6
Introduzione
Con il termine “principi contabili internazionali” si intende un insieme di regole per la
redazione dei bilanci valide per ogni impresa, in qualsiasi parte del mondo ed operante in
qualsivoglia settore industriale, emessa da un organismo indipendente, a carattere
sopranazionale, riconosciuto quale unico autorevole ente preposto alla loro formazione.
internazionale.
Tale ente è l’International Accounting Standard Board (IASB) ed i principi da esso
emanati sono gli International Accounting Standard (IAS) e gli International Financial
Reporting Standard (IFRS)
1
.
I principi contabili internazionali (IAS/IFRS) sono destinati quindi a diventare la regola
unica in tutto il mondo per redigere i bilanci consolidati e d’esercizio. Già oggi tutte le
imprese quotate europee, e quindi anche quelle italiane, devono utilizzare gli IFRS per i
loro bilanci. Oltre 100 Paesi hanno adottato gli IFRS o hanno avviato programmi a breve
scadenza per abbandonare la propria disciplina contabile e passare al nuovo sistema
internazionale.
Bilanci redatti secondo le medesime regole contabili sono perfettamente comparabili fra
loro e ciò consente analisi e confronti accurati da parte degli analisti finanziari, investitori
e, in generale da parte di tutti gli stakeholder
2
; inoltre, consenti di effettuare allocazioni
ottimali di capitale fra le varie imprese.
Sono queste le premesse che hanno portato, nel 1973, alla fondazione dell’International
Accounting Standard Committee (IASC) da parte delle professioni contabili di 10 Paesi
3
con il dichiarato intento di stabilire standard contabili a valenza mondiale. Lo IASC è una
Fondazione di diritto privato
4
e i suoi principali compiti sono quelli di assicurare il
finanziamento dell’intera organizzazione, stabilire le strategie generali, approvare il
rendiconto annuale e nominare i membri di tutti gli altri organi di governo e le relative
1
Entrambi i termini indicano standard contabili; si è però sostituito il termine IAS con IFRS per sottolineare l’obiettivo
di disciplinare tutta la informativa finanziaria d’impresa (financial reporting) e non solamente gli aspetti puramente
contabili (accounting).
2
Con il termine stakeholder si intendono tutti coloro che hanno un interesse nel bilancio o, più generalmente, nelle
imprese. Oltre agli investitori (e, per loro, gli analisti e i consulenti finanziari) si annoverano i creditori, i dipendenti, i
finanziatori, le amministrazioni pubbliche.
3
Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Messico, Olanda, Regno Unito, Irlanda, Usa.
4
Con sede legale in Delaware (USA) e sede operativa a Londra.
7
procedure operative.
L’oggetto specifico della trattazione è rappresentato dal bilancio consolidato dei gruppi
bancari, finanziari e assicurativi, escludendo quindi le considerazioni proprie dei bilanci
dei gruppi industriali, commerciali e di servizi.
Il lavoro prende avvio (capitolo 1) dall’analisi del quadro giuridico di riferimento originato
dall’introduzione dei principi contabili internazionali nell’ambito europeo, individuando le
regole cui devono o possono riferirsi i gruppi quotati e gli altri gruppi che hanno l’obbligo
di redazione del bilancio consolidato. Da questo punto di vista, sono messe in evidenza
soprattutto le interrelazioni tra le norme derivanti dalle direttive contabili europee, da cui
originano le leggi nazionali in materia di bilancio e di bilancio consolidato, e le
problematiche indotte dall’utilizzo degli IAS/IFRS. In tale analisi si è tenuto conto anche
delle interpretazioni intervenute in materia sia a livello europeo sia a livello nazionale; si
è inoltre analizzato un confronto tra gli IAS/IFRS, gli US GAPP e i Principi italiani ed una
interpretazione delle norme. Tali norme, sono state oggetto di alcune significative
interpretazioni da parte degli organi di vigilanza italiani e da parte dell’Organismo Italiano
di Contabilità (OIC); in particolare è stato analizzata la Circolare n° 262 della Banca
d’Italia del 22 dicembre 2005 (capitolo 2) che viene applicata esclusivamente agli istituti
bancari ed agli enti finanziari
5
; le disposizioni della circolare disciplinano le modalità di
redazione degli schemi del bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto
delle variazioni del patrimonio netto e Rendiconto Finanziario), della Nota Integrativa
nonché della relazione sulla gestione.
Nel capitolo 3 si analizza la grande realtà bancaria del gruppo Barclays, mettendo in
evidenza tutti i passaggi della banca nella storia fino ad arrivare ad essere quella che
oggi si presenta sicuramente come una delle più grandi ed importanti banche e
dettagliandone la dislocazione su tutti e 5 i continenti del mondo. Viene così preso in
considerazione il bilancio consolidato del gruppo Barclays Bank PLC (capitolo 4) e se ne
analizzano i risultati (per l’esercizio 2010) ottenuti dal gruppo, andando ad analizzare sia
i risultati suddivisi per business che i risultati suddivisi per area geografica; si analizza poi
anche i risultati, la dislocazione territoriale e la storia di Barclays in Italia (capitolo 5).
5
Le istruzioni della circolare n° 262/2005 si applicano alle banche iscritte nell’albo di cui all’art. 13 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 – recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e gli enti
finanziari di cui all’art. 1, comma1, lettera c), del decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n°87.
8
Il presente lavoro si conclude affrontando il tema degli accordi di Basilea (capitolo 6);
dopo una breve descrizione degli accordi internazionali di Basilea 1
6
e Basilea 2
7
, si
analizza Basilea 3 come un percorso impegnativo per una riforma ambiziosa emanata
dal Comitato di Basilea che ha proposto quest’incisiva riforma del sistema di
adeguatezza patrimoniale che, a differenza della pletora di altre proposte, potrà tradursi
in una risposta efficace alla crisi finanziaria.
6
E’ il primo accordo di Basilea denominato Basilea 1. Ad esso hanno aderito, fino ad oggi, le autorità centrali di oltre
100 Paesi approvando un documento che definiva l’obbligo per le banche di accantonare capitale nella misura dell’8%
del capitale erogato, allo scopo di garantire solidità all’attività delle banche.
7
E’ un accordo internazionale molto importante perché impone di considerare con il giusto peso il legame che esiste
tra la stabilità finanziaria e lo sviluppo economico di un Paese.
9
1.
Introduzione ai principi contabili internazionali
La normativa italiana in tema di bilancio consolidato dei gruppi bancari, finanziari e
assicurativi si basa sul D.Lgs. 27 dicembre 1992, n° 87 che, in attuazione della direttiva
n° 86/635/CEE e della direttiva n° 89/117/CEE
8
, ha individuato i soggetti che devono
applicare le disposizioni di tale Decreto a completamento delle proprie informazioni
contabili destinate a pubblicazione.
L’ambito d’applicazione, così come disposto dal Capo I – Disposizioni comuni, è in sintesi
il seguente:
a) alle banche;
b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;
c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;
d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
e) ai soggetti di cui ai titoli V e V-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142,
nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1,
lettera b), dello stesso testo unico (Comma così modificato dall’art. 10, D.Lgs. 28
febbraio 2005, n.38).
1.1. Inquadramento degli IAS/IFRS
A partire dall’esercizio che ha avuto inizio il 1° gennaio 2005 alcuni gruppi europei (e,
quindi, italiani) hanno dovuto o potuto abbandonare il modello di bilancio consolidato e
d’esercizio basati sul Codice Civile e sulle Direttive Comunitarie, per adottare il modello
previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.
8
La direttiva n. 86/635/CEE è relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari;
la direttiva n. 89/117/CEE è relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali,
stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.
10
L’Unione Europea, infatti, ha identificato nei principi contabili emanati dallo IASB, i
principi IAS/IFRS, il corpo normativo di riferimento verso cui far convergere i criteri di
redazione dei bilanci delle imprese e dei gruppi residenti negli Stati membri.
Tale modello di riferimento si basa su presupposti sensibilmente differenti rispetto a
quelli del Codice Civile, e la sua applicazione porta alla determinazione di un patrimonio
e di un reddito diversi da quelli che scaturirebbero applicando le Direttive comunitarie.
La scelta della Comunità Europea di obbligare/consentire ad alcuni gruppi l’utilizzo degli
IAS/IFRS è motivata dalla necessità di armonizzare l’informazione finanziaria presentata
dai gruppi europei; si è riusciti infatti a garantire un più elevato livello di trasparenza e
comparabilità dei bilanci a livello europeo
9
.
1.1.1. I soggetti che devono/possono redigere il bilancio d’esercizio ed il bilancio
consolidato secondo gli IAS/IFRS
I gruppi italiani che devono o possono redigere il loro bilancio consolidato secondo i
principi contabili internazionali sono individuati dalle seguenti norme di riferimento:
1) Regolamento (CE) n. 1606/2002;
2) esercizio dell’opzione prevista dal Regolamento (CE) n.1606/2002 da parte del
legislatore nazionale.
1. Il Regolamento (CE) n. 1606/2002
Il Regolamento individua i soggetti obbligati a livello europeo ad adottare gli IAS/IFRS,
demandando agli Stati membri l’individuazione degli altri soggetti che, nei singoli Stati,
devono/possono applicare i principi contabili internazionali. Tale Regolamento
stabilisce, quindi, dei punti fondamenti che possono essere sintetizzati nel seguente
modo:
a) obbligo di applicazione degli IAS/IFRS
b) opzioni possibili per gli Stati membri.
9
P.P. Biancone, D. Busso, F.Dezzani, IAS/IFRS, Milano, 2010.
11
a) Opzioni di applicazione degli IAS/IFRS
Gli obblighi sono previsti dall’art. 4 del Regolamento dove viene disposto che per ogni
esercizio finanziario avente inizio a partire dal 1° gennaio 2005 le società soggette ad
diritto di uno Stato membro devono redigere i loro conti consolidati conformemente ai
principi contabili internazionali qualora, alla data di bilancio, i loro titoli siano ammessi
alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro.
b) Opzioni possibili per gli Stati membri
Le opzioni possibili previste per gli Stati membri sono previste dall’art. 5 e dall’art. 9 del
Regolamento:
- art. 5: gli Stati membri possono consentire o prescrivere alle società quotate di
redigere il loro bilancio d’esercizio (separato o individuale) ed alle società non quotate di
redigere il bilancio consolidato e/o il bilancio d’esercizio conformemente ai principi
contabili internazionali;
- art. 9: gli Stati membri possono posticipare l’inizio dell’obbligo di adottare i principi
contabili internazionali agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2007 alle
società i cui soli titoli di debito sono quotati.
2. L’esercizio dell’opzione prevista da Regolamento (CE) n. 1606/2002 da parte del
legislatore nazionale
In Italia, l’esercizio dell’opzione prevista dall’art. 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 è
avvenuto in due fasi:
1) emanazione della legge delega (L. 306/2003)
2) emanazione del decreto legislativo di attuazione (D.Lgs. 38/2005)
OBBLIGO
DELL’UTILIZZO
DEGLI
IAS/IFRS
BILANCIO
CONSOLIDATO
DEI GRUPPI
QUOTATI IN
UNA BORSA
EUROPEA
ART. 4 DEL
REGOLAMENTO
12
Il D.Lgs. 38/2005 di attuazione ha disciplinato le opzioni in tema di utilizzo dei principi
contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato
da parte delle società italiane; tali opzioni vengono sintetizzate nel quadro di sintesi
sottostante (TAVOLA 1):
Tavola 1 - Soggetti italiani e adozione dei principi contabili internazionali
10
Tipologie di società Bilancio consolidato IAS Bilancio d’esercizio IAS
a) società quotate OBBLIGO DAL 2005
FACOLTA’ DA 2005
OBBLIGO DA 2006
b) società con strumenti
finanziari diffusi tra il
pubblico
OBBLIGO DAL 2005
FACOLTA’ DA 2005
OBBLIGO DA 2006
c) banche italiane,
capogruppo di gruppi
bancari, SIM, SGR,
finanziarie, istituti di
moneta elettronica
OBBLIGO DAL 2005
FACOLTA’ DA 2005
OBBLIGO DA 2006
d) società assicurative OBBLIGO DAL 2005
OBBLIGO DAL 2006 (se
quotate e non redigono il
bilancio consolidato)
e) società incluse nel
bilancio consolidato di
società sub a), b), c), d).
FACOLTA’ DAL 2005 FACOLTA’ DAL 2005
f) società che redigono il
bilancio consolidato
diverse dalle società sub
a), b), c), d)
FACOLTA’ DAL 2005
FACOLTA’ DAL 2005 (se
opzione per il consolidato)
g/1) società diverse dalle
precedenti incluse nel
bilancio consolidato di
società sub f)
….. FACOLTA’ DAL 2005
g/2) società diverse dalle
precedenti non incluse in
un bilancio consolidato
…..
FACOLTA’ dall’esercizio
individuato con apposito
decreto
h) società che possono
redigere il bilancio
abbreviato
….. DIVIETO
10
Fonte: P. Pisoni, P. P. Biancone, D. Busso, M. Cisi, Il bilancio consolidato IAS/IFRS, Giuffrè editore,
Milano, 2007
13
1.2. Applicazione degli IAS/IFRS nei bilanci dei gruppi europei
Il regolamento IAS prevede l’obbligo giuridico di redigere i bilanci conformemente agli
IAS adottati, ovvero gli IAS omologati dall’UE.
I principi emanati dallo IASB sono adottabili, quindi, dalle società europee solo dopo la
procedura di omologazione (endorsment) , ossia dopo che sono stati pubblicati nella
GUCE
11
sotto forma di regolamento.
Se un principio non è stato omologato dalla UE, le società ed i gruppi che redigono i loro
bilanci conformemente al regolamento IAS non sono tenute o, in certi casi, non sono
autorizzate ad applicarlo.
Un principio contabile non ancora omologato dalla UE può essere utilizzato solo a titolo
orientativo, purché non sia incompatibile con gli IAS già omologati.
Lo IAS 1 stabilisce infatti che nelle note al bilancio devono essere chiaramente
comunicati i principi applicati e qualsiasi altro principio o indicazione utilizzati per la
redazione del bilancio.
Gli IAS fissano requisiti di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa basati sul
Framew ork (quadro sistematico) per la preparazione e la presentazione del bilancio.
1.2.1. Il Framew ork
Il Framew ork è un documento di assoluta importanza nel sistema dei principi contabili
internazionali perché fornisce i concetti essenziali che costituiscono le fondamenta del
bilancio
12
.
Esso formula le assunzioni sottostanti alla redazione del bilancio, cioè i postulati di base,
e le definizioni degli elementi costitutivi dello stesso, vale a dire cosa s’intende per
attività, passività, costi e ricavi.
Il framework è il punto di riferimento per l’elaborazione di tutti i principi contabili di
dettaglio perché nel definire i criteri di riconoscimento di attività e passività non ci si può
discostare dalla loro definizione, contenuta appunto nel framew ork, né si possono
contravvenire i postulati di base, sempre contenuti nel framew ork, nel disciplinare
11
GUCE: Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
12
Alberto Giussani, Introduzione ai principi contabili internazionali, Giuffrè editore, Milano, 2009
14
modalità di rappresentazione contabile delle varie operazioni societarie
13
.
Innanzitutto, il documento definisce l’obiettivo di un bilancio, che potremmo assimilare,
utilizzando un termine noto nella nostra letteratura aziendalistica, alla clausola generale.
Secondo il framew ork, l’obiettivo di fondo
14
è “fornire informazioni in merito alla
situazione patrimoniale-finanziaria, all’andamento economico e ai cambiamenti della
situazione patrimoniale-finanziaria di un’entità, utili ad un’ampia serie di utilizzatori nel
processo decisionale economica”.
L’accento sull’utilità del bilancio a fornire elementi utili per decisioni economiche implica
che il Board tende a privilegiare quegli aspetti informativi che soddisfano quella
particolare categoria di utenti costituita dagli investitori
15
.
Ne consegue che, fra i possibili criteri di misurazione delle poste di bilancio, si
sceglieranno, ove possibile, quelli che meglio possono essere indicativi della capacità
dell’impresa a generare flussi di cassa e la relativa tempistica e grado di incertezza degli
stessi
16
.
1.3. I principi generali per la redazione del bilancio consolidato
La redazione del bilancio consolidato IAS/IFRS si fonda sul sistema dei principi generali
di formazione del bilancio previsto dallo IAS 1 e dal Framework.
Il sistema dei principi per la redazione del bilancio consolidato possono essere
sintetizzati in 3 aspetti fondamentali:
LE FINALITA’
I POSTULATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO
LE CARATTERISTICHE QUALITATIVE
13
Nei rari casi in cui vi possa essere conflitto tra i concetti del framework ed uno standard contabile, quest’ultimo
prevale.
14
Inteso come bilancio destinato ad ogni interessato (all purpose financial statements) e non rendiconti preparati per
specifiche esigenze, per esempio ad uso interno del management.
15
Nonostante che il postulato della neutralità sia compreso fra quelli enunciati dal Framework
16
Negli IFRS si una sempre il termine “misurazione” per definire la metodologia con cui determinare un valor e di
bilancio. Possono coesistere diversi criteri di misurazione (es. costo, fair value, valore netto di realizzo ecc.). Non si
usa, al contrario del nostro codice civile, il termine “valutazione” che implica un processo di stima che può essere
necessario talvolta per applicare un criterio di misurazione ma non nella scelta del criterio stesso.