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due paesi appartenenti a continenti diversi ma, connotati
entrambi da forti tradizioni religiose.
Con questa tesi vorrei descrivere le due esperienze sul
campo, i Contact Centers israeliani e Spazio Neutro a Milano,
che a mio parere sono rappresentative di due diversi modi di
pensare alla metodologia di lavoro e alla creazione dei servizi per
soddisfare uno stesso bisogno. Cercherò di mettere in relazione le
rappresentazioni culturali dei due diversi stati con le metodologie
di intervento e di attuazione dei progetti.
La mia ipotesi è che la metodologia di intervento abbia la
sua base nella diversità culturale degli operatori che, analizzando
le caratteristiche del proprio paese plasmano un progetto sulle
necessità dell’utenza. Nel presente lavoro intendo mettere in luce
la diversità di approccio da parte degli operatori e dei
programmatori dei servizi rispetto alla creazione e alle priorità da
cui i servizi sociali prendono avvio (la teorizzazione di una
metodologia rispondente alle caratteristiche della popolazione a
cui si propone, la creazione fisica dei servizi per rispondere il
prima possibile ai bisogni riscontrati, la preparazione e
formazione degli operatori a svolgere un ruolo nuovo e la
redazione di un regolamento con gli standard strutturali ed
operativi).
La tesi si divide in sette capitoli.
Nel primo capitolo viene spiegato il sistema giuridico, la
giurisdizione nell’ ambito del diritto della famiglia per dare un
quadro generale nel quale inserire l’organizzazione dei servizi
sociali e l’evoluzione dei modelli famigliari nello stato di Israele.
Si prosegue, nel secondo capitolo, con la descrizione degli
organi giudiziari preposti alla tutela dei minori in Italia e con un
9
accenno relativo alle trasformazioni della famiglia italiana e alla
normativa vigente. Lo scopo di questi due capitoli iniziali è
quello di mettere a confronto le due realtà: le famiglie e le leggi
per comprendere più chiaramente il ruolo dei servizi sociali e
delineare la professionalità dell’assistente sociale.
Il terzo capitolo tratterà la breve storia dei servizi per
l’esercizio del diritto di visita ripercorrendo le esperienze nei
diversi paesi del mondo. Viene compiuta un’ analisi delle
caratteristiche fisiche dello spazio, il “setting” e dei bisogni a cui
questi servizi intendono rispondere.
Nel quarto capitolo propongo una tipologia di servizi a
partire dai modelli teorici dei servizi che sostengono la relazione
genitori- figli. Inoltre ho individuato alcuni modelli di incontro
genitori- figli dove la presenza dell’operatore è più o meno attiva.
I due capitoli successivi illustreranno le modalità operative con
cui sono attuati questi servizi.
Nel quinto capitolo verrà presentata dettagliatamente la mia
esperienza presso i Contact Centers israeliani. Le informazioni
qui presentate sono state l’esito di un lavoro personale di
documentazione svolto direttamente nei centri, dell’elaborazione
dei colloqui con gli operatori e i fondatori. Questo capitolo
riporta anche le mie osservazioni riguardo al metodo di lavoro
dei Contact Centers israeliani. Il materiale raccolto è relativo a
tre diversi centri che ho avuto modo di visitare, situati
rispettivamente a Gerusalemme nord, a Eilat e a Kiriatshemona.
In allegato alla tesi si trova uno schema riassuntivo della
metodologia dei tre diversi Contact Centers.
Il sesto capitolo illustra l’esperienza di Spazio Neutro, un
servizio innovativo per l’Italia, preposto al mantenimento della
10
relazione tra il genitore non affidatario e i figli. Si tratta di un
servizio che cerca di tenere il passo con le esigenze della
popolazione, cerca di interpretare la domanda dell’utente e di
rendersi flessibile per individuare un intervento a “misura” di
bambino.
Nell’ultimo capitolo tenterò di delineare, in maniera critica,
un confronto tra due realtà, presentate mettendole in connessione
all’ipotesi che ha fondato questo lavoro.
A proposito delle fonti bibliografiche è necessario fare
alcune precisazioni: l’argomento affrontato dispone, attualmente,
di una scarsa letteratura. Per questo motivo non è stato sempre
possibile indicare note bibliografiche complete. Le mie fonti
informative sono state: le registrazioni delle interviste e dei
colloqui che ho effettuato (allegato 1), gli articoli fornitimi dal
Direttore dei Servizi per il Benessere delle Persone e della
Famiglia, la documentazione interna ai Contact Centers visitati e
al Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali israeliano.
All’inizio della bibliografia ho inserito i riferimenti bibliografici
incompleti.
11
1.
LO STATO DI ISRAELE: EVOLUZIONE
CULTURALE E GIURIDICA DELLA
FAMIGLIA
12
“Il significato delle cose non sta nelle cose stesse
ma nel nostro atteggiamento verso di esse.”
(A. De Saint – Exupery)
1.1 IL SISTEMA GIURIDICO
PREMESSA
L’adunanza spirituale ed ideologica degli ebrei della
Diaspora
1
era l’obiettivo della società israeliana nei primi anni di
vita dello Stato di israele, creato nel 1948. Prima della creazione
dello Stato Israeliano, nei territori che ora esso comprende,
vigevano regole molto restrittive per l’immigrazione degli ebrei.
Con il passare del tempo all’interno di questo piccolo ma
eterogeneo stato si delineò la necessità di obiettivi più globali:
l’integrazione e la socializzazione della popolazione israeliana in
una società che mantenesse, però vive, le radici culturali dei
diversi gruppi etnici.
Israele si configura come stato laico all’interno del quale,
però, le istanze religiose hanno un notevole peso. E’ possibile
desumere quanto sopra accennato fornendo una visione
d’insieme dell’ordinamento giuridico israeliano. Questo si
presenta come un conglomerato di varie tradizioni giuridiche e
include le vestigia della legge Ottomana- Turca e quella del
1
Diaspora: dispersione di un popolo che lascia la terra di origine migrando in varie direzioni. Per diaspora
ebraica si intende l’insieme degli ebrei residenti fuori dallo Stato di Israele.
13
mandato britannico. Grazie a questi concordati le principali
comunità religiose applicano, ai loro membri, le proprie leggi
religiose per quanto riguarda le “matters of personal status”
2
. Lo
Stato di Israele non si è dotato di una costituzione scritta ma ha
deciso di emanare le cosidette “basic law”
3
ognuna delle quali
tratta argomenti essenziali alla vita dello stato. Queste leggi
considerate nel loro insieme creano una costituzione di fatto.
1.1.1 LEGISLAZIONE E SISTEMA GIURIDICO IN
MATERIA DI MATRIMONIO E FAMIGLIA
Iniziando a parlare di famiglia in Israele non si può non
accennare alla diversità di culture e stili di vita che formano la
popolazione del piccolo stato mediorientale: ebrei, arabi,cristiani,
drusi, e al loro interno gruppi con caratteristiche difformi tra
loro.
E’essenziale porre l’accento sull’applicazione delle leggi
religiose in materia di matrimonio e divorzio in quanto colpisce
che in uno stato laico questi due istituti giuridici siano affidati
alla regolamentazione esclusiva delle diverse leggi religiose. Né i
matrimoni civili nè quelli tra persone di differenti religioni sono
celebrati all’interno dello Stato di Israele. La celebrazione e lo
scioglimento di un matrimonio sono, solo, questione religiosa.
2
“matters of personal status”: si è deciso di lasciare la dicitura inglese in quanto la traduzione italiana ne
avrebbe reso poco chiaro il significato. Con tale termine l’ordinamento giuridico israeliano indica le materie di
rilevanza personale facenti capo ad ogni soggetto come il matrimonio, il divorzio, le proprietà, la custodia dei
figli….una spiegazione più dettagliata sarà fornita in questo capitolo.
3
basic law: leggi di importanza costituzionale, adottate a livello legislativo come le altre leggi, la cui importanza
deriva dal loro contenuto e dall’inclusione in speciali clausole che richiedono una speciale maggioranza.
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Le persone sposate o separate fuori dello Stato avranno
bisogno dell’appovazione da parte della propria comunità
religiosa per vedere convalidata la celebrazione anche in Israele.
Nella religione ebraica, in quella musulmana e in quella
greco-ortodossa il divorzio è consentito e, quindi, è disciplinato
dalla religione stessa, con alcune differenze (per esempio nella
religione musulmana è più difficile ottenere il divorzio per le
donne rispetto a quelle ebree). In Israele non c’è una legge civile
che prevede il divorzio essendo questo attinente alle competenze
giuridiche religiose.
Gli stili di vita, soprattutto a livello di educazione e
procreazione tra i vari credi, ma anche nelle varie fazioni
all’interno di questi sono molto diversificati. E’ necessario
chiarire che in questa sede si prenderà più in considerazione la
popolazione ebraica e quella israeliana in generale rispetto alle
altre etnie: arabi e drusi.
Il diritto di famiglia in Israele e’ un’area complessa,
affascinante ma allo stesso tempo multisfaccettata. Cio’ e’
dovuto, in special modo, all’insolito “meltingpot” di religioni e
gruppi etnici presenti all’interno dello Stato di Israele e al
riconoscimento legale che tali gruppi hanno ottenuto a livello
delle “matters of personal status”.
L’unicita’ della realta’ sociale israeliana si riflette anche nel
sistema giuridico che e’ composto da strutture giuridiche
parallele. Cosi’, si hanno tribunali civili e tribunali religiosi (ogni
religione costituisce un proprio tribunale di pari autorita’ di
quello civile). Questi due sistemi paralleli sono di particolare
importanza quando si toccano le materie relative al diritto di
famiglia.
15
Il diritto di famiglia in Israele si caratterizza, in questo
modo per due elementi principali: le parti sono governate dalla
loro legge personale ( si intende la legge della loro comunità
religiosa), e secondariamente, la giurisdizione in quest’area è di
competenza di più strutture giuridiche . Queste due caratteristiche
hanno creato un fenomeno preoccupante conosciuto come “corsa
alla giurisdizione”
4
. Questa “corsa” si sviluppa quando ognuna
delle parti, in un domanda di divorzio, tenta di ottenere vantaggi,
portando le istanze al tribunale religioso o a quello civile, quando
il rilievo offerto dal tribunale religioso avantaggia il marito e
quello offerto dal tribunale civile avantaggia la moglie.
In una recente sentenza rivoluzionaria la Corte Suprema di
Israele ha cambiato una componente centrale in questa corsa
stabilendo che i Tribunali Rabbinici devono basarsi sui principi
di proprietà dettati dalla legge civile, e in particolare devono
applicare il regime della comunità dei beni che dà diritto alla
moglie ad un’equa divisione dei beni matrimoniali.
1.1.2 IL PRINCIPIO DELLA “LEGGE PERSONALE”
5
Nel diritto famigliare israeliano il principio della legge
personale è un retaggio della legislazione promulgata dall’impero
ottomano. Israele quindi, è uno dei rari esempi di paesi nei quali
il principio della legge personale ancora governa l’area del diritto
di famiglia e della persona. Gli altri paesi che hanno ancora
questo tipo di sistema sono l’Egitto , l’India e il Pakistan.
4
R.Halperin- Kaddari (Giugno 1994), Family law and jurisdiction in Israel and Bavli case, in Justice No 2, 37-
40, Faculty of Law, Bar- Ilan University, Israel
5
In inglese si parla di personal law. Legge personale significa quella parte di giurisdizione che si contrappone ed
è in concorrenza con la legge civile. Il matrimonio, il divorzio sono afferenti solo alla legge religiosa. Per altre
questioni che deveno essere decise in sede di separazion, le parti possono scegliere a quale tribunale rivolgersi.
16
Questo principio sancisce che le materie concernenti il
“personal status” sono determinate in accordo all’ appartenenza
religiosa delle parti coinvolte nel caso. Quindi situazioni simili,
nelle diverse appartenenze religiose, possono portare a risultati
differenti.
Una seconda divisione esiste tra legge religiosa e civile. Le
materie legali nell’area della legge sulla famiglia sono governate
dalla legge religiosa, ma solo se sono classificate come “matters
of personal status” e a meno che non siano qualificate come
legislazione territoriale
6
. Il principio della legge personale ha
anche creato una divisione giurisdizionale tra i vari tribunali
religiosi e quelli civili. Quindi, la giurisdizione in materia di
famiglia può essere di esclusiva competenza del tribunale
religioso o concorrente (tra religioso e civile), ciò dipende dalla
scelta delle parti in causa.
1.1.3 LA LEGGE APPLICABILE NELL’AREA DEL DIRITTO
DI FAMIGLIA: “ MATTERS OF PERSONAL STATUS”
Come già noto le “matters of personal staus” sono
governate dalla legge religiosa delle parti, sia se l’azione è
avviata presso il tribunale religioso o quello civile.
Originariamente, le “matters of personal status” includevano,
“matrimonio, divorzio, alimenti, mantenimento, custodia,
legittimazione, adozione dei minori, successione,
testamento….”
7
.
6
La legge civile
7
R. Halperin – Kaddary ( giugno 1994), Family law and jurisdiction in Israel and Bavli case, in “Justice” n°2, pp
38-40, Faculty of Law, Bar-Ilan University, Israel.
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Comunque, un graduale processo di emissione di nuove
leggi ha rimosso alcune di queste materie dalla lista. Ad esempio,
la successione e i testamenti sono ora regolati dalla legge sulla
successione del 1965, che provvede anche per l’applicazione di
tale materia presso i tribunali religiosi. Questa interpretazione ha
condotto all’esclusione dalla lista delle “matters of personal
status” della maggior parte delle materie relative alle questioni
monetarie e alle proprietà matrimoniali che sono ora governate
dalla legge sui conuigi (relazioni di proprietà) del 1973.
Nonostante il graduale declino delle “matters of personal
status” l’originale ruolo dato dall’amministrazione alla legge
religiosa in questa area è ancora presente.
Il risultato è che la legge che governa le “matters of
personal status”, sia nei tribunali religiosi che in quelli civili, è la
legge ebraica, a meno che una specifica legge territoriale regoli la
materia. In quest’ ultimo caso entrambi i tribunali devono
applicare la legge civile.
1.1.4. LA GIURISDIZIONE NELL’AREA DEL DIRITTO DI
FAMIGLIA
Come spiegato sopra, varie materie all’interno del campo del
diritto di famiglia possono essere attribuite alla giurisdizione di
diversi tribunali, a seconda della materia in oggetto e in alcuni
casi dalla preferenza degli attori.