Capitolo Primo
Panoramica sul diritto d’autore: tanti scenari differenti
La proprietà intellettuale è uno degli ambiti in cui maggiormente si assiste a un
progressivo venir meno dei confini normativi territoriali e a una sempre crescente
internazionalizzazione degli interessi legati alle opere dell’ingegno. Nel quadro italiano,
per esempio, la normativa dedicata al diritto d’autore deriva, in buona parte, da fonti
sovranazionali: è soprattutto il legislatore comunitario ad intervenire nella definizione
dell’assetto di tale disciplina giuridica. È quindi buona norma distinguere con precisione
gli argomenti di cui si sta trattando, dal momento che sono infinite le sfumature che
differenziano i vari ordinamenti, a partire dalle disuguaglianze tra quello americano e
quello italiano.
Il diritto d’autore è un diritto della persona e come tale riconosce e tutela
l’espressione della persona “autore”. Il suo principale obiettivo è, o meglio, dovrebbe
essere quello di “incentivare la creatività ed evitare che si inaridisca”.
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La parola chiave è “informazione”. Le analisi della proprietà intellettuale, a partire
dagli aspetti di carattere economico, prendono le mosse da un ragionamento a proposito
del concetto di informazione. L’informazione è un bene immateriale e l’immaterialità
rende le risorse informative fisicamente indelimitabili, nonché utilizzabili da molteplici
soggetti contemporaneamente. Senza un intervento ad hoc dello stato o di un altro
organo di controllo si verificherebbe il fallimento del mercato. Onde evitare il tracollo si
è optato per istituire un sistema di monopoly rights (o property rights), cioè diritti
monopolistici che conferiscono benefici ai titolari e, allo stesso tempo, impongono costi
alla collettività. L’idea di fondo, che si avrà modo di approfondire di seguito, consiste
nel rendere esclusiva la forma di espressione dell’idea creativa; si è venuto quindi a
creare un mercato “artificiale” (non naturale) di diritti per la soddisfazione dell’interesse
pubblico e privato. “Nel momento della nascita dei moderni sistemi di tutela giuridica
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7
M. Scialdone in “Copydoc - Il copyright sulla cultura”, Lilik, 2009
delle opere dell’ingegno, il diritto di esclusiva appariva come lo strumento giuridico
migliore per la costruzione di un mercato della creatività”
8
.
1.1 Copyright americano e diritto d!autore europeo
Il copyright ha origine nell’Inghilterra del XVI secolo come meccanismo di controllo
e censura filo-governativa sulle opere stampate. Si comincia a parlare di protezione
dell’autore, e non più quindi di protezione economica dello stampatore e/o editore, nel
1709, con la concessione dello “Statuto di Anna” da parte della regina Anna
d’Inghilterra. Tale editto
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attribuiva all’autore il diritto di copia, che essi potevano
cedere agli editori. Ovviamente si trattava di una cessione quasi obbligata dal momento
che in pochissimi possedevano gli strumenti per la stampa in serie.
Da sempre i diritti sulle opere dell’ingegno sono strettamente legati all’evoluzione
tecnologica. L’avvento di Internet e, più in generale, l’avvento di tutti gli strumenti
riproduttori che permisero di azzerare i costi di distribuzione e diffusione, costituirono
una vera e propria rivoluzione per il sistema editoriale. La tutela del copyright come
tradizionalmente inteso, oggi risulta molto più difficile da garantire proprio grazie alla
vasta gamma di possibilità che le nuove tecnologie offrono. Infatti, i sempre nuovi
sviluppi tecnologici hanno portato a sempre più frequenti provvedimenti giuridici, dal
momento che l’esigenza di stare al passo con i tempi per poter affrontare al meglio tutte
le possibilità di utilizzo della rete ma non solo, è fondamentale. I progressi nel campo
delle tecnologie hanno quindi abilitato una serie di comportamenti: come sostiene James
Boyle è interessante notare come, negli ultimi quindici anni, il diritto d’autore sia
diventato una “cosa da esseri umani”, mentre prima in qualche modo trascendeva le
singole persone, riguardando esclusivamente le industrie che si occupavano di
produzione di contenuti e le società che gestivano i diritti degli autori. I singoli
8
8
G. Pascuzzi - R. Caso, I diritti sulle opere digitali: Copyright statunitense e diritto d’autore italiano,
Cedam, Padova 2002, p. 24
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Act for encouragement of learning
nemmeno percepivano il significato del diritto d’autore. Oggi “è impossibile passare
un’ora senza collidere con la legge sul copyright”
10
.
Entrando nella questione della proprietà intellettuale, è da notare che i paesi di
Common Law prevedono un sistema normativo in materia di diritto d’autore più
vecchio di un paio di secoli rispetto ai paesi di Civil Law, ma non sempre più
democratico. Inoltre, a prescindere dall’area geografica presa in considerazione, i
modelli normativi non sempre rispondono in maniera adeguata alle esigenze indotte
dall’evoluzione tecnologica.
Mediante l’attribuzione di un diritto esclusivo, infatti, l’autore acquisisce una
pretesa, tutelata dall’ordinamento giuridico, in modo che egli, ed egli soltanto, possa
compiere (o autorizzare terzi a compiere) una serie di attività in relazione all’opera
realizzata. Il diritto esclusivo conferito dall’ordinamento giuridico all’autore si traduce
così, sul piano economico, nella possibilità per l’autore stesso di ottenere una
remunerazione rispetto alla fruizione della propria opera da parte di terzi.
A differenza del copyright statunitense, il contenuto del diritto d’autore nazionale, di
cui l’autore diviene titolare in seguito alla creazione di un’opera originale, ha una
duplice natura: di tipo patrimoniale e di tipo morale. Il tipo patrimoniale, che equivale
sostanzialmente al cugino americano, è costituito da una serie di diritti di utilizzazione
economica che hanno in comune i caratteri dell’esclusività e della reciproca autonomia.
Si tratta di un insieme di privative che sussistono per tutta la vita dell’autore e si
protraggono per i settant’anni successivi alla sua morte, ma possono essere acquistati,
alienati o trasmessi in tutti i modi consentiti dalla legge. Tali diritti connessi consistono
nel diritto di pubblicazione, di riproduzione, di rappresentazione, di trascrizione, di
comunicazione, di distribuzione, di traduzione, di elaborazione e nel diritto di
concessione in noleggio o in prestito dell’opera
11
. Il diritto morale, invece, è posto a
presidio della personalità dell’autore ed è caratterizzato dall’essere diritto
“irrinunciabile, inalienabile e imprescrittibile”
12
. In Italia il diritto d’autore è imposto
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10
J. C. De Martin in L. Lessig, Remix. Il futuro del copyright (e delle nuove generazioni), Etas, trad.it.
M. Vegetti, Milano 2009, p. 11
11
C. Di Cocco - G. Sartor, op. cit., pp. 144-147
12
Ivi, p. 148
automaticamente sulle opere di cui viene riconosciuta la paternità, senza che l’autore
debba presentare richiesta ad alcuna autorità o paghi alcun prezzo.
Diversamente accade negli Stati Uniti d’America, in cui è possibile cedere dietro un
compenso di qualsiasi tipo, anche il diritto morale, quindi il diritto alla paternità
dell’opera, all’integrità della stessa, il diritto di pentimento e il diritto di inedito. Questa
è la principale (ovviamente non l’unica) differenza tra il copyright nordamericano e
diritto d’autore nazionale. Ancora, sotto il profilo strutturale, troviamo la
contrapposizione tra l’utilitarismo, alla base del modello americano, e il
giusnaturalismo, alla base dei modelli continentali. Infine è bene ribadire il fatto che i
due modelli occidentali di copyright e diritto d’autore trovano peculiari forme di
espressione in ciascuno dei molteplici sistemi giuridici dove hanno attecchito.
La legislazione avente come oggetto il copyright è contenuta nello United States
Code
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, ossia la raccolta e la codifica delle leggi federali americane. È da notare che la
violazione del copyright viene considerata un reato federale e può comportare pesanti
sanzioni economiche. Anche negli U.S.A. la durata dei diritti di utilizzazione economica
è di settant’anni dopo la morte dell’autore o degli autori, scaduti i quali l’opera cade in
pubblico dominio. È però relativamente recente, circa alla fine degli anni Novanta, il
prolungamento di vent’anni della normativa americana, principalmente per
“accontentare la Disney che temeva di vedere Topolino diventare di dominio
pubblico”
14
. In realtà in tutto il mondo si assiste a un allargamento degli ambiti coperti
dalla proprietà intellettuale, a un rafforzamento della protezione concessa e ad un
inasprimento delle leggi anticontraffazione.
Oggi, a mio parere, i principi originali in base ai quali ha avuto origine il
riconoscimento del diritto d’autore, ossia la tutela della creazione e della diffusione
della conoscenza, stanno andando via via esaurendosi. Il rafforzamento e
l’intensificazione delle misure di protezione stanno progressivamente mirando alla
facile monetizzazione, piuttosto che alla libera conoscenza. Ciò sottintende la graduale
trasformazione di ogni briciola del sapere in un titolo di proprietà commercializzabile.
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13
Acr. U.S.C.
14
F. Latrive, op. cit. p. 19
Si rischia in modo sempre più evidente che l’accesso alla cultura sia imbrigliato in un
sistema burocratico, giuridico e sociale che lo ostacola, piuttosto che favorirlo.
Il diritto d’autore ha tutte le potenzialità per essere uno strumento giuridico efficace,
in grado di perseguire un obiettivo socialmente desiderabile come l’accrescimento della
produzione culturale: molto spesso queste potenzialità non vengono sfruttate al meglio.
La sfida che l’era digitale rivolge ai modelli tradizionali di tutela del diritto d’autore si
sostanzia in tre aspetti:
• l’estrema facilità di riproduzione delle opere
• l’impossibilità di distinguere la copia dall’originale sul piano qualitativo
• la facilità di distribuzione delle opere
1.1.1 Il DMCA
Il Digital copyright disegnato dal Congresso statunitense rappresenta il modello
normativo dominante a livello mondiale. Il carattere sempre più internazionale degli
interessi legati alla proprietà intellettuale ha portato, negli anni Novanta, ad una fase di
convenzione internazionale che ha previsto la stesura di alcuni importanti trattati: alle
fondamentali Convenzione di Berna (da ultimo modificata nel 1979) e Universal
Copyright Convention (1971), si sono aggiunti il Trade-related Aspects of Intellectual
Property Rights (TRIPs), del 1994 e i trattati dell’Organizzazione Mondiale della
Proprietà Intellettuale
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(WIPO), il WIPO Copyright Treaty (WCT) e il WIPO
Performances and Phonograms Treaty (WPPT), approvati nel 1996 da tutti i 127 paesi
aderenti all’organizzazione.
Come per l’Italia il testo fondamentale su cui si basa e da cui si sviluppa il complesso
della proprietà intellettuale è la “Legge sul diritto d’autore”
16
, per l’ordinamento
statunitense è il Digital Millennium Copyright Act
17
. Si tratta di una legge del 1998,
approvata con voto unanime del Senato degli Stati Uniti e controfirmata dal Presidente
Bill Clinton, che rende illegali la produzione e la divulgazione di tecnologie, strumenti o
11
15
WIPO, World Intellectual Property Organization
16
Legge 22 aprile 1941 n. 633: “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”
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Acr. DMCA