme
a garanzia di suoi crediti, anche ancora non scaduti.
Dall‟analisi del contenuto del contratto di factoring, viene
ad evidenza che lo stesso rientri tra quelle tipologie con-
trattuali che sono sottoposte alla disciplina prevista
dall‟art. 1341 del Codice Civile
10
. Infatti, trattandosi di un
contratto in cui, le condizioni generali sono predisposte
unilateralmente dalla società di factoring, ecco che il legi-
slatore ha previsto, per alcuni tipi di clausole una doppia
approvazione da parte dell‟altro contraente. Tale norma, è
stata emanata proprio per tutelare la posizione del contra-
ente più debole che viene a negoziare con una controparte,
in questo caso la società di factoring, che ha predisposto
unilateralmente il contenuto e quindi tutte le clausole e le
condizioni generali del contratto. Ed in tale ottica protetti-
va dell‟impresa cedente, nell‟ambito di un contratto di fac-
toring, l‟art. 1341 del Codice Civile, opera ed impone una
doppia firma per talune clausole tra le quali , quelle che
limitano la responsabilità di chi ha redatto il contratto,
10
Cfr. Art. 1341, comma secondo Cod. Civ: “In ogni caso non hanno
effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, a favore di
colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di re-
cedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono
a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di
opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi
terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compro-
missorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”
18
quelle che pongono a carico del cliente limitazioni alla fa-
coltà di opporre eccezioni, quelle che prevedono un tacito
rinnovo o una proroga del contratto stesso.
11
Una volta
definito il contratto di factoring, quindi l‟oggetto, la forma
ed il suo contenuto, non possiamo però evidenziare che
siamo in presenza di un contratto atipico
12
. Infatti, manca
una disciplina legislativa specifica dedicata a tale tipologia
contrattuale, e nemmeno la legge n. 52 del 21 febbraio
1991, ne lo regolamenta ne lo definisce, bensì si limita a
dettare una disciplina particolare sulla cessione dei crediti
d‟impresa. Non potendo ricondurre il factoring ad alcuno
dei contratti la cui disciplina è prevista espressamente dal
legislatore, ecco che la disciplina del rapporto sotteso
all‟operazione in esame è dettata in primo luogo dalle par-
ti, e, in secondo luogo, dalle norme regolatrici dei contratti
disciplinati dal diritto, qualora le stesse possano essere e-
stese al contratto di factoring. Di certo, nel factoring pos-
sono essere riscontrate affinità con il contratto di sconto
cambiario e non cambiario, si può ravvisare poi una fun-
zione di assicurazione del credito, ossia una copertura fi-
nanziaria per la perdita definitiva del valore del credito.
Ancora, la convenzione di factoring, secondo parte della
dottrina giuridica, ha ad oggetto il conferimento alla socie-
tà di factoring di un mandato a gestire e ad incassare in
nome proprio crediti ad esso trasferiti, quindi non si può
11
Cfr., CALCIANO M., Leasing & factoring, De Vecchi Editore,
2002, pp. 107-117
12
Cfr., MUSACCHIA M.L., Disciplina della cessione dei crediti
d’impresa e factoring, in Rivista dell‟Economia, de Trasporti e
dell‟ambiente, 23 aprile 2008.