6
convergenza internazionale fra gli IAS/IFRS e i principi contabili
americani.
Questo processo di convergenza Ł molto importante in un momento come
quello attuale in cui le imprese, per rafforzarsi ed espandersi, tendono
sempre piø ad aggregarsi, sia in ambito nazionale o europeo, sia in ambito
internazionale.
L applicazione dei principi contabili internazionali al fine di raggiungere
una maggiore armonizzazione nella contabilizzazione consente il
conseguimento di numerosi vantaggi ma comporta notevoli sforzi da parte
delle aziende in quanto risulta essere notevolmente complessa. Tali
principi, infatti, oltre ad essere in continua evoluzione, molto spesso sono
in contrasto con la normativa nazionale degli Stati membri che, comunque,
continua ad esistere.
In Italia, in particolare, la coesistenza di normative differenti comporta
notevoli problemi legati agli aspetti fiscali.
Infine la tesi prende in esame una delle piø importanti operazioni di
aggregazione aziendale in ambito europeo, ovvero l acquisizione del
gruppo HVB da parte del gruppo UniCredit avvenuta nell ottobre del
2005.
7
1. Quadro di introduzione degli IAS/IFRS nell Unione Europea
L Unione Europea, con l approvazione del Regolament o (CE) n. 2002/1606, del 19
luglio 2002, sceglie di rendere obbligatoria l adozione dei principi contabili
internazionali (IAS), emanati dallo IASB, per la redazione del bilancio consolidato, a
partire dal 1 gennaio 2005.
Questa scelta per offrire un insieme di standard contabili adeguato alle esigenze
informative dei mercati internazionali che possano garantire un informazione
finanziaria uniforme, comparabile e di elevata qualit che possa rafforzare l efficienza
globale del mercato, accrescere la concorrenza, agevolare sensibilmente la libera
circolazione dei capitali e ridurre il costo del capitale per le imprese.
Nel 1995 la Commissione si Ł espressa a favore dell adozione degli IAS da parte delle
imprese che desiderano reperire capitali su base internazionale. Dal 1996 lo IASC
(International Accounting Standards Committee) ha avviato un processo graduale e
approfondito di revisione e di elaborazione di principi messi a punto di concerto con
l International Organisation of Securities Commissions (IOSCO). Gli IAS costituiscono
un insieme completo e concettualmente solido di principi di informativa finanziaria
intesi espressamente a soddisfare le esigenze della comunit internazionale degli affari.
L utilizzo del regolamento1 come atto normativo sta alla base della volont de ll Unione
Europea di rendere immediatamente obbligatoria nei Paesi membri l adozione dei
principi contabili internazionali, senza incontrare, come nel passato, la reticenza dei
Paesi membri nell approvare le direttive2 contabili emanate e raggiungere senza troppi
ostacoli il traguardo del 1 gennaio 2005, salvo qu alche eccezione. Inoltre, la
Commissione nella relazione della proposta di regolamento esprime l esigenza di
adottare il provvedimento con un regolamento anche per assicurare la certezza del
diritto e la coerenza dell applicazione degli IAS da parte di tutte le societ quotate
dell UE. Soprattutto, Ł necessario limitare il rischio di varianti nazionali che non
rispondano alle esigenze dei mercati finanziari e potrebbero ostacolare l affermarsi di
1
Il Regolamento ha portata generale; Ł obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
2
La direttiva vincola lo Stato membro cui Ł rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva
restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
8
un insieme unico di principi contabili in tutti i mercati dei capitali dell UE; nonchØ per
evitare difformit di applicazioni e indebiti ritar di nel recepimento dei nuovi requisiti
nelle legislazioni nazionali.
9
1.1. Regolamento 2002/16063
Il 13 giugno 2002 la Commissione4 ha pubblicato la comunicazione La strategia
dell UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire con la quale propone
che tutte le societ dell UE quotate, con titoli ne goziati in mercati pubblici, preparino i
loro conti consolidati conformemente ad un insieme unico di principi contabili, gli
International Accounting Standards (IAS), al piø tardi nel 2005.
Gli IAS sono messi a punto dall International Accounting Standards Committee
(IASC), rinominato dal 1 aprile 2001 International Accounting Standard Board
(IASB), come anche gli IAS di nuova emissione, rinominati International Financial
Reporting Standards (IFRS).
Obiettivo del regolamento Ł, in base all articolo 1, l adozione e l utilizzazione , per la
redazione dei bilanci consolidati, di principi contabili internazionali nella Comunit per
armonizzare l informazione finanziaria presentata dalle societ europee con titoli
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro
al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilit dei bilanci e,
quindi, l efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato
interno. .
L articolo 2 del regolamento precisa cosa si intende per principi contabili internazionali:
Ai fini del presente regolamento si intendono per principi contabili internazionali gli
3
Regolamento n. 1606/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo
all’applicazione di principi contabili internazionali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunit
europee L 243 dell 11/09/2002.
4
Il termine Commissione Ł utilizzato con due accez ioni diverse; si riferisce innanzitutto al collegio di
uomini e donne, uno per ciascun Paese dell Unione, nominati per sovrintendere alle attivit
dell istituzione e prendere decisioni; in secondo luogo, sta ad indicare l istituzione stessa e il suo
personale. La Commissione Ł indipendente dai governi nazionali e il suo ruolo consiste nel rappresentare
e tutelare gli interessi dell UE nel suo insieme. ¨ suo compito elaborare proposte per nuove leggi europee
da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione costituisce inoltre l organo
esecutivo dell UE ed Ł quindi responsabile dell attuazione delle decisioni del Parlamento e del Consiglio;
ci significa amministrare l attivit corrente dell Unione europea, cioŁ garantire l attuazione delle
politiche, la gestione dei programmi e l impiego dei fondi stanziati. Come il Parlamento e il Consiglio, la
Commissione europea nasce negli anni Cinquanta dai trattati istitutivi dell Unione europea. Ogni cinque
anni viene nominata una nuova Commissione, entro sei mesi dalle elezioni del Parlamento europeo, il
mandato dell attuale Commissione scadr il 31 ottob re 2009, il suo presidente Ł JosØ Manuel Barroso
(Portogallo). La Commissione ha sede a Bruxelles, in Belgio. La Commissione europea assolve quattro
funzioni fondamentali:
propone gli atti legislativi al Parlamento e al Consiglio;
dirige ed esegue le strategie politiche e il bilancio dell Unione;
vigila sull applicazione del diritto europeo (insieme con la Corte di giustizia);
rappresenta l Unione europea a livello internazionale, per esempio nei negoziati con Paesi terzi
per la conclusione di accordi.
10
International Accounting Standards (IAS), gli International Financial Reporting
Standards (IFRS) e le relative Interpretazioni (interpretazioni SIC/IFRIC), le successive
modifiche di detti principi e le relative interpretazioni, i principi e le relative
interpretazioni che saranno emessi o adottati in futuro dall International Accounting
Standards Board (IASB). .
Per adottare un principio contabile internazionale si Ł previsto, precisamente
nell articolo 3, che esso debba rispettare tre parametri definiti in diverse direttive:
1. la sua applicazione deve comportare un autentica ed equa visione della posizione
finanziaria e delle prestazioni di un impresa;
2. Ł necessario che il principio contribuisca all interesse pubblico europeo;
3. il principio deve rispettare i criteri fondamentali per quanto riguarda la qualit
dell informazione prevista per le dichiarazioni finanziarie di cui si avvalgono gli
utenti.
Il regolamento stabilisce anche, nell articolo 4, la data a partire dalla quale le societ
dovranno redigere i loro conti consolidati secondo i principi contabili internazionali:
Per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1 gennaio 2005, o in data successiva, le
societ soggette al diritto di uno Stato membro red igono i loro conti annuali consolidati
conformemente ai principi contabili internazionali , qualora, alla data del bilancio, i
loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi
Stato membro . Inoltre, nell articolo 5 il regolamento prevede che Gli Stati membri
possono consentire o prescrivere alle societ oggetto del Regolamento di redigere
anche i loro conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali e alle
societ che non sono oggetto del Regolamento di redigere i loro conti consolidati e/o
i loro conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali .
La data ultima fissata dal regolamento Ł a partire dall esercizio 2005, si rende, per ,
necessario autorizzare gli Stati membri a differire l applicazione di talune disposizioni;
per questo motivo alcune disposizioni del regolamento entreranno in vigore solo nel
2005 o nel 2007 e non il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunit europee , come specifica l articolo 11. Infatti, nell arti colo 9 Ł
stata inserita una deroga: In deroga all articolo 4, gli Stati membri possono disporre
che i requisiti di cui a detto articolo siano applicabili unicamente a ogni esercizio
finanziario avente inizio nel gennaio 2007, o dopo tale data, alle societ :
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a) i cui soli titoli di debito sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato di un qualsiasi Stato membro ; o
b) i cui titoli sono ammessi alla negoziazione pubblica in un paese terzo e che, a tale
fine, hanno applicato principi riconosciuti internazionalmente a partire da un
esercizio finanziario iniziato prima della data di pubblicazione del presente
regolamento nella Gazzetta delle Comunit europee. .
Un aspetto particolarmente rilevante Ł stato inserito nell articolo 5, che demanda ai
singoli Stati membri le scelte in merito a:
a. societ quotate: obbligo o facolt di utilizzo degl i IAS/IFRS per il bilancio
d esercizio;
b. societ non quotate: obbligo o facolt di utilizzo degli IAS/IFRS per il bilancio
consolidato e/o d esercizio.
La Commissione Ł assistita da un comitato di regolamento contabile , con il quale, a
norma dell articolo 7 mantiene un contatto regolare sullo stato dei prog etti attivi
IASB e su qualsiasi altro documento relativo emesso dallo IASB, al fine di coordinare le
posizioni ed agevolare la discussione sull adozione dei principi che potrebbero
derivare da tali progetti e documenti . La decisione sull adozione di un principio
rimane, per , sempre in capo alla Commissione, come precisato nell articolo 8 del
regolamento La Commissione comunica debitamente e tempestivamente al comitato
quando intende non proporre l adozione di un principio. .
Il regolamento contiene, inoltre, una clausola di revisione per consentire una
valutazione dell approccio globale proposto.
Per la Commissione, nonchØ per il Comitato economico e sociale chiamato ad esprimere
un parere sulla proposta di introduzione del regolamento sopra descritto, Ł fondamentale
per la competitivit dei mercati comunitari dei cap itali promuovere la convergenza dei
principi seguiti in Europa per redigere i bilanci, introducendo l uso di principi contabili
internazionali che possano essere riconosciuti su scala mondiale, al fine di realizzare
operazioni transfrontaliere o di ottenere la quotazione ovunque nel mondo. Inoltre, si
ritiene necessaria una convergenza fra IAS e US GAAP, principi contabili americani,
per creare i presupposti per un eventuale quadro comune internazionale in materia di
informativa finanziaria.
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1.1.1. Adozione del regolamento in Italia
La Legge comunitaria 2003 (legge 31 ottobre 2003, n. 306) regolamenta, per le societ
italiane, le opzioni previste dall articolo 5 del Regolamento 2002/1606 e delega il
Governo ad adottare uno o piø Decreti Legislativi per rendere obbligatori anche in Italia
i principi e criteri direttivi emanati con il Regolamento:
- obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio
d esercizio delle societ quotate, salvo quanto dis posto dalla lettera e);
- obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio
d esercizio e consolidato delle societ aventi stru menti finanziari diffusi fra il
pubblico, salvo quanto previsto dalla lettera e);
- obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio
d esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari finanziaria sottoposti alla
vigilanza della Banca d Italia;
- obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio
consolidato delle imprese di assicurazione;
- obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio
d esercizio delle societ di cui alle lettere a) e b), se si tratta di imprese di
assicurazione, solo nel caso in cui siano quotate e non redigano il bilancio
consolidato;
- facolt di adottare i principi contabili internazio nali nella redazione del bilancio
d esercizio o consolidato delle societ che non ne hanno l obbligo ai sensi delle
lettere precedenti, diverse dalle imprese di assicurazione e diverse da quelle che
possono redigere il bilancio in forma abbreviata.
Il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 ha cos disciplinato le opzioni in tema di bilancio
d esercizio e bilancio consolidato delle societ it aliane, in applicazione al Regolamento
europeo:
a) societ emittenti strumenti finanziari quotati in m ercati regolamentati italiani:
redigono il bilancio consolidato in conformit ai p rincipi contabili internazionali
a partire dall esercizio 2005;
redigono il bilancio d esercizio in conformit ai p rincipi contabili internazionali
a partire dall esercizio 2006;
13
hanno la facolt di redigere il bilancio d esercizi o in conformit ai principi
contabili internazionali per l esercizio 2005;
b) societ aventi strumenti finanziari diffusi fra il pubblico:
redigono il bilancio consolidato in conformit ai p rincipi contabili internazionali
a partire dall esercizio 2005;
redigono il bilancio d esercizio in conformit ai p rincipi contabili internazionali
a partire dall esercizio 2006;
hanno la facolt di redigere il bilancio d esercizi o in conformit ai principi
contabili internazionali per l esercizio 2005;
c) banche italiane; societ finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti all albo
di cui all art. 64 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; societ di intermediazione
mobiliare; societ di gestione del risparmio; socie t iscritte all albo di cui all art.
107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; istituti di moneta elettronica:
redigono il bilancio consolidato in conformit ai p rincipi contabili internazionali
a partire dall esercizio 2005;
redigono il bilancio d esercizio in conformit ai p rincipi contabili internazionali
a partire dall esercizio 2006;
hanno la facolt di redigere il bilancio d esercizi o in conformit ai principi
contabili internazionali per l esercizio 2005;
d) imprese di assicurazione:
redigono il bilancio consolidato in conformit ai p rincipi contabili internazionali
a partire dall esercizio 2005;
se emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e non redigono
il bilancio consolidato, redigono il bilancio d esercizio in conformit ai principi
contabili internazionali a partire dall esercizio 2006;
e) societ incluse nel bilancio consolidato redatto da lle societ alle lettere precedenti,
secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto:
hanno la facolt di redigere il bilancio consolidat o in conformit ai principi
contabili internazionali per l esercizio 2005;
hanno la facolt di redigere il bilancio d esercizi o in conformit ai principi
contabili internazionali per l esercizio 2005;
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f) societ diverse da quelle indicate nelle lettere pr ecedenti, che redigono il bilancio
consolidato:
hanno la facolt di redigere il bilancio consolidat o in conformit ai principi
contabili internazionali a partire dall esercizio 2005;
se esercitano la precedente facolt , hanno la faco lt di redigere il bilancio
d esercizio in conformit ai principi contabili int ernazionali a partire
dall esercizio 2005;
g/1) societ diverse da quelle indicate nelle lettere pr ecedenti incluse nel bilancio
consolidato delle societ di cui alla lettera f):
hanno la facolt di redigere il bilancio d esercizi o in conformit ai principi
contabili internazionali a partire dall esercizio 2005;
g/2) societ diverse da quelle indicate nelle lettere pr ecedenti non incluse in un
bilancio consolidato:
hanno la facolt di redigere il bilancio d esercizi o in conformit ai principi
contabili internazionali a partire dall esercizio individuato con decreto del
Ministro dell economia e delle finanze e del Ministro della giustizia;
h) societ che possono redigere il bilancio in forma a bbreviata:
non applicano i principi contabili internazionali.
Per le societ che non sono comprese nell elencazio ne del D.Lgs. 38 del 2005 o che non
sono obbligate ad adottare i principi contabili internazionali e decidono di non adottarli,
si applicano, invece, le norme della sezione IX del Codice Civile (artt. 2423-2435-bis).
15
1.1.2. Ruolo delle autorit di vigilanza (Banca d I talia, Consob, Isvap)
Attualmente la vigilanza sul mercato finanziario italiano Ł attribuita, secondo diverse
finalit , a tre organi di vigilanza, Banca d Italia , Consob e Isvap, per il solo comparto
assicurativo, e si articola in diverse forme: vigilanza regolamentare, ispettiva,
informativa e di gruppo.
La Banca d Italia si occupa degli aspetti relativi alla stabilit degli operatori e del
sistema finanziario, la sede centrale Ł nel Palazzo Koch a Roma, ma ha sedi e succursali
in tutta Italia.
Banca d’Italia viene istituita con la legge n. 449 del 10 agosto 1893, dalla fusione di
quattro banche: la Banca Nazionale del Regno, la Banca Nazionale Toscana, la Banca
Toscana di Credito e dalla liquidazione della Banca Romana. Artefici dell’operazione
sono alcune famiglie di banchieri, soci storici: Bombrini, Diavolo, Bastogi, Balduino.
Con la legge bancaria del 1936, ottiene come prerogativa il potere di emissione della
moneta, viene dichiarata Istituto di diritto pubblico e riceve il compito di vigilare sulle
banche italiane. Dal 1998 Ł parte integrante del Sistema Europeo delle Banche Centrali
(SEBC).
Il Governatore della Banca d’Italia Ł oggi Mario Draghi, insediatosi il 16 gennaio 2006.
Draghi sar il primo governatore ad avere un mandat o a termine di sei anni, rinnovabile
una sola volta, infatti, la Legge 268 del 28 Dicembre 2005, nell’ambito di varie misure a
tutela del risparmio, introduce per la prima volta un termine al mandato del governatore
e dei membri del direttorio.
La Banca d’Italia svolge varie funzioni:
• concorre a determinare le decisioni di politica monetaria per l’intera area dell’Euro
nel consiglio della Banca Centrale Europea intervenendo anche sul mercato dei
cambi;
• vigila sull’operato delle banche e degli intermediari non bancari, emanando
regolamenti, impartendo istruzioni e assumendo provvedimenti nei confronti degli
intermediari finanziari;
• combatte il riciclaggio e l’usura;
• supervisiona i mercati monetari e finanziari;
• attua la sorveglianza sul sistema dei pagamenti (sotto la direzione del Cicr, Comitato
Interministeriale per Credito ed il Risparmio;
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• partecipa alle attivit dei principali organismi fi nanziari internazionali, tra i quali il
Fondo Monetario Internazionale (FMI) e la Banca Mondiale;
• offre consulenze analitiche e informative sullo stato dell’economia agli organi
costituzionali in materia di politica economica e finanziaria, anche attraverso la
Relazione annuale del Governatore tenuta all’assemblea dei partecipanti al capitale
entro il 31 maggio di ogni anno.
Inoltre, le filiali della Banca Centrale svolgono funzione di Tesoreria Provinciale dello
Stato.
Banca d’Italia mantiene sei delegazioni all’estero, Bruxelles, Francoforte, Londra, New
York, Parigi e Tokio, per curare i contatti con gli organismi internazionali e le
istituzioni finanziarie locali.
La Commissione nazionale per le societ e la borsa (Consob) vigila sugli aspetti relativi
alla trasparenza del mercato e alla correttezza dei comportamenti.
Nata con la legge 216/74, con funzioni di vigilanza, la Consob Ł l’Autorit pubblica di
controllo e regolamentazione dei mercati finanziari. ¨ un organo collegiale composto da
cinque membri nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio, i quali restano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta; un
presidente, funzione svolta da uno dei membri (da novembre 2006 il prof. Lamberto
Cardia) e quattro commissari - che intrattengono rapporti stretti di cooperazione
internazionale con le principali Autorit estere co n funzioni simili.
La Consob:
• regolamenta la prestazione dei servizi di investimento, gli obblighi informativi delle
societ quotate e le offerte al pubblico di strumen ti finanziari;
• autorizza la pubblicazione dei prospetti informativi relativi ad offerte pubbliche di
vendita e dei documenti d’offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto;
l’esercizio dei mercati regolamentati; le iscrizioni agli Albi di settore;
• vigila sulle societ di gestione dei mercati e sull a trasparenza e l’ordinato
svolgimento delle negoziazioni, nonchØ sulla trasparenza e correttezza dei
comportamenti degli intermediari e dei promotori finanziari;
• sanziona i soggetti vigilati, direttamente o formulando una proposta al Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
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• controlla le informazioni fornite al mercato dalle societ quotate e da chi promuove
offerte al pubblico di strumenti finanziari, nonchØ le informazioni contenute nei
documenti contabili delle societ quotate;
• accerta eventuali andamenti anomali delle contrattazioni su titoli quotati e compie
ogni altro atto di verifica di violazioni delle norme in materia di abuso di
informazioni privilegiate (insider trading) e di aggiotaggio su strumenti finanziari.
La Consob opera in parallelo con la Banca d’Italia, entrambe hanno la supervisione del
ministero del Tesoro e sono tenute a comunicare tra loro le irregolarit e i
provvedimenti presi durante l’attivit di tutela dei risparmiatori.
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Isvap) Ł
un’autorit amministrativa indipendente istituita nel 1982 e dotata di piena autonomia,
operante per garantire la stabilit del mercato ass icurativo, nonchØ la trasparenza dei
prodotti offerti, nell’interesse degli assicurati e della collettivit , conformemente alla
normativa dell’Unione europea e nell’ambito delle linee determinate dal Governo. Dal
1998 ne sono stati rafforzati i compiti.
Funzioni principali dell’Isvap:
• controlla la gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle imprese di
assicurazione;
• vigila sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia assicurativa da parte
delle imprese e degli agenti;
• rileva i dati di mercato necessari per la formazione delle tariffe e delle condizioni di
polizza;
• fornisce al Ministro dell’Industria una relazione annuale sulla politica assicurativa,
un parere settoriale, proposte di risanamento presentate dalle societ assicurative;
• collabora con le altre autorit indipendenti, per a ssicurare il corretto esercizio delle
rispettive funzioni;
• partecipa alla determinazione dell’indirizzo amministrativo del settore;
• autorizza l’esercizio dell’attivit assicurativa;
• assicura la trasparenza dell’offerta agli utenti.
L’Isvap promuove forme di collaborazione sia con le altre Autorit che operano nello
stesso campo, sia con gli organi di controllo degli altri Paesi della Comunit .
18
Il 5 marzo scorso Ł stato presentato al Senato un Decreto legislativo recante
Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle
autorit indipendenti preposte ai medesimi . Il pro vvedimento reca norme volte a
rafforzare funzioni, poteri e capacit d azione del le autorit di vigilanza con l obiettivo
di accrescere la trasparenza dei mercati, garantendo un piø ampio regime di
concorrenza. Il decreto si Ł occupato, tra l altro, del riordino delle autorit del settore
finanziario agendo sull attuale modello fondato sul la divisione delle competenze in
ragione della materia e dei soggetti vigilati. A questo sistema si intende sostituire un
modello di vigilanza per finalit , piø razionale ed efficiente.
La Banca d Italia diventa il soggetto regolatore e vigilante unico in materia di stabilit
degli operatori bancari, assicurativi e finanziari, mentre la Consob Ł regolatore unico in
materia di trasparenza e di informazione del mercato, quindi anche sull offerta dei
prodotti assicurativi.
Pertanto, l Isvap, con altri due organismi, sar so ppressa e le sue attuali competenze
saranno ripartite fra la Banca d Italia e la Consob.
La proposta non risulta, ad oggi, ancora approvata.
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1.1.2.1. Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006
In data 27 luglio 2006, la Consob ha emanato una delibera, Delibera n. 15519, in
attuazione dell art. 9, comma 3, del D.Lgs. N. 38 del 28 febbraio 2005.
Prima di emanare la delibera ha pubblicato un documento di consultazione affinchØ gli
operatori del settore potessero esprimere le proprie osservazioni sull argomento. Dopo
aver considerato le proposte degli operatori che hanno fatto pervenire alla Consob le
proprie osservazioni, la Consob ha preso le proprie decisioni in relazione ai tre
argomenti ritenuti principalmente rilevanti:
1. note illustrative;
2. relazione sulla gestione;
3. informazioni aggiuntive che devono essere fornite nei conti redatti sulla base dei
principi contabili internazionali.
1. Note illustrative
Gli emittenti con titoli negoziati sui mercati regolamentati e gli emittenti con strumenti
finanziari diffusi, diversi da quelli bancari e assicurativi, devono fornire nelle note
illustrative informazioni relative a:
posizione finanziaria netta bisogna indicare l ammontare della posizione
finanziaria netta riportando il dettaglio delle sue principali componenti e
l indicazione delle posizioni di debito e di credito verso parti correlate. Inoltre,
bisogna fornire una descrizione dei negative pledg es5 e dei covenants 6 relativi
alle posizioni debitorie esistenti alla data di chiusura del periodo ed alla data di
redazione della rendicontazione periodica, qualora significativi. Dovranno anche
essere fornite informazioni riguardo agli effetti del mancato rispetto dei covenants
ed agli eventuali scostamenti rispetto ai valori dei parametri considerati negli
accordi contrattuali sottostanti. Il criterio di significativit dovr essere considerato
in relazione, fra l altro, alla probabilit del ver ificarsi degli eventi di default.
5
Si tratta di una clausola che pu essere presente in un accordo di finanziamento o in una emissione di
titoli che stabilisce che l obbligato non possa offrire i beni posseduti in garanzia ad alcuno senza
l autorizzazione dei creditori
6
Si tratta di clausole accessorie con cui il debitore si impegna a non porre in atto determinati
comportamenti che potrebbero accrescere in modo eccessivo il rischio di default, o comunque risultare
pregiudizievoli per i creditori.