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PREMESSA
Già verso la fine del XIX secolo con l’accelerato sviluppo industriale in corso e con i continui
cambiamenti e la manifestazione di nuove forme o modalità di trasporto, si presentavano anche
problematiche culturali degli scambi commerciali in quanto i mercanti e commercianti incontravano
gente nuova di culture e tradizioni molto diverse dalle proprie.
Così, due punti cruciale erano da curare nella trattativa internazionale, l’importanza fondamentale del
trasferimento fisico della merce e l’arrivo in maniera sicura a destino delle merci nei mercati di
destinazione.
Così inizialmente si svilupparono sul piano del fatto degli usi, che furono regolate da parte dei soggetti
direttamente coinvolti nella gestione dei trasporti internazionali. Successivamente in base alle
esigenze concrete ed applicate in pratica avveniva l’espansione delle regole concordate tra le parti, le
quali con il tempo si adattano ai relativi bisogni e alla realtà, fino a diventare una prassi abitualmente
seguita.
Così, attraverso la formazione delle consuetudini oppure in via contrattuale, con il tempo, tramite
l’adozione ed il recepimento, in condizioni generali di contratto o in formulari tipici del settore o
infine attraverso l’intervento del legislatore nazionale o internazionale si formano regole e norme
giuridiche atte a regolare il fenomeno del trasporto.
Tutto questo era in subordinazione al fatto di creare un quadro contrattuale chiaro e univoco per le
parti e di stabilire nei contratti di compravendita in modo inequivocabile, a carico di chi tra il
venditore e il compratore siano gli oneri e rischi del trasferimento della merce, quali sono le
reciproche obbligazioni i termini di carico e scarico, chi sopporta le operazioni doganali e i costi
dell’assicurazione.
Soprattutto i paesi di recente sviluppo fanno ancora tuttora principalmente ricorso alle prassi e gli usi
locali, invece di utilizzare delle formulazioni consolidate e condivise a livello mondiale.
In questo modo, si consiglia, di discutere durante la trattativa commerciale tra il venditore e il
compratore in una compravendita internazionale anche la determinazione di chi deve sopportare, e in
che modo, gli oneri e i rischi relativi al trasferimento fisico della merce, oggetto del contratto di
compravendita.
Anche perché in questo contesto il trasporto è normalmente considerato solo marginale al contratto
di compravendita, cioè percepito come una funzione secondaria.
Ci si rende conto dell’importanza, invece, solo in caso di sinistro o in sede di verifica dei costi delle
operazioni di compravendita e della relativa ripartizione.
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Un trasporto male organizzato può comportare conseguenze anche sul risultato economico aziendale,
quando i costi dei consuntivi non corrispondo a quelli preventivati.
Questo dimostra, che il trasporto non è scindibile dal prodotto, bensì deve essere considerato come
un servizio reso al proprio cliente, che potrebbe diventare uno strumento competitivo, oltre che fonte
di economia e quindi di guadagno.
Le tensioni e i conflitti commerciali tra le parti sono sempre esistiti ma la globalizzazione esalta
ancora di più la trama garbugliata dei commerci internazionali, che spesso minaccia di cogliere
impreparati gli operatori di paesi tanto diversi e questo a causa della troppo poca attenzione per i
trasporti e i pagamenti.
In questo contesto uno dei problemi vecchi e irrisolti è la improvvisazione nella funzione di trasporto,
infatti, si presentano spesso delle incertezze fra le parti sull’esatta ripartizione degli oneri e dei rischi
nella consegna delle merci.
Il ricorrente mancato rispetto dei pochi e insufficienti termini mercantili allora disponibili e
soprattutto il massiccio impiego di terminologie troppo soggettive sollecitavano la creazione di uno
strumento efficace che riducesse in tale ambito il margine dei rischi degli operatori.
Con tale obiettivo si fece sentire l’esigenza di catalogare e di uniformare le condizioni degli istituti
dei trasporti delle merci, evitando così anche inutili rallentamenti delle attività mercantili.
Con l’avanzare del tempo e per via della sempre crescente internazionalizzazione del commercio,
anche i trasporti si evolvero e di conseguenza necessitavano una messa a punto della regolazione e
una normativa adatta, per cui i trasporti marittimi, aerei, terrestri, estendendosi oltre frontiera non
potevano più essere contenuti in un unico ordinamento statuale, bensì serviva ben altro, perché ad
esempio il trasporto di una determinata merce poteva iniziare in uno Stato ed essere completato in un
altro Stato.
Inoltre, il coinvolgimento di uno Stato terzo durante lo svolgimento del trasporto, per il passaggio dei
mezzi, non è escluso.
Da questo emerge l’esigenza di una regolazione in maniera costante e uniforme, a prescindere dal
luogo in cui si svolge il trasporto, dal luogo in cui il fatto accade e dal luogo che può essere il foro
competente.
Il fenomeno in questione riceve tutela sia a livello della legislazione internazionale, mediante
l’elaborazione di convenzioni internazionali di diritto uniforme, sia sul piano dei rapporti
commerciali, mediante l’adozione di strumenti contrattuali standardizzati.
Le numerose convenzioni internazionali relative alle compravendite internazionali e ai trasporti
disciplinano direttamente i profili privatistici della materia, con specifico riguardo alle obbligazioni,
alla responsabilità ed alla configurazione del rapporto giuridico fra le parti coinvolte.
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L’obiettivo dell’uniformità della disciplina rende necessaria l’adozione di norme giuridiche con una
interpretazione uniforme e una applicazione uguale nei vari ordinamenti statali.
A detta uniformità contribuiscono in primo luogo gli operatori del settore, i quali svolgono
principalmente un lavoro di regolazione in modo costante dei rapporto intersoggettivi, mediante
l’elaborazione di condizioni generali di contratto destinate ad essere adottate a livello mondiale.
Ci sono delle agenzie di rilevanza mondiale che predispongono dei formulari contrattuali per regolare
la disciplina dei trasporti, la copertura assicurativa ed altri.
Anche questi formulari contrattuali necessitano però di un’interpretazione univoca e costante,
tenendo conto del significato ad essi attribuito a livello internazionale, oppure nel paese d’origine.
Il trasporto può essere disciplinato in base alla normativa internazionale uniforme (convenzioni
internazionali), o dalla contrattualistica internazionale (formulari e condizioni generali di contratto).
E’ necessario tenere presente che si tratta di due gruppi differenti con una sostanziale differenza tra
di loro, perché le norme delle convenzioni internazionali sono norme giuridiche dell’ordinamento
statale, che hanno recepito il diritto internazionale pattizio tramite legge ordinaria, invece le norme
dei formulari standard sono norme contrattuali, confezionati in modelli da utilizzare dagli operatori
del settore e avente forza contrattuale nei soli rapporti fra le parti del contratto che le contiene.
Fra le regole di carattere privato, destinate a disciplinare i rapporti tra gli operatori in maniera
uniforme ci sono per esempio quelle raccolte ed elaborate dalla Camera di Commercio
Internazionale
1
, riferite alla compravendita internazionale di merci, note come Incoterms, che sono il
migliore esempio di cosa significhi uniformità di interpretazione.
In mancanza della stessa, è minacciato il buon esito dello stesso negozio giuridico. Occorre allora
avere cura nella traduzione e nell’interpretazione di terminologie appartenenti al commercio estero,
non solo al suo significato generale, ma a quello particolare destinato all’uso solo in determinati
ambienti.
Per cui in questa tesi cercheremo di approfondire alcuni aspetti degli Incoterms come per esempio
l’ambito ed applicazione, la loro classificazione giuridica, le obbligazioni a carico delle parti, le
condizioni per renderle efficaci e vincolanti tra le parti commerciali e verso terzi ecc.
1
Vedi questa tesi, parte prima, 2. International Chamber of Commerce (ICC), pagina 21.
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PARTE PRIMA
I PRINCIPI
1. Cenni storici delle regole Incoterms
2. International Chamber of Commerce (ICC)
3. Ambito ed applicazione degli incoterms: 3.1 Il punto critico: la consegna e il passaggio del
rischio
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1. CENNI STORICI DELLE REGOLE INCOTERMS
Ogni persona che lavora nel commercio nazionale oppure internazionale dovrebbe conoscere le
clausole commerciali composto da tre lettere che indicano i termini di reso come per esempio EXW
2
,
FOB
3
oppure DDP
4
pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi
5
.
Queste clausole, che ormai rappresentano uno standard industriale, sono state pubblicate per la prima
volta oltre 80 anni fa e da allora in poi sono state adattate regolarmente dai soci della Camera di
Commercio Internazionale, che sono i rappresentanti provenienti da società e organizzazioni
dell’economia, in base agli usi commerciali in continua evoluzione
6
.
Grazie alle prime navi a vapore si allargava sempre di più il raggio di azione dei commercianti e
consentiva loro di entrare in contatto con gente nuova, di altri paesi e si creò un ambiente altamente
frammentario e differenziato per cultura e sapienze.
In questo modo si avviò il commercio internazionale con i relativi rischi di mal comprensioni e di
diverse interpretazioni dei termini di resa già esistenti.
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Per risolvere questa problematica un gruppo di uomini d’affari aveva deciso di creare
un’organizzazione, che doveva rappresentare gli affari ovunque e che avviò una ricerca per la
semplificazione e per lo sviluppo del commercio internazionale e così nel 1919 fu fondata la Camera
di Commercio Internazionale
8
.
Iniziava subito una standardizzazione e la sua interpretazione univoca dei termini di resa, che mettesse
al riparo da disuguaglianze di significato e portata.
All’inizio degli anni venti la “rappresentanza economica globale” si occupava delle clausole
commerciali già esistenti, le raccoglieva e le classificava in clausole di resa in uso nei commerci locali
ed internazionali.
I due termini precursori erano gli attuali FOB e CIF
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ed altri quali il “reso franco”, che si trovavano
sia in Italia, in Francia che in Inghilterra, che erano termini con una percezione non uniforme e non
condivisa.
2
Vedi questa tesi, parte seconda, 7.1 EXW, pagina 59.
3
Vedi questa tesi, parte seconda, 7.9 FOB, pagina 89.
4
Vedi questa tesi, parte seconda, 7.7 DDP, pagina 82.
5
Vedi questa tesi, parte prima, 2. International Chamber of Commerce (ICC), pagina 21.
6
Geschichte der Incoterms-Regeln, ICC e.V. Internationale Handelskammer Germany, https://www.iccgermany.de
/standards-regelwerke/incoterms/incotermsr-regeln-faq/geschichte-der-incotermsr-regeln.
7
Così FAVARO M., Guida ragionata agli Incoterms 2010, Unioncamere Veneto, 2011, pagina 16.
8
Così CERAOLA S., Incoterms 2010 – Regole ICC per l’utilizzo dei termini di commercio internazionale e nazionale,
edizione italiana della ICC Italia, L’organizzazione mondiale delle Imprese.
9
Vedi questa tesi, parte seconda, 7.11 CIF, pagina 99.